Gazzetta n. 283 del 4 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 7 luglio 2000, n. 357
Regolamento recante: "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68".

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
Visto l'articolo 5, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici la possibilita' di essere parzialmente esonerati
dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili
prescritta; Visto il medesimo articolo 5, comma 4, della citata legge n. 68 del 1999, che rimette al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la definizione dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e dei criteri e modalita' per la loro concessione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1999, n. 281, che ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento nella seduta del 4 novembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre
1999; Ritenuto di non conformarsi al predetto parere relativamente alle osservazioni riferite all'articolo 1, laddove si e' preferito mantenere il riferimento alle iniziative di collocamento mirato, al fine di inquadrare l'istituto dell'esonero parziale nel piu' ampio sistema delle misure di inserimento dirette alla valorizzazione delle capacita' lavorative della persona disabile, classificandosi il predetto istituto come meramente residuale rispetto al ventaglio di possibilita' di avviamento offerto dalla legge;
Acquisito, altresi', il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 081194/16/99/16 in data 6 giugno 2000;
Viste le osservazioni della Corte dei conti - Ufficio di controllo per gli atti del Ministero del lavoro - formulate con rilievo n. 22 del 9 agosto 2000, alle quali si ritiene di doversi conformare;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 5, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento disciplina nell'ambito delle iniziative in materia di collocamento mirato dei lavoratori disabili, i procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta dalla citata legge, nonche' i criteri e le modalita' per la loro concessione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- L'argomento della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 12 marzo
1999, n. 68, (Norme per il diritto al lavoro dei disabili):
"Art. 5 (Esclusioni, esoneri parziali e contributi
esonerativi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data
di cui all'art. 23, comma 1, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che esprimono il
parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello
schema di decreto, e la conferenza unificata, sono
individuate le mansioni che, in relazione all'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti
pubblici non economici, non consentono l'occupazione di
lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il
predetto decreto determina altresi' la misura della
eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano
nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e
terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale
viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui
all'art. 3. Sono altresi' esentati dal predetto obbligo i
datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli
impianti a fune, in relazione al personale direttamente
adibito alle aree operative di esercizio e regolarita'
dell'attivita' di trasporto.
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici che, per le speciali condizioni della loro
attivita', non possono occupare l'intera percentuale dei
disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati
dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino
al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui
all'art. 14 un contributo esonerativo per ciascuna unita'
non assunta, nella misura di L. 25.000 per ogni giorno
lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di cui all'art. 23, comma 1, sentita la
conferenza unificata e sentite altresi' le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro
parere con le modalita' di cui al comma 1, sono
disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali
dagli obblighi occupazionali, nonche' i criteri e le
modalita' per la loro concessione, che avviene solo in
presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del
versamento dei contributi di cui al presente articolo, la
somma dovuta puo' essere maggiorata, a titolo di sanzione
amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base
annua. La riscossione e' disciplinata secondo i criteri
previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di
cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di
cui all'art. 23, comma 1, determinano i criteri e le
modalita' relativi al pagamento, alla riscossione e al
versamento, al fondo regionale per l'occupazione dei
disabili di cui all'art. 14, delle somme di cui al presente
articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono
essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere
in un'unita' produttiva un numero di lavoratori aventi
diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello
prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor
numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive
della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la
compensazione puo' essere operata in riferimento ad unita'
produttive ubicate in regioni diverse.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e
ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie e i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI, cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 4, dell'art. 5 della legge 12
marzo 1999, n. 68, di veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Disciplina del procedimento
1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attivita' non possono occupare l'intera percentuale di persone disabili prescritta dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 68 del 1999, presentano, al competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato "servizio", domanda di esonero parziale dall'obbligo di assunzione. La domanda deve essere adeguatamente motivata in ordine alle speciali condizioni di attivita' che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono consentire l'esonero.
L'autorizzazione all'esonero parziale e' concessa per un periodo di tempo determinato.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale, i datori di lavoro di cui al comma 1, versano al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 68 del 1999, della regione in cui e' situata la sede per la quale si chiede l'esonero, un contributo per ciascun soggetto disabile non assunto, nella misura di L. 25.000 per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile non occupato.
3. Le regioni determinano criteri e modalita' per il pagamento, la riscossione e il versamento del contributo di cui al comma 2, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della legge n. 68 del 1999, e stabiliscono la periodicita' con la quale il datore di lavoro trasmette al servizio copia delle ricevute dei versamenti a tale titolo effettuati.
4. L'obbligo di pagamento del contributo, nella misura corrispondente alla percentuale di esonero richiesta, decorre dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale e, nei casi di cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, deve essere versato contestualmente alla presentazione della domanda, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.
5. Nel caso di mancato o inesatto versamento del contributo di cui al comma 2, il servizio provvede, assegnando un congruo termine, a diffidare il datore di lavoro inadempiente; decorso tale termine il servizio trasmette le relative comunicazioni al servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro in cui e' ubicata la sede per la quale si chiede l'esonero, che provvede al calcolo delle maggiorazioni tenuto conto dell'entita' dell'infrazione rilevata e procede, previa notifica all'interessato, di verbale contravvenzionale, all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 5, della legge n. 68 del 1999.
6. Qualora il datore di lavoro non ottemperi, successivamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, al versamento del contributo secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 3, il servizio dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dall'esonero parziale; una nuova domanda puo' essere inoltrata non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente autorizzazione.



Note all'art. 2:
- Per il testo del comma 3 dell'art. 5 della citata
legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note alle
premesse.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
recante "Conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a
norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1998, n.
5.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469:
"Art. 4 (Criteri per l'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego). - 1. L'organizzazione
amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e
dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono
disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione
tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro
e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e h)
della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle
province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2,
comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di
cui al comma 1;
b) costituzione di una commissione regionale
permanente tripartita quale sede concertativa di
progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto
alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di
competenza regionale; la composizione di tale organo
collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante
regionale competente per materia di cui alla lettera c),
delle parti sociali sulla base della rappresentativita'
determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento,
rispettando la pariteticita' delle posizioni delle parti
sociali stesse, nonche' quella del consigliere di parita'
nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n 125;
c) costituzione di un organismo istituzionale
finalizzato a rendere effettiva, sul territorio,
l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche
attive del lavoro e le politiche formative, composto da
rappresentanti istituzionali della regione, delle province
e degli altri enti locali;
d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e
monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2 comma 2, ad
apposita struttura regionale dotata di personalita'
giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il
compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione
di cui al comma 1, nel rispetto delle attribuzioni di cui
alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il
collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui
all'art. 11;
e) gestione ed erogazione da parte delle province dei
servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai
sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate
"centri per l'impiego";
f) distribuzione territoriale dei centri per
l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non
inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze
socio-geografiche;
g) possibilita' di attribuzione alle province della
gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri
per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti
alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al
comma 1, lettera d), funzioni ed attivita' ulteriori
rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto,
anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano
richiesta.
2. Le province individuano adeguati strumenti di
raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la
partecipazione degli stessi alla individuazione degli
obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle
funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1.
3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono
esser organizzati entro il 31 dicembre l998.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge
12 marzo 1999, n. 68:
"Art. 14 (Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili). - 1. Le regioni istituiscono il fondo regionale
per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato
"Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi
regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalita' di funzionamento e gli organi
amministrativi del Fondo sono determinati con legge
regionale, in modo tale che sia assicurata una
rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di
lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla
irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla
presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro
ai sensi della presente legge, nonche' il contributo di
fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque
interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente
legge, che svolgano attivita' rivolta al sostegno e
all'integrazione lavorativa dei disabili;
b), contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti
dall'art. 13, comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle
finalita' della presente legge.".
- Per il testo del comma 7, dell'art. 5, della citata
legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge
12 marzo 1999, n. 68:
"Art. 17 (Obbligo di certificazione). - 1. Le imprese,
sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per
appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o
di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a
presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del
legale rappresentante che attesti di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, nonche' apposita certificazione rilasciata dagli
uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle
norme della presente legge, pena l'esclusione.".
- Per il testo del comma 5 dell'art. 5 della citata
legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 3.
Criteri e modalita' di concessione
1. Ai fini della concessione al datore di lavoro richiedente dell'autorizzazione all'esonero parziale, il servizio verifica la sussistenza di speciali condizioni di attivita', accertando la presenza, in tali attivita', di almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) faticosita' della prestazione lavorativa richiesta;
b) pericolosita' connaturata al tipo di attivita', anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attivita' stessa;
c) particolare modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa.
2. In presenza di almeno una delle caratteristiche previste dal comma 1 ed in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilita' e con le capacita' lavorative degli aventi diritto, esaminate le motivazioni a sostegno della domanda che devono evidenziare la difficolta', in relazione alle speciali condizioni di attivita' per le quali si richiede l'esonero, di effettuare l'inserimento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999, il servizio puo' autorizzare l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60 per cento della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche di cui al citato comma 1. Tale percentuale puo' essere aumentata fino all'80 per cento per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 68 del 1999, il servizio puo' proporre misure di inserimento mirato dei lavoratori disabili ai datori di lavoro che fruiscono dell'autorizzazione all'esonero parziale, non prima che siano trascorsi sei mesi dal rilascio della prima autorizzazione.



Nota all'art. 3:
- Per il testo del comma 4 dell'art. 5 della citata
legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 4.
Modalita' della domanda
1. La domanda di autorizzazione all'esonero parziale deve essere presentata al servizio di cui all'articolo 2, comma 1, del territorio in cui ha sede l'impresa. Per le domande di esonero riferite a piu' unita' produttive, dislocate in diverse province, la domanda e' presentata al servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale.
2. Nella domanda devono essere indicati, accanto agli elementi identificativi del datore di lavoro, il numero dei dipendenti per ciascuna unita' produttiva per la quale si richiede l'esonero e le caratteristiche dell'attivita' svolta, descrivendo le lavorazioni che hanno natura tale da rendere difficoltoso l'inserimento di personale disabile, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. La domanda deve inoltre contenere informazioni circa la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e sul carattere di stabilita' sul territorio delle unita' operative interessate.
3. Le regioni individuano modalita' semplificate per le domande di rinnovo dell'autorizzazione all'esonero parziale e per la modifica dell'autorizzazione dipendente da mutamenti dell'assetto organizzativo o della natura giuridica dell'impresa.
 
Art. 5.
Adempimenti degli uffici
1. Qualora la domanda di esonero parziale interessi piu' unita' produttive dislocate in diverse province, il servizio competente a ricevere la domanda di esonero, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, provvede, entro quindici giorni dal ricevimento, al suo inoltro presso i servizi competenti per ciascuna unita' operativa interessata, i quali rilasciano l'autorizzazione relativamente a tale unita' operativa.
2. Fino all'adozione del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale, il servizio autorizza la sospensione parziale degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del 60 per cento di cui all'articolo 3, comma 2, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni gia' irrogate. Qualora l'autorizzazione non venga concessa, gli importi gia' versati o da versare a titolo di contributo esonerativo vengono conteggiati ai fini della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo della sospensione, e la richiesta di assunzione deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento che respinge la domanda; la richiesta di assunzione e' presentata immediatamente qualora, precedentemente alla domanda di esonero, sia stata accertata l'inadempienza del datore di lavoro in ordine al rispetto delle quote di riserva e applicata la sanzione di cui all'articolo 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999.
3. Il servizio, ai fini istruttori, puo' richiedere alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente ed anche, ove sia richiesto dalla specifica natura delle attivita', alle strutture del Servizio sanitario nazionale, un apposito rapporto dal quale risultino le caratteristiche dell'attivita' svolta e la sussistenza delle speciali condizioni dell'attivita' stessa secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. Il rapporto deve pervenire al servizio entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il servizio provvede, anche in mancanza di questo, all'emanazione del provvedimento.
4. Il servizio emana il provvedimento che deve essere esaurientemente motivato, nel termine massimo di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda, salvo che il servizio stesso non comunichi al datore di lavoro richiedente la necessita' di prorogare tale termine per non piu' di trenta giorni, per il compimento di ulteriori atti istruttori. Il provvedimento viene comunicato agli interessati a cura del servizio stesso e nell'ipotesi di cui al comma 1, e' trasmesso anche al servizio che ha ricevuto la domanda.
5. In attesa dell'emanazione del provvedimento di decisione in ordine alla domanda di esonero parziale, i datori di lavoro possono richiedere ai competenti servizi, per le finalita' di cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, il rilascio della certificazione ivi prevista, da cui risulti la presentazione della domanda nonche' il versamento del contributo di cui all'articolo 2, comma 2.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, della
citata legge 12 marzo 1999, n. 68:
"Art. 9 (Richieste di avviamento). - 1. I datori di
lavoro devono presentare agli uffici competenti la
richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento
in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori
disabili.".
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 4, della
citata legge 12 marzo 1999, n. 68:
"4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge
l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie
di cui all'art. 1, per ogni giorno lavorativo durante il
quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore
di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'art. 3, il
datore di lavoro stesso e' tenuto al versamento, a titolo
di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'art. 14, di
una somma pari a L. 100.000 al giorno per ciascun
lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima
giornata.".
- Per il testo dell'art. 17 della citata legge 12 marzo
1999, n. 68, si veda nelle note all'art. 2.



 
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Nelle informazioni trasmesse dalle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 68 del 1999, sono evidenziati i dati relativi al numero degli esoneri parziali autorizzati. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle verifiche effettuate, riferisce al parlamento sullo stato di attuazione della normativa e sul suo effettivo funzionamento, in
occasione della relazione presentata ai sensi del citato articolo
21. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 luglio 2000
Il Ministro: Salvi Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2000
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 199



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge
12 marzo 1999, n. 68.
"Art. 21 (Relazione al parlamento). - 1. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro
il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione della presente legge, sulla base dei
dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo,
sono tenute ad inviare al Ministro stesso.".



 
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