Gazzetta n. 283 del 4 dicembre 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 24 novembre 2000
Modificazioni allo statuto della societa' Vitasi' assicurazioni S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 01744).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 27 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343 di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo, ed, in particolare l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Vitasi' assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Carlo Marenco n. 25, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 27 settembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Vitasi' assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche agli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 e 27 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Vitasi' assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:
"Art. 1 (Denominazione). - Mutamento della denominazione sociale da Vitasi' assicurazioni S.p.a. a BIM Vita S.p.a.";
"Art. 2 (Sede). - Trasferimento della sede legale da via Carlo Marenco n. 25 a via Gramsci n. 7 sempre in Torino";
"Art. 3 (Oggetto). - Integrazione dell'oggetto sociale con l'introduzione della possibilita' di effettuare operazioni commerciali, industriali, immobiliari, finanziarie e mobiliari consentite dalla vigente normativa;
"Art. 5 (Misura del capitale). - Introduzione della possibilita' del finanziamento a favore della societa' da parte dei soci";
"Art. 8 (Diritto di prelazione) nuovo articolo. - Disciplina del trasferimento delle azioni, dei diritti di opzione e delle obbligazioni convertibili";
"Art. 8, rinumerato art. 9 (Assemblea degli azionisti). - Articolo non modificato";
"Art. 9, rinumerato art. 10 (Intervento e rappresentanza nell'assemblea). - Articolo non modificato";
"Art. 10, rinumerato art. 11 (Convocazione). - Articolo non modificato";
"Art. 11, rinumerato art. 12 (Assemblea ordinaria e straordinaria). - Elevazione del quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria";
"Art. 12, rinumerato art. 13 (Presidenza dell'assemblea). - Introduzione della possibilita' che il vice presidente del consiglio di amministrazione assuma la presidenza dell'assemblea in caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione.
Designazione del segretario su proposta del presidente";
"Art. 13, rinumerato art. 14 (Votazioni). - Articolo non modificato;
"Art. 14, rinumerato art. 15 (Consiglio di amministrazione). - Elevazione da sette a otto del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione";
"Art. 15, rinumerato art. 16 (Cariche sociali). - Nomina, da parte del consiglio di amministrazione, di un vice presidente e di un amministratore delegato";
"Art. 16, rinumerato art. 17 (Riunioni del consiglio). - Modalita' di convocazione del consiglio di amministrazione.
Introduzione della previsione che la presidenza delle adunanze del consiglio di amministrazione sia assunta da un amministratore in ipotesi di assenza del presidente, del vice presidente nonche' dell'amministratore delegato";
"Art. 17, rinumerato art. 18 (Deliberazioni del consiglio). - Elevazione del quorum deliberativo del consiglio di amministrazione";
"Art. 18, rinumerato art. 19 (Poteri del consiglio). - Articolo non modificato";
"Art. 19, rinumerato art. 20 (Comitato esecutivo). - Permanenza in carica dei componenti il comitato esecutivo.
Convocazione del comitato esecutivo anche su richiesta di uno dei membri.
Elevazione del quorum deliberativo del comitato esecutivo";
"Art. 20, rinumerato art. 21 (Direttori). - Articolo non modificato";
"Art. 21, rinumerato art. 22 (Rappresentanza sociale). - Attribuzione della firma sociale, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, a dirigenti, funzionari, dipendenti.
Conferimento di mandati e procure, su deliberazioni del consiglio di amministrazione, a terzi estranei a societa'";
"Art. 22, rinumerato art. 23 (Sindaci). - Nuova disciplina in materia di:
a) possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita', di cui alla vigente normativa, in capo ai sindaci;
b) decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, art. 1, comma 2, lettere b) e c); individuazione delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti all'oggetto sociale";
"Art. 23 (Nomina e retribuzione). - Articolo abrogato";
"Art. 26 (Ripartizione degli utili). - Attribuzione all'assemblea delle statuizioni inerenti la ripartizione degli utili";
"Art. 27 (Competenza territoriale). - Articolo abrogato e sostituito da un nuovo art. 27 (Clausola compromissoria) nel quale e' previsto che ogni controversia che dovesse sorgere fra la societa', i soci, l'organo amministrativo ed i liquidatori, siano risolte da un apposito collegio composto di tre membri nominati dalla Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2000
Il presidente: Manghetti
 
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