Gazzetta n. 283 del 4 dicembre 2000 (vai al sommario) |
COMUNE DI CAMOGLI |
COMUNICATO |
Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000 |
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Il comune di Camogli (provincia di Genova) ha adottato il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) Di determinare per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili), nel seguente modo: 4,75 per mille, aliquota ordinaria per i fabbricati rientranti nella categoria A/10 e nei gruppi B-C-D; 4,25 per mille, aliquota per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo con applicazione di una detrazione di L. 200.000; per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata, con conseguente applicazione di una detrazione di imposta di L. 200.000; per l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado se nella stessa il parente in questione ha stabilito la propria residenza, senza applicazione della detrazione; per l'unita' immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, senza applicazione della detrazione; 7 per mille, aliquota per l'unita' immobiliare non locata intendendosi per tale anche quella locata stagionalmente o a non residenti e quella tenuta a disposizione nel territorio comunale. 2) (Omissis). 3) Di dare atto che i soggetti passivi dell'I.C.I. per usufruire dell'aliquota agevolata pari al 4,25 per mille devono provvedere a presentare al comune apposita comunicazione attestante la loro situazione (immobili, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, locati a residenti, posseduti da anziani o disabili che abbiano la residenza in istituti di ricovero) entro i termini e con le modalita' previste dall'art. 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili - I.C.I.; altresi' i soggetti che hanno locato le unita' immobiliari a residenti devono allegare alla comunicazione copia del contratto registrato. (Omissis). |
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