Gazzetta n. 283 del 4 dicembre 2000 (vai al sommario)
COMUNE DI ORVIETO
COMUNICATO
Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Orvieto (provincia di Terni) ha adottato il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis).
1) Aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota riferita all'abitazione principale e sue pertinenze 5 per mille;
aliquota relativa ad abitazione principale concessa in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta entro il primo grado, 5 per mille;
aliquota relativa ad abitazione principale per anziani disabili art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66, 5 per mille;
aliquota per alloggi non adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo comunque destinati, 7 per mille;
aliquota per immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro, 6 per mille;
aliquota relativa a fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, 6 per mille;
detrazione per abitazione principale (legge n. 662/1996), L. 250.000.
2) Per le abitazioni principali localizzate nel centro storico nel caso in cui vengano realizzati, a partire dall'anno in corso, interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo, l'aliquota e' ridotta dal 5 al 4 per mille.
3) Per gli alloggi non adibiti ad abitazione principale, localizzati sempre nel centro storico, nel caso in cui siano realizzati gli interventi di cui al punto 2) l'aliquota e' ridotta dal 7 al 5 per mille.
4) Le riduzioni di cui ai punti 2) e 3), decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale iniziano i lavori ed avranno la durata di 3 anni. Per poter usufruire delle riduzioni sara' necessario presentare all'ufficio I.C.I. una specifica dichiarazione, allegando copia dell'attestato di inizio lavori. Se i lavori non saranno ultimati entro i termini, occorrera' rimborsare l'I.C.I. non pagata in precedenza. Pertanto, al termine del periodo di applicazione delle riduzioni dell'aliquota I.C.I., dovra' essere presentata copia del certificato di fine lavori.
(Omissis).
 
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