Gazzetta n. 283 del 4 dicembre 2000 (vai al sommario)
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
COMUNICATO
Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Santarcangelo di Romagna (provincia di Rimini) ha adottato il 20 dicembre 1999 e il 25 febbraio 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione dell'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis).
5,1 per mille per i seguenti casi:
a) per l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze;
b) per l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale dal socio assegnatario e per un massimo di due pertinenze;
c) per l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari e per un massimo di due pertinenze;
d) per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata e per un massimo di due pertinenze;
e) l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e per un massimo di due pertinenze;
f) per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e per un massimo di due pertinenze;
g) per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado nella quale dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze;
h) per due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione e per un massimo di due pertinenze;
i) per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore e per un massimo di due pertinenze;
l) per gli immobili di proprieta' di enti senza scopo di lucro, di cui al comma 53, art. 3, della legge n. 662/1996 e per le relative pertinenze;
7 per mille per le abitazioni non locate e per quelle utilizzate dal proprietario non rientranti nelle altre aliquote (seconde case) e per le relative pertinenze;
6,2 per mille per i seguenti casi:
per gli immobili locati o ceduti in comodato ad enti senza scopo di lucro;
per tutti gli altri immobili;
per le pertinenze delle stesse unita' immobiliari;
Ritenuto di determinare nuove detrazioni I.C.I. per l'anno 2000 nel modo seguente:
L. 200.000 per tutti i soggetti proprietari di prima casa, cosi' come individuata nel regolamento comunale dell'imposta;
L. 500.000 per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale;
Dato atto che con la fissazione delle aliquote e delle nuove detrazioni sopra descritte la previsione di entrata al titolo I, cat. l, risorsa 32 "Imposta comunale immobiliare" del bilancio 2000, si determina in complessive L. 6.600.000.000, tenuto conto anche del prevedibile aumento dei contribuenti dovuto al completamento delle nuove urbanizzazioni;
1) di prendere atto che per l'anno 2000 la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' fissata in L. 200.000, con la precisazione che tale detrazione spetta a tutte le abitazioni assoggettate all'aliquota del 5,1 per mille di cui sopra, ad eccezione delle tipologie previste alle lettere f), g) ed l) e che la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, puo' essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze;
2) di determinare per l'anno 2000 in L. 500.000 l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale (per i soli casi previsti alle lettere a), b) e c) in premessa indicata per i proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto uso e abitazione:
che siano pensionati che alla data del 30 giugno 2000 abbiano compiuto i 60 anni di eta';
oppure
il cui nucleo familiare comprenda persone totalmente o permanentemente inabili al lavoro o con una invalidita' non inferiore al 67%, ma tale da precludere un utile inserimento lavorativo;
e che si trovino nelle sottoriportate condizioni:
possedere un reddito annuo lordo non superiore a L. 14.500.000 per nucleo familiare composto da una sola persona, di L. 28.228.500 per nucleo familiare composto da due persone (per ogni componente in piu' il reddito si aumenta di L. 14.500.000);
essere proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto uso o abitazione di una sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e con eventuali pertinenze (garage o posto auto, cantina, ecc.);
3) di precisare che la maggiore detrazione di cui al punto precedente spetta in caso di comproprieta', proporzionalmente al numero dei proprietari dell'immobile che rientrino nelle suddette condizioni; la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, puo' essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze;
4) di dare atto che ai fini di cui ai punti 3) e 4) si considera il reddito relativo all'anno 1999 escludendo dal calcolo dell'imponibile:
i redditi soggetti a tassazione separata;
i redditi esenti IRPEF;
il reddito dell'unita' immobiliare direttamente abitata e con eventuali pertinenze;
i redditi dominicali e agrari fino a L. 100.000, se non titolari di partita IVA;
la maggiorazione sociale, invalidita';
5) di stabilire che i soggetti che vorranno usufruire della detrazione di L. 500.000 dovranno inviare o consegnare l'apposita dichiarazione, resa sulla modulistica all'uopo predisposta, entro il termine del 30 giugno 2000, data di scadenza della I rata I.C.I.;
(Omissis).
1) di stabilire le seguenti condizioni reddituali ai fini dell'ottenimento della ulteriore detrazione I.C.I. anno 2000:
reddito annuo lordo non superiore a L. 14.804.500 per nucleo familiare composto da una sola persona, di L. 28.821.300 per nucleo familiare composto da due persone (per ogni componente in piu' il reddito si aumenta di L. 14.804.500).
 
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