Gazzetta n. 284 del 5 dicembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 2000
Intervento sostitutivo nei confronti della regione Sardegna, per il mancato esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 31, comma 1.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che sia anche riordinata la disciplina delle attivita' economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere la competitivita' delle imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio;
Visti gli articoli 5, 6, 9, 10, 12, 15 e 23 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, ai sensi dei quali le regioni sono tenute ad adottare propri atti attuativi delle disposizioni stesse;
Visti gli articoli 6 e 12 del decreto n. 114 del 1998 che assegnano un termine alle regioni per l'attuazione degli adempimenti dagli stessi previsti;
Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6 dell'art. 26 del decreto n. 114 del 1998, che presuppone la necessaria operativita' di tutti gli aspetti della nuova disciplina a partire dal 24 aprile 1999, ivi compresa quella conseguente alla adozione dei provvedimenti di attuazione demandati alle regioni dagli articoli 5, 9, 10, 15 e 23 del decreto n. 114 del 1998;
Visto l'art. 31 del decreto n. 114 del 1998 il quale dispone quanto segue: "Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, qualora le regioni non esercitano le funzioni amministrative ad esse conferite dal presente decreto nei tempi dal medesimo previsti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede l'adempimento ponendo un termine non inferiore a sessanta giorni. Qualora la regione inadempiente non provveda nel termine assegnato, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita la regione inadempiente previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano";
Vista la nota n. 540461 del 27 maggio 1999 con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha assegnato alle regioni inadempienti il termine per la definizione del provvedimenti di attuazione del decreto n. 114 del 1998;
Vista la nota n. 530588 del 4 agosto 1999 con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha prorogato il predetto termine al 31 ottobre 1999;
Considerato che la regione Sardegna non ha provveduto ad adottare i provvedimenti di attuazione del decreto n. 114 del 1998;
Considerato che la mancata adozione costituisce inattuazione del decreto n. 114 del 1998, come rappresentato alle regioni dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con note n. 3963 del 6 ottobre 1999 e n. 530969 del 15 novembre 1999;
Ritenuta la necessita' di procedere all'intervento sostitutivo nei confronti della regione predetta;
Vista la nota n. 500825 del 27 gennaio 2000, con la quale e' stato inviato alla regione per la compilazione un formulario conoscitivo relativo agli adempimenti attuativi previsti dal decreto n. 114 del 1998;
Vista la nota n. 501660 del 18 febbraio 2000, con la quale e' stato chiesto alla regione, ai sensi del predetto art. 31, il parere sullo schema di decreto recante l'intervento sostitutivo;
Tenuto conto che non e' pervenuta risposta da parte della regione;
Considerato che la mancata espressione del parere entro i termini previsti nella suddetta nota, come esplicitato nella medesima, e' da considerarsi condivisione del testo trasmesso;
Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 3 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro degli affari regionali;
Decreta:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono l'intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
 
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla regione Sardegna.
 
Art. 3.
Indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali
1. In materia di insediamento delle attivita' commerciali nel rispetto dei principi sanciti dal decreto n. 114 del 1998, e al fine del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, i comuni si attengono agli indirizzi generali di seguito elencati:
a) rendere compatibili con il territorio gli insediamenti commerciali e valorizzare la funzione commerciale anche al fine di riqualificare e rivitalizzare il tessuto urbano economico, sociale e culturale;
b) favorire un'articolazione della rete distributiva al dettaglio atta a garantire la diversificazione delle tipologie di esercizi e delle forme imprenditoriali, nonche' la congruita' ed adeguatezza qualitativa e quantitativa in rapporto alla rete infrastrutturale;
c) favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete distributiva, promuovendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonche' la qualita' del lavoro e la formazione degli operatori e dei dipendenti;
d) garantire al consumatore una presenza equilibrata delle diverse strutture distributive anche al fine del corretto equilibrio tra attivita' di diverse dimensioni e dell'incremento della concorrenza;
e) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree di valore storico, artistico e paesaggistico, favorendo la presenza di insediamenti adeguati al fine di valorizzare la funzione commerciale finalizzata alla qualita' sociale della citta' e del territorio;
f) favorire l'insediamento commerciale correlato a programmi di assetto del territorio in termini di viabilita', parcheggi e accessibilita';
g) favorire il recupero urbano dei quartieri periferici, con particolare riguardo all'adeguatezza, anche in termini di servizi di prossimita', e all'integrazione della rete di vendita nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo, infrastrutturale e della mobilita';
h) applicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo al fine di contenere l'uso del territorio, assicurare le compatibilita' ambientali, salvaguardare l'equilibrio con le presenze delle altre tipologie distributive e per valutare progetti di insediamento rispetto agli assetti socio-economici, insediativi, della mobilita' e della rete distributiva in riferimento alla disponibilita' di servizi al consumatore;
i) favorire l'insediamento di attivita' commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni, che valorizzino la qualita' dei centri urbani e del territorio, la riqualificazione di aree urbane, la vivibilita' e la sicurezza;
l) coordinare l'attivita' edilizia volta alla valorizzazione dei suoli e al recupero delle aree dismesse con le esigenze di equilibrato dimensionamento delle forme distributive;
m) promuovere una programmazione per la semplificazione del procedimento amministrativo e per un sistema decisionale coordinato e condiviso.
2. Per la realizzazione degli indirizzi generali indicati al comma 1, i comuni promuovono il metodo della consultazione e della concertazione con i soggetti pubblici, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali.
 
Art. 4.
Ambiti territoriali
1. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono individuati gli ambiti territoriali indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'art. 6 del decreto n. 114 del 1998, ai quali applicare gli indirizzi elencati all'art. 3 del presente decreto, nonche' i casi nei quali le autorizzazioni all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita sono dovute ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto n. 114 del 1998.
 
Art. 5.
Criteri di programmazione urbanistica
1. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono fissati i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto n. 114 del 1998.
2. Ai fini dell'adeguamento previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto n. 114 del 1998, i comuni sulla base degli indirizzi di cui all'art. 3 del presente decreto ed entro centottanta giorni dalla emanazione dei criteri di cui al comma 1 del presente articolo, valutano la conformita' dei propri strumenti urbanistici generali e attuativi con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse tipologie dimensionali e alla individuazione specifica di aree destinate alla localizzazione di medie e grandi strutture di vendita.
 
Art. 6. Promozione dell'attivita' commerciale nelle zone montane rurali e
insulari
1. Nelle aree montane, rurali e insulari, nei centri minori e nei nuclei abitati di cui alla lettera a) del comma 1, dell'art. 10 del decreto n. 114 del 1998, i comuni favoriscono la presenza di esercizi commerciali polifunzionali, nei quali l'attivita' commerciale puo' essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.
2. Per gli esercizi commerciali polifunzionali di cui al comma 1 i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza.
 
Art. 7. Commercio nelle aree di valore storico archeologico, artistico o
ambientale
1. I comuni individuano le aree, gli immobili o il complesso di immobili per i quali, in relazione al particolare e specifico pregio storico, archeologico, artistico o ambientale, prevedono disposizioni di salvaguardia in relazione all'esercizio di attivita' commerciali, al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilita', alla mobilita' dei consumatori e all'arredo urbano.
2. Le disposizioni di salvaguardia possono riguardare:
a) le caratteristiche morfologiche delle insegne, delle vetrine, degli elementi di arredo, nonche' il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica del preesistente;
b) specifiche deroghe, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ai requisiti igienico-sanitari ed edilizi relativi all'attivita' commerciale, al fine di consentirne la permanenza prevedendo anche specifici divieti di cambio d'uso;
c) la vocazione merceologica determinatasi nel tempo nelle botteghe storiche;
d) la limitazione della vendita a determinate merceologie di prodotti.
3. Ai fini della tutela del commercio nelle aree, immobili o complesso di immobili di cui al comma 1, i comuni possono prevedere misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario.
 
Art. 8.
Programma di valorizzazione commerciale
1. Per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6, comma 3, del decreto n. 114 del 1998, ove e' rilevata la necessita' di interventi di riqualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori, i comuni adottano un programma di valorizzazione commerciale.
2. Il programma di valorizzazione commerciale e' adottato, previa consultazione dei soggetti pubblici e privati interessati, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali.
3. Il programma di valorizzazione prevede la realizzazione di opere infrastrutturali e di arredo urbano, l'attivazione o la modifica dei servizi urbani, l'attuazione di azioni di promozione, l'incentivazione della riqualificazione delle attivita' esistenti, nonche' di forme di associazionismo.
4. L'individuazione delle aree oggetto del programma di valorizzazione, da effettuarsi sulla base di specifiche valutazioni circa l'impatto dei nuovi esercizi sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano in relazione agli obiettivi del progetto di valorizzazione, costituisce il presupposto per la sospensione o la inibizione degli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato.
5. La sospensione o la inibizione degli effetti della comunicazione di apertura degli esercizi di vicinato puo' essere stabilita fino all'attuazione del progetto e comunque per una durata massima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 9. Criteri di priorita' per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura
di una media o di una grande struttura di vendita.
1. L'autorizzazione all'apertura di una media o di una grande struttura di vendita e' concessa prioritariamente:
a) per le domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture di vendita e l'assunzione dell'impegno al reimpiego del personale dipendente;
b) in caso di settore non alimentare, per le domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture di vendita e l'assunzione dell'impegno al reimpiego del personale dipendente e siano presentate da soggetti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultano in possesso di adeguata qualificazione.
2. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorita'.
 
Art. 10. Procedimento di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture
di vendita - Concessione edilizia
1. La domanda di apertura di una grande struttura di vendita, di cui all'art. 9 del decreto n. 114 del 1998, e' inoltrata al comune competente, unitamente agli allegati necessari alla sua valutazione individuati dall'assessore regionale pro-tempore competente in materia di commercio entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La domanda e' inviata in copia alla regione.
2. Il comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, provvede a richiedere all'interessato l'integrazione della documentazione eventualmente mancante. I termini di cui al presente articolo sono interrotti fino al ricevimento, da parte del comune, della documentazione richiesta.
3. Il comune, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, invia l'intera documentazione alla regione.
4. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall'invio della documentazione di cui al comma 3, il comune, previa intesa con la regione, indice la conferenza di servizi prevista all'art. 9 del decreto n. 114 del 1998, fissandone lo svolgimento non prima di quindici e non oltre sessanta giorni.
5. Della data di indizione della conferenza e' data notizia al richiedente, ai comuni contermini e a quelli appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come unico bacino di utenza, alle organizzazioni provinciali delle imprese del commercio e alle organizzazioni sindacali, affinche' possano esercitare le facolta' di cui al comma 4 dell'art. 9 del decreto n. 114 del 1998.
6. Qualora nel bacino di utenza ricada anche una parte del territorio di regione confinante, la conferenza dei servizi richiede il parere non vincolante della regione stessa.
7. Le domande relativamente alle quali, non e' comunicato provvedimento di diniego, decorsi centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, sono da ritenersi accolte.
8. Qualora ai fini dell'apertura di una media o grande struttura di vendita sia necessario il rilascio di apposita concessione edilizia, l'interessato deve farne richiesta contestualmente alla domanda per l'apertura dell'esercizio. L'emanazione del provvedimento di concessione edilizia e', ove possibile, contestuale al rilascio dell'autorizzazione di apertura.
 
Art. 11.
Corsi professionali
1. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di organizzazione, la durata e le materie del corsi professionali di cui ai commi 5, lettera a), 7, 8 e 9 dell'art. 5 del decreto n. 114 del 1998.
 
Art. 12.
Comuni ad economia prevalentemente turistica e citta' d'arte
1. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono individuati i comuni ad economia prevalentemente turistica, le citta' d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facolta' di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto n. 114 del 1998.
 
Art. 13.
Centri di assistenza tecnica
1. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le modalita' di esercizio dei centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto n. 114 del 1998.
 
Art. 14.
Osservatorio regionale
1. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e' emanata la disciplina relativa alla costituzione dell'osservatorio regionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto n. 114 del 1998.
 
Art. 15.
N o m i n a
1. In caso di mancata emanazione degli atti di cui agli articoli 4, comma 1; 5, comma 1; 11, comma 1; 12, comma 1; 13, comma 1 e 14, comma 1, l'adozione dei medesimi e' assunta dall'assessore regionale pro-tempore competente in materia, il quale, con il presente decreto, e nominato commissario ad acta, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine assegnato alla giunta regionale.
 
Art. 16.
Vendite di liquidazione
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attivita' commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, e devono essere comunicate al comune in cui ha sede l'esercizio almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.
2. Tali vendite possono essere fatte in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a dieci settimane in caso di cessione o cessazione dell'attivita' commerciale, e per una durata non superiore a quattro settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo del locali. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
3. A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, e' vietato introdurre ai fini della vendita nei locali e pertinenze dell'esercizio interessato ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attivita' commerciale in liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.
4. La comunicazione al comune relativa alla vendita di liquidazione deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:
a) in caso di cessazione dell'attivita' commerciale, la comunicazione di cessazione dell'attivita';
b) in caso di cessione dell'attivita', l'atto pubblico di cessione o la scrittura privata autenticata e registrata;
c) in caso di trasferimento dell'attivita' in altro locale, la comunicazione o l'autorizzazione al trasferimento;
d) in caso di trasformazione o rinnovo dei locali, la denuncia di inizio attivita' ovvero la concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili.
5. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.
 
Art. 17.
Vendite di fine stagione
1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali.
2. I comuni, sentite le locali organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, stabiliscono i periodi di effettuazione delle vendite di fine stagione.
 
Art. 18.
Disposizioni comuni concernenti le vendite
di liquidazione e le vendite di fine stagione
1. In tutte le vendite e' vietato ogni riferimento a procedure fallimentari.
2. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo ribassato.
3. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
4. I messaggi pubblicitari devono contenere gli estremi delle previste comunicazioni, nonche' l'indicazione della durata della vendita.
 
Art. 19.
Durata della disciplina transitoria
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati dalla regione in attuazione del decreto n. 114 del 1998.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2000
Il Presidente: Amato
 
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