Gazzetta n. 285 del 6 dicembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2000, n. 358
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'allegato 1, n. 29;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, capo III, sezione III, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;
Acquisito l'avviso dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato reso in data 23 marzo 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Acquisito l'avviso dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali reso in data 22 giugno 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo "sportello telematico dell'automobilista", allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprieta', ai passaggi di proprieta' degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti dall'estero attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonche' i veicoli usati gia' in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno Stato estero. Sono, altresi', escluse le registrazioni della proprieta' relative a veicoli nuovi importati dall'estero.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Ministero o Ministro, il Ministero o il Ministro dei trasporti e
della navigazione; b) A.C.I., l'Automobile club d'Italia; c) P.R.A., il Pubblico registro automobilistico; d) imprese di consulenza automobilistica, le imprese di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264; e) sportello, lo "sportello telematico dell'automobilista" presso il
quale e' possibile effettuare le operazioni di cui al comma 1.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- L'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo
1997, supplemento ordinario, cosi' recita:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il
Governo individua, con le modalita' di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli
aspetti del procedimento che possono essere autonomamente
disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
princi'pi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i princi'pi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princi'pi
desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che
costituiscono princi'pi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
- Si trascrive il testo del punto n. 29, dell'allegato
1, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi
unici di norme concernenti procedimenti amministrativi -
legge di semplificazione 1998), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1999:
"29) Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di
proprieta' e la reimmatricolazione:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, capo III,
sezione III;
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito
dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
legge 23 dicembre 1977, n. 952;
legge 9 luglio 1990, n. 187;
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992, supplemento ordinario, reca: "Nuovo codice della
strada". Il titolo III di detto decreto legislativo si
occupa dei veicoli; il capo III si occupa di "veicoli a
motore e loro rimorchi" e la sezione terza di "documenti di
circolazione e immatricolazione".
- Il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile
1927, e convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,
reca: "Disciplina dei contratti di compravendita degli
autoveicoli ed istituzione del Pubblico registro
automobilistico presso le sedi dell'Automobile club
d'Italia".
- Il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 5 ottobre 1927, reca:
"Disposizioni di attuazione e transitorie del regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la
disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli
e l'istituzione del Pubblico registro automobilistico
presso le sedi dell'Automobile club d'Italia".
- La legge 23 dicembre 1977, n. 952, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977, reca:
"Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti
da prodursi al Pubblico registro automobilistico e di altre
norme in materia di imposte di registro".
- La legge 9 luglio 1990, n. 187, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 1990, reca: "Norme
in materia di tasse automobilistiche e automazione degli
uffici del Pubblico registro automobilistico".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992, supplemento
ordinario) e successive modificazioni ed integrazioni,
reca: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada".
Nota all'art. 1:
- La legge 8 agosto 1991, n. 264, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 1991, reca:
"Disciplina dell'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto".



 
Art. 2.
Istituzione e attivazione dello sportello
1. E' istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprieta' relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprieta'.
2. Lo sportello puo' essere attivato:
a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione;
b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A.;
c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica.
3. Lo sportello e' attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero o con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e 7.
4. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche.
5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, apposito logo, il cui modello e' stabilito con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli sportelli sono altresi' tenuti ad affiggere le tabelle che indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni servizio reso.



Nota all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell'art. 93, comma 3, del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1.-2.
(Omissis).
3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata
se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.".



 
Art. 3.
Sicurezza e funzionamento dello sportello
1. Le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni dell'A.C.I. adottano ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in relazione alla quantita' di materiale da custodire per la gestione dello sportello, la conservazione e la custodia delle targhe, delle carte di circolazione, delle etichette autoadesive e di ogni altro materiale ad esse assegnato per la gestione dello sportello, la cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati in appositi registri, secondo le modalita' indicate dal Ministero e dall'A.C.I.
2. Gli uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A., si accertano del corretto funzionamento degli sportelli e della osservanza delle modalita' indicate al comma 1.
 
Art. 4. Procedure di competenza del Ministero dei trasporti e della
navigazione
1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello possono chiedere di svolgere, limitatamente alle categorie di veicoli fissate dal Ministero:
a) le operazioni relative all'immatricolazione ed al connesso rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 2;
b) le operazioni relative al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione di cui all'articolo 94, comma 2;
c) quelle relative alla richiesta di nuova immatricolazione;
d) quelle relative alla consegna delle targhe di cui all'articolo 101, comma 2;
e) le operazioni relative allo smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa di cui all'articolo 102, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
2. L'ufficio provinciale della motorizzazione consente il collegamento con il C.E.D. del Ministero, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., dopo aver verificato che:
a) il richiedente sia abilitato all'uso della procedura di collegamento telematico fra le imprese di consulenza automobilistica e il C.E.D. del Ministero, denominata "prenotamotorizzazione", con un collegamento privo di concentratori intermedi;
b) le apparecchiature descritte nella richiesta abbiano i requisiti minimi fissati dal Ministero.
3. Con il consenso al collegamento e' assegnato all'impresa, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di targhe, di carte di circolazione e di etichette autoadesive in bianco, sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente.
4. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad una delle operazioni di cui al comma 1, accertata l'identita' del richiedente, verifica l'idoneita', la completezza e la conformita' della domanda e della documentazione presentate in conformita' alle norme vigenti, nonche' ilversamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a trasmettere le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati del Ministero. Le richieste non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono prese in considerazione.
5. Il Centro elaborazione dati del Ministero, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I. consente la stampa del documento richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, al primo numero di targa del lotto assegnato allo sportello.



Note all'art. 4:
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 93, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. (Omissis).
2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di
circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario
del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalita'
dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto
o del venditore con patto di riservato dominio, con le
specificazioni di cui all'art. 91.".
- Si trascrive il testo dell'art. 94, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 94 (Formalita' per il trasferimento di proprieta'
degli autoveicoli, motoveicoli rimorchi e per il
trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1.
(Omissis).
2. L'ufficio della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su
richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui
al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della
carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui
al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti
di residenza.".
- Si trascrive il testo dell'art. 101, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 101 (Produzione, distribuzione, restituzione e
ritiro delle targhe). - 1. (Omissis).
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari
dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.".
- Si trascrive il testo dell'art. 102, commi 2, 4 e 5,
del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 102 (Smarrimento, sottrazione, deterioramento e
distruzione di targa). - 1. (Omissis).
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della
denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola
delle targhe, senza che queste siano state rinvenute,
l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale
della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con
le procedure indicate dall'art. 93.
3. (Omissis).
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe
devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento
tali dati non siano piu' leggibili, l'intestatario della
carta di circolazione deve richiedere all'ufficio
competente della Direzione generale della M.C.T.C. una
nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure
indicate nell'art. 93.
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui
all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di
circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1
deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.".



 
Art. 5.
Accertamento di conformita' e archiviazione
1. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo sportello chiede, utilizzando le apposite procedure informatiche, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., al Centro elaborazione dati del Ministero, che provvede ad inviarne copia all'ufficio provinciale della motorizzazione competente per territorio, di stampare l'elenco dei documenti emessi dal medesimo sportello.
2. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'elenco dei documenti emessi dallo sportello, corredato dalle richieste presentate dagli utenti, ciascuna contenente la documentazione prevista, ivi compresa la fotocopia del documento di identita' del richiedente, e le attestazioni dei versamenti degli importi dovuti, e' consegnato al competente ufficio provinciale della motorizzazione, il quale controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarita' delle domande e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle.
3. Il documento si considera regolarmente rilasciato dallo sportello quando l'elenco in cui esso compare e la richiesta dell'utente, corredata dalla relativa documentazione, siano stati consegnati all'ufficio provinciale della motorizzazione nel termine di cui al comma 1 e risultino conformi alle indicazioni fornite dal Ministero.
 
Art. 6.
Irregolare rilascio dei documenti
1. In caso di accertata irregolarita', l'ufficio provinciale della motorizzazione cancella il documento irregolare dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento irregolare, unitamente alle targhe nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, deve essere restituito all'ufficio provinciale della motorizzazione, il quale provvede a distruggere il documento e, ricorrendone il caso, ad assegnare le targhe ad altro utente.
2. L'ufficio provinciale della motorizzazione, all'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 1, sospende l'operativita' dello sportello fino alla restituzione del documento irregolare e, se del caso, delle targhe, mentre, ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarita' del documento, segnala l'accaduto alle competenti autorita' pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia, per il ritiro dei documenti e, se del caso, delle targhe. Il collegamento telematico non puo' essere sospeso per la prima volta, per un periodo superiore al mese e, per la seconda volta, per un periodo superiore a tre mesi.
3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operativita' dello sportello di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello sportello decadono e lo sportello cessa di essere operativo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli sportelli telematici istituiti presso gli uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A. nonche' agli sportelli istituiti presso le delegazioni dell'A.C.I.
 
Art. 7.
Procedure di competenza del pubblico registro automobilistico
1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello possono chiedere di svolgere:
a) le operazioni relative al rilascio del certificato di proprieta' di cui all'articolo 93, comma 5, con le connesse annotazioni dell'usufrutto, della locazione con facolta' di acquisto e della vendita con patto di riservato dominio;
b) le operazioni relative alla tascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti, nonche' all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprieta' di cui all'articolo 94, comma 1;
c) le operazioni relative alla cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione, relative alla definitiva esportazione all'estero di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
d) le operazioni relative alla cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
2. Il competente ufficio provinciale dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A. consente il collegamento con il sistema informativo dell'A.C.I. e assegna, mediante l'utilizzazione di apposite procedure informatiche, un quantitativo di certificati di proprieta' sufficiente a coprire il fabbisogno del richiedente per il periodo di un mese. In caso di collegamento diretto e', altresi', verificata la conformita' delle linee e delle apparecchiature ai requisiti minimi fissati dall'A.C.I.
3. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad alcuna delle operazioni di cui al comma 1, accertata l'identita' del richiedente, verifica l'idoneita', la completezza e la conformita' della domanda e della documentazione presentate alle norme vigenti, nonche' il versamento delle imposte e dei diritti dovuti al P.R.A., direttamente o per il tramite del Centro elaborazione dati del Ministero, utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a trasmettere le informazioni necessarie al sistema informativo dell'A.C.I. Le richieste non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono prese in considerazione.
4. Le richieste inerenti alle formalita' di registrazione nel P.R.A. sono presentate agli sportelli senza vincoli di competenza territoriale. Ad ogni richiesta inviata telematicamente dagli sportelli, direttamente o per il tramite del collegamento al Centro elaborazione dati del Ministero, il sistema informativo dell'A.C.I. attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo che vale ad individuare, cronologicamente, l'ordine di presentazione delle richieste medesime.
5. Il sistema informativo dell'A.C.I., verificata la completezza dei dati della richiesta telematica e verificata la congruenza con le informazioni presenti in archivio, procede all'aggiornamento della banca dati del P.R.A. autorizzando, conseguentemente, l'emissione della stampa del certificato di proprieta' presso lo sportello.
6. Entro le ore venti dei giorni lavorativi, mediante apposite procedure informatiche, lo sportello, direttamente o per il tramite del Centro elaborazione dati del Ministero, e' tenuto ad effettuare al sistema informativo dell'A.C.I. la richiesta della stampa dell'elenco riepilogativo delle formalita' trasmesse.
7. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'elenco di cui al comma 6, unitamente alle note di formalita' ed alla relativa documentazione di parte, la prova dell'avvenuto versamento degli importi dovuti e la fotocopia del documento di identita' del richiedente sono consegnati al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., il quale provvede all'espletamento dei controlli di propria competenza e, verificata la regolarita' della documentazione, provvede alla relativa archiviazione.



Note all'art. 7:
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 93, comma 5, del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1.-4.
(Omissis).
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A.,
oltre la carta di circolazione, e' previsto il certificato
di proprieta', rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi
dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a
seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato
entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio
della carta di circolazione. Della consegna e' data
comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. i tempi e le modalita' di tale
comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta
presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.".
- Si trascrive il testo dell'art. 94, comma 1, del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 94 (Formalita' per il trasferimento di proprieta'
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il
trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In caso
di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione
dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta'
di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta
avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data
in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o
giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del
trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonche'
all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di
proprieta'.".
- Si trascrive il testo dell'art. 103, comma 1, del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 103 (Obblighi conseguenti alla cessazione della
circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi). - 1. La
parte interessata, intestataria di un autoveicolo,
motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare
al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la
cessazione della circolazione di veicoli a motore e di
rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva
esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il
certificato di proprieta', la carta di circolazione e le
targhe. L'ufficio del P.R.A. ne da' immediata comunicazione
all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
provvedendo altresi' alla restituzione al medesimo ufficio
della carta di circolazione e delle targhe. Con il
regolamento di esecuzione sono stabilite le modalita' per
lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la Direzione
generale della M.C.T.C.".
- Si trascrive il testo dell'art. 46, comma 5 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997,
supplemento ordinario), recante: "Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio":
"Art. 46 (Veicoli a motore e rimorchi). - 1.-4.
(Omissis).
5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico
registro automobilistico (P.R.A.) dei veicoli e dei
rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a
cura del titolare del centro di raccolta o del
concessionario o del titolare della succursale senza oneri
di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del
rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni dalla consegna
del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il
titolare del centro di raccolta, il concessionario o il
titolare della succursale della casa costruttrice deve
comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del
veicolo e consegnare il certificato di proprieta', la carta
di circolazione e le targhe al competente ufficio del
P.R.A. che provvede ai sensi e per gli effetti dell'art.
103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.".



 
Art. 8
Inidoneita' o irregolarita' della documentazione

1. In caso di accertata inidoneita' della documentazione prodotta ovvero degli importi versati, l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., sospende l'esito positivo attribuito all'operazione, opera i necessari interventi sulla banca dati P.R.A. e ne da' comunicazione allo sportello richiedente.
2. In caso di accertata irregolarita' nel rilascio della documentazione di competenza del P.R.A., lo sportello e' tenuto a provvedere al ritiro del certificato di proprieta' eventualmente gia' consegnato alla parte ed a restituirlo al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., nel giorno lavorativo successivo, entro la fine dell'orario di apertura al pubblico. La richiesta potra' essere definita solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione ovvero degli importi dovuti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione.
 
Art. 9.
Irregolare rilascio dei documenti
1. L'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., trascorso infruttuosamente il termine di cui all'articolo 7, comma 7, sospende l'operativita' dello sportello fino alla restituzione del documento irregolare e, ove la restituzione non avvenga entro il terzo giorno lavorativo successivo all'accertata irregolarita' del documento, segnala l'accaduto alle competenti autorita' pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia per il ritiro del documento stesso.
2. La sospensione dei collegamenti telematici attivati presso i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, nonche' presso le delegazioni A.C.I., e' disposta dall'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., per la durata massima di un mese nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, venga accertata la prima violazione e per la durata massima di tre mesi, in caso di accertamento della seconda violazione.
3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operativita' dello sportello di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello sportello decadono e lo sportello cessa di essere operativo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione nel senso che l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., comunica l'irregolarita' al competente ufficio provinciale della motorizzazione, il quale adotta i provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la sospensione delle attivita' di sportello fino al ripristino delle necessarie condizioni di operativita'.



Nota all'art. 9:
- Per il riferimento alla legge 8 agosto 1991, n. 264,
e successive modificazioni, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 10.
Norme transitorie e finali
1. I collegamenti telematici di cui all'articolo 2, sono attivati dall'ufficio provinciale della motorizzazione e dall'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., secondo le direttive emanate dal Ministero e dall'A.C.I., in modo da evitare turbative di mercato e al fine di assicurare l'apertura contemporanea di un numero di sportelli adeguato alle esigenze del territorio.
2. Le modalita' di interconnessione e le relative procedure, nonche' ogni altra misura necessaria al funzionamento dello sportello, sono definite dal Ministero e dall'A.C.I. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque, in modo da assicurare il funzionamento a regime del sistema, entro sei mesi dalla stessa data.
3. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 settembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione
Bianco, Ministro dell'interno
Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 5
 
(1) Allegato I
(( (articolo 8, comma 3-bis)
All'Ufficio provinciale ACI di ................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, n. 445, RELATIVA ALLA PRIMA ISCRIZIONE DEL VEICOLO AL P.R.A. (articolo 80, comma 57, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Il sottoscritto ...., consapevole delle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, dichiara di essere il VENDITORE per la Soc. .... .... (concessionaria) del veicolo .... fabbrica.... tipo .... telaio n. .... in data.... al Sig./Sig.ra....per il prezzo di euro.... vendita soggetta/non soggetta ad IVA (cancellare il dato che non interessa), come da dichiarazione sottoscritta dall'acquirente.

GENERALITA' DEL VENDITORE: Cognome....Nome.... in qualita' di (specificare se legale rappresentante o procuratore)....della Ditta.... Ragione Sociale....Data di nascita .... Luogo di nascita .... Stato....Codice Fiscale.... Residente a ....Via/P.za.... Provincia .... CAP.... Dichiara che entro dieci giorni dalla data di iscrizione del veicolo produrra' il titolo (atto di vendita) consapevole che l'iscrizione sara' cancellata d'ufficio se l'atto non sara' prodotto nei termini di legge.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ACQUIRENTE: Cognome .... Nome .... Ragione Sociale.... Data di nascita.... Luogo di nascita.... Stato.... Codice Fiscale....Residente a .... Via/P.za....n. ........... Provincia....CAP.... Dichiara di essere l'acquirente del veicolo sopra indicato. Dichiara di essere consapevole che la mancata presentazione nei termini di legge, da parte del venditore, del titolo (atto di vendita) determina la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione del veicolo al P.R.A.

................... ............................
(luogo e data) Firma dell'acquirente*

................... ............................
(luogo e data) Firma dell'acquirente*

------------- * identificativo mediante l'allegata fotocopia del documento d'identita/riconoscimento. INFORMATIVA Legge n. 675 del 1996: si informa che ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675 del 1996, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati personali e' l'Automobile Club d'Italia, Via Marsala 8, 00185 Roma. Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica S.p.a. (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il Dirigente Generale della Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8, 00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali confluiti nell'archivio PRA, al quale e' possibile inviare le richieste di cui all'articolo 13 della legge n. 675 del 1996. ))
 
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