Gazzetta n. 285 del 6 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 22 novembre 2000, n. 359
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, concernente il riordino della Scuola centrale tributaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernente il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 287 del 1999, il quale prevede il riordino della Scuola centrale tributaria da attuare con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il proprio decreto 28 settembre 2000, n. 301, recante regolamento per il riordino della Scuola centrale tributaria;
Ritenuto necessario apportarvi alcune modifiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-18774 del 16 novembre 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, recante norme per il riordino della Scuola centrale tributaria sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, articolo 2, le parole: "dal consigliere per le politiche della formazione," sono soppresse;
b) al comma 3 dell'articolo 3:
1) dopo le parole: "se in servizio presso amministrazioni pubbliche", sono aggiunte le seguenti: "ovvero inquadrati a seguito di opzione, nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5";
2) la parola "appartenenza", e' sostituita dalla seguente: "provenienza";
c) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, dopo le parole: "ove occorra", sono aggiunte le seguenti: "e se non inquadrato";
2) al comma 4, le parole: "I professori della Scuola,", sono sostituite dalle seguenti: "I professori della Scuola inquadrati ovvero";
d) il comma 4 dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "4. I professori stabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a svolgere le funzioni fino alla cessazione delle attivita' di insegnamento relative alla riqualificazione del personale di cui all'articolo 3, commi 205 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, indipendentemente dalla durata dell'incarico in atto e comunque non oltre il 15 marzo 2001.";
e) all'articolo 9, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le dotazioni organiche sono fissate dal regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: "Norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1996, n. 526, reca: "Norme per il funzionamento della
Scuola centrale tributaria".
- L'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
287 (Riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione), recita:
"Art. 8 (Riordino della Scuola centrale tributaria). -
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, all'art. 2,
comma 1, all'art. 3, commi 1 e 4, all'art. 4, comma 3,
all'art. 5, commi 1, 2, 4 e 5, e all'art. 6, comma 1,
nonche' i princi'pi desumibili dalle restanti disposizioni
di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto,
costituiscono criteri direttivi per il regolamento di
riforma della Scuola centrale tributaria del Ministero
delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Nel regolamento di cui al comma 1 e' previsto che la
Scuola centrale tributaria puo', senza oneri per la stessa
e con corrispettivo a carico del committente, svolgere
attivita' formative e di ricerca anche in favore di
soggetti privati, eventualmente consorziandosi o
associandosi con enti e societa'.
3. Sono abrogati l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991,
n. 358, e il comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto
1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 ottobre 1996, n. 556. Dette norme, nonche' quelle recate
dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996,
n. 526, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 1.".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
Autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre
2000, n. 301, reca: "Regolamento recante norme per il
riordino della Scuola centrale tributaria".
Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 2, 3, 5, 8 e 9 del citato
regolamento n. 301 del 2000, come modificati dal presente
regolamento:
"Art. 2 (Organi e struttura didattico-scientifica della
Scuola). - 1. Sono organi della Scuola: il rettore, il
direttore amministrativo ed il consiglio direttivo. Il
rettore, in qualita' di vertice dell'istituzione indirizza
ed assicura lo svolgimento delle attivita' istituzionali e
ne e' responsabile sotto il profilo didattico-scientifico.
2. Il rettore ha, nell'ambito delle proprie ccmpetenze,
la legale rappresentanza della Scuola ed e' nominato con
decreto del Ministro delle finanze.
3. All'ufficio del direttore amministrativo e' preposto
un dirigente il quale ha la responsabilita' gestionale ed
organizzativa della Scuola.
4. Il direttore amministrativo e' scelto, dal Ministro
delle finanze, tra i dirigenti dello Stato assegnati alla
Scuola o appartenenti al ruolo unico di cui all'art. 23 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' ordinatore
primario di spesa.
5. Il rettore nomina un pro-rettore che lo sostituisce
in caso di assenza od impedimento e svolge le funzioni
delegategli dal rettore.
6. Il rettore ed il pro-rettore sono coadiuvati da
responsabili di area, ai quali sono attribuite aree
omogenee di attivita' per il perseguimento degli obiettivi
istituzionali della Scuola; i responsabili di area, in
numero non superiore a quattro, sono nominati dal rettore
della Scuola, e sono tenuti ad attuarne le specifiche
direttive, assicurando la qualita' didattica e scientifica
nei settori di competenza. Il prorettore ed i responsabili
di area sono scelti fra i professori incaricati non
temporaneamente e collocati fuori ruolo.
7. Il consiglio direttivo e' composto dal rettore che
lo presiede, dal pro-rettore, dal direttore amministrativo
e dai responsabili di area. Ha il compito di valutare, su
iniziativa del rettore, le questioni di maggiore rilevanza,
di coordinare le attivita' didattiche per le finalita' di
programmazione e di organizzare l'utilizzazione delle
risorse comuni, comprese le modalita' di attribuzione di
incarichi istituzionali, di insegnamento e ricerca e di
stabilire i relativi compensi ed indennita'. Il consiglio
si riunisce di regola ogni tre mesi e comunque ogni
qualvolta il rettore ne ravvisi l'opportunita'.".
"Art. 3 (Nomina e durata degli organi e dei
responsabili). - 1. Il rettore e' scelto tra dirigenti di
particolare e comprovata qualificazione che abbiano
ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione
di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi
o contabili con qualifica di consigliere, professori
universitari di prima fascia, in posizione di aspettativa
senza assegni o soggetti equiparati, consiglieri
parlamentari. Il rettore puo' essere, altresi' scelto tra
soggetti dotati di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano diretto per almeno un
quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta
formazione.
2. Il rettore resta in carica per quattro anni e puo'
essere confermato. Il pro-rettore ed i responsabili di area
restano in carica per due anni, salvo conferma.
3. Il rettore, il pro-rettore e i responsabili di area,
nonche' i professori incaricati non temporaneamente e
collocati fuori ruolo, se in servizio presso
amministiazioni pubbliche ovvero inquadrati a seguito di
opzione, nel ruolo di cui all'art. 5, comma 5, conservano
il trattamento economico fondamentale, comunque definito,
relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione
di provenienza, incrementato da un'indennita' di carica
stabilita, con le modalita' previste nei provvedimenti di
cui all'art. 6, comma 1, tenendo conto dei compensi
mediamente corrisposti per analoghi incarichi in organismi
pubblici o privati operanti nell'ambito della formazione, e
comunque tale da garantire un trattamento economico
complessivo non inferiore agli emolumenti a qualsiasi
titolo corrisposti nella posizione di provenienza.
4. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti
non provenienti da pubbliche amministrazioni, il
trattamento economico e' definito contrattualmente con le
modalita' dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, in quanto applicabili.".
"Art. 5 (Incarichi). - 1. La Scuola pua' avvalersi di
consulenti esterni, di soggetti con professionalita' e
competenze utili allo svolgimento delle proprie attivita'
istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla
ricerca, di personale docente di comprovata
professionalita' collocato, ove occorra e se non inquadrato
in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se
l'incarico non consente il normale espletamento delle
proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza.
Puo', inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche
temporaneamente, di specifiche attivita' di insegnamento.
2. Il personale docente di cui al comma 1 e', comunque,
scelto tra professori o docenti universitari in posizione
di aspettativa senza assegni, magistrati e dirigenti di
amministrazioni pubbliche: i docenti incaricati
temporaneamente possono essere altresi' scelti tra esperti
italiani o stranieri, di comprovata professionalita'.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati
dal rettore della Scuola, sentito il consiglio direttivo,
con le forme stabilite nei provvedimenti di cui all'art. 6,
salvo gli incarichi non temporanei di professori i quali
sono attribuiti con decreto del Ministro delle finanze.
4. I professori della Scuola inquadrati ovvero in
posizione di comando aspettativa fuori ruolo, per il tempo
dell'incarico rimangono equiparati, ad ogni effetto
giuridico, ai professori universitari di prima fascia, con
salvezza delle procedure di avanzamento di carriera.
5. Il numero complessivo dei professori incaricati non
temporanei di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare le
trenta unita'.".
"Art. 8 (Modalita' di funzionamento e norme
transitorie). - 1. La dotazione finanziaria minima della
Scuola e' fissata annualmente, in sede di bilancio dello
Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti
istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il
rettore, sentito il direttore amministrativo, trasmette al
Ministro delle finanze un programma di massima delle
attivita' della Scuola per il successivo esercizio, in
attuazione e coerenza con gli obiettivi e priorita'
indicati dal Ministro stesso, individuando la dotazione
finanziaria minima occorrente.
2. Nel programma possono essere previste attivita'
della Scuola, comunque rientranti nei propri fini
istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria
ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio
dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali,
comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione
a procedure concorsuali anche in partenariato con altri
soggetti pubblici e privati.
3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato
gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di
mantenimento della sede, per il personale non docente della
Scuola e per il rettore e i professori collocati nelle
posizioni di cui all'art. 5, comma 4.
4. I professori stabili in servizio alla data di
entrata in vigore del presente regolamento continuano a
svolgere le funzioni fino alla cessazione delle attivita'
di insegnamento relative alla riqualificazione del
personale di cui all'art. 3, commi 205 e seguenti della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, indipendentemente dalla
durata dell'incarico in atto e comunque non oltre il
15 marzo 2001.".
- I commi 205 e seguenti dell'art. 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), recano disposizioni in tema di
riqualificazione del personale dell'amministrazione
finanziaria.
"Art. 9 (Abrogazioni). - 1. Ai sensi dell'art. 8, comma
3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, a far
tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e
l'art. 7, comma 4, del decreto-legge dell'8 agosto 1996, n.
437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre
1996, n. 556. Il presente regolamento abroga e sostituisce
altresi' dalla stessa data il decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, ferma restando l'attuale
organizzazione interna della Scuola fino all'adozione dei
relativi provvedimenti di cui all'art. 6. Le dotazioni
organiche sono fissate dal regolamento di cui all'art. 58,
comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
- Il comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), recita:
"3. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le
dotazioni organiche del Ministero sono stabilite con
regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400.".



 
Art. 2.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 novembre 2000
Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2000
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 100
 
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