Gazzetta n. 285 del 6 dicembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 2000
Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto italiano di medicina sociale, nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonche' l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 303;
Considerata l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto italiano di medicina sociale;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto italiano di medicina sociale nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
Il presente decreto sara' sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2000
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro della giustizia
Fassino
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
 
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