Gazzetta n. 286 del 7 dicembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n. 361
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 17, e successive modificazioni;
Viste le norme del titolo II, capi I e II, del codice civile;
Viste le norme del capo I, sezione I, delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dall'adunanza generale l'11 marzo 1999 e dalla sezione consultiva per gli affari normativi il 30 agosto 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 ottobre 1999 e del 4 febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attivita' culturali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Procedimento per l'acquisto della personalita' giuridica
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalita' giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.
2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali e' conferita la rappresentanza dell'ente, e' presentata alla prefettura nella cui provincia e' stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.
3. Ai fini del riconoscimento e' necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.
5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.
6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessita' di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne da' motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento puo' essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.
10. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' sato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 20 e dell'allegato 1,
n. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il
Governo individua, con le modalita' di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli
aspetti del procedimento che possono essere autonomamente
disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
princi'pi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i princi'pi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche;
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princi'pi
desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che
costituiscono princi'pi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
"Allegato 1
(Omissis).
17. Procedimenti di riconoscimento di persone
giuridiche private, di approvazione delle modifiche
dell'atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione
all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di atti di
liberalita' da parte di associazioni o fondazioni, nonche'
di donazioni o lasciti in favore di enti:
codice civile, articoli 12, 16 e 17;
disposizioni attuative del codice civile, articoli 5
e 7;
legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive
modificazioni;
regio-decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive
modificazioni;
regio-decreto 26 luglio 1896, n. 361, e successive
modificazioni;
legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 65, e successive
modificazioni".
- Il titolo II del codice civile reca:
"Titolo II
DELLE PERSONE GIURIDICHE"
Il capo I e capo II del titolo II del codice civile
recano:
"Capo I
Disposizioni generali
Capo II
Delle associazioni e delle fondazioni".
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, reca:
"Disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie".
- Il capo I reca:
"Capo I
Disposizioni di attuazione".
- La sezione I reca:
"Sezione I
Disposizioni relative al libro I".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, reca: "Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali".
"Art. 6 (Scambio di dati e informazioni). - 1. La
Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di dati
ed informazioni sull'attivita' posta in essere dalle
amministrazioni centrali, regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di
intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati
sulle rispettive attivita', accessibili sia dallo Stato che
dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche
ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle
informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono,
altresi', le modalita' con le quali le regioni e le
province autonome si avvalgono della rete unitaria delle
pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di
interoperabilita' messi a disposizione dai gestori, alle
condizioni contrattuali previste ai sensi dell'art. 15,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59".



 
Art. 2.
Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo
1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalita' e nei termini previsti per l'acquisto della personalita' giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalita' giuridica per atto legislativo.
2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile.
3. Per le fondazioni, alla domanda e' allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 21, secondo comma, del
codice civile:
"Art. 21 (Deliberazioni dell'assemblea).
(Omissis).
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in
essi non e' altrimenti disposto, occorrono la presenza di
almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti".



 
Art. 3.
Registro delle persone giuridiche
1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.
2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.
3. L'iscrizione e' contrassegnata da un numero d'ordine ed e' accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro e' munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa e' iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro .
4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo 4.
5. Ad ogni persona giuridica e' riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica e' esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.
6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui e' composto il registro.
7. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.
8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento e' data attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.
 
Art. 4.
Iscrizioni nel registro
1. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.
2. Nel registro devono altresi' essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
 
Art. 5.
Decentramento amministrativo
1. Le funzioni amministrative gia' attribuite all'autorita' governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti.



Note all'art. 5:
- Il libro I del codice civile reca: "Delle persone e
della famiglia".
- Per il titolo del titolo II, capo II, vedi note alle
premesse.



 
Art. 6.
Estinzione della persona giuridica
1. La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e da' comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del codice civile,
come modificato dal regolamento qui pubblicato.
"Art. 27 (Estinzione della persona giuridica). - Oltre
che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello
statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo
e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti
gli associati sono venuti a mancare".
- Si riporta il testo dell'art. 11, delle disposizioni
di attuazione del codice civile, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318:
"Art. 11 (Persone giuridiche pubbliche). - Quando la
persona giuridica e' dichiarata estinta o quando
l'associazione e' sciolta, il presidente del tribunale, su
istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del
pubblico ministero o anche di ufficio, nomina uno o piu'
commissari liquidatori, salvo che l'atto costitutivo o lo
statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa
si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva
designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo o nello
statuto non ha effetto.
Quando lo scioglimento dell'associazione e' deliberato
dall'assemblea, la nomina puo' essere fatta dall'assemblea
medesima con la maggioranza prevista dall'art. 21 del
codice.
Possono essere nominati liquidatori anche gli
amministratori uscenti.
In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle
forme previste nell'atto costitutivo o nello statuto deve
essere comunicata immediatamente al presidente del
tribunale".



 
Art. 7.
Competenze delle regioni e delle province autonome
1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, e' determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616:
"Art. 14 (Persone giuridiche private). - E' delegato
alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di
organi centrali e periferici dello Stato concernenti le
persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che
operano esclusivamente nelle materie di cui al presente
decreto e le cui finalita' statutarie si esauriscono
nell'ambito di una sola regione".



 
Art. 8.
Coordinamento con il codice civile e con le norme di attuazione
1. I richiami a norme abrogate dal presente regolamento contenuti nel codice civile e nelle leggi speciali s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento medesimo. Ogni riferimento a competenze dell'autorita' giudiziaria in tema di acquisto della personalita' giuridica, di tenuta del registro delle persone giuridiche e di iscrizioni nello stesso s'intende fatto alla prefettura ovvero alla regione o provincia autonoma competenti.
2. Le sanzioni di cui all'articolo 35 del codice civile si applicano alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione nei termini e secondo le modalita' previste nel presente regolamento.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 35 del codice civile,
come modificato dal regolamento qui pubblicato:
"Art. 35 (Disposizione penale). Gli amministratori e i
liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire ventimila a lire un milione".



 
Art. 9.
Norme speciali
1. Le norme del presente regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.
2. Nulla e' innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Nei confronti di tali enti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4.
3. Sono fatte comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle norme del presente regolamento.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
20 maggio 1985, n. 222, recante: "Disposizioni sugli enti e
beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi":
"Art. 10. Le associazioni costituite o approvate
dall'autorita' ecclesiastica non riconoscibili a norma
dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle
condizioni previste dal codice civile.
Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili,
salvi la competenza dell'autorita' ecclesiastica circa la
loro attivita' di religione o di culto di poteri della
medesima in ordine agli organi statutari.
In ogni caso e' applicabile l'art. 3 delle presenti
norme".
- Si riporta il testo dell'art. 8, terzo comma, della
Costituzione:
"I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze".
- Per il titolo del libro I, capo II, del codice civile
vedi note all'art. 5.



 
Art. 10.
Norme finali e transitorie
1. I compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti, per le province autonome di Trento e di Bolzano ai commissari di governo e ai rispettivi uffici, e per la regione Valle d'Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio.
2. Le amministrazioni dello Stato provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a trasmettere alle prefetture competenti per territorio gli atti relativi ai procedimenti pendenti, nonche' quelli concernenti le persone giuridiche private che hanno conseguito il riconoscimento nel vigore della precedente disciplina.
3. Entro il medesimo termine, le cancellerie dei tribunali trasmettono alle prefetture, alle regioni ovvero alle province autonome, secondo le rispettive competenze, gli atti relativi alle persone giuridiche iscritte nel registro.
4. I termini di conclusione di tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonche' di quelli relativi a domande presentate nelle more dell'istituzione del registro decorrono dalla data di istituzione del medesimo.
5. Fino al momento dell'effettivo trasferimento dei registri e dei relativi atti alle prefetture, ovvero alle regioni o province autonome, al rilascio dei certificati concernenti le persone giuridiche provvede la cancelleria del tribunale.
 
Art. 11.
Abrogazioni
1. Al sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 12 del codice civile;
b) articolo 16, terzo comma, del codice civile;
c) articolo 27, terzo comma, del codice civile;
d) articoli 33 e 34, del codice civile;
e) articolo 35, limitatamente alle parole: "dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalita' stabilite dalle norme di attuazione del codice";
f) articoli 1, 2, 4, 10, 20, secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.



Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 16 del codice civile,
come modificato del regolamento qui pubblicato:
"Art. 16 (Atto costitutivo e statuto. Modificazioni). -
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la
denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del
patrimonio e della sede, nonche' le norme sull'ordinamento
e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando
trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli
associati e le condizioni della loro ammissione, quando
trattasi di fondazioni, i criteri e le modalita' di
erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre
contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e
alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni,
anche quelle relative alla loro trasformazione".
- Si riporta il testo dell'art. 20 delle disposizioni
di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come
modificato dal regolamento qui pubblicato:
"Art. 20. - Chiusa la liquidazione, il presidente del
tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro
delle persone giuridiche".



 
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Bianco, Ministro dell'interno
Diliberto, Ministro della giustizia
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 2
 
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