Gazzetta n. 286 del 7 dicembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2000, n. 362
Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l'articolo 13, terzo comma;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;
Visto l'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 6 marzo 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Personale volontario

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' costituito da: a) vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi
provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre
1970, n. 996, di seguito denominati "vigili volontari a domanda"; b) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli
elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della
legge 8 dicembre 1970, n. 996, di seguito denominati "vigili
volontari ex ausiliari di leva".
3. Il personale volontario non e' vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed e' chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 13 maggio 1961, n. 469.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, reca: "Norme per
l'organizzazione dei servizi antincendi".
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, reca: "Norme
sullo stato giuridico e sul trattamento economico del
personale non statale del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco".
- La legge 13 maggio 1961, n. 469, reca: "Ordinamento
dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco e stato giuridico e trattamento economico del
personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco".
- Il testo dell'art. 13, comma terzo, della legge
8 dicembre 1970, n. 996 (Norme sul soccorso e l'assistenza
delle popolazioni colpite da calamita') e' il seguente:
"Le norme sull'avanzamento del personale volontario
saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco".
- Il testo dell'art. 17 del decreto-legge 4 agosto
1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 ottobre 1987, n. 402 (Disciplina temporanea dei corsi per
l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti
urgenti a favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
e' il seguente:
"Art. 17 (Iscrizione a domanda nei quadri dei Vigili
del fuoco). - 1. Per l'iscrizione, a domanda, nei quadri
dei vigili del fuoco volontari del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, si applicano i limiti di eta' e le
relative elevazioni consentite ai fini dell'ammissione ai
concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi civili delle
amministrazioni dello Stato.
2. Nulla e' innovato per il personale iscritto nei
quadri al termine del servizio militare di leva, prestato
nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi della
legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni,
e per l'iscrizione degli ufficiali volontari.".
- Il testo dell'art. 35 della legge 5 dicembre 1988, n.
521 (Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) reca:
"Art. 35 (Disciplina per il personale volontario). - 1.
Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco che viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) censura inflitta per lievi trasgressioni;
b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta
per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
c) radiazione inflitta:
1) per maggiore gravita' delle infrazioni che danno
luogo alla sospensione dai richiami;
2) per le mancanze previste dall'art. 84 del citato
testo unico.
2. Incorrono, altresi', nella radiazione, esclusa
qualunque procedura disciplinare:
a) coloro che hanno subito condanne penali per
delitti dolosi;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di
cui al presente articolo e' regolato dalle norme in vigore
per gli impiegati civili dello Stato, in quanto
compatibili.
4. La competenza in materia disciplinare per il
personale volontario e' devoluta alla commissione di
disciplina del personale permanente.
5. Il personale volontario puo' essere sospeso dai
richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a
procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per
gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il
procedimento disciplinare.".
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: "Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile".
- Il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge
1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 609 (Disposizioni urgenti
concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei
ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di
razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi
d'istituto) reca:
"Art. 1 (Incremento e ripianamento degli organici).
1. - 5. (Omissis).
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
viene emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme sul
"reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del
personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco", in attuazione dell'art. 13 della legge 8 dicembre
1970, n. 996.".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, reca: "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri).
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 della
citata legge 8 dicembre 1970, n. 996:
"Art. 12. I vigili ausiliari di leva, arruolati nel
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi della legge
1o ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni,
militari di leva a tutti gli effetti, sono, all'atto del
congedamento, iscritti negli appositi quadri del personale
volontario dei comandi provinciali di residenza, fino al
compimento dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni per il collocamento in congedo assoluto dei
militari dell'Esercito.
Il personale di cui al primo comma finche' resta
iscritto nei quadri dei comandi provinciali dei vigili del
fuoco e' esonerato dai richiami alle armi per istruzioni e
dal richiamo in caso di mobilitazione.

I richiami in servizio del personale predetto, ai fini
dell'addestramento nei servizi della protezione civile,
sono effettuati, su proposta del Ministero dell'interno,
dal Ministero della difesa, in applicazione delle
disposizioni degli articoli 119 e seguenti del decreto del
Presidenze della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.".
"Art. 13. Il Ministero dell'interno provvede al
reclutamento del personale volontario fra i cittadini
italiani che ne facciano domanda e che, oltre a tutti gli
altri requisiti previsti dal regolamento del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, non abbiano superato gli
anni 40 se ufficiali e gli anni 30 se vigili.
Il personale volontario e' iscritto nei quadri dei
comandi provinciali in ordine di grado e di anzianita'.
Le norme sull'avanzamento del personale volontario
saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco.
Fino a quando non sara' emanato tale regolamento,
continuano ad applicarsi, per il reclutamento e
l'avanzamento del personale volontario, per quanto non in
contrasto con le successive norme di legge, le disposizioni
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.
L'articolo 69 della legge 13 maggio 1961, numero 469 e'
abrogato.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge
13 maggio 1961, n. 469:
"Art. 14. Il personale del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco si distingue in personale permanente e
volontario.
Il personale permanente dedica la propria attivita' in
modo esclusivo e continuativo al servizio.
Il personale volontario non e' vincolato da rapporto di
impiego; esso e' chiamato a prestare servizio ogni qual
volta se ne manifesti il soggetto agli obblighi previsti
dalla presente legge.".



 
Art. 2
Elenchi del personale volontario

1. In ogni comando provinciale sono istituiti due elenchi del personale volontario denominati A e B: a) nell'elenco A e' iscritto il personale volontario per le esigenze
operative del comando provinciale; b) nell'elenco B e' iscritto il personale volontario per le esigenze
operative dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza, di
cui all'articolo 10 della legge 13 maggio 1961, n. 469.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge
13 maggio 1961, n. 469:
"Art. 10. I servizi antincendi comprendono:
a) le scuole centrali;
b) il centro studi ed esperienze;
c) il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e' ripartito in
comandi provinciali, distaccamenti e posti di vigilanza.
Possono essere istituiti ispettorati di zona per il
coordinamento dei comandi provinciali.".



 
Art. 3
Qualifiche

1. Per il personale volontario iscritto nell'elenco A e' prevista la qualifica unica di vigile volontario.
2. Per il personale volontario iscritto nell'elenco B sono previste le seguenti qualifiche: a) funzionario tecnico antincendi volontario; b) capo reparto volontario; c) capo squadra volontario; d) vigile volontario.
3. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilita', previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attivita' inerenti al soccorso.
4. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini della determinazione di doveri, compiti e responsabilita', ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 
Art. 4
Contingente del personale volontario

1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 2 e' determinato come segue: a) un funzionario tecnico antincendi volontario; b) un capo reparto volontario; c) quattro capi squadra volontari; d) almeno dieci vigili volontari.
 
Art. 5
Reclutamento ed iscrizione dei
funzionari tecnici antincendi volontari

1. I funzionari tecnici antincendi volontari sono reclutati, nei limiti del contingente di cui all'articolo 4, tra coloro che ne facciano domanda e che risultino in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra
o perito industriale ed equipollenti; c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli; d) idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i
criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente decreto, a
cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi, a
tali fini, anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale; e) eta' non inferiore agli anni ventidue e non superiore a quaranta
anni; f) residenza in un comune della provincia sede del comando per il
quale si richiede l'iscrizione; g) godimento dei diritti politici; h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione; i) possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta di cui
all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni; j) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2. Puo' presentare domanda per il reclutamento e l'iscrizione quale funzionario tecnico antincendi, il personale volontario appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo reparto, in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). In tal caso non trova applicazione il limite massimo di eta' previsto dal comma 1, lettera e), del presente articolo.
3. Gli aspiranti funzionari tecnici antincendi volontari devono presentare l'istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza.
4. Nell'ipotesi di presentazione delle domande in numero superiore a quello dei posti disponibili, l'amministrazione, ai fini del reclutamento e dell'iscrizione nell'elenco B dei funzionari tecnici antincendi volontari, procedera' secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 6, del citato
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni:
"6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53.".



 
Art. 6
Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari

1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) diploma di istruzione secondaria di primo grado; c) specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti al
servizio d'istituto; d) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli; e) idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i
criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente
regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che
possono avvalersi, a tali fini, anche delle strutture del Servizio
sanitario nazionale; f) eta' non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque
anni; g) residenza in un comune della provincia sede del comando per il
quale si richiede l'iscrizione; h) godimento dei diritti politici; i) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione; j) possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta, di cui
all'articolo 36, sesto comma, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni; k) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2. Entro sei mesi dalla cancellazione d'ufficio dagli elenchi del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di eta', fissato dalla normativa vigente a quarantacinque anni, i vigili volontari ex ausiliari di leva possono presentare la domanda di iscrizione quali vigili volontari nell'elenco A o nell'elenco B, conservando l'anzianita' conseguita.
3. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi A o B di cui all'articolo 3, gli aspiranti vigili volontari di cui al comma 1 devono indicare, nell'istanza di iscrizione, da presentarsi esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza, se intendano prestare la propria attivita' per le esigenze operative del comando provinciale ovvero presso i distaccamenti volontari e i posti di vigilanza.
4. I vigili volontari ex ausiliari di leva sono iscritti d'ufficio nell'elenco A ed hanno la facolta' di optare per l'iscrizione nell'elenco B.
5. Per l'iscrizione nell'elenco B, il personale volontario deve possedere il domicilio effettivo nell'ambito del territorio di competenza del distaccamento di cui chiede di far parte. In assenza di detto requisito il capo distaccamento deve rappresentare al competente comando provinciale la possibilita' di impiego effettivo nel servizio istituzionale.



Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 36, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, vedi nelle note all'art. 5.



 
Art. 7
Reclutamento ed iscrizione negli elenchi del
personale volontario, del personale permanente
cessato volontariamente dal servizio

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, i funzionari tecnici antincendi volontari possono, altresi', essere reclutati a domanda, nei limiti del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di ispettore e collaboratore tecnico antincendi ed il personale con qualifica dirigenziale, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 6, i vigili volontari possono, altresi', essere reclutati, a domanda, tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di vigile, capo squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.
3. Per il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 2, non trova applicazione il limite massimo di eta' previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera f).
 
Art. 8
Incompatibilita'

1. Non possono essere iscritti negli elenchi del personale volontario: a) il personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco; b) il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle
altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine e alla sicurezza
pubblica; c) coloro che prestano servizio, a qualsiasi titolo, presso societa'
ed imprese che operano nel campo della prevenzione ed estinzione
degli incendi.
 
Art. 9
Corsi di formazione del personale volontario

1. I funzionari tecnici antincendi volontari e i vigili volontari a domanda, iscritti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento, prima di essere impiegati nel servizio di istituto, devono partecipare, entro novanta giorni dalla data di iscrizione negli elenchi, al corso di formazione a carattere teorico-pratico, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. E' facolta' dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo. Un ulteriore esito negativo determinera' la cancellazione dagli elenchi del personale volontario.
2. I funzionari tecnici antincendi volontari, i capi reparto e i capi squadra volontari possono partecipare ai corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.
3. Il personale volontario impiegato per corsi di formazione presso i comandi provinciali di appartenenza, il cui periodo di impiego giornaliero e' superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.
4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, e 71, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di formazione non sono considerati richiami in servizio temporaneo.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 70, terzo comma e
71, della citata legge 13 maggio 1961, n. 469:
"Il personale volontario puo', inoltre, essere chiamato
in servizio temporaneo, nel limite massimo di venti giorni
all'anno, in caso di particolari necessita'.".
"Art. 71. Il personale volontario richiamato in
servizio temporaneo ai sensi dell'art. 14 della legge 8
dicembre 1970, n. 996, e per tutta la durata di tale
richiamo, ha diritto al trattamento economico iniziale del
personale permanente. Ha diritto, altresi' al trattamento
di missione, nonche' alle misure dei compensi inerenti alle
prestazioni straordinarie di cui all'articolo 11 della
citata legge 8 dicembre 1970, n. 996.".



 
Art. 10
Corsi periodici di addestramento del personale volontario

1. Il personale volontario iscrito nell'elenco A e' tenuto all'addestramento periodico, secondo le modalita' stabilite dal comando provinciale di appartenenza. L'impiego per l'addestramento di almeno cinque ore mensili deve essere svolto sotto la diretta responsabilita' del comandante.
2. Il personale volontario iscritto nell'elenco B e' tenuto all'addestramento periodico, con cadenza mensile, presso il distaccamento volontario di appartenenza. L'impiego per addestramento di almeno cinque ore mensili, frazionabili in due periodi, deve essere svolto sotto la diretta responsabilita' del capo distaccamento.
3. I funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra volontari possono essere chiamati a partecipare ai corsi di aggiornamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ritenuti necessari.
4. Ai fini cui agli articoli 70, terzo comma, e 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi periodici di addestramento non sono considerati richiami in servizio temporaneo.



Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 70, terzo comma e 71 della
citata legge 13 maggio 1961, n. 469, vedi nelle note
all'art. 9.



 
Art. 11
Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario

1. Il capo del distaccamento volontario e' responsabile, in conformita' alle disposizioni impartite dal competente comando provinciale, dell'organizzazione dei servizi e dell'attivita' interna del distaccamento nonche' della manutenzione dei beni dell'amministrazione.
2. L'incarico, della durata di cinque anni e rinnovabile, e' conferito dal competente comandante provinciale, con formale provvedimento, al personale volontario iscritto nell'elenco B, con un'anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni, che sia ritenuto idoneo sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.
 
Art. 12
Tessera di riconoscimento

1. Al personale volontario viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento, in conformita' alle vigenti disposizioni in materia. La tessera dovra' essere immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione dagli elenchi.
 
Art. 13
Conferimento della qualifica di capo reparto volontario

1. La qualifica di capo reparto volontario e' conferita nel limite del contigente di cui all'articolo 4, attraverso la partecipazione con esito positivo, ad un corso di formazione, di quattro settimane anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari che abbiano presentato istanza di avanzamento, che siano iscritti nell'elenco B con una anzianita' nella qualifica non inferiore ai cinque anni e che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente regolamento.
 
Art. 14
Conferimento della qualifica di capo squadra volontario

1. La qualifica di capo squadra volontario e' conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione, di quattro settimane anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari iscritti nell'elenco B da oltre cinque anni, che abbiano presentato istanza di avanzamento ed abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale consistente in una prova scritta da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente decreto.
 
Art. 15
Commissioni esaminatrici

1. La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica di capo reparto e quella per il conferimento della qualifica di capo squadra, di cui agli articoli 12 e 13, sono nominate con decreto ministeriale e sono composte da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato avente qualifica non inferiore alla settima.
2. Le commissioni di cui al comma 1, valutano gli elaborati degli esami finali, svolti presso i comandi provinciali, e provvedono alla formazione delle relative graduatorie, per ciascun distaccamento volontario.
 
Art. 16
Modalita' di espletamento delle procedure di avanzamento

1. Con circolare ministeriale, sono comunicati ai comandi provinciali sia il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari per le qualifiche di capo reparto e capo squadra volontari, sia le modalita' di espletamento delle relative procedure di avanzamento.
2. Le domande di partecipazione alle singole procedure di avanzamento devono essere presentate, esclusivamente, tramite i comandi provinciali dei vigili del fuoco di appartenenza, dal personale con domicilio effettivo nel territorio del distaccamento per il quale concorre.
 
Art. 17
Modalita' di impiego del personale volontario

1. Il personale volontario iscritto nell'elenco A e' richiamato in servizio nelle ipotesi previste dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni e integrazioni. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilita' del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno e sulla base dei criteri dell'anzianita' d'iscrizione negli elenchi, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonche' del carico familiare degli interessati.
2. L'impiego del personale volontario iscritto nell'elenco B avviene: a) nell'ambito della circoscrizione di competenza, autonomamente:
1) su segnalazione o richiesta diretta di intervento alla sede di
appartenenza;
2) su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al Comando
provinciale; b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza, su
disposizione del comando provinciale.
3. Nei casi di cui al comma 2 il comando provinciale deve essere costantemente informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla sede volontaria.
4. I funzionari tecnici antincendi volontari operano: a) nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza,
autonomamente, su richiesta diretta di intervento di soccorso
pervenuta al distaccamento volontario assumendo, se del caso, la
direzione tecnica della squadra volontaria; b) al di fuori della circoscrizione di competenza, su disposizione
del comando provinciale, per incarichi specifici rivolti alla
direzione tecnica della componente volontaria.



Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 70 della citata legge
13 maggio 1961, n. 469:
"Art. 70. Il personale volontario e' tenuto a
frequentare periodici corsi di addestramento secondo i
programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
In occasione di pubbliche calamita' o catastrofe, il
personale volontario puo' essere richiamato in servizio
temporaneo e destinato in qualsiasi localita'.
Il personale volontario puo', inoltre, essere chiamato
in servizio temporaneo, nel limite massimo di venti giorni
all'anno, in caso di particolari necessita'.
Nei casi previsti dai precedenti commi le
amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli
altri datori di lavoro hanno l'obbligo di lasciare
disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere
conservato il posto occupato.".



 
Art. 18
Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso

1. Il personale volontario in servizio negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dichiarato permanentemente inabile al servizio di soccorso da parte della commissione medica ospedaliera, purche' tale condizione non pregiudichi l'ulteriore impiego, puo' svolgere mansioni relative all'organizzazione interna delle predette sedi volontarie, ad esclusione di impieghi operativi esterni.
 
Art. 19
Cancellazione dagli elenchi del personale volontario

1. La cancellazione dagli elenchi del personale volontario e' prevista per: a) decesso; b) dimissioni volontarie presentate al comando provinciale di
appartenenza; c) raggiungimento dei limiti di eta'; d) incapacita', insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata da
turni ed esercitazioni, ai sensi dell'articolo 73 della legge 13
maggio 1961, n. 469; e) mancato superamento del corso di formazione di cui all'articolo 9
del presente decreto; f) le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c) e comma 2
della legge 5 dicembre 1988, n. 521; g) sopravvenuta inidoneita' psicofisica permanente e assoluta al
servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; h) sopravvenuta incompatibilita', ai sensi dell'articolo 8 del
presente decreto.



Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 73 della citata legge
13 maggio 1961, n. 469:
"Art. 73. E' esonerato dal servizio il personale
volontario che abbia dato prova di incapacita' o
insufficiente rendimento o che, nonostante diffidato
continui ad assentarsi, senza giustificato motivo, dalle
esercitazioni e dai turni prescritti.".
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, lettera c)
e comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (per
l'argomento vedi nelle note alle premesse):
"Art. 35 (Disciplina per il personale volontario). - 1.
Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco che viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) e b) (Omissis);
c) radiazione inflitta:
1) per maggiore gravita' delle infrazioni che danno
luogo alla sospensione dai richiami;
2) per le mancanze previste dall'art. 84 del citato
testo unico.
2. Incorrono, altresi', nella radiazione, esclusa
qualunque procedura disciplinare:
a) coloro che hanno subito condanne penali per
delitti dolosi;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione.".



 
Art. 20
Ordinamento gerarchico

1. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianita' negli elenchi. A parita' di anzianita' di iscrizione, e' gerarchicamente superiore il maggiore di eta'.
 
Art. 21
Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario

l. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e l'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.



Nota all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 70, quarto comma, della legge
13 maggio 1961, n. 469, vedi nota all'art. 17.



 
Art. 22
Onorificenze

l. Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle onorificenze previste per il personale permanente.
 
Art. 23
Vestiario ed equipaggiamento

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dagli elenchi.
 
Art. 24
Disposizioni transitorie e finali

l. Il personale volontario appartenente alle qualifiche di primo e secondo ufficiale, che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risulti ancora iscritto negli elenchi del personale volontario, e' inquadrato, con decorrenza dalla stessa data, nella qualifica di funzionario tecnico antincendio volontario.
2. I capi squadra volontari, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultino assegnati, negli ultimi cinque anni, presso distaccamenti volontari, sono inquadrati, con decorrenza dalla stessa data, nella qualifica di capo reparto volontario nei limiti del contingente stabilito dall'articolo 4 per ciascun distaccamento.
3. Il personale volontario iscritto nell'elenco B e trasferito, per cambio di residenza o domicilio, in altro distaccamento volontario, e' iscritto presso la nuova sede di servizio volontaria, nei limiti del contingente previsto dall'articolo 4 per le relative qualifiche, conservando l'anzianita' e la qualifica precedentemente possedute.
4. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Ministero dell'interno nei settori di attivita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessita' dei distaccamenti volontari, indicati nelle convenzioni stesse,
5. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. l570, e dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonche' dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari tecnici antincendi volontari, i capi reparto volontari e capi squadra volontari sono ufficiali di polizia giudiziaria, mentre i vigili volontari sono agenti di polizia giudiziaria.
6. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, agli effetti del trattamento economico previsto dall'articolo 71 della legge 13 maggio 196l, n. 469, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario e' regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.
8. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modificazioni ed integrazioni, al personale volontario che in seguito all'impiego per attivita' di soccorso, formazione o addestramento ha subito un infortunio comportante l'inabilita' permanente ed assoluta, competono gli analoghi benefici stabiliti in materia per il personale permanente ed ausiliario di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 27
dicembre 1941, n. 1570:
"Art. 8. Ai fini della presente legge e nell'esercizio
delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei Vigili
del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di
pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli
stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica
circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e
comunali.
Gli ufficiali ed i sottufficiali sono ufficiali di
polizia giudiziaria, i vigili scelti ed i vigili sono
agenti di polizia giudiziaria.
Quando ricorrano eccezionali circostanze da valutarsi
dai prefetti, ai Corpi dei vigili del fuoco possono essere
affidati mansioni e lavori per i quali il personale dei
Corpi stessi abbia particolari attitudini in dipendenza dei
servizi di istituto. L'incarico deve comunque avere
carattere assolutamente provvisorio.".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge
13 maggio 1961, n. 469:
"Art. 16. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il
personale direttivo ed i sottufficiali del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco sono ufficiali di polizia giudiziaria;
i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia
giudiziaria.
Essi godono, nei viaggi di servizio, degli stessi
benefici concessi agli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza, circa l'uso dei
pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.".
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 27
dicembre 1973, n. 850 (Aumento degli organici del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco):
"Art. 13. La qualifica attribuita dall'art. 16 della
legge 13 maggio 1961, n. 409, al personale direttivo del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e' estesa al
personale della carriera di concetto, ruolo tecnico, del
Corpo medesimo.".
- Per il testo dell'art. 71 della citata legge 13
maggio 1961, n. 469, vedi nelle note all'art. 9.
- Si riporta il testo dell'art. 35 della legge 5
dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
"Art. 35 (Disciplina per il personale volontario). - 1.
Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco che viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) censura inflitta per lievi trasgressioni;
b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta
per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
c) radiazione inflitta:
1) per maggiore gravita' delle infrazioni che danno
luogo alla sospensione dai richiami;
2) per le mancanze previste dall'articolo 84 del
citato testo unico.
2. Incorrono, altresi', nella radiazione, esclusa
qualunque procedura disciplinare:
a) coloro che hanno subito condanne penali per
delitti dolosi;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di
cui al presente articolo e' regolato dalle norme in vigore
per gli impiegati civili dello Stato, in quanto
compatibili.
4. La competenza in materia disciplinare per il
personale volontario e' devoluta alla commissione di
disciplina del personale permanente.
5. Il personale volontario puo' essere sospeso dai
richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a
procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per
gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il
procedimento disciplinare.".
- L'art. 15 della citata legge 8 dicembre 1970, n. 996,
sostituisce l'art. 71 della citata legge 13 maggio 1961, n.
469, per il cui testo si veda nelle note all'art. 9.



 
Art. 25
Abrogazioni

1. Sono abrogate le norme contenute nella parte II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 novembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 6
 
Tabella I
(prevista dall'art. 5, comma 1, lettera d)

REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI PER IL RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE VOLONTARIO DEL COR-PO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i soggetti per l'accesso nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica e piena integrita' psichica;
b) statura non inferiore a metri 1,62;
c) peso corporeo contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula:
I.M.C. = p/(hxh)
I.M.C. = indice di massa corporea
p = peso corporeo (espresso in chilogrammi)
h = altezza (espressa in metri) indice di massa corporea (I.M.C.) non superiore a 30 come valore per il peso corporeo massimo, non inferiore a 20 come valore per il peso corporeo minimo per gli uomini e non inferiore a l8 per le donne;
d) normalita' del senso cromatico, determinato mediante corretta visione dei colori fondamentali (test delle matassine di lana colorate);
e) normalita' del campo visivo e della motilita' oculare;
f) acutezza visiva:
per il profilo di vigile del fuoco volontario, visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno, non e' ammessa la correzione con lenti;
per il profilo di funzionario tecnico antincendi volontario, visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno, e' ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;
g) percezione della voce di conversazione a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione di uso di protesi acustica;
h) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria: a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari, purche' l'ingranaggio in occlusione, comunque il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi fissa non puo' essere superiore a sedici elementi.
Costituiscono altresi' cause di non idoneita' per l'ammissione nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le seguenti imperfezioni e infermita';
i) la TBC polmonare ed extrapolmonare, la sifilide con manifestazioni contagiose in atto, il morbo di Hansen, le malattie infettive e/o contagiose anche ad andamento cronico o in fase clinica silente;
j) le gravi allergopatie anche in fase asintomatica;
k) l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
l) le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi ed loro esiti, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali;
m) la presenza di trapianti di organi o di parte di organi;
n) la presenza di innesti e/o di mezzi di sintesi eterolonghi a livello dei vari organi e/o apparati. La sola presenza di osteosintesi non costituisce di per se' causa di inidoneita';
o) le infermita' ed imperfezione degli organi del capo e/o i loro esiti di lesioni delle palpebre e dell'apparato lacrimale, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; i disturbi della motilita' del globo oculare, quando siano causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculari o qualora producano alterazioni della visione binoculare; le retinopatie i postumi degli interventi chirurgici interessanti il segmento anteriore e posteriore dell'occhio; gli esiti dei pregressi interventi per la correzione dei vizi di rifrazione oculare di qualsiasi tipo, trascorso, ove occorra, il periodo di stabilizzazione della funzione visiva, escluso l'impianto di anelli intracorneali sintetici; le stenosi e le poliposi nasali, quando siano causa di ostruzioni ventilatorie

significative e sostenute da una condizione disreattiva allergica; le malformazioni e le malattie della bocca; le gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria; le disfonie e le gravi balbuzie; le tonsilliti croniche con presenza di streptococco B-emolitico gruppo A; l'ipertrofia tonsillare, di grado notevole con gravi alterazioni funzionali; l'otite media cronica colesteatomatosa, l'iperplastica granulomatosa o con segni di carie ossea, l'otite purulenta semplice secernente; l'otite cronica iperplastica polipoide; gli esiti di ossiculoplastica e di terapia chirurgica dell'otosclerosi; i processi flogistici cronici in esito ad interventi chirurgici sull'orecchio medio; le infermita' o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari o gli esiti funzionalmente apprezzabili; gli esiti di interventi chirurgici sull'orecchio interno;
p) le infermita' e imperfezioni del collo e dei relativi organi ed apparati qualora producano rilevante alterazioni strutturali o funzionali; ipertrofia tiroidea con distiroidismo di rilevanza clinica;
q) i dismorfismi congeniti ed acquisiti della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie;
r) le infermita' dei bronchi e dei polmoni: le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; l'asma bronchiale; cisti e tumori polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregressa e loro esiti qualora siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; le infermita' mediastiniche e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici;
s) le infermita' ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio: la destrocardia le cardiopatie congenite ed i loro esiti; malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti; i gravi disturbi funzionali cardiaci; la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a 40/min.; blocco atrioventricolare di I grado che non regredisce con lo sforzo fisico adeguato; blocco atrioventricolare di II e III grado; sindrome di Wolf Parkinson White; blocco di branca destra completo; blocco di branca sinistra; ritardo attivazione intraventricolare anteriore sinistro a QRS stretto associato a ritardo di attivazione intraventricolare destro, stabili; la conduzione A-V accelerata, espressione di anomalie del sistema specifico di conduzione; extrasistolia ventricolare frequente ovvero di natura non funzionale; sindrome ipercinetica cardiaca; tachicardia sopraventricolare; tachiaritmie sopraventricolari; presenza di segnapassi artificiale; l'ipertensione arteriosa persistente che presenti valori della pressione sistolica superiore a 150 mm Hg e della pressione diastolica superiore a 90 mm Hg, anche se di tipo essenziale e/o senza l'interessamento di organi o apparati, che risulti confermata possibilmente mediante monitoraggio pressorio dinamico delle 24h; le arteriopatie; gli aneurismi; le fistole arterovenose; le ectasie venose estese con incontinenza valvolare; le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici e funzionali; le emorroidi croniche, voluminose e molteplici;
t) le infermita' ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; le malattie degli organi addominali, o i loro esiti, che determinano apprezzabile ripercussione sullo stato generale nonche' rilevanti disurbi funzionali; le ernie viscerali; il laparocele;
u) le infermita' e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro, consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi ostacolanti la funzionalita' organica, le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalita' articolare, le malattie dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali tali da ostacolare o limitare la funzionale articolare;
v) le infermita' e le imperfezioni dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico o autonomo e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali, le infermita' psichiche invalidanti: psicosi in atto o pregresse, psico-nevrosi in atto anche se in trattamento, disturbi di personalita'; tutte le sindromi epilettiche, anche pregresse;
w) le patologie e i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali;
x) le infermita' e le imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche, che necessitino di dialisi; l'idrocele molto voluminoso e sotto tensione; il varicocele di III grado con deformazione evidente dello scroto; la cisti endoscrotale molto voluminosa e sotto tensione; le malattie in atto, infiammatorie e non, dell'apparato genitale femminile che sono di significativo rilievo clinico e causa di rilevanti alterazioni funzionali; l'incontinenza urinaria; la pregressa nefrectomia;
y) le infermita' del sangue, degli organi emopoietici di apprezzabile entita', comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficenza anche in fase asintomatica; deficit anche parziale di G6PDH;
z) i difetti del metabolismo glicidico, lipidico e protidico di significativo prelievo clinico. Nella valutazione del diabete mellito si terra' conto orientativamente del tipo di diabete, stato di sindrome, fase clinica, schema terapeutico attuato e dei valori di laboratorio comunemente determinati in chimica-clinica; le sindrome dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;
aa) i tumori, anche benigni, quando per sede, volume, estensione o numero producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali di organi od apparati;
bb) la presenza nelle urine, o in altri liquidi biologici, di una o piu' sostanze, o loro metaboliti, previste dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e successive integrazioni;
cc) lemicosi e le parassitosi clinicamente rilevabili che siano cause di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali;
dd) le infermita' e le imperfezioni non specificate nel presente elenco ma che rendano il soggetto palesemente non idoneo a prestare servizio volontario nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco deve possedere inoltre una personalita' sicura con sufficiente stabilita' del tono dell'umore e dell'autocontrollo in rapporto alle mansioni e alle funzioni previste dalle esigenze operative, eventualmente da accertare mediante colloquio clinico avvalendosi anche dell'ausilio di appositi test psicodiagnostici.
 
Tabella II
(prevista dall'art. 14, comma 3

MATERIE DI ESAME PER IL CONFERIMENTO
DELLA QUALIFICA DI CAPO SQUADRA VOLONTARIO

L'esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo squadra volontario verte sui seguenti argomenti:
il Corpo nazionale VV.FF.;
codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;
adempimenti amministrativi;
la protezione civile;
miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (legge n. 626/1994);
attrezzature di protezione individuale;
costruzioni e dissesti statici;
sostanze pericolose;
strategia e tattica di intervento;
polizia giudiziaria;
impianti tecnologici.

MATERIE DI ESAME PER IL CONFERIMENTO
DELLA QUALIFICA DI CAPO REPARTO VOLONTARIO

L'esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo reparto volontario verte sui seguenti argomenti:
il Corpo nazionale VV.FF.;
codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;
adempimenti amministrativi;
struttura del rapporto di lavoro;
miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (legge n. 626/1994);
attrezzature di protezione individuale;
costruzioni e dissesti statici;
sostanze pericolose;
strategia e tattica di intervento;
polizia giudiziaria;
la protezione civile;
la pianificazione dell'emergenza;
le calamita' naturali;
il rischio industriale;
la cartografia.
 
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