Gazzetta n. 288 del 11 dicembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 15 novembre 2000, n. 364
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 1, dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 novembre 2000

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4530):
Presentato al Ministro degli affari esteri (Dini) il 15
marzo 2000.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 7 aprile 2000, con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a, 6a, 7a, 8a, 10a e 11a.
Esaminato dalla 3a commissione il 30 maggio 2000.
Relazione scritta annunciata il 6 giugno 2000 (atto n.
4530/A - relatore sen. Squarcialupi).
Esaminato in aula e approvato il 6 giugno 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7084):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 20 giugno 2000, con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, VII, X, XII e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 19 e 28 settembre
2000.
Relazione scritta presentata il 9 ottobre 2000 -
relatore on. Bartolich.
Esaminato in aula e approvato il 6 novembre 2000.
 
ACCORDO TRA LA COMUNITA' EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA SULLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

La Comunita' europea, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese l'Irlanda la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da una parte,

e

la Confederazione svizzera, dall'altra, in appresso denominante "parti contraenti", convinti che la liberta' delle persone di circolare sul territorio dell'altra parte costituisca un elemento importante per lo sviluppo armonioso delle loro relazioni, decisi ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunita' europea, hanno deciso di concludere il seguente Accordo:

I. Disposizioni di base

Articolo 1
Obiettivo

Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunita' europea e della Svizzera si prefigge di:

a) conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a
un'attivita' economica dipendente, un diritto di stabilimento
quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio
delle parti contraenti; b) agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti
contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi
di breve durata; c) conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio
delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attivita'
economica nel paese ospitante; d) garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro
di cui godono i cittadini nazionali.
Articolo 2
Non discriminazione

In conformita' delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalita'
Articolo 3
Diritto di ingresso

Ai cittadini di una parte contraente e' garantito il diritto di ingresso nel territorio dell'altra parte contraente conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I.
Articolo 4

Diritto di soggiorno e di accesso a un'attivita' economica Il diritto di soggiorno e di accesso a un'attivita' economica e' garantito fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 e conformemente alle disposizioni dell'allegato I.
Articolo 5
Prestazione di servizi

1) Fatti salvi altri accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di servizi (compreso l'Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purche' copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le societa' conformemente alle disposizioni dell'allegato I, gode del diritto di fornire sul territorio dell'altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
2) Un promotore di servizi gode del diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio dell'altra parte contraente:

a) se gode del diritto di fornire un servizio ai sensi delle
disposizioni del paragrafo 1 o delle disposizioni di un Accordo di
cui al paragrafo 1 ; b) oppure, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla
lettera a), se l'autorizzazione a fornire il servizio gli e' stata
concessa dalle autorita' competenti della parte contraente
interessata.
3) Le persone fisiche di uno Stato membro della Comunita' europea o della Svizzera che si recano nel territorio di una parte contraente unicamente in veste di destinatari di servizi godono del diritto di ingresso e di soggiorno.
4) I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III. Le restrizioni quantitative di cui all'articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo.
Articolo 6 Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un'attivita'
economica

Alle persone che non svolgono un'attivita' economica e' garantito il diritto di soggiorno sul territorio di una parte contraente conformemente alle disposizioni dell'allegato I relative alle persone che non svolgono attivita'.

Articolo 7
Altri diritti

Conformemente all'allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone:

a) il diritto alla parita' di trattamento con i cittadini nazionali
per quanto riguarda l'accesso a un'attivita' economica e il suo
esercizio, nonche' le condizioni di vita, di occupazione e di
lavoro; b) il diritto a una mobilita' professionale e geografica, che
consenta ai cittadini delle parti contraenti di spostarsi
liberamente sul territorio dello Stato ospitante e di esercitare
la professione scelta; c) il diritto di rimanere sul territorio di una parte contraente dopo
aver cessato la propria attivita' economica; d) il diritto di soggiorno dei membri della famiglia qualunque sia la
loro nazionalita'; e) il diritto dei membri della famiglia di esercitare un'attivita'
economica, qualunque sia la loro nazionalita'; f) il diritto di acquistare immobili nella misura in cui cio' sia
collegato all'esercizio dei diritti conferiti dal presente
Accordo; g) durante il periodo transitorio, il diritto, al termine di
un'attivita' economica o di un soggiorno sul territorio di una
parte contraente, di ritornarvi per esercitare un'attivita'
economica, nonche' il diritto alla trasformazione di un titolo
temporaneo di soggiorno in titolo permanente.

Articolo 8
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Conformemente all'allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:

a) la parita' di trattamento; b) la determinazione della normativa applicabile; c) il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del
diritto alle prestazioni, nonche' per il calcolo di queste, di
tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni
nazionali; d) il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul
territorio delle parti contraenti; e) la mutua assistenza e la cooperazione amministrativa tra le
autorita' e le istituzioni.

Articolo 9
Diplomi certificati e altri titoli

Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunita' europea e della Svizzera l'accesso alle attivita' dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonche' la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attivita' dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonche' di prestazione di servizi. II. Disposizioni generali e finali

Articolo 10
Disposizioni transitorie ed evoluzione dell'Accordo

1) Durante i cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera puo' mantenere contingenti per quanto riguarda l'accesso a un'attivita' economica per le seguenti due categorie di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative. A decorrere dall'inizio del sesto anno, cessano di applicarsi tutti i contingenti nei confronti dei cittadini degli Stati membri della Comunita' europea.
2) Le parti contraenti possono mantenere, per un periodo non superiore a due anni, i controlli della priorita' concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell'altra parte contraente, comprese le persone prestatrici di servizi di cui all'articolo 5. Entro il primo anno, il Comitato misto esamina la necessita' di mantenere tali restrizioni. Esso puo' ridurre il periodo massimo di due anni. I prestatori di servizi liberalizzati da un Accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l'Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purche' copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorita' concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro.
3) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e al massimo fino al termine del quinto anno, la Svizzera riserva ogni anno, nell'ambito del suoi contingenti globali, i seguenti quantitativi minimi di nuove carte di soggiorno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunita' europea: 15.000 carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno; 115.500 carte di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno.
4) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, le seguenti modalita' vengono concordate tra le parti contraenti: se, dopo cinque anni e fino a 12 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, il numero di nuove carte di soggiorno di una delle categorie di cui al paragrafo 1 rilasciate in un dato anno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunita' europea supera di oltre il 10% la media dei tre anni precedenti, la Svizzera puo' limitare, unilateralmente, per l'anno successivo, il numero di nuove carte di soggiorno di tale categoria per lavoratori dipendenti e autonomi della Comunita' europea alla media dei tre anni precedenti piu' il 5%. L'anno successivo il numero puo' essere limitato allo stesso livello.
Fatte salve le disposizioni del comma precedente, il numero di nuove carte di soggiorno rilasciate a lavoratori dipendenti o autonomi della Comunita' europea non puo' essere inferiore a 15.000 l'anno per le nuove carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno e a 115.500 l'anno per quelli di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno,
5) Le disposizioni transitorie dei paragrafi da 1 a 4, segnatamente quelle del paragrafo 2 relative alla priorita' concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all'entrata in vigore del presente Accordo, sono autorizzati ad esercitare un'attivita' economica sul territorio delle parti contraenti. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilita' geografica e professionale. I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l'esaurimento dei contingenti. I titolari di una carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente Accordo, in particolare all'articolo 7.
6) La Svizzera comunica regolarmente e tempestivamente al Comitato misto le statistiche e le informazioni utili, comprese le misure d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Ciascuna delle parti contraenti puo' chiedere che la situazione venga esaminata in sede di Comitato misto.
7) Ai lavoratori frontalieri non e' applicabile alcun limite quantitativo.
8) Le disposizioni transitorie in materia di sicurezza sociale e di trasferimento dei contributi ai fondi per la disoccupazione sono disciplinate dal protocollo all'allegato II.

Articolo 11
Trattazione dei ricorsi

1) Le persone di cui al presente Accordo possono presentare ricorso alle autorita' competenti per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.
2) I ricorsi debbono essere trattati entro un termine ragionevole.
3) Le decisioni prese previo ricorso, o l'assenza di decisioni entro un periodo di tempo ragionevole, offrono alle persone di cui al presente Accordo la possibilita' di presentare appello all'autorita' giudiziaria nazionale competente.

Articolo 12
Disposizioni piu' favorevoli

Il presente Accordo non pregiudica eventuali disposizioni nazionali piu' favorevoli tanto per i cittadini delle parti contraenti quanto per i membri della loro famiglia.

Articolo 13
Standstill

Le parti contraenti si impegnano a non adottare nuove misure restrittive nel confronti dei cittadini dell'altra parte nel campo di applicazione del presente Accordo.

Articolo 14
Comitato misto

1) Viene istituito un Comitato misto, composto dai rappresentanti delle parti contraenti, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'Accordo. Esso formula raccomandazioni a tal fine e prende decisioni nei casi previsti dall'Accordo. Il Comitato misto si pronuncia all'unanimita'.
2) In caso di gravi difficolta' di ordine economico o sociale, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle pari contraenti, al fine di esaminare le misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Il Comitato misto puo' decidere le misure da adottare entro 60 giorni dalla data della richiesta. Tale termine puo' essere prorogato dal Comitato misto. La portata e la durata delle misure si limitano a quanto strettamente indispensabile per porre rimedio alla situazione.
Le misure prescelte devono perturbare il meno possibile il funzionamento del presente Accordo.
3) Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le parti contraenti procedono regolarmente a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.
4) Il Comitato misto si riunisce in funzione della necessita' e almeno una volta l'anno. Ciascuna parte puo' chiedere che venga indetta una riunione. Il Comitato misto si riunisce entro i 15 giorni successivi alla richiesta di cui al paragrafo 2.
5) Il Comitato misto definisce il proprio regolamento interno che contiene, oltre ad altre disposizioni, le modalita' di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del mandato di quest'ultimo.
6) E Comitato misto puo' decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti incaricati di assisterlo nello svolgimento delle sue mansioni.

Articolo 15
Allegati e protocolli

Gli allegati e i protocolli del presente Accordo ne costituiscono parte integrante. L'atto finale contiene le dichiarazioni.

Articolo 16
Riferimento al diritto comunitario

1) Per conseguire gli obiettivi definiti dal presento Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinche' nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunita' europea ai quali viene fatto riferimento,
2) Nella misura in cui l'applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terra' conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunita' europee precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verra' comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell'Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza.

Articolo 17
Evoluzione del diritto

1) Non appena una parte contraente avvia il processo d'adozione di un progetto di modifica della propria normativa interna, o non appena sopravvenga un cambiamento nella giurisprudenza degli organi le cui decisioni non sono soggette a un ricorso giurisdizionale di diritto interno in un settore disciplinato dal presente Accordo, la parte contraente in questione ne informa l'altra attraverso il Comitato misto.
2) Il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di una siffatta modifica per il corretto finanziamento dell'Accordo.

Articolo 18
Riesame

Qualora una parte contraente desideri un riesame del presente Accordo, presenta una proposta a tal fine al Comitato misto. Le modifiche del presente Accordo entrano in vigore dopo la conclusione delle rispettive procedure interne, ad eccezione delle modifiche degli allegati II e III, che sono decise dal Comitato misto e possono entrare in vigore subito dopo la decisione.

Articolo 19
Composizione delle controversie

1) Le parti contraenti possono rivolgersi al Comitato misto per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo.
2) Il Comitato misto puo' comporre la controversia. Ad esso vengono fornite tutte le informazioni utili per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto esamina tutte le possibilita' che consentono di garantire il corretto funzionamento del presente Accordo.

Articolo 20 Relazione con gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale

Salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunita' europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.

Articolo 21 Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione

1) Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunita' europea in materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni del presente Accordo non devono incidere sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione.
2) Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di operare distinzioni nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria tra contribuenti la cui situazione non e' comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
3) Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l'imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente o agli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o piu' Stati membri della Comunita' europea, dall'altro, volti ad evitare la doppia imposizione, oppure di altre intese fiscali.
Articolo 22 Relazione con gli accordi bilaterali in settori diversi dalla
sicurezza sociale e dalla doppia imposizione

1) Fatte salve le disposizioni degli articoli 20 e 21, il presente Accordo non incide sugli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o piu' Stati membri della Comunita' europea, dall'altro, quale ad esempio quelli riguardanti i privati, gli operatori economici, la cooperazione transfrontaliera o il piccolo traffico frontaliero, nella misura in cui gli stessi saranno compatibili con il presente Accordo.
2) In caso di incompatibilita' tra tali accordi e il presente Accordo, prevale quest'ultimo.
Articolo 23
Diritti acquisiti

In caso di denuncia o di mancato rinnovo i diritti acquisiti dai privati restano immutati. Le parti contraenti decideranno di comune Accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.
Articolo 24
Campo d'applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica, da un lato, al territorio della Svizzera e, dall'altro, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea, alle condizioni in esso indicate.
Articolo 25
Entrata in vigore e durata

1) Il presente Accordo sara' ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica a di approvatone dei sette accordi seguenti: Accordo sulla libera circolazione delle persone Accordo sul trasporto aereo Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia Accordo sul commercio di prodotti agricoli Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformita' Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.
2) Il presente Accordo e' concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso e' rinnovato per un periodo indeterminato a meno che la Comunita' europea o la Svizzera non notifichino il contrario all'altra parte contraente prima che scada il periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3) La Comunita' europea e la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la decisione all'altra parte contraente. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
4) I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3, Fatto a Lussemburgo, addi', ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca ciascun testo facente ugualmente fede.
 
Allegato I

Libera circolazione delle persone

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Ingresso e uscita

1) Le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell'altra parte contraente, i membri della loro famiglia ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato, nonche' i lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 17 del presente allegato dietro semplice presentazione di una carta d'identita' o di un passaporto validi.
Non puo' essere imposto alcun visto d'ingressi ne' obbligo equivalente, salvo per i membri della famiglia e i lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 17 del presente allegato, che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. La parte contraente interessata concede a tali persone ogni agevolazione per ottenere i visti eventualmente necessari.
2) Le parti contraenti riconoscono ai cittadini delle parti contraenti, ai membri della loro famiglia ai sensi dell'articolo 3 dei presente allegato, nonche' ai lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 17 del presente allegato, il diritto di lasciare il loro territorio dietro semplice presentazione di una carta d'identita' e di un passaporto validi. Le parti contraenti non possono imporre ai cittadini dell'altra parte contraente alcun visto d'uscita ne' obbligo equivalente.
Le parti contraenti rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, in conformita' della propria legislazione, una carta d'identita' o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza.
Il passaporto deve essere valido almeno per tutte le parti contraenti e per i paesi di transito diretto fra dette parti. Se il passaporto e' l'unico documento valido per uscire dal paese, la sua validita' non deve essere inferiore a cinque anni.

Articolo 2
Soggiorno e attivita' economica

1) Fatte salve le disposizioni del periodo transitorio di cui all'articolo 10 del presente Accordo o al capo VII del presente allegato, i cittadini di una parte contraente hanno diritto di soggiornare e di esercitare un'attivita' economica nel territorio dell'altra parte contraente conformemente alle disposizioni previste nei capi da II a IV: Tale diritto e' comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno o di una carta speciale per i frontalieri.
I cittadini delle parti contraenti hanno altresi' il diritto di recarsi in un'altra parte contraente o di rimanervi al termine di un impiego di durata inferiore a un anno, per cercare un impiego e soggiornarvi per un periodo ragionevole, che puo' essere di sei mesi, che consenta loro di informarsi in merito alle offerte di lavoro corrispondenti allo loro qualifiche professionali e di prendere, all'occorrenza le misure necessarie per essere assunti. Colore che cercano un impiego hanno il diritto di ricevere, sul territorio della parto contraente interessata, la stessa assistenza prestata dagli uffici di collocamento di tale Stato ai propri cittadini nazionali. Essi possono essere esclusi dall'assistenza sociale durante tale soggiorno.
2) I cittadini delle parti contraenti che non svolgono un'attivita' economica nello Stato ospitante e che non beneficiano di un diritto di soggiorno in virtu' di altre disposizioni del presente Accordo hanno un diritto di soggiorno, purche' soddisfino le condizioni preliminari di cui al capo V. Tale diritto e' comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno.
3) La carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini delle parti contraenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d'identita' ai cittadini nazionali. Le parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalita' e le procedure per il rilascio di tali documenti.
4) Le parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l'obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio.

Articolo 3
Membri della famiglia

1) I membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. E lavoratore dipendente devo disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui e' occupato, senza discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti dall'altra parte contraente.
2) Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza: a. il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico; b. gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico; c. nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico.
Le parti contraenti favoriscono l'ammissione di ogni membro della famiglia che non benefici delle disposizioni del presente paragrafo, lettere a), b) e c), se e' a carico o vive nel paese di provenienza sotto il tetto del cittadino di una parte contraente.
3) Per il rilascio della carta di soggiorno ai membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente, le parti contraenti possono esigere soltanto i documenti indicati qui di seguito: a. il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio; b. un documento rilasciato dall'autorita' competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l'esistenza del vincolo di parentela; c. per le persone a carico, un documento rilasciato dall'autorita' competente dello Stato d'origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico della persona di cui al paragrafo 1 o che convivono con essa in detto Stato.
4) La carta di soggiorno rilasciata a un membro della famiglia ha la medesima validita' di quella rilasciata alla persona da cui dipende.
5) Il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico di una persona avente il diritto di soggiorno hanno il diritto di accedere a un'attivita' economica a prescindere dalla loro cittadinanza.
6) I figli di un cittadino di una parte contraente che eserciti, non eserciti, o abbia esercitato un'attivita' economica sul territorio dell'altra parte contraente sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendimento e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.
Le parti contraenti incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i suddetti corsi nelle migliori condizioni.

Articolo 4
Diritto di rimanere

1) I cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente dopo aver cessato la propria attivita' economica.
2) Conformemente all'articolo 16 dell'Accordo, si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) (secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo) e alla direttiva 75/34/CEE(GU L 14 del 1975, pag. 10) (secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo).

Articolo 5
Ordine pubblico

1. I diritti conferiti dalle disposizioni del presente Accorda possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanita'.
2. Conformemente all'articolo 16 dell'Accordo, si fa riferimento alle direttive 64/221/CEE (GU L 56 del 1964, pag. 850) (secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo), 72/94/CEE (GU L 121 del 1972, pag. 32) (1) e 75/35/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10) (2). (1) secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo (2) secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo

II LAVORATORI DIPENDENTI

Articolo 6
Disciplina del soggiorno

1) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente (in appresso denominato lavoratore dipendente) che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validita' della carta di soggiorno puo' essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi.
2) Il lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno al servizio di un datare di lavoro dello Stato ospitante riceve un carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro.
Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre un carta di soggiorno.
3) Per il rilascia dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore soltanto la presentazione dei documenti seguenti: a) il documento in forza del quale e' entrato nel loro territorio; b) una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un
attestato di lavoro.
4) La carta di soggiorno e' valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.
5) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita' della carta di soggiorno.
6) La carta di soggiorno in corso di validita' non puo' essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non e' piu' occupato, quando lo stato di disoccupazione dipenda da una incapacita' temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente.
7) L'adempimento delle formalita' necessarie per ottenere la carta di soggiorno non puo' costituire un impedimento all'immediata esecuzione dei contratti di lavoro conclusi dai richiedenti.

Articolo 7
Lavoratori dipendenti frontalieri

1) Il lavoratore dipendente frontaliero e' un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un'attivita' retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana.
2) I lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno.
Tuttavia, l'autorita' competente dello Stato d'impiego puo' rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell'impiego, se questa e' superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purche' il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un'attivita' economica.
3) La carta speciale e' valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.

Articolo 8
Mobilita' professionale e geografica

1) I lavoratori dipendenti hanno diritto alla mobilita' professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.
2) La mobilita' professionale comprende il cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di professione e il passaggio da un'attivita' dipendente a un'attivita' autonoma. La mobilita' geografica comprende il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno.

Articolo 9
Parita' di trattamento

1) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non puo' ricevere sul territorio dell'altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2) Il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all'articolo 3 del presente allegato godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie.
3) Egli fornisce altresi', allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti nazionali, dell'insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione.
4) Tutte le clausole di contatti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive riguardanti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori dipendenti non nazionali cittadini delle parti contraenti.
5) 11 lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente, occupato sul territorio dell'altra parte contraente, beneficia della parita' di trattamento per quanto riguarda l'iscrizione alle organizzazioni sindacali e l'esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto e l'accesso ai posti amministrativi o direttivi di un'organizzazione sindacale, Egli puo' essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall'esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilita' negli organi di rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'impresa.
Queste, disposizioni non infirmano le norme legislativo o regolamentari che, nello Stato ospitante, accordano diritti piu' ampi ai lavoratori dipendenti provenienti dall'altra parte contraente.
6) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 26 del presente allegato, un lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente occupato sul territorio dell'altra parte contraente gode di tutti i diritti e vantaggi concessi ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda l'alloggio, ivi compreso l'accesso alla proprieta' dell'alloggio, di cui necessita
Detto lavoratore puo' iscriversi, nella regione in cui e' occupato, allo stesso titolo dei cittadini nazionali negli elenchi dei richiedenti alloggio nelle localita' ove tali elenchi esistono, e gode dei vantaggi e precedenze che ne derivano.
7) La sua famiglia, rimasta nello Stato di provenienza, e' considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un'analoga presunzione valga per i lavoratori nazionali.

Articolo 10
Impiego presso la pubblica amministrazione

Al cittadino di una parte contraente che esercita un'attivita' dipendente puo' essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto legato all'esercizio della pubblica podesta' e destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettivita' pubbliche.

Articolo 11
Collaborazione in materia di collocamento

Le parti contraenti collaborano, nell'ambito della rete EURES (European Employment Services), per quanto riguarda l'instaurazione di contatti, la compensatane dell'offerta e delle domande di lavoro e lo scambio di informazioni relative alla situazione del mercato del lavoro e alle condizioni di vita e di lavoro.

III AUTONOMI

Articolo 12
Disciplina del soggiorno

1) Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi nel territorio di un'altra parte contraente per esercitarvi un'attivita' indipendente (in appresso denominato autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purche' dimostri alle autorita' nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine.
2) La carta di soggiorno e' automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni purche' il lavoratore autonomo dimostri alle autorita' nazionali competenti di esercitare un'attivita' economica indipendente.
3) Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore autonomo soltanto la presentazione: a) del documento in forza del quale e' entrato nel territorio; b) della prova di cui ai paragrafi 1 e 2.
4) La carta di soggiorno e' valida in tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.
5) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita' della carta di soggiorno.
6) La carta di soggiorno in corso di validita' non puo' essere ritirata alle persone di cui al paragrafo 1 per il solo fatto di non esercitare piu' un'attivita' a causa di una incapacita' temporanea di lavoro dovuta a malattia o infortunio.

Articolo 13
Lavoratori autonomi frontalieri

1) Il lavoratore autonomo frontaliero e' un cittadino di una parte contraente che risiede sul territorio di una parte contraente ed esercita un'attivita' indipendente sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
2) I frontalieri autonomi non hanno bisogno di una carta di soggiorno.
Tuttavia, l'autorita' competente dello Stato interessato puo' concedere al lavoratore autonomo frontaliero una carta speciale della durata di almeno cinque anni purche' dimostri alle autorita' nazionali competenti di esercitare o di voler esercitare un'attivita' indipendente. Esso viene rinnovato per almeno cinque anni, purche' il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un'attivita' economica indipendente.
3) La carta speciale e' valida in tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.

Articolo 14
Mobilita' professionale e geografica

1) I lavoratori autonomi hanno diritto alla mobilita' professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.
2) La mobilita' professionale comprende il cambiamento di professione e il passaggio da un'attivita' autonoma a un'attivita' dipendente. La mobilita' geografica comprende il cambiamento del luogo di lavoro e di soggiorno.

Articolo 15
Parita' di trattamento

1) Il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante, per quanto riguarda l'accesso a Un'attivita' indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali
2) Le disposizioni dell'articolo 9 del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, ai lavoratori autonomi di cui al presente capo.

Articolo 16
Esercizio della pubblica potesta'

Al lavoratore autonomo puo' essere rifiutato il diritto di praticare un'attivita' legata, anche occasionalmente, all'esercizio della pubblica autorita'.

IV PRESTAZIONE DI SERVIZI

Articolo 17
Prestazione di servizi

Nell'ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo, e' vietata: a) qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi
transfrontaliera sul territorio di una parte contraente, che non
superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile; b) qualsiasi limitazione relativa all'ingresso e al soggiorno nei
casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente Accordo per
quanto riguarda: i) i cittadini degli Stati membri della Comunita' europea o della Svizzera prestatori di servizi e stabiliti sul territorio di una parte contraente diversa da quella del destinatario dei servizi; ii) i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalita', di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro di una parte contraente e che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di un'altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1.

Articolo 18

Le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente Allegato si applicano a societa' costituite in conformita' della legislazione di uno Stato membro della Comunita' europea o della Svizzera e che abbiano sede sociale, amministrazione centrale o sede principale sul territorio di una parte contraente.

Articolo 19

Il prestatore di servizi che ha il diritto di, o e' stato autorizzato a, fornire un servizio puo' esercitare, per l'esecuzione della sua prestazione, a titolo temporaneo, la propria attivita' nello Stato in cui la prestazione e' fornita alle stesse condizioni che lo Stato in questione impone ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni del presente allegato e degli allegati II e III.

Articolo 20

1) Alle persone di cui all'articolo 17, lettera b), del presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio, non occorre un documento di soggiorno per soggiorni di durata inferiore o uguale a 90 giorni. Il soggiorno e' coperto dai documenti di cui all'articolo 1, in forza dei quali dette persone sono entrate nel territorio.
2) Le persone di cui all'articolo 17, lettera b), dei presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio di durata superiore a 90 giorni, o che siano state autorizzate a prestare un servizio, ricevono, per comprovare tale diritto, un documento di soggiorno della stessa durata della prestazione.
3) Il diritto di soggiorno si estende a tutto il territorio della Svizzera o dello Stato membro della Comunita' europea interessato.
4) Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono richiedere alle persone di cui all'articolo 17, lettera b), del presente Allegato soltanto: a) il documento in forza del quale sono entrate nel loro territorio;
b) la prova che esse effettuano o desiderano effettuare una
prestazione di servizi.

Articolo 21

1) La durata complessiva di una prestazione di servizi di cui all'articolo 17, lettera a) del presente Allegato - che si tratti di una prestazione ininterrotta o di prestazioni successive -, non puo' superare 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
2) Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano ne' l'adempimento degli obblighi legali del prestatore di servizi nei confronti dell'obbligo di garanzia verso il destinatario di servizi ne' casi di forza maggiore.

Articolo 22

1) Le disposizioni degli articoli 17 e 19 del presento Allegato non si applicano alla attivita' legate anche occasionalmente, in tale parte contraente, all'esercizio della pubblica autorita' nella parte contraente interessata.
2) Le disposizioni degli articoli 17 e 19, del presente Allegato nonche' le misure adottate ai sensi di tali disposizioni, non pregiudicano l'applicabilita' delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano l'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione ai lavoratori distaccati nell'ambito di una prestazione di servizi. Conformemente all'articolo 16 del presente Accordo, viene fatto riferimento alla direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 (GU L 18 del 1997, pag. 1) (3) relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
3) Le disposizioni dell'articolo 17, lettera a), e dell'articolo 19 del presente Allegato non pregiudicano l'applicabilita' delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in ciascuna parte contraente all'entrata in vigore dei presente Accordo per quanto riguarda:

i) l'attivita' delle agenzie di collocamento per impieghi temporanei e interinali; ii) i servizi finanziari la cui prestazione esige un'autorizzazione preliminare sul territorio di una parte contraente e il cui prestatore e' soggetto a vigilanza prudenziale da parte delle autorita' pubbliche di detta parte contraente.

4) Le disposizioni dell'articolo 17, lettera a) e dell'articolo 19 del presente Allegato non pregiudicano l'applicabilita' delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuna parte contraente per quanto riguarda le prestazioni di servizi di durata inferiore o uguale a 90 giorni di lavoro effettivo, giustificate da seri motivi di interesse generale.
(3) secondo il testo in vigore al momento della firma
dell'Accordo
Articolo 23
Destinatario di servizi

1) Al destinatario di servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente Accordo non occorre una carta di soggiorno qualora la durata del soggiorno sia inferiore o uguale a tre mesi. Per soggiorni di durata superiore a tre mesi il destinatario di servizi riceve una carta di soggiorno della stessa durata della prestazione. Egli puo' essere escluso dall'assistenza sociale durante il soggiorno.
2) La carta di soggiorno e' valida in tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.

V. PERSONE CHE NON ESERCITANO UN'ATTIVITA' ECONOMICA

Articolo 24
Disciplina del soggiorno

1) Il cittadino di una parte, contraente che non esercita un'attivita' economica nello Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtu' di altre disposizioni del presente Accordo, riceve una carta di soggiorno la cui validita' ha una durata di almeno cinque anni, purche' dimostri alle autorita' nazionali competenti di disporre per se' e per i membri della propria famiglia: a) di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere
all'assistenza sociale durante il soggiorno; b) di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. (4) Qualora lo ritengano necessario, le parti contraenti possono esigere
che la validita' della carta di soggiorno sia riconfermata al
termine dei primi due anni di soggiorno.

2) Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari necessari superiori all'importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei membri della loro famiglia, hanno diritto a prestazioni d'assistenza. Qualora tale condizione non possa essere applicata, i mezzi finanziari del richiedente vengono considerati sufficienti quando sono superiori al livello della pensione minima a di previdenza sociale versata dallo Stato ospitante.
3) Coloro che abbiano avuto un impiego di durata inferiore a un anno sul territorio di una parte contraente possono soggiornarvi purche' soddisfino le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo. I sussidi di disoccupazione a cui essi hanno diritto conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, integrata se del caso dalle disposizioni dell'allegato II vanno considerati mezzi finanziari ai sensi del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 2 del presente articolo.
4) Una carta di soggiorno la cui validita' e' limitata alla durata della formazione oppure a un anno se la durata della formazione e' superiore ad un anno, e' rilasciato allo studente che non gode di un diritto di soggiorno sul territorio dell'altra parte contraente in base ad un'altra disposizione del presente Accordo e che assicuri all'autorita' nazionale interessata con un dichiarazione o, a su scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente, di disporre di risorse affinche' egli stesso, il coniuge e i loro figli a carico non debbano ricorrere durante il soggiorno all'assistenza sociale dello Stato ospitante, e a condizione che lo studente sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e disponga di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Il presente Accordo non disciplina ne' l'accesso alla formazione professionale, ne' l'aiuto concesso per il loro mantenimento agli studenti di cui al presente articolo.
5) La carta di soggiorno viene rinnovata automaticamente per almeno cinque anni, purche' siano soddisfatte le condizioni d'ammissione. Per lo studente, la carta di soggiorno e' rinnovata di anno in anno per una durata corrispondente alla durata residua della formazione.
6) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita' del permesso di soggiorno.
7) La carta di soggiorno e' valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.
8) E diritto di soggiorno sussiste finche' i beneficiari del medesimo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.
(4) In Svizzera, la copertura dell'assicurazione malattia
per le persone che non hanno il domicilio nel paese deve
comprendere anche prestazioni in caso d'infortunio e
maternita'.

VI. ACQUISTO DI IMMOBILI

Articolo 25

1) Il cittadino di una parte contraente che gode di un diritto di soggiorno o che fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l'acquisto di immobili. Egli puo', in qualsiasi momento, fissare la propria residenza principale nello Stato ospitante, conformemente alle norme nazionali, a prescindere dalla durata del suo impiego. La partenza dallo Stato ospitante non implica alcun obbligo di alienazione.
2) Il cittadino di una pare contraente che gode di un diritto di soggiorno e che non fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l'acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un'attivita' economica; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli puo' essere altresi' autorizzato ad acquistare una seconda casa o un'abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presente Accordo non incide sulle norme vigenti in materia di investimento di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni.
3) Un frontaliero gode dei medesimi diritti conferiti a un cittadino nazionale per quanto riguarda l'acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un'attivita' economica e di una seconda casa; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli puo' essere altresi' autorizzato ad acquistare un'abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presento Accordo non incide sulle norme vigenti nello Stato ospitante in materia di investimento di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni.

VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED EVOLUZIONE DELL'ACCORDO

Articolo 26
Generalita'

1) Quando sono applicate le restrizioni previste all'articolo 10 del presente Accordo, le disposizioni contenute nel presente capitolo completano e sostituiscono, rispettivamente, le altre disposizioni del presente allegato.
2) Quando sono applicate le restrizioni previste all'articolo 10 del presente Accordo, l'esercizio di un'attivita' economica e' soggetto al rilascio di un permesso di soggiorno e/o di lavoro.

Articolo 27
Disciplina: del soggiorno dei lavoratori dipendenti

1) La carta di soggiorno di un lavoratore dipendente detentore di un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno viene rinnovato fino a 12 mesi al massimo purche' il lavoratore dipendente dimostri alle autorita' nazionali competenti di poter esercitare un'attivita' economica. Una nuova carta di soggiorno viene rilasciata purche' il lavoratore dipendente dimostri di poter esercitare un'attivita' economica e che i limiti quantitativi previsti all'articolo 10 del presente accordo non siano raggiunti. Conformemente all'articolo 24 del presente allegato, non vi e' alcun obbligo di lasciare il paese tra un contratto di lavoro e l'altro.
2) Durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del presente Accordo, una parte contraente puo' esigere, per rilasciare una carta di soggiorno iniziale, un contratto scritto o una proposta di contratto.
3) a) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro temporaneo sul territorio dello Stato ospitante per almeno 30 mesi hanno automaticamente il diritto di accettare un impiego di durata illimitata (5), senza che possa essere contestato loro l'eventuale esaurimento del numero garantito delle carte di soggiorno.
b) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro stagionale sul territorio dello Stato ospitante della durata complessiva di almeno 50 mesi negli ultimi 15 anni, e che non soddisfino le condizioni necessarie per avere diritto a una carta di soggiorno in base alle disposizioni della lettera a) del presente paragrafo, hanno automaticamente il diritto di accettare un posto di lavoro di durata illimitata.
(5) Essi non sono soggetti ne' alla precedenza data ai
lavoratori cittadini nazionali, ne' al controllo del
rispetto delle condizioni di lavoro e di retribuzione nel
settore e nel posto.

Articolo 28
Lavoratori dipendenti frontalieri

1) Il lavoratore frontaliero dipendente e' un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un'attivita' retribuita nelle zone frontaliere dell'altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana Sono considerate zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e i suoi Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliera.
2) La carta speciale e' valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l'ha rilasciata.

Articolo 29
Diritto al ritorno dei lavoratori dipendenti

1) Il lavoratore dipendente che, all'entrata in vigore del presente Accordo, era detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno un anno e che ha lasciato il paese ospitante, ha diritto a un accesso privilegiato all'interno del contingente per la sua carta di soggiorno entro i sei anni successivi alla sua partenza purche' dimostri di poter esercitare un'attivita' economica.
2) Il lavoratore frontaliero ha diritto ad una nuova carta speciale nei sei anni successivi alla fine dell'attivita' precedente, della durata ininterrotta di tre anni, con riserva di un controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro qualora si tratti di un dipendente, nei due anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo, e purche' dimostri alle autorita' nazionali competenti di poter esercitare un'attivita' economica.
3) I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quatto anni ed esercitare un'attivita' economica.

Articolo 30
Mobilita' geografica e professionale dei dipendenti

1) Il lavoratore dipendente detentore di una carta di soggiorno di durata inferiore ad un anno ha diritto, nei 12 mesi successivi all'inizio dell'impiego, alla mobilita' professionale e geografica. E' possibile passare da un'attivita' dipendente ad un'attivita' indipendente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 del presente Accordo.
2) Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri dipendenti danno diritto alla mobilita' professionale e geografica all'interno delle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi.

Articolo 31
Disciplina del soggiorno dei lavoratori autonomi

Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi sul territorio di un'altra parte contraente per esercitare un'attivita' indipendente (in appresso denominato lavoratore autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di sei mesi. Egli riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni purche' dimostri allo autorita' nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un'attivita' indipendente. Tale periodo di sei mesi puo', all'occorrenza, essere prorogato di due mesi al massimo qualora il lavoratore possa effettivamente presentare la prova richiesta.

Articolo 32
Lavoratori autonomi frontalieri

1) Il lavoratore frontaliero autonomo e' un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un'attivita' autonoma nelle zone frontaliere dell'altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno e almeno una volta alla settimana. Sono considerato zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e gli Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliere
2) Il cittadino di una parte contraente che desideri esercitare, in qualita' di lavoratore frontaliero e a titolo autonomo, un'attivita' nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi riceve una carta speciale preliminare della durata di sei mesi. Egli riceve una carta speciale della durata di almeno cinque anni purche' dimostri alle autorita' nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un'attivita' indipendente. Tale periodo di sei mesi puo' essere prorogato, all'occorrenza, di due mesi al massimo qualora egli possa effettivamente presentare la prova richiesta.
3) La carta speciale e' valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l'ha rilasciata.

Articolo 33
Diritto al ritorno dei lavoratori autonomi

1) Il lavoratore autonomo che e' stato detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni, e ha lasciato il paese ospitante, ricevera' automaticamente una carta speciale entro sei anni dalla sua partenza purche' abbia gia' lavorato nel paese ospitante ininterrottamente per tre anni e dimostri alle autorita' nazionali competenti di poter esercitare un'attivita' economica.
2) Il lavoratore frontaliero autonomo ricevera' automaticamente una nuova carta speciale entro sei anni dalla fine dell'attivita' precedente della durata ininterrotta di quattro anni e purche' dimostri alle autorita' nazionali competenti di poter esercitare un'attivita' economica.
3) I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un'attivita' economica.

Articolo 34
Mobilita' geografica e professionale dei lavoratori autonomi

Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri autonomi danno diritto alla mobilita' professionale e geografica all'interno delle zone frontiere della Svizzera o degli Stati limitrofi. Le carte di soggiorno (per i frontalieri le carte speciali) preliminari della durata di sei mesi danno diritto soltanto alla mobilita' geografica.
 
ALLEGATO II

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Articolo 1

(1) Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui e' fatto riferimento in vigore al momento o della firma dell'Accordo, modificati dalla sezione A del presente allegato o regole ad essi equivalenti.
(2) I termini "Stato membro" o "Stati membri" che figurano negli atti cui e' fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera.

Articolo 2

(1) Ai fini dell'applicazione del presente allegato le parti contraenti prendono in considerazione gli atti comunitari cui e' fatto riferimento, adattati dalla sezione B del presente allegato.
(2) Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti comunitari cui e' fatto riferimento nella sezione C del presente allegato.

Articolo 3
(1) Il regime relativo all'assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori comunitari che beneficiano di un titolo di soggiorno svizzero di una durata inferiore a un anno e' previsto in un protocollo annesso al presente allegato.
(2) Il protocollo costituisce parte integrante del presente allegato.

SEZIONE A: ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 371 R 1408 (1): Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita',
(1) N.B. L'acquis che e' applicato dagli stati membri
della Comunita' europea in seno alla Comunita' europea in
seno alla Comunita' europea al momento della firma del
presente Accordo:
I principi della totalizzazione dei diritti alle
indennita' di disoccupazione e della loro realizzazione
nello Stato dell'ultimo rapporto di lavoro si applicano
indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.
Le persone che hanno avuto un rapporto di lavoro di una
durata inferiore a un anno sul territorio di uno Stato
membro possono soggiornarvi alla scadenza di tale rapporto
per cercarvi un posto di lavoro durante un tempo
ragionevole che puo' essere di sei mesi e che consente loro
di prendere conoscenza delle offerte corrispondenti alle
loro qualifiche professionali e di prendere, se del caso,
le misure necessarie per venire assunte. Esse possono,
inoltre soggiornarvi dopo la fine del rapporto di lavoro se
dispongono per se' e per i propri familiari di mezzi
finanziari sufficienti che consentano loro di non dover
fare ricorso all'assistenza sociale durante il loro
soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra
l'insieme dei rischi. Le indennita' di disoccupazione cui
essi il diritto conformemente alle disposizioni della
legislazione nazionale, eventualmente completate in base
alle regole della totalizzazione, sono da considerarsi alla
stregua di mezzi finanziari, in tal senso. Sono considerati
sufficienti i mezzi finanziari, necessari che superano
l'importo al di sotto del quale i cittadini nazionali,
tenuto conto della loro situazione personale ed
eventualmente di quella dei loro familiari possono
rivendicare prestazioni di assistenza. Qualora tale
condizione non si applichi, i mezzi finanziari del
richiedente sono considerati sufficienti se sono superiori
al livello della pensione minima di sicurezza sociale dallo
stato ospitante.
I lavoratori stagionali possono far valere i loro
diritti alle indennita' di disoccupazione nello Stato della
loro precedente occupazione indipendentemente dal termine
della stagione. Essi possono soggiornarvi allo scadere del
rapporto di lavoro a patto che rispondano alle condizioni
menzionate al paragrafo precedente. Se essi si mettono a
disposizione nello Stato di residenza, essi beneficiano
delle prestazioni di disoccupazione in tale paese
conformemente alle disposizione dell'articolo 71 del
regolamento 1408/71.
I lavoratori frontalieri possono mettersi a disposizione
del mercato del lavoro nello Stato della loro residenza o,
se vi hanno conservato legami personali e professionali
tali da avervi migliori opportunita' di reinserimento
professionale, nello Stato del loro ultimo lavoro. Essi
realizzano i propri diritti alle indennita' di
disoccupazione nello Stato in cui si mettono a disposizione
del mercato del Lavoro.

aggiornato da:

397 R 118: Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.01.97, pag. 1) che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,

397 R 1290: Regolamento (CE) a 1290/97 del Consiglio, del 27 giugno 1997 (GU L 176 del 4.7.98, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,

398 R 1223: Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1998 (GU L 168 del 13.6.98 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita', e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,

398 R 1606: Regolamento (CE) n. 1606/99 del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU L 209 del 25.7.1998 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale al lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderli ai regimi speciali per i dipendenti pubblici.

399 R 307: Regolamento (CE) n. 3071/999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12.2.1999 pag. 1) recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regime di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti. Ai fini dell'Accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) l'articolo 95bis non si applica; b) l'articolo 95ter non si applica; c) nell'allegato I, parte I e' aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Se un'istituzione svizzera e' l'istituzione competente per la concessione delle prestazioni sanitarie conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento: E' considerato lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1, lettera a), comma ii) del regolamento qualsiasi persona che e' considerata lavoratore dipendente ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. E' considerato lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 1, lettera a), comma ii) del regolamento qualsiasi persona considerata lavoratore indipendente ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

d) nell'allegato I, parte II e' aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione del titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il congiunto, nonche' i figli di meno di 18 anni compiuti e quelli di meno di 25 anni compiuti che frequentano una scuola o compiono studi o si trovano in situazione di apprendistato.

e) nell'allegato II, parte 1 e' aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Gli assegni familiari ai lavoratori autonomi in applicazione delle legislazioni cantonali pertinenti (Grigioni, Lucerna e San Gallo).

f) nell'allegato II, parte II e' aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Gli assegni per la nascita e gli assegni per l'adozione in applicazione delle legislazioni cantonali pertinenti sulle prestazioni familiari (Friburgo, Ginevra, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Sciaffusa, Svitto, Soletta, Uri, Vallese, Vaud).

g) nell'allegato II, parte III e' aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Senza oggetto.

h) nell'allegato II bis e' aggiunto il testo seguente:

Svizzera a) Le prestazioni complementari (legge federale sulle prestazioni
complementari del 19 marzo 1965) e le prestazioni analoghe
previste dalle legislazioni cantonali. b) Le rendite per casi di rigore dell'assicurazione invalidita'
(articolo 28, paragrafo 1 bis della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidita' del 19 giugno 1959 sulla
versione riveduta del 7 ottobre 1994). c) Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di
disoccupazione, previste dalle legislazioni cantonali. i) nell'allegato III, parte A e' aggiunto il testo seguente:

Germania-Svizzera a) Per quanto concerne la convenzione sulla sicurezza sociale del 25
febbraio 1964, modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del
9 settembre 1975 e n. 2 del 2 marzo 1989 i) l'articolo 4, paragrafo 2, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo; ii) il punto 9 b, paragrafo 1, punti 2 a 4 del protocollo finale; iii) il punto 9 e, paragrafo 1, lettera b, frasi 1, 2 e 4 del protocollo finale. b) Per quanto concerne l'Accordo di assicurazione disoccupazione del
20 ottobre 1982, modificato dal protocollo addizionale del 22
dicembre 1992, i) l'articolo 7, paragrafo 1; ii) l'articolo 8, paragrafo 5. La Germania (comune di Busingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relativo al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.

Austria-Svizzera L'articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1967 modificata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 17 maggio 1973, n. 2 del 30 novembre 1977, n. 3 del 14 dicembre 1987 e n. 4 dell'11 dicembre 1996, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

Belgio-Svizzera a) l'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza
sociale del 24 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di
prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. b) Il punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto
concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che
risiedono in un paese terzo. Danimarca-Svizzera L'articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 gennaio 1983 modificata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 18 settembre 1985 e n. 2 dell'11 aprile 1996 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

Spagna-Svizzera a) L'articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13
ottobre 1969 modificata dall'accordo aggiuntivo dell'11 giugno
1982, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a
persone che risiedono in un paese terzo. b) Il punto 17 del protocollo finale di detta convenzione; le persone
assicurate nell'ambito dell'assicurazione spagnola in applicazione
di tale disposizione sono esentate dall'affiliazione
all'assicurazione malattie svizzera.

Finlandia-Svizzera L'articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 giugno 1985.

Francia-Svizzera L'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 luglio 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

Grecia-Svizzera L'articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1o giugno 1973 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

Italia-Svizzera a) L'articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza
sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall'accordo
complementare del 18 dicembre 1963, l'accordo aggiuntivo n. 1 del
4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e
l'accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980, per quanto concerne
il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in
un paese terzo. b) L'articolo 9, paragrafo 1, di detta convenzione.

Lussemburgo - Svizzera L'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 1967, modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 1976.

Paesi Bassi - Svizzera L'articolo 4, seconda fase, della convezione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 1970.

Portogallo-Svizzera L'articolo 3, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 settembre 1975, modificata dall'accordo aggiuntivo dell'11 maggio 1994, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

Regno Unito-Svizzera L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1968, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

Svezia-Svizzera L'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 ottobre 1978. j) nell'allegato III, parte B, e' aggiunto il testo seguente:

Germania-Svizzera a) Per quanto concerne la convenzione sulla sicurezza sociale del 25
febbraio 1964, modificata dagli accordi completivi n. 1 del 9
settembre 1975 e n. 2 del 2 marzo 1989, l'articolo, 4 paragrafo 2
per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a
persone che risiedono in un paese terzo. b) Per quanto concerne l'Accordo di assicurazione disoccupazione del
20 ottobre 1982, modificato dal protocollo aggiuntivo del 22
dicembre 1992, i) l'articolo 7, paragrafo 1; ii) l'articolo, 8 paragrafo 5. La Germania (comune di Busingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.

Austria-Svizzera L'articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1967, modificata dalle convenzioni completive n. 1 del 17 maggio 1973, n. 2 del 30 novembre 1977, n. 3 del 14 dicembre 1987 e n. 4 dell'11 dicembre 1996, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

Belgio-Svizzera a) L'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sulla sicurezza
sociale del 24 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di
prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo. b) Il punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto
concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che
risiedono in un paese terzo.

Danimarca-Svizzera L'articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 gennaio 1983, modificata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 18 settembre 1985 e n. 2 dell'11 aprile 1996 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

Spagna-Svizzera a) L'articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13
ottobre 1969 modificata dalla convenzione complementare dell'11
giugno 1982, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in
denaro a persone che risiedono in un paese terzo. b) Il punto 17 del protocollo finale di detta convenzione; le persone
assicurate nell'ambito dell'assicurazione spagnola in applicazione
di tale disposizione sono esentate dall'affiliazione
all'assicurazione malattia svizzera.

Finlandia-Svizzera L'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 giugno 1985.

Francia-Svizzera L'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 luglio 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

Grecia-Svizzera L'articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1o giugno 1973 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

Italia-Svizzera a) L'articolo 3, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza
sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall'accordo aggiuntivo
del 18 dicembre 1963, l'Accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969,
il protocollo aggiuntivo e del 25 febbraio 1974 e l'Accordo
aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980, per quanto concerne il
pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un
paese terzo. b) l'articolo 9, paragrafo 1, di detta convenzione.

Lussemburgo-Svizzera L'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 1967, modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 1976.

Paesi Bassi-Svizzera L'articolo 4, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 1970.

Portogallo-Svizzera L'articolo 12, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 settembre 1975, modificata dall'accordo aggiuntivo dell'11 maggio 1994 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

Regno Unito-Svizzera L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1968 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

Svezia-Svizzera L'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 ottobre 1978. k) nell'allegato IV, parte A, e' aggiunto il testo seguente:

Svizzera Senza Oggetto. 1) nell'allegato IV, parte B, e' aggiunto il testo seguente.

Svizzera Senza oggetto. m) nell'allegato IV, parte C, e' aggiunto il testo seguente:

Svizzera Tutte le domande di rendite di vecchiaia, superstiti e invalidita' del regime di base nonche' di rendite di vecchiaia del regime di previdenza professionale. n) nell'allegato IV, parte D2, e' aggiunto il testo seguente: Le rendite di superstiti e d'invalidita' secondo la legge federale sulla previdenza professionale, vecchiaia, superstiti e invalidita' del 25 giugno 1982. o) nell'allegato VI e' aggiunto il testo seguente:
1. L'articolo 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come anche l'articolo primo della, legge federale sull'assicurazione invalidita', che disciplinano l'assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente Accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente Accordo nonche' ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati allorche' tali persone dichiarino la loro adesione all'assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.
2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l'assicurazione con l'Accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente Accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.
3. Assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilita' di esenzione a) Sono assicurate obbligatoriamente all'assicurazione malattia
svizzera le seguenti persone che non risiedono in Svizzera: i) le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in virtu' del titolo II del regolamento; ii) le persone per cui la Svizzera e' lo Stato competente in virtu' degli articoli 28, 28 bis o 29 del regolamento; iii) le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell'assicurazione svizzera: iv) i familiari di tali persone o di un lavoratore che risiede in Svizzera ed e' assicurato nell'ambito dell'assicurazione malattie svizzera allorche' tali familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Portogallo, Svezia, Regno Unito. b) Le persone menzionato alla lettera a) possono, a richiesta, essere
esentate dall'assicurazione obbligatoria se risiedono in uno dei
seguenti Stati e possono dimostrare che vi beneficiano di
copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Finlandia,
Italia e, nei casi contemplati alla lettera a) i)-iii),
Portogallo. Detta richiesta dev'essere depositata entro i tre mesi successivi all'insorgere dell'obbligo di assicurarsi in Svizzera; se la richiesta e' depositata dopo tale termine, l'assicurazione prende effetto sin dall'affiliazione.
4. Le persone che risiedono in Germania, Austria, Belgio o nei Paesi Bassi, ma che sono assicurate in Svizzera per le cure medico-sanitario beneficiano, in caso di soggiorno in Svizzera, dell'applicazione per analogia dell'articolo 20, prima e seconda frase del regolamento. In tal caso, l'assicuratore svizzero prende in carico la totalita' dei costi fatturati.
5. Per l'applicazione degli articoli 22, 22a, 22b, 22c, 25 e 31 del regolamento l'assicuratore svizzero prende in carico la totalita' dei costi fatturati.
6. Il rimborso delle prestazioni di assicurazione malattia versate dall'istituzione del luogo di residenza alle persone di cui al punto 4 avviene conformemente all'articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72.
7. I periodi di assicurazione d'indennita' giornaliera compiuti presso l'assicurazione di un altro Stato cui si applica il presento Accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un'eventuale riserva sull'assicurazione di indennita' giornaliera in caso di maternita' o di malattia, allorche' la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione Straniera.
8. Tutti i lavoratori, subordinati o autonomi, che non sono assicurati in virtu' della legislazione svizzera sull'assicurazione invalidita', sono considerati, per l'applicazione del titolo III capitolo 3 del regolamento, assicurati da detta assicurazione per quanto concerne l'erogazione di una rendita d'invalidita' ordinaria a) durante la durata di un anno a decorrere dall'interruzione del
lavoro che ha preceduto l'invalidita', se hanno dovuto rinunciare
alla loro attivita' lucrativa in Svizzera in seguito ad un
infortunio o ad una malattia e se l'invalidita' e' stata
constatata in tale paese; essi sono tenuti a pagare i contributi
dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita'
come se fossero domiciliati in Svizzera; b) per il periodo durante il quale essi beneficiano di provvedimenti
di integrazione da parte dell'assicurazione invalidita' dopo la
cessazione della loro attivita' lucrativa; essi rimangono soggetti
all'obbligo, di versare i contributi dell'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidita'; c) nei casi in cui i punti a) e b) non si applicano, i) se sono assicurati a titolo della legislazione sull'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti o l'invalidita' di un altro Stato cui si applica il presente Accordo alla data in cui il rischio assicurato e' realizzato ai sensi della legislazione svizzera sull'assicurazione invalidita'; ovvero ii) se essi hanno diritto ad una pensione a titolo dell'assicurazione d'invalidita' o vecchiaia di un altro Stato cui si applica il presente Accordo o se ricevono tale pensione; ovvero iii) se sono inabili al lavoro allorche' sono soggetti alla legislazione di un altro Stato cui si applica il presente Accordo ed hanno diritto al versamento di prestazioni da parte di un'assicurazione malattia o infortunio di detto Stato o se ricevono tale prestazione; ovvero iv) se hanno diritto in caso di disoccupazione, al versamento delle prestazioni da parte dell'assicurazione di disoccupazione di un altro Stato cui si applica il presente Accordo o se ricevono tale prestazione; ovvero v) se hanno lavorato in Svizzera come lavoratori frontalieri e, nei tre anni che hanno immediatamente preceduto la realizzazione del rischio conformemente alla legislazione svizzera, hanno versato contributi a titolo di tale legislazione durante almeno dodici mesi.
9. punto 8, lettera a) si applica per analogia per quanto concerne la concessione di provvedimenti di integrazione dell'assicurazione invalidita' svizzera.

P) nell'allegato VII e' aggiunto il testo seguente:

Esercizio di un'attivita' non salariata in Svizzera e di un'attivita' salariata in qualsiasi altro Stato cui si applica, il presente Accordo.

2. 372 R 0574: Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita'.

aggiornato da:

397 R 118: Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.1.97, pag. 1) che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostino all'interno della Comunita' e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,

397 R 1290: Regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio, del 27 giugno 1997 (GU L 176 del 4.7.98, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, al lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita', e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,

398 R 1223: Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1997 (GU L 168 del 13.6.98 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regolamenti di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita', e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,

398 R 1606: Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU L 209 del 25.7.1998 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderli ai regimi speciali per i dipendenti pubblici.

399 R 307: Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999 (GU n. L 38 del 12.2.1999 pag. 1) recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' e del regolamento (CEE) n. 574n2 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti. Ai fini dell'Accordo, le disposizioni del regolamento s'intendono adattate come in appresso: a) nell'allegato 1 e' aggiunto il testo seguente:

Svizzera

1. Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. 2. Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna. b) nell'allegato 2 e' aggiunto il testo seguente:

Svizzera

1. Malattia e maternita' Assicuratore secondo la legge federale sull'assicurazione malattie, presso cui e' assicurata la persona interessata.

2. Invalidita' a) Assicurazione invalidita': i) Persone residenti in Svizzera: Ufficio AI, del cantone di residenza ii) Persone residenti fuori della Svizzera: Ufficio AI per gli assicurati all'estero, Ginevra b) Previdenza professionale: La cassa pensioni cui e' affiliato l'ultimo datore di lavoro.

3. Vecchiaia e morte a) Assicurazione vecchiaia e superstiti: i) Persone residenti in Svizzera: Cassa di compensazione cui sono stati versati da ultimo i contributi. ii) Persone residenti fuori della Svizzera: Cassa Svizzera di compenzqzione, Ginevra b) Previdenza professionale: La cassa pensioni cui e' affiliato l'ultimo datore di lavoro.

4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali a) Lavoratori dipendenti: L'assicurazione infortuni presso cui e' assicurato il datore di lavoro. b) Lavoratori indipendenti: L'assicurazione infortuni presso cui l'interessato e' assicurato su base volontaria.

5. Disoccupazione a) In caso di disoccupazione completa: La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal lavoratore. In caso di disoccupazione parziale: La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal datore di lavoro.

6. Prestazioni familiari: a) Regime federale: i) Lavoratori dipendenti: Cassa cantonale di compensazione cui e' affiliato il datore di lavoro. ii) Lavoratori indipendenti: Cassa cantonale di compensazione - del cantone di residenza. b) Regimi cantonali: i) Lavoratori dipendenti: Cassa di compensazione familiale cui e' affiliato il datore di lavoro, ovvero lo stesso datore di lavoro. ii) Lavoratori indipendenti: L'istituzione designata dal cantone. c) nell'allegato 3 e' aggiunto il testo seguente:

Svizzera

1. Malattia e maternita' Istituzione comune LaMal, Soletta.

2. Invalidita' a) Assicurazione invalidita': Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. b) Previdenza professionale: Fondo di garanzia LPP.

3. Vecchiaia e morte a) Assicurazione vecchiaia e superstiti: Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. b) Previdenza professionale: Fondo di garanzia LPR.

4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.

5. Disoccupazione: a) In caso di disoccupazione completa: La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal lavoratore. b) In caso di disoccupazione parziale. La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal datore di lavoro.

6. Prestazioni familiari L'istituzione designata dal cantone di residenza e di soggiorno. d) nell'allegato 4 e' aggiunto il testo seguente:

Svizzera

1. Malattia e maternita' Istituzione comune LaMal, Soletta.

2. Invalidita' a) Assicurazione invalidita': Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. b) Previdenza professionale: Fondo di garanzia LPP.

3. Vecchiaia e morte a) Assicurazione vecchiaia e superstiti: Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. b) Previdenza professionale: Fondo di garanzia LPP.

4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Lucerna.

5. Disoccupazione Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna

6. Prestazioni familiari Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

e) nell'allegato 5 e' aggiunto il testo seguente Svizzera Nulla

f) nell'allegato 6 e' aggiunto il testo seguente: Svizzera Pagamento diretto.

g) nell'allegato 7 e' aggiunto il testo seguente: Svizzera Banca nazionale svizzera, Zurigo.

h) nell'allegato 8 e' aggiunto il testo seguente: Svizzera Nulla.

i) nell'allegato 9 e' aggiunto il testo seguente: Svizzera Il costo medio annuo delle prestazioni in natura e' calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dagli assicuratori conformemente alle disposizioni della legislazione federale sull'assicurazione malattia.

j) nell'allegato 10 e' aggiunto il testo seguente: Svizzera
1. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di applicazione: a) in connessione con l'articolo 14, paragrafo 1 e l'articolo 14ter,
paragrafo 1 del regolamento: la competente Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidita'; b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento: Ufficio federale delle assicurazioni sociali Berna.
2. Per l'applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione: a) in connessione con l'articolo 14 bis, paragrafo 1, e l'articolo 14
ter, paragrafo 2 del regolamento. la competente Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidita'; b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento: Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
3. Per l'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento di applicazione:
la competente Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidita'.
4. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:
Cassa federale di compensazione, Berna.
5. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Amministrazione comunale del luogo di residenza.
6. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2 e dell'articolo 81 del regolamento di applicazione:
Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.
7. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
a) in connessione con l'articolo 36 del regolamento:
Istituzione comune LaMal, Soletta.
b) in connessione con l'articolo 63 del regolamento:
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Lucerna;
c) in relazione con l'articolo 70 del regolamento:
Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.
8. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
a) in connessione con l'articolo 20, pagina 1 del regolamento di
applicazione:
Istituzione comune LaMal, Soletta;
b) in connessione con l'articolo 62, paragrafo 1 del regolamento
di applicazione:
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Lucerna.
k) nell'allegato 11 e' aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Nulla.

3. 398 L 49: Direttiva 98/49 CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunita' europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).

SEZIONE B: ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO
4.1 373 D 0919 (02): Decisione n. 74, del 22 febbraio 1973, concernente la concessione di cure mediche in caso di dimora temporanea, in applicazione degli articoli 22, paragrafo 1 a), i) del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 4).
4.2 373 D 0919 (03): Decisione n. 75, del 22 febbraio 1973, concernente l'istruttoria delle istanze di revisione presentate ai sensi dall'articolo 94, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 da parte dei titolari di pensione d'invalidita' (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 5).
4.3 373 D 0919 (06): Decisione n. 78, del 22 febbraio 1973, relativa all'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 circa le modalita' di applicazione delle clausole di riduzione o di sospensione (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 8).
4.4 373 D 0919 (07): Decisione n. 79, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi d'assicurazione e dei periodi assimilati in materia di assicurazione invalidita', vecchiaia, morte (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 9).
4.5 373 D 0919 (09): Decisione n. 81, del 22 febbraio 1973, concernente la totalizzatone dei periodi di assicurazione compiuti in una occupazione determinata in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 11).
4.6 373 D 0919 (11): Decisione n. 83, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 68, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, e dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi alle maggiorazioni delle prestazioni di disoccupazione per familiari a carico (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 14).
4.7 373 D 0919 (13): Decisione n. 85, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 57, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 67, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla determinazione della legislazione applicabile e dell'istituzione competente per la concessione delle prestazioni di malattie professionali (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 17).
4.8 373 D 1113 (02): Decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalita' di funzionamento ed alla composizione della commissione dei conti presso la commissione Amministrativa delle Comunita' europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU C 96 del 13.11.1973, pag. 2) modificata da:
395 D 0512: Decisione n. 159, del 3 ottobre 1995 (GU L 294 dell'8.12.95, pag. 38).
4.9 374 D 0720 (06): Decisione n. 89, del 20 marzo 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o posti consolari (GU C 86 del 20.7.1974, pag. 7).
4.10 374 D 0720 (07): Decisione n. 91, del 12 luglio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo alla liquidazione delle prestazioni dovuto in virtu' del paragrafo 1 dello stesso articolo (GU C 86 del 20.7.1974, pag. 8).
4.11 374 D 0823 (04): Decisione n. 95, del 24 gennaio 1974, concernente l'interpretazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo al calcolo "pro rata temporis" delle pensioni (GU C 99 del 23.8.1974, pag. 5).
4.12 374 D 1017 (03): Decisione n. 96, del 15 marzo 1974, concernente le revisioni dei diritti alle prestazioni in applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 126 del 17.10.1974, pag. 23).
4.13 375 D 0705 (02): Decisione n. 99, del 13 marzo 1975, relativa all'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, per quanto riguarda il nuovo calcolo delle prestazioni correnti (GU C 150 del 5.7.1975, pag. 2).
4.14 375 D 0705(03): Decisione n. 100, del 23 gennaio 1975, relativa al rimborso delle prestazioni in denaro erogate dall'istruzione del luogo di dimora o di residenza per conto dell'Istituzione competente, nonche' alle modalita' di rimborso di dette prestazioni (GU C 150 del 5.7.1975, pag. 3).
4.15 376 D 0526(03): Decisione n. 105, del 19 dicembre 1975, concernente l'applicazione dell'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 117 del 26.5.1976, pag. 3).
4.16 378 D 0530 (02): Decisione D. 109, del 18 novembre 1977, recante modifica alla decisione n. 92, del 22 novembre 1973, relativa alla nozione di prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternita' di cui agli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 22, 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 28, paragrafo 1, 28 bis, 29 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e la determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, nonche' gli anticipi da versare in applicazione dell'articolo 102, paragrafo 4 del medesimo regolamento (GU C 125 del 30.5.1978, pag. 2).
4.17 383 D 0115: Decisione n. 115, del 15 dicembre 1982, concernente la concessione delle protesi, dei grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura di notevole importanza, di cui all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 193 del 20.7.1983, pag. 7).
4.18 383 D 0117: Decisione n. 117, del 7 luglio 1982, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 (GU C 238 del 7.9.1983, pag. 3), modificata da:
194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea. (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).

Ai fini dell'Accordo le disposizioni della disposizioni s'intendono adattate come in appresso:

Nell'articolo 2, paragrafo 2, e' aggiunto il testo seguente:

Svizzera Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

4.19 383 D 1112 (02): Decisione n. 118, del 20 aprile 1983, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (GU C 306 del 12.11.1983 pag. 2), modificata da:
194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29,8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1). Ai fini dell'Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

Nell'articolo 2, paragrafo 4, e' aggiunto il testo seguente:

Svizzera Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

4.20 383 D 1102 (03): Decisione il 119, del 24 febbraio 1983, concernente l'interpretazione degli articoli 76 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonche' dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi al cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari (GU n. C 295 del 2.11. 1983, pag. 3).
4.21 383 D 0121: Decisione n. 121, del 21 aprile 1983, concernente l'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla concessione di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza (GU n. C 193 del 20.7.1983, pag. 10).
4.22 386 D 0126: Decisione n. 126, del 17 ottobre 1985, relativa all'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 14bis, paragrafo 1, lettera a) 14ter, paragrafo 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. C 141 del 76.1986, pag. 3).
4.23 387 D XXX: Decisione n. 132, del 23 aprile 1987, concernente l'interpretazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (GU C 271 del 9.10.1987, pag. 3).
4.24 387 D 284: Decisione n. 133, del 2 luglio 1987, concernente l'applicazione degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU C 284 del 22.10.1987, pag. 3, e GU C 64 del 9.3.1988, pag. 13).
4.25 388 D XXX: Decisione n. 134, del 1o luglio 1987, concernente l'interpretazione dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale in uno o piu' Stati membri (GU C 64 del 9.3.1989, pag. 4).
4.26 388 D XXX: Decisione n. 135, del 1o luglio 1987, relativa alla concessione delle prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72, nonche' alla nozione di urgenza ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 281 del 9.3.1988, pag. 7), modificata da:
194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag.1).

Ai fini dell'Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

Nell'articolo 2; paragrafo 2 e' aggiunto il testo seguente:

800 SFR per l'istituzione del luogo di residenza svizzera

4.27 388 D 64: Decisione n. 136, del 1o luglio 19B7, relativa all'interpretazione dell'articolo 45, paragrafi 1 a 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, concernente la presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni (GU C 64 del 9.3.1989, pag. 7), modificata da:
1 94 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).

Ai fini dell'Accordo le disposizioni si intendono adattate come in appresso:

Nell'allegato e' aggiunto il testo seguente

Svizzera Nulla.

4.28 389 D 606: Decisione n. 137, del 15 dicembre 1988, relativa all'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 140 del 6.6.1989, pag. 3).
4.29 389 D XXX: Decisione n. 138, del 17 febbraio 1989, relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio nel caso di trapianto di organi o di altri interventi chirurgici che richiedono analisi di campioni biologici mentre l'interessato non si trova nello Stato membro in cui vengono effettuate le analisi (GU C 287 del 15.11.1989, pag. 3).
4.30 390 D XXXX: Decisione n. 139, del 30 giugno 1989, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione di cui all'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72, da applicare per il calcolo di prestazioni e contributi (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 3).
431 390 D XXX: Decisione n. 140, del 17 ottobre 1989, concernente il tasso di conversione da applicare, da parte dell'istituzione del luogo di residenza di un lavoratore frontaliero in stato di disoccupazione completa, all'ultima retribuzione dallo stesso percepita nello Stato competente (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 4).
4.32 390 D XXX: Decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, che modifica la decisione n. 127 del 17 ottobre. 1985, concernente la predisposizione degli inventari previsti dagli articoli 94, paragrafo 4 e 95, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 94 del l2.4.1990, pag. 5).
4.33 390 D XXX: Decisione IL 142, del 13 febbraio 1990, relativa all'applicazione degli articoli 73, 74 e 75 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 80 del 30.3.1990, pag. 7).

Ai fini dell'Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso: a) il punto 1 non si applica. b) il punto 3 non si applica.

4.34 391 D 0140: Decisione n. 144, del 9 aprile 1990, che fissa i modelli dei formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401-E410 F) (GU L 71 del 18.3.1992, pag. 1).
4.35 391 D 0425: Decisione n. 147, dell'11 ottobre 1990, concernente l'applicazione dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 235 del 23.8.1991, pag. 21) modificata da:
395 D 0353: Decisione n. 155, del 6 luglio 1994, relativa ai modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401 - E 411) (GU L 209 del 5.9.1995, pag. 1).
4.36 393 D 22: Decisione n. 148, del 25 giugno 1992, concernente l'uso dell'attestato relativo alla legislazione applicabile (E 101) in caso di distacco di durata non superiore a tre mesi (GU n. L 22 del 30.1.1993, pag. 124).
4.37 393 D 825: Decisione n. 150, del 26 giugno 1992, riguardante l'applicazione degli articoli 77, 78 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) ii) del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 229 del 25.8.1993, pag. 5) modificata da:
194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU n. L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).

Ai fini dell'Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso: Svizzera Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

438. 394 D 602: Decisione n. 151, del 22 aprile 1993, concernente l'applicazione dell'articolo 10bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92 (GU n. L 244 del 19.9.1994, pag. 1).

Ai fini dell'Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso: Nell'allegato e' aggiunto il testo seguente: Svizzera 1. Invalidita', vecchiaia e morte a) Assicurazione invalidita' Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. b) Previdenza professionale Fondo di garanzia 2. Disoccupazione Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna. 3. Prestazioni familiari Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

4.39 394 D 604: Decisione n. 153, del 7 ottobre 1993, relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) 574/72 (E 001, E 103 - E 127) (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 22).
4.40 394 D 605: Decisione n. 154, dell'8 febbraio 1994, sui formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 301, E 302, E 303) (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 123).
4.41 395 D 353: Decisione n. 155, del 6 luglio 1994, relativa ai modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401 - E 411) (GU L 244 del 5.9.1995, pag. 1).
4.42 395 D 419: Decisione n. 156, del 7 aprile 1995, concernente le regole di priorita' in materia di diritti all'assicurazione malattia e maternita' (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 41).
4.43 396 D 732: Decisione n. 159, del 27 novembre 1995, relativa ai moduli necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 201-E 215) (GU L 336 del 27.12.1996, pag. 1).
4.44 395 D 512: Decisione n. 159, del 3 ottobre 1995, che modifica la decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalita' di funzionamento e alla composizione della Commissione dei conti presso la Commissione amministrativa delle Comunita' europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU L 294 dell'8.12.1995 pag. 38).
4.45 396 D 172: Decisione n. 160, del 28 novembre 1995, concernente l'applicabilita' dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo al diritto alle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori diversi dai lavoratori frontalieri che, durante la loro ultima occupazione, risiedevano o in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 31).
4.46 396 D 249: Decisione n. 161, del 15 febbraio 1996, relativa al rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro, delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU L 83 del 2.4.1996, pag. 19).
4.47 396 D 554: Decisione n. 162, del 31 maggio 1996, concernente l'interpretazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 14ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativi alla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati (GU L 241 del 21.9.1996, pag. 28).
4.48 396 D 555: Decisione n. 163, del 31 maggio 1996, riguardante l'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio per le persone sotto dialisi e le persone sotto ossigenoterapia (GU L 241 del 21.9.1996, pag. 31).
4.49 397 D 533: Decisione n. 164, del 27 novembre 1996, relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 14081 71 e (CEE) n. 574/72 (E 101 e E 102) (GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 85).
4.50 397 D 823: Decisione n. 165 del 30 giugno 1997, relativa ai formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 128 ed E 128B) (GU L 341 del 12.12.1997, pag. 61).
4.51 399 D 441: Decisione n. 166, del 2 ottobre 1997, della Commissione amministrativa delle Comunita' europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa alla modifica da apportare ai formulari E 106 ed E 109 (GU L 195 dell'11.7.1993, pag. 25).
4.52 398 D 442: Decisione n. 167, del 2 dicembre 1997, della Commissione amministrativa delle Comunita' europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, che modifica la decisione n. 146 del 10 ottobre 1990 concernente l'interpretazione dell'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 195 dell'11.7.1998, pag. 35).
4.53 398 D 443: Decisione n. 168, dell'11 giugno 1998, della Commissione amministrativa delle Comunita' europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa alla modifica dei formulari E 121 ed E 127 e alla cancellazione del formulario E 122 (GU L 195 dell'11.7.1998, pag. 37).
4.54 398 D 444: Decisione n. 169, dell'11 giugno 1998, della Commissione amministrativa delle Comunita' europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa al funzionamento e alla composizione della Commissione tecnica per il trattamento dei dati della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU L 195 dell'11.7.1998, pag. 46).
4.55 398 D 565: Decisione n. 170 dell'11 giugno 1998, che modifica la decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, sulla messa a punto degli inventari previsti dall'articolo 94, paragrafo 4, e dall'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (GU L 275 del 10.10.1998, pag. 40).
SEZIONE C: ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

5.1 Raccomandazione n. 14, del 23 gennaio 1975, riguardante il rilascio del formulario E 111 ai lavoratori distaccati all'estero (adottata dalla Commissione amministrativa nella 139a sessione del 23 gennaio 1975).
5.2 Raccomandazione n. 15, del 19 dicembre 1980, relativa alla determinazione della lingua d'emissione dei formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 (adottata dalla commissione amministrativa, nella 176a sessione del 19 dicembre 1980).
5.3 385 Y l6: Raccomandazione n. 16 del 12 dicembre 1984 relativa alla conclusione di accordi nel quadro dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU n. C 273 del 24.10.1985, pag. 3).
5.4 385 Y 17: Raccomandazione n. 17, del 12 dicembre 1984, concernente le informazioni statistiche da fornire annualmente per la predisposizione delle relazioni della Commissione amministrativa (GU C 273 del 24.10.1985, pag. 3).
5.5 386 Y 28: Raccomandazione n. 18, del 28 febbraio 1986, relativa alla legislazione applicabile ai disoccupati che esercitano un'attivita' lavorativa, a orario ridotto in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 284 dell'11.11.1986, pag. 4).
5.6 392 Y 19 Raccomandazione n. 19, del 24 novembre 1992, riguardante il miglioramento della cooperazione tra Stati membri nell'applicazione della regolamentazione comunitaria (GU C 199 del 23.7.1993, pag. 11).
5.7 396 Y 592: Raccomandazione n. 20, del 31 maggio 1996, sul miglioramento della gestione e della compensazione dei crediti reciproci (GU L 259 del 12.10.1996, pag. 19)
5.8 397 Y 0304 (01): Raccomandazione n. 21 del 28 novembre 1996 relativa all'applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai disoccupati che accompagnano il loro coniuge occupato in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU C 67 del 4.3.1997, pag. 3).
5.9 380 Y 609 (03): Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' (GU C 139 del 9.6.1980, pag. 1).
6.0 380 Y 613 (01): Dichiarazioni della Grecia previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' (GU C 143 del 13.6.1981, pag. 1).
6.1 386 Y 0338(01): Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' (GU C 338 del 31.12.1986, pag. 1).
6.2 C/107/87/pag. 1: Dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' (GU C 107 del 22.4.1987, pag. 1).
6.3 C/323/80/pag. 1: Notifiche al Consiglio da parte dei governi della Repubblica federale di Germania e del Granducato del Lussemburgo in merito alla conclusione di un Accordo fra questi due governi per quanto concerne varie questioni di sicurezza sociale, in applicazione degli articoli 8, paragrafo 2 e 96 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' (GU C 323 dell'11.12.1980, pag. 1).
6.4 L/90/87/pag. 39: Dichiarazione della Repubblica francese in applicazione dell'articolo 1, lettera j) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' (GU L 90 del 2.4.19 97, pag. 39).

Protocollo addizionale all'allegato II all'Accordo tra la Confederazione svizzera da un lato e la Comunita' europea e i suoi
Stati membri dall'altro sulla libera circolazione delle persone

Assicurazione contro la disoccupazione 1. Per quanto Concerne l'assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di
durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime: 1.1. Soltanto i lavoratori che hanno versato i loro contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennita' per insolvenza (LACI) (7) e che soddisfano inoltre le altre condizioni che danno diritto all'indennita' di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la
disoccupazione alle condizioni previste dalla legge. 1.2. Una parte del prodotto dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per aver diritto all'indennita' di disoccupazione in Svizzera conformente al punto 1.1 e' retrocessa al loro Stato di origine secondo le modalita' previste al punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle prestazioni versate a detti lavoratori in caso di disoccupazione completa; detti lavoratori non hanno d'altronde diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennita' in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Delle prestazioni in caso di disoccupazione completa si fa carico lo Stato d'origine a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell'occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione completati in Svizzera sono conteggiati come se
fossero stati completati nello Stato d'origine. 1.3. La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori secondo il punto 1.2 e' rimborsata annualmente conformemente alle disposizioni
legali menzionate qui di seguito. a) Il prodotto dei contributi di questi lavoratori e' calcolato, per paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei contributi annuali versati per ciascun lavoratore
(contributi del datore di lavoro e del lavoratore). b) Dell'importo cosi' calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennita' di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indennita' menzionato al punto 1.2 sara' rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e riserva per le prestazioni
ulteriori verra' mantenuta dalla Svizzera (8). c) La Svizzera trasmette annualmente il conteggio dei contributi retrocessi. Essa indica agli Stati di origine, se questi ne fanno richiesta, la basi di calcolo e l'importo delle retrocessioni. Gli Stati di origine comunicano annualmente alla Svizzera il numero dei
beneficiari di prestazioni di disoccupazione secondo il punto 1.2. 2. La retrocessione dei contributi dei lavoratori frontalieri all'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, quale e' disciplinata negli accordi bilaterali rispettivi, continua a essere
applicata. 3. Il regime illustrato ai punti 1 e 2 si applica per una durata di 7 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo. In caso di difficolta' per uno Stato membro al termine del periodo di 7 anni con la fine del sistema delle retrocessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto puo' essere adito da
una delle parti contraenti.
(7) Attualmente 6 mesi, 12 mesi in caso di disoccupazione
ripetuta.
(8) Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno
il loro diritto all'assicurazione contro la disoccupazione
in Svizzera dopo aver versato contribuzioni per un periodo
di almeno 6 mesi - durante soggiorni ripetuti - nello
spazio di due anni.

Assegni per grandi invalidi

Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale per la vecchiaia e per i superstiti e dalla legge federale sull'assicurazione per l'invalidita' saranno iscritti nel testo dell'allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, all'allegato II bis del regolamento n. 1408/71, con decisione del Comitato misto, a decorrere dall'entrata in vigore della revisione di tali leggi stando alla quale tali prestazioni sono esclusivamente
finanziate dai poteri pubblici.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidita' Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento n. 1408/71, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale svizzera sul libero passaggio alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' del 17 dicembre 1993 sara' versata a richiesta a un lavoratore dipendente o indipendente che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sara' piu' soggetto alla legislazione svizzera secondo le disposizioni del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro
cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.
 
ALLEGATO III

RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI
(DIPLOMI, CERTIFICATI E ALTRI TITOLI)

1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, gli atti comunitari ai quali e' fatto riferimento, come in vigore alla data della firma dell'Accordo e come modificati dalla sezione A del presente allegato o norme ad essi equivalenti.
2. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti comunitari ai quali e' fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.
3. Il termine "Stato(i) membro(i)" figurante negli atti al quali e' fatto riferimento nella sezione A del presente allegato e' considerato applicarsi, oltre che agli Stati interessati dagli atti comunitari in questione, alla Svizzera.
SEZIONE A - ATTI AI QUALI E' FATTO RIFERIMENTO

A. SISTEMA CENTRALE

1. 389 L 0048: Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, p. 16).
2. 392 L 0051: Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, p. 25), modificata da: -394 L 0038: Direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26 luglio
1994, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del
Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento
della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE
(GU L 217 del 23.8.1994, p. 8); -395 L 0043: Direttiva 95/43/CE della Commissione, del 20 luglio
1995, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del
Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento
della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE
(GU L 184 del 3.8.1995, p. 21); -95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi
all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea; -397 L 0038: Direttiva 97/38/CE della Commissione, del 20 giugno
1997, che modifica l'allegato C della direttiva 92/51/CEE del
Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento
della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE
del Consiglio (GU L 184 del 3.8.1997, p. 31). Gli elenchi svizzeri, relativi agli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE saranno Stabiliti nel quadro dell'applicazione del presente Accordo.

B. PROFESSIONI GIURIDICHE

3. 377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 79 del 26.3.1977, p. 17), modificala da: -1 79 H. Atto relativo alle condizioni di adesione e agli
adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee della
Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 91); -1 85 I : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli
adattamenti dei dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del
Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del
15.11.1985, p. l60); -95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi
all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.

Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: All'articolo 1, il paragrafo 2 e' completato dal testo seguente: "Svizzera: Avvocato."

4. 398 L 0005 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui a' stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, p. 36).

Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue:
All'articolo 1, il paragrafo 2 e' completato dal testo seguente:
"Svizzera Avvocato."

C. ATTIVITA' MEDICHE E PARAMEDICHE

5. 381 L 1057: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, che completa le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE 78/686/CEE e 78/1026/CEE concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista e di veterinario, per quanto riguarda i diritti acquisiti (GU L 385 del 31.12.1981, p. 25).

Medici

6. 393 L 0016: Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993 p. 1), modificata da: -95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi
all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea; -398 L 0021: Direttiva 98/21/CE della Commissione dell'8 aprile 1998
che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad
agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L
119 del 22.4.1998, p. 15); -398 L 0063: Direttiva 98/63/CE della Commissione del 3 settembre
1998 che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad
agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, circolazione ed altri titoli (GU L
253 del 15.9.1998, p. 24);

(a) L'articolo 3 e' completato dal testo seguente: "in Svizzera: titolare del diploma federale di medico rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno"

(b) L'articolo 5, paragrafo 2, e' completato dal testo seguente: "in Svizzera: specialista rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno"

(c) All'articolo 5, il paragrafo 3 e' completato, ai trattini sottoindicati, dalle menzioni seguenti: anestesia e rianimazione:
"Svizzera: anestesiologia" chirurgia generale:
"Svizzera: chirurgia" neurochirurgia:
"Svizzera: neurochirurgia" ginecologia e ostetricia:
"Svizzera: ginecologia e ostetricia" medicina interna:
"Svizzera: medicina interna" oculistica:
"Svizzera: oftalmologia" otorinolaringoiatria:
"Svizzera: otorinolaringoiatria" pediatria:
"Svizzera: pediatria" fisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
"Svizzera: pneumologia" urologia:
"Svizzera: urologia" ortopedia e traumatologia:
"Svizzera: chirurgia ortopedica"
anatomia patologica:
"Svizzera: patologia" neurologia:
"Svizzera: neurologia" psichiatria:
"Svizzera: psichiatria e psicoterapia"

(d) All'articolo 7, il paragrafo 2 e' completato, ai trattini sottoindicati, dalle menzioni seguenti: chirurgia plastica:
"Svizzera: chirurgia plastica ricostruttiva" chirurgia toracica:
"Svizzera: chirurgia del cuore e dei vasi toracici" chirurgia pediatrica:
"Svizzera: chirurgia pediatrica" cardiologia:
"Svizzera: cardiologia" gastroenterologia:
"Svizzera: gastroenterologia" reumatologia:
"Svizzera: reumatologia" ematologia generale:
"Svizzera: ematologia" endocrinologia:
"Svizzera: endocrinologia-diabetologia" fisioterapia:
"Svizzera: medicina fisica e riabilitazione" dermatologia e venereologia:
"Svizzera: dermatologia e venereologia" radiodiagnostica:
"Svizzera: radiologia medica/radiodiagnostica" radioterapia:
"Svizzera: radiologia medica/radio-oncologia" medicina tropicale:
"Svizzera: medicina tropicale" psichiatria infantile
"Svizzera: psichiatria e psicoterapia infantile e
dell'adolescenza" malattie renali:
"Svizzera: nefrologia" (igiene-medicina preventiva):
"Svizzera: prevenzione e salute pubblica" medicina del lavoro :
"Svizzera: medicina del lavoro:" allergologia
"Svizzera: allergologia e immunologia clinica" medicina nucleare:
"Svizzera: radiologia medica/medicina nucleare" chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista):
"Svizzera: chirurgia mascello-facciale"

6.bis 96/C/216/03: Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione dei titoli professionali di medico generico pubblicato conformemente all'articolo 41 della direttiva 93/16/CEE (GU C 216, 25.7.1996)

Infermieri

7. 377 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 176 del 15.7.1977, p. 1), modificata da: -1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli
adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee della
Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 91); -1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adozione e agli
adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno
di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p.
160); -389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989
(GU L 341 del 23.11.1989, p. 19); -359 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottbre 1989
(GU L 341 del 23.11.1939, p. 30); -390 L 0553: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990
(GU L 353 del 17.12.1990, p. 73); -95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi
all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.

Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: a) all'articolo 1, il paragrafo 2 e' completato dal testo seguente:
"In Svizzera: infermiera, infermiere" b) l'articolo 3 e' completato dal testo seguente: "p) in Svizzera: infermiera diplomata in cure generali, infermiere diplomato in cure generali rilasciato dalla Conferenza dei direttori cantonali della sanita'."

8. 377 L 0453: Direttiva 77/433/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attivita' di infermiere responsabile dell'assistenza generale (GU L 176 del 15.7.1977. p, 8), modificata da: -389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989
(GU L 341 del 23.11.1989, p. 30).

Dentisti

9. 378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233 del 24.8.1978, p. 1), modificati da: -1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli
adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee della
Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 91); -1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli
adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno
di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p.
160); -389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989
(GU L 341 del 23.11.1989, p. 19); -390 L 0659: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990
(GU L 353 del 17.12.1990, p. 73); -95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi
all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.

Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: a) l'articolo 1 e' completato dal testo seguente: "in Svizzera: medico dentista"; b) l'articolo 3 e' completato dal testo seguente: "p) in Svizzera: titolare del diploma federale di medico dentista rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno"; c) l'articolo 5, punto 1 e' completato, del trattino seguente: 1. Ortodonzia "in Svizzera: diploma di ortodontista rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno".

10. 378 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attivita' di dentista (GU L 233 del 24.8.1978, p. 10), modificata da: -95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi
all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.

Veterinari

11. 378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 362 del 23.12.1978, p. 1), modificati da: -1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli
adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee della
Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 92); -1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli
adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno
di Spagna o della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p.
160), -389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1999
(GU L 341 del 23.11.1989, p. 19); -390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990
(GU L 353 del 17.12.1990, p. 73); -95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi
all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.

Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: a) l'articolo 3 e' completato dal testo seguente: "p) in Svizzera: titolare del diploma federale di veterinario rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno".

12. 378 L 1027: Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attivita' di veterinario (GU L 362 del 23.12.1978, p. 7), modificata da: -389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989
(GU L 341 del 23.11.1989, p. 19.)

Ostetriche

13. 380 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 33 del 11.2.1980, p. 1), modificata da: -380 L 1273: Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre
1980 (GU L 375 del 31.12.1980, p. 74); -1 85 I - Atto relativo alle condizioni di adesione e agli
adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno
di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p.
161); -389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989
(GU L 341 del 23.11.1989, p. 19); -390 L 0558: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990
(GU L 353 del 17.12.1990. p.73); -95/1/CE, Euratom, CECA adattamento degli atti relativi all'adesione
di nuovi Stati membri all'Unione europea.

Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: a) l'articolo 1 e' completato dal testo seguente: "in Svizzera: levatrice b) l'articolo 3 e' completato dal testo seguente: "p) in Svizzera: levatrice diplomata diplomi rilasciati dalla Conferenza dei direttori cantonali della sanita'".

14. 380 L 0155: Direttiva 80/155/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attivita' dell'ostetrica e al loro esercizio (GU L 33 dell'11.2.1980, p. 8), modificata da: -389 L 0594: Direttiva. 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre
1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19).

Farmacia

15. 385 L 0432 Direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attivita' nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, p. 34). 16. 385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attivita' nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1935, p. 37), modificata da: -385 L 084: Direttiva 85/584/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985
(GU L 372 del 31.12.1985, p. 42); -390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990
(GU L 353 del 17.12.1990, p. 73). -95/1/CEE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi
all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.

Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: a) l'articolo 4 e' completato dal testo seguente: "p) in Svizzera: titolare del diploma di farmacista rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno".

D. ARCHITETTURA

17. 385 L 0384: Direttiva 23/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223 dal 21.8.1985, p. 15), modificata da: -385 L 0614: Direttiva 85/614/CEE del Consiglio, del 20 dicembre
1985 (GU L 376 del 31.12.1985, p. 1); -386 L 0017: Direttiva 86/17/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1986
(GU L 27 del 1.2.1986, p. 71); -390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990
(GU L 353 del 17.12.1990, p. 73); 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea. Ai fini dal presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: a) l'articolo 11 e' completato dal testo seguente. "in Svizzera: - i diplomi rilasciati da Politecnici Federali: arch. dipl. PF. -i diplomi rilasciati dall'Ecole d'architecture de l'Universite' de
Geneve: architecte diplome' EAUG, -i certificati dalla Fondazione dei Registri svizzeri degli
ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architetto REG A"; b) l'articolo 15 non e' applicabile.

18. 98/C/217: Diplomi certificati e altri titoli di formazione nel settore dell'architettura che sono oggetto di reciproco riconoscimento tra Stati membri (aggiornamento della comunicazione 96/C 205 del 16 luglio 1996) (GU C 217 dell'11.7.1998).

E. COMMERCIO E INTERMEDIARI

Commercio all'ingrosso

19. 364 L 0222: Direttiva 64/222/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa alle modalita' delle misure transitorie nel settore delle attivita' del commercio all'ingrosso e delle attivita' di intermediari dal commercio, dell'industria e dell'artigianato (GU 56 del 4.4.1964, p. 857/64). 20. 364 L 0223: Direttiva 64/223/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attivita' attinenti al commercio all'ingrosso (GU 56 del 4.4.1964, p. 863/64). -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti
dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 84).

Intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato

21. 364 L 0224: Direttiva 64/224/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attivita' di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato (GU 56 del 4.4.1964, p. 869/64), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti
dei trattati - Adesione alle Comunita' europea del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 85); 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 89); -185 I : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli
adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno
di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p.
155); -95/1/CE, Euratom, CECA adattamento degli atti relativi all'adesione
di nuovi Stati membri all'Unione europea.

Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: a) l'articolo 3 e' completato dal testo seguente: "In Svizzera, per i non salariati: agente; per i salariati: rappresentante."

Non salariati nel commercio al minuto

22. 368 L 0363: Direttiva 68/363/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attivita' non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (GU L 260 del 21.10.1968, p. 1), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti
dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 86).

23. 368 L 0364: Direttiva 68/364/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalita' delle misure transitorie nel settore delle attivita' non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (CU L 260 del 22.10.1968, p. 6). Non salariati nel commercio all'ingrosso del carbone e intermediari nel commercio del carbone 24. 370 L 0522: Direttiva 70/522/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della prestazione di servizi per le attivita' non salariate nel settore del commercio all'ingrosso del carbone: e le attivita' degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI) (GU L 267 del 10.12.1970, p. 14), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti
dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 86). 25. 370 L 0523 Direttiva 70/523/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1970, -relativa alla modalita' delle misure transitorie nel settore delle attivita' non salariate del commercio all'ingrosso del carbone ed in quello delle attivita' degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI) (GU L 267 del 10.12.1970, p. 18).

Commercio e distribuzione di prodotti tossici

26. 374 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione delle misure transitorie nel settore della attivita' attinenti al commercio e alla distruzione dei prodotti tossici e alle attivita' che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attivita' di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, p. 1). 374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attivita' non salariale e delle attivita' di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, p. 5), modificata, da: -95/I/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi
all'adesione di nuovi Stati membri all'unione europea.

Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: l'allegato e' completato dal testo seguente: "- in Svizzera: Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui all'articolo 2 della legge sui prodotti tossici (RS 814.80) e in particolare quelli figuranti nel registro delle sostanze dei prodotti tossici delle classi 1, 2, e 3, a norma dell'articolo 3 del regolamento sulle sostanze tossiche (RS 814.801)."

Attivita' esercitate in modo ambulante

27. 375 L 0369: Direttiva 75/369/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relative alle misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attivita' esercitate in modo ambulante e contenente in particolare misure transitorie per tali attivita' (GU L 167 del 30.6.1975, p. 29).

Agenti commerciali indipendenti

28. 386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 13.12.1986, p. 17).

F. INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Industrie di trasformazione

29. 364 L 0427: Direttiva 64/427/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalita' delle misure transitorie nel settore e delle attivita' non salariale di trasformazione delle classi 23 - 40 CITI (Industria e artigianato) (GU 117 del 23.7.1964, p. 1863/64), modificata da: -369 L 0077: Direttiva 69/77/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969 (GU
L 59 del 10.3.1969, p. 8).

Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: "l'articolo 5, paragrafo 3 non e' applicabile."

30. 364 L 0429: Direttiva 64/429/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attivita' non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 CITI (Industria e artigianato) (GU 117 del 23.7.1964, p. 1880/64), modificata da: -172 B. Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti
dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 83).

Industrie estrattive

31. 364 L 0428: Direttiva 64/428/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attivita' non salariate nelle industrie estrattive (classi 11 - 19 CITI) (GU 117 del 23.7.1964, p. 1871/64), modificata da: -172 B: Atto relativo alla condizioni d'adesione e agli adattamenti
dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 81).

Elettricita', gas, acqua e servizi sanitari

32. 366 L 0162: Direttiva 66/162/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1966, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi nelle attivita' non salariate dei settori elettricita', gas, acqua e servizi sanitari (ramo 5 CITI) (GU 42 dell'8.3.1966, p. 584/66), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti
dei trattati - Adesione alla Comunita' europea del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 82).

Industrie alimentari e fabbricazione di bevande

33. 368 L 0365: Direttiva 68/365/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attivita' non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) (GU L 260 del 12.10.1968, p. 9), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti
dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 85). 34. 368 L 0366: Direttiva 68/366/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalita' delle misure transitorie nel settore delle attivita' non salariate delle industria alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) (GU L26D del 22.10.1968, p. 12).

Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: "l'articolo 6, paragrafo 3 non e' applicabile." Ricerca (prospezione e trivellazione) di petrolio e gas naturale

35. 369 L 0082: Direttiva 69/82/CEE del Consiglio, del 13 marzo 1969, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attivita' non salariate nel settore della ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale (ex classe 13 CITI) (GU L 68 del 19.3.1969, p. 4), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti
dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 82).

G. ATTIVITA' AUSILIARIE DEI TRASPORTI

36. 382 L 0470 Direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attivita' non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonche' dei depositari (gruppo 720 CITI) (GU L 213 del 21.7.1982, p. 1),modificata da: -1 85 I : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli
adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno
di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p.
156); -95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi
all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.

Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: a) l'articolo 3 e' completato dal testo seguente: "Svizzera

A. Spedizioniere Dichiarante di dogana B. Agente di viaggio C. Agente di deposito D. Perito in automobili Verificatore dei pesi e delle misure"

H. INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

37. 363 L 0607: Direttiva 63/607/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1963 ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione di servizi in materia di cinematografia (GU 159 del 2.11.1963). 38. 365 L 0264: Seconda direttiva 65/264/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'applicazione delle disposizioni dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alle liberta' di stabilimento ed alla libera prestazioni di servizi in materia di cinematografia (GU 85 del 19.5.1965, p. 1437/65). modificata da: -172 B. Atto relativo alle condizioni d'adesione agli adattamenti
dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 del 27-3.1972, p. 14). 39. 368 L 0369: Direttiva 68/369/CEE del Consiglio, del 15 ottobre
1968, concernente l'attuazione della liberta' di stabilimento per le
attivita' non salariate della distribuzione dei film (GU L 260 del
22.10.1968, p. 22), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti
dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 dal 27.3.1972, p. 82). 40. 370 L 0451: Direttiva 70/451/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, concernente l'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi del settore della delle attivita' non salariate di produzione di film (GU L 218 del 3.10.1970, p. 37), modificata da: -172 B.- Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti
dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 88).

I. ALTRI SETTORI

Servizi forniti alle imprese nel settore degli affari immobiliari e in altri settori 41. 367 L 0043: Direttiva 67/43/CEE del Consiglio, del 12 gennaio 1967, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attivita' non salariato attinenti:
1. al settore degli "Affari immobiliari (escluso 6401)" (Gruppo ex 640 CITI)
2. al settore di taluni "Servizi forniti alle imprese non classificati altrove" (Gruppo 839 CITI) (GU 10 del 19.1.1957), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti
dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 82). -179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti
dei trattati - Adesione alle Comunita' europee della Repubblica
ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 89); -1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli
adattamenti dei trattati - Adesione alle comunita' europee del Regno
di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p.
156); -95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi
all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.

Ai fini del presente Accordo, la direttiva e' adattata come segue: a) all'articolo 2, il paragrafo 3 e' completato dal testo seguente: "In Svizzera: - agente immobiliare, - amministratore di stabili, - fiduciario immobiliare."

Settore dei servizi personali

42. 368 L 0367; Direttiva 68/367/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attivita' non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI):
1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI),
2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI) (GU L 260 del 29.10.1968, p. 16), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti
dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 86). 43. 368 L 0368: Direttiva 68/368/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalita' delle misure transitoria nel settore delle attivita' non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI) 1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI), 2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI) (GU L 260 del 29.10.1968, p. 19).

Attivita' varie

44. 375 L 0368: Direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi per quanto riguarda varie attivita' (ex 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attivita' (GU L 167 del 30.6.1975, p. 22).

Parrucchieri

45. 382 L 0489: Direttiva 82/489/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri (GU L 218 del 27.7.1982, p. 24).

J. AGRICOLTURA

46. 363 L 0261: Direttiva 63/261/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalita' per l'attuazione nel settore agricolo della liberta' di stabilimento nel territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunita' che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi (GU 62 del 20.4.1963, p. 1323/63), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti
dei trattati - Adesioni alle Comunita' europee del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 14). 47. 363 L 0262: Direttiva 63/262/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalita' di attuazione della liberta' di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da piu' di due anni (GU 62 del 20.4.1963, p. 1326/63), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti
dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 14). 48. 365 L 0001: Direttiva 65/1/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1964, che fissa le modalita' di realizzazione della libera prestazione dei servizi nelle attivita' dell'agricoltura e dell'ortofrutticoltura (GU 1 del 8.1.1965, p. 1/65), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e degli adattamenti
dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 79). 49. 367 L 0530: Direttiva 67/530/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla liberta' per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di trasferirsi da un'azienda agricola all'altra (GU 190 del 10.8.1967, p. 1), modificata da: -171 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti
dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 79). 50. 367 L 0531: Direttiva 67/531/CEE - del Consiglio, del 25 maggio l967, relativa all'applicazione della legislazione degli Stati Membri, in materia di contratti agrari, agli agricoltori cittadini degli altri Stati Membri (GU 190 del 10.8.1967, p. 3), modificata da: -171 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti
dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80). 51. 367 L 0532: Direttiva 67/532/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla liberta', per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle cooperative (GU 190 del 10.8.1967, p. 5), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti
dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80). 52. 367 L 0654: Direttiva 67/654/CEE del Consiglio, del 24 ottobre 1967, che fissa le modalita' di realizzazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attivita' non salariate della silvicoltura e dello sfruttamento forestale (GU 263 del 30.10.1967, p. 6), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti
dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80). 53. 368 L 0192: Direttiva 68/192/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativa alla liberta' per gli agricoltori cittadini di uno Stato Membro stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di credito (GU L 93 del 17.4.1968, p. 13), modificata da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti
dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80). 54. 368 L 0415: Direttiva 68/415/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativa alla liberta' per gli agricoltori cittadini di uno Stato Membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di aiuto (GU L 308 del 23.12.1963, p. 17). 55. 371 L 0018: Direttiva 71/18/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1970, che fissa le modalita' di attuazione della liberta' di stabilimento nelle attivita' non salariate connesse con l'agricoltura e con l'ortofrutticoltura (GU L 8 del 11.1.1971, p. 24), modificate da: -172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti
dei trattati - Adesione alle Comunita' europee del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80).

K. VARIE

56. 385 D 0368: Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunita' europee (GU L 199 del 31.7.1985, p. 56).

SEZIONE B - ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

In generale 57. C/81/74/p.1: Comunicazione della Commissione concernente i certificati, le dichiarazioni e le attestazioni previste dalle direttive adottate fino al 1o giugno 1973 dal Consiglio in materia di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, riguardanti l'onorabilita', l'assenza di fallimento, il tipo e la durata delle attivita' esercitate nei paesi d'origine (GU C 81 del 13.7.1974, p. 1). 58. 374 Y 0820(01): Risoluzione del Consiglio, del 6 giugno 1974, per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli (GU C 98 del 20.8.1974, p. 1).

Sistema generale 59. 389 L 0048: Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1989, p. 23).

Medici 60. 375 X 0366: Raccomandazione 75/366/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975; riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico rilasciato in un paese terzo (GU L 167 del 30.6.1975, p. 20). 61. 375 X 0367: Raccomandazione 73/367/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alla formazione clinica del medico (GU L 167 del 30.6.1975, p. 21). 62. 375 Y 0701(01): Dichiarazioni del Consiglio, in occasione dell'adozione dei testi relativi alla liberta' di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi medici nella Comunita' (GU C 146 del 1.7.1975 p. 1). 63. 386 X 0458; Raccomandazione 86/458/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico generico rilasciato in uno Stato terzo (GU L 267 del 30.6.1975, p.30). 64. 389 X 0601; Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell'8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (GU L 346 del 27.11.1989, p.1).

Dentisti 65. 378 Y 0824(01): Dichiarazione relativa alla direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attivita' di dentista (GU C 202 del 24.11.1978, p. 1).

Medicina veterinaria 66. 378 X 1029: Raccomandazione 78/1029/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di veterinario rilasciato in un paese terzo (GU L 362 del 23.12.1978, p. 12). 67. 378 Y 1223(01): Dichiarazioni concernenti la direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU C 308 del 23.12.1978, p. 1).

Farmacia 68. 385 X 0435: Raccomandazione 85/435/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di farmacista rilasciato in uno Stato terzo (GU L 253 del 24.9.1985, p. 45).

Architettura 69. 385 X 0386: Raccomandazione 85/386/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, riguardante i titolari di un diploma nel settore dell'architettura rilasciato in un paese terzo (GU L 223 del 21.8.1985, p. 28).

Commercio all'ingrosso 70. 365 X 0077: Raccomandazione 65/77/CEE della Commissione, del 12 gennaio 1965, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l'esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 64/222/CEE del Consiglio (GU 24 del 11.2.1965, p. 413/65).

Industria e artigianato 71. 365 X 0076: Raccomandazione 65/76/CEE della Commissione, del 12 gennaio 1965, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l'esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 64/427/CEE del Consiglio (GU 24 del 11.2.1965, p. 410/65). 72. 369 X 0174: Raccomandazione 69/174/CEE della Commissione, del 22 maggio 1969, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l'esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 68/366/CEE del Consiglio (GU L 146 del 18.6.1969, p. 4).

PROTOCOLLO SULLE RESIDENZE SECONDARIE IN DANIMARCA

Le Parti contraenti convengono che il Protocollo n. 1 del trattato che istituisce la Comunita' europea, concernente l'acquisto di beni immobili in Danimarca, si applica anche al presente Accordo relativamente all'acquisto in Danimarca di residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri.

PROTOCOLLO CONCERNENTE LE ISOLE ALAND

"Le Parti contraenti convengono che il Protocollo n. 2 dell'Atto di adesione della Finlandia all'Unione europea, concernente le Isole Aland, si applica anche al presente Accordo.

ATTO FINALE

I plenipotenziari: del REGNO DEL BELGIO, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA ELLENICA, del REGNO DI SPAGNA, della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ITALIANA, del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, del REGNO DEI PAESI BASSI, della REPUBBLICA D'AUSTRIA, della REPUBBLICA PORTOGHESE, della REPUBBLICA DI FINLANDIA, del REGNO DI SVEZIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, della COMUNITA' EUROPEA, da una parte,

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA, dall'altra, riuniti addi' 21.06.1999 a Lussemburgo per la firma dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencati in appresso e acclusi al presente Atto finale: Dichiarazione comune sulla liberalizzazione generale della prestazione di servizi Dichiarazione comune sulle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle CE che risiedono in Svizzera Dichiarazione comune relativa all'applicazione dell'accordo Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari Essi hanno altresi' preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale: Dichiarazione della Svizzera sul rinnovo dell'accordo, Dichiarazione della Svizzera sulla politica in materia di migrazione e di asilo. Dichiarazione della Svizzera sul riconoscimento dei diplomi di architetto Dichiarazione della CE e dei suoi Stati membri relativa agli articoli 1 e 17 dell'allegato I Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati Fatto a Lussemburgo, addi' ventuno giugno millenovecentonovantanove.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA LIBERALIZZAZIONE GENERALE DELLA
PRESTAZIONE DI SERVIZI

Le Parti contraenti si impegnano ad avviare appena possibile negoziati per una liberalizzazione generale della prestazione di servizi.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE PENSIONI DEGLI EX FUNZIONARI DELLE
ISTITUZIONI DELLE COMUNITA' EUROPEE CHE RISIEDONO IN SVIZZERA

La Commissione delle Comunita' europee e la Svizzera si impegnano a cercare una soluzione adeguata al problema della doppia imposizione delle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle Comunita' europee che risiedono in Svizzera.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO IN MERITO
A FUTURI NEGOZIATI SUPPLEMENTARI

Le Parti contraenti prenderanno le disposizioni necessarie per applicare l'"acquis comunitario" ai cittadini dell'altra Parte contraente conformemente all'accordo concluso tra di esse.

DICHIARAZIONE COMUNE IN MERITO A FUTURI NEGOZIATI SUPPLEMENTARI

La Comunita' europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'azionamento del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventu', i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA SUL RINNOVO DELL'ACCORDO

La Svizzera dichiara, che durante il settimo anno di applicazione dell'accordo, si pronuncera' sul suo rinnovo in conformita' delle sue procedure interne.

DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA SULLA POLITICA IN MATERIA DI MIGRAZIONE
E DI ASILO

La Svizzera ribadisce la propria volonta' di rafforzare la cooperazione con l'UE e i suoi Stati membri nel settore della politica in materia di migrazione e di asilo. In tale prospettiva essa e' disposta a partecipare al sistema di coordinamento dell'US in materia di domande d'asilo e propone l'avvio di negoziati per la conclusione di una convenzione parallela alla convenzione di Dublino (convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunita' europee, firmati a Dublino il 15 giugno 1990).

DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA SUL RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI DI
ARCHITETTO

La Svizzera proporra' al Comitato Misto circolazione delle persone, immediatamente dopo la sua costituzione, di decidere l'inserimento del riconoscimento dei diplomi di architetto rilasciati dalle scuole universitarie professionali svizzere nell'allegato dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, conformemente alle disposizioni della direttiva 85/384/CEE del 10 giugno 1986.

DICHIARAZIONE DELLA CE E DEI SUOI STATI MEMBRI RELATIVA AGLI ARTICOLI
1 E 17 DELL'ALLEGATO I

La Comunita' europea e i suoi Stati membri dichiarano che gli articoli 1 e 17 dell'allegato I dell'accordo non pregiudicano l'acquis comunitario riguardante le condizioni di distaccamento dei lavoratori, cittadini di un paese terzo nel quadro di una prestazione transfrontaliera di servizi.

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA AI COMITATI

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti -Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la
ricerca scientifica e tecnica (CREST) -Commissione: amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori
migranti -Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di
istruzione superiore -Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle
norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei. I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati. Per quanto riguarda gli altri Comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'acquis comunitaria o lo applica per equivalenza, la Commissione consultera' gli esperti della Svizzera in conformita' dell'articolo 100 dell'accordo SEE.
 
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