Gazzetta n. 288 del 11 dicembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 24 ottobre 2000, n. 366 |
Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni. |
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IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto; Visto l'articolo 22, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce la non obbligatorieta' dell'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, per le attivita' di commercio al minuto ed attivita' assimilate; Visto l'articolo 22, secondo comma, del medesimo decreto il quale stabilisce che la non obbligatorieta' dell'emissione della fattura, prevista nel comma precedente dello stesso articolo, possa essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizio al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi; Visto l'articolo 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che rimette, tra l'altro, al Ministro delle finanze la determinazione, con propri decreti, di particolari modalita' e termini per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili; Visto l'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce, in deroga a quanto disposto nei titoli primo e secondo, che l'imposta sul valore aggiunto e' dovuta per le prestazioni dei gestori dei telefoni posti a disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente; Visto l'articolo 74, terzo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, che dispone che le modalita' e i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi primo e secondo del medesimo articolo 74 saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'articolo 74, quarto comma, dello stesso decreto, concernente la possibilita' per determinati enti ed imprese di essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni e versamenti trimestralmente anziche' mensilmente senza che si applichino le disposizioni di cui al precedente articolo 33 relativo alle semplificazioni per i contribuenti minori in ordine alle liquidazioni ed ai versamenti; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 489; Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1978, concernente l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1996, concernente gli obblighi tributari nel settore del servizio pubblico radiomobile di comunicazione denominato "GSM"; Vista la decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 17 marzo 1997, n. 97/207/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva I.V.A. 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, con la quale, tra l'altro, e' stata fornita la definizione del servizio di telecomunicazione; Considerato il continuo ed accelerato sviluppo tecnico del particolare settore delle telecomunicazioni, nel quale vengono ad essere ricomprese in numero sempre maggiore nuove realta' le quali comportano un ampliamento dell'ambito dei servizi di telecomunicazione; Considerato che, per l'elevato numero delle operazioni poste in essere nei confronti degli utenti, i servizi di telecomunicazione rientrano tra i servizi di cui all'articolo 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; Ritenuta l'opportunita' di avvalersi delle facolta' conferitegli dai detti articoli per quanto concerne la determinazione di particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate, nel territorio dello Stato, nel settore delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000, n. 190/99; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-14619 dell'8 settembre 2000;
A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Servizi di telecomunicazione 1. Ai fini del presente decreto costituiscono servizi di telecomunicazione l'emissione, trasmissione e ricezione di segni, segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, resi tramite filo, radio, cavo, od altri mezzi o sistemi elettromagnetici, elettronici, ottici e similari all'uopo predisposti dalla tecnica. Si considerano altresi' servizi di telecomunicazione la cessione e la concessione di diritti di utilizzazione dei mezzi o sistemi per le predette emissioni, trasmissioni o ricezioni, la distribuzione di segnali radiotelevisivi, via cavo o satellite, la messa a disposizione di reti in cavo o satellitari, l'autorizzazione all'accesso alle reti informatiche, nonche' le altre operazioni accessorie o comunque connesse ai servizi in precedenza indicati, quando le stesse sono considerate parte integrante del servizio in forza delle previsioni contrattuali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972. - Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dalla legge n. 7 del 17 gennaio 2000: "Art. 22 (Commercio al minuto ed attivita' assimilate). - L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; 2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; 3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche' di veicoli e bagagli al seguito; 4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; 5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie; 6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10. La disposizione del comma precedente puo' essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformita', frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi. Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla". - Si riporta il testo dell'art. 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 48 del 7 febbraio 2000: "Art. 73 (Modalita' e termini speciali). - Il Ministro per le finanze, con propri decreti, puo' determinare le modalita' ed i termini: a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attivita' e a operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi acquisti; b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non restituiti in conformita' alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo e' commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione; c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto; d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzino macchine elettrocontabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono; e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive. Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalita' che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative usi commerciali o clausole contrattuali. Il Ministro delle finanze puo' disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalita', che le dichiarazioni delle societa' controllate siano presentate dall'ente o societa' controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o societa' controllante e dalle societa' controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o societa' controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle societa' controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilita' delle societa' stesse. Si considera controllata la societa' le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la meta' fin dall'inizio dell'anno solare precedente". - Si riporta il testo dell'art. 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dalla legge n. 133 del 13 maggio 1999: "Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori). - In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta: a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico; b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525; c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 60 per cento per i libri e del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali, quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'art. 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente; e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attivita' di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio; e-bis) (soppressa). Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, puo' essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'art. 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per piu' operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga quanto disposto dall'art. 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione". - L'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soppresso dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recava: "Art. 33 (Semplificazione per i contribuenti minori relative alle dichiarazioni e ai versamenti).". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25: "Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministero o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 489 (Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente): "Art. 7 (Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarita' formali). - 1.-2. (Soppressi). 3. In caso di irregolarita' nella compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, la pena pecuniaria non si applica se il trasgressore versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma pari a un centesimo del massimo della suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data della consegna o della notifica del verbale di constatazione. 4. Nell'art. 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole da: e' ammesso fino alla fine del comma. 4-bis. All'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, successive modificazioni, dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste all'art. 47, primo comma, n. 3), e non e' dovuto pagamento d'imposta . 4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici e' considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza". - Il decreto ministeriale 13 aprile 1978, reca: "Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni". - Il decreto ministeriale 11 marzo 1996, reca: "Obblighi tributari nel settore del servizio pubblico radiomobile di comunicazione denominato "GSM ". - La decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 17 marzo 1997, n. 97/207/CE, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'art. 9 della stessa direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 28 marzo 1997, n. L 86/19. - La stessa direttiva I.V.A. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L145 del 13 giugno 1977.
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| Art. 2. Emissione delle fatture 1. Per i servizi di cui all'articolo 1 e per le altre operazioni accessorie o comunque connesse effettuate dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale, le fatture possono essere emesse in unico esemplare ed ordinate secondo serie articolate di numerazioni progressive; i corrispettivi soggetti all'imposta sono indicati complessivamente in fattura, distinti per aliquota, indipendentemente dalla loro spettanza al titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale o agli altri soggetti di cui all'articolo 7. 2. Il secondo esemplare delle fatture puo' essere sostituito da distinte meccanografiche di fatturazione ovvero da supporti magnetici o di immagini riportanti tutti gli elementi indicati in ciascuna fattura. 3. Sulle fatture di cui al comma 1 puo' essere indicato, in sostituzione del numero di ordine progressivo, il numero telefonico completo di ciascun utente, ovvero altro idoneo codice identificativo. 4. Nei confronti dello stesso utente puo' essere emessa un'unica fattura per prestazioni rese in relazione a contratti distinti. 5. Le variazioni in diminuzione previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni possono essere indicate, mediante distinta annotazione, nelle fatture emesse anche successivamente. 6. L'emissione delle fatture relative ai contributi per nuovi collegamenti, traslochi, variazioni di abbonato e altre prestazioni accessorie al contratto di abbonamento, incassati presso locali aperti al pubblico, non e' obbligatoria se non e' richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Le eventuali fatture potranno essere emesse entro novanta giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto): "Art. 26 (Variazione dell'imponibile o dell'imposta). - Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi di questo ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalita' devono assere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge. Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25".
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| Art. 3. Registrazione delle fatture 1. Il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale, entro il mese successivo a ciascun trimestre, per i servizi e le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, effettua le annotazioni di cui al primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, su supporti cartacei oppure su supporti magnetici o di immagini, contenenti, per ciascuna fattura, i dati di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. I supporti magnetici o di immagini devono essere leggibili in ogni momento, con mezzi messi a disposizione dal predetto titolare. 2. Le registrazioni di cui al comma 1 possono anche essere effettuate riepilogativamente mediante annotazione delle risultanze complessive di tutte le fatture emesse nel corso di ciascun mese del trimestre, riportando nello stesso registro con riferimento ai valori complessivi le eventuali variazioni o correzioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreche' le singole operazioni risultino individuabili in base alle scritture contabili obbligatorie a norma del codice civile o delle leggi in materia delle imposte sui redditi. 3. Le fatture relative ai contributi per nuovi collegamenti, traslochi, variazioni di abbonato e altre prestazioni accessorie al contratto di abbonamento possono essere annotate riepilogativamente per tutte le operazioni effettuate in ogni giornata. 4. La data di emissione delle fatture puo' essere indicata nei registri con un'unica annotazione per tutte le fatture emesse nello stesso giorno.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: "Art. 23 (Registrazione delle fatture). - Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore. Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale". - Per il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi in nota all'art. 2.
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| Art. 4 Servizi forniti al pubblico attraverso l'utilizzo di particolari mezzi tecnici, posti ed apparati pubblici di telecomunicazione
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta da corrispondersi dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale, secondo il disposto dell'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano vendite di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto gettoni, schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalita' predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati di telecomunicazione fissa o mobile da parte degli utenti. Per le predette operazioni, l'imposta non deve essere comunque indicata, nei documenti eventualmente rilasciati separatamente dal corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni, utilizzatori del servizio; in tal caso la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Agli effetti del presente articolo, non si considerano mezzi tecnici i codici di accesso assegnati agli utenti che abbiano sottoscritto specifico contratto di abbonamento. 2. I soggetti indicati nel comma 1, possono annotare in apposito registro tenuto in conformita' all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le vendite dei mezzi tecnici di cui al comma precedente. L'annotazione deve evidenziare: a) il numero dei mezzi tecnici consegnati o spediti ai rivenditori autorizzati e relativo prezzo unitario, entro il mese successivo a quello di ciascuna consegna o spedizione; b) il numero dei mezzi tecnici eventualmente restituiti, entro il mese successivo ad ogni restituzione, rilevabile dalle note di restituzione; c) il numero totale dei mezzi tecnici effettivamente ceduti in ciascun mese, entro il mese successivo. Il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale annota su appositi registri oppure su supporti magnetici o di immagini, entro il mese successivo, l'ammontare globale dei corrispettivi relativi al mese anteriore, determinato ai sensi del precedente periodo. 3. Le vendite dei mezzi tecnici di cui al comma 1, in unica confezione con le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione, possono considerarsi operazioni accessorie alla cessione delle apparecchiature stesse ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 4. Per i corrispettivi dei servizi soggetti all'aliquota di cui all'articolo 123-bis, tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi attraverso posti ed apparati pubblici di telecomunicazione, anche mediante l'uso dei mezzi tecnici indicati nel primo comma, la fattura non deve essere emessa; su eventuali altri documenti rilasciati agli utenti, l'imposta non puo' essere comunque indicata separatamente dal corrispettivo della prestazione. 5. L'imposta dovuta per i servizi resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico mediante l'utilizzo di gettoni e monete, ancorche' riscossa tramite soggetti terzi, e' assolta dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale sulla base di registrazioni automatizzate appositamente predisposte su supporti cartacei oppure su supporti magnetici o di immagini, riportanti le risultanze fornite periodicamente dagli appositi organi di rilevazione del traffico e recanti l'indicazione dell'ammontare dei corrispettivi e della relativa imposta. Per i servizi resi attraverso l'uso degli altri mezzi tecnici indicati al comma 1, il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale annota su appositi registri oppure su supporti magnetici o di immagini, entro il mese successivo, l'ammontare globale dei corrispettivi giornalieri con riferimento alla data dell'incasso. Qualora l'annotazione sia eseguita, anteriormente all'incasso, con riferimento alla data di consegna o spedizione dei suddetti mezzi tecnici, l'operazione si considera effettuata all'atto della consegna o spedizione ma, in tal caso, per successiva riduzione dell'imponibile o dell'imposta le annotazioni precedentemente eseguite possono essere rettificate nei termini previsti dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 6. Qualora il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale o comunque l'esercente dei servizi di telecomunicazione domiciliato o residente fuori della Comunita' economica europea ovvero domiciliato o residente nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dell'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, non abbia nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma, dell'articolo 17, del medesimo decreto, gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta sono assolti dai soggetti terzi che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici di cui al comma 1. 7. Per i compensi riconosciuti ai soggetti terzi per i servizi relativi all'esercizio dei posti ed apparati pubblici di telecomunicazione e per le operazioni connesse, nonche' per tutti i compensi per le operazioni di cui al primo comma da chiunque effettuate, l'imposta e' assolta unitariamente dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; ai soggetti esercenti i posti e gli apparati pubblici di telecomunicazione, nonche' a quelli che effettuano le predette attivita' non si applicano, limitatamente alle operazioni di cui al presente comma, gli obblighi derivanti dal titolo II del richiamato decreto.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 74, primo comma, lettera d), del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: "Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti). - I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'I.V.A. o dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate dallo ufficio dell'I.V.A. competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'I.V.A. competente. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate dall'amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente. I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: "Art. 12 (Cessioni e prestazioni accessorie). - Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale e' soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile". - Si riporta il testo dell'art. 123-bis, tabella A, parte III, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: "Art. 123-bis. - Servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico;". - Per il testo dell'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi in nota all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 7, primo comma, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: "Art. 7 (Territorialita' dell'imposta). - Agli effetti del presente decreto: a) per "`Stato o "territorio dello Stato si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;". - Si riporta il testo dell'art. 17, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: "Art. 17 (Soggetti passivi). - (Omissis). Gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La disposizione si applica anche relativamente alle operazioni, imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.". - Per il testo dell'art. 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi in nota alle premesse.
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| Art. 5. Registrazioni riepilogative 1. Le risultanze delle registrazioni previste dai precedenti articoli 3 e 4 sono annotate in apposite registrazioni riepilogative da predisporre entro il termine previsto per le annotazioni di liquidazione di cui al successivo articolo 6. 2. L'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 2215 del codice civile e' richiesto unicamente per le registrazioni riepilogative.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 2215 del codice civile: "Art. 2215 (Libro giornale e libro degli inventari). - Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.".
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| Art. 6. Liquidazioni, dichiarazioni e versamenti periodici 1. Le liquidazioni e i versamenti periodici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, devono essere eseguiti dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare; entro tale mese devono essere presentate le relative dichiarazioni periodiche. Ai fini delle predette liquidazioni e dichiarazioni periodiche deve tenersi conto di tutte le operazioni per le quali le registrazioni devono eseguirsi in relazione al periodo cui le stesse si riferiscono.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 (Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542: "Art. 1 (Dichiarazioni e versamenti periodici). - 1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli elementi necessari per il calcolo dell'imposta sono indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi. 2. A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente agli altri elementi richiesti, in apposito modello di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale dichiarazione e' presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreche' nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero, nonche' i soggetti di cui all'art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione sempreche' abbiano realizzato nell'anno precedente un volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire. 2-bis. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di piu' attivita', il contribuente presenta una sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In caso di liquidazioni periodiche separate concernenti periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate. 2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di cui al comma 2 entro l'ultimo giorno del mese nel quale vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1 e 5. La predetta dichiarazione e' presentata per il tramite della Poste italiane S.p.a. o di una banca, convenzionate. I soggetti indicati all'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione. 3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilita' e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata, puo' fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica. 4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e annota sul registro gli estremi della relativa attestazione. Se l'importo dovuto non supera il limite di lire cinquantamila, il versamento e' effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33 e 73, primo comma, lettera e), e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti".
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| Art. 7. Fatturazione per conto 1. I corrispettivi dei servizi di telecomunicazione e delle altre operazioni di cui agli articoli 1 e 2, resi attraverso la messa a disposizione di reti di telecomunicazione, comprese le forniture di informazioni rese agli utenti da terzi, nonche' i corrispettivi di altre operazioni finalizzate o comunque connesse alla loro prestazione, possono essere fatturati o addebitati agli utenti dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale, per conto dei soggetti che li effettuano. Per i corrispettivi dei servizi di cui al presente articolo, resi attraverso posti ed apparati pubblici di telecomunicazione, assoggettati unitariamente ad imposta con l'aliquota prevista dall'articolo 123-bis della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota d'imposta relativa agli addebiti effettuati per conto di terzi e' attribuita agli stessi dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale nella misura corrispondente alla predetta aliquota. 2. Entro i termini previsti dal comma uno dell'articolo 3, il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale provvede a comunicare ai soggetti per conto dei quali ha emesso le fatture o effettuato gli addebiti, l'ammontare dei corrispettivi e della relativa imposta ad essi attribuibili.
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 123-bis, tabella A, parte III, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nelle note all'art. 4.
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| Art. 8. Altre disposizioni applicabili 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni. |
| Art. 9. Abrogazione 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 13 aprile 1978 e nel decreto ministeriale 11 marzo 1996. 2. I riferimenti alle disposizioni dei predetti decreti ministeriali 13 aprile 1978 e 11 marzo 1996, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 24 ottobre 2000 Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2000 Registro n. 5 Finanze, foglio n. 10
Nota all'art. 9: - Per il titolo dei decreti ministeriali 13 aprile 1978 e 11 marzo 1996 vedi nelle note alle premesse.
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