Gazzetta n. 288 del 11 dicembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 11 dicembre 2000, n. 365
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonche' a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamita' idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonche' a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamita' idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Avvertenza:
Il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
239 del 12 ottobre 2000.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 29.



 
Art. 2.
1. Nelle regioni danneggiate dalle calamita' idrogeologiche di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, chiunque voglia operare tagli di bosco, anche ceduo, in zone con vincolo idrogeologico ai sensi delle normative vigenti, deve inoltrare richiesta al sindaco del comune su cui insiste l'area sottoposta a taglio.
2. Il sindaco, dopo aver acquisito il parere della competente commissione del comune, dell'Autorita' di bacino, del Corpo forestale dello Stato competente per territorio, della sovrintendenza competente in materia di beni ambientali, nonche' della regione, rilascia nulla osta allo svolgimento dei tagli, indicando le prescrizioni di taglio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente
Bianco, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4835):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Amato), dal Ministro dell'ambiente (Bordon), dal Ministro
dell'interno (Bianco) e dal Ministro dei lavori pubblici
(Nesi) il 12 ottobre 2000.
Assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede
referente, il 13 ottobre 2000 con pareri delle commissioni
1a, 2a, 4a, 5a, 6a, 8a, 9a, 10a, 11a e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 17 ottobre 2000.
Esaminato dalla 13a commissione il 17, 24, 26 ottobre;
2, 3 e 7 novembre 2000.
Esaminato in aula il 9 novembre 2000 e approvato il 14
novembre 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7431):
Asseganto alla VIII commissione (Ambiente), in sede
referente, il 15 novembre 2000 con pareri del Comitato per
la legislazione e delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII,
IX, X, XI, XIII, XIV e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla VIII commissione il 16, 17, 28 e 30
novembre 2000.
Esaminato in aula il 4 dicembre 2000 e approvato, con
modificazioni, il 5 dicembre 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4835-B):
Assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede
referente, il 5 dicembre 2000 con pareri delle commissioni
1a, 5a e 6a.
Esaminato dalla 13a commissione, il 6 dicembre 2000.
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 6
dicembre 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7431-B):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede
referente, il 6 dicembre 2000, con pareri del Comitato per
la legislazione e delle commissioni I, V e VI.
Esaminato dalla VIII commissione il 6 dicembre 2000.
Esaminato in aula e approvato il 7 dicembre 2000.
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12
OTTOBRE 2000, n. 279.

All'articolo 1:
al comma 1, le parole da: ", sino al compimento" fino a: "vigore:" sono sostituite dalle seguenti: ", qualora non siano in vigore misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sino all'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180 del 1998 o al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area:";
al comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Per i corsi d'acqua la cui larghezza, fissata dai paramenti interni degli argini o dalle ripe naturali, risulti inferiore a 150 metri, le aree sono quelle comprese nel limite pari, per ciascun lato, alla larghezza";
al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) nelle aree con probabilita' di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno massimo di 200 anni, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al presente comma e identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale o dalle regioni per i restanti bacini idrografici, e che non siano gia' ricomprese in bacini per i quali siano approvati piani stralcio di tutela di fasce fluviali o di riassetto idrogeologico o di sicurezza idraulica, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate, sentite le regioni e le province autonome interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sono integrate con i comuni interessati dagli eventi dell'ottobre e del novembre 2000, non appena saranno disponibili gli elenchi a tal fine predisposti dal Dipartimento della protezione civile";
il comma 3 e' soppresso;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 si applica anche alle aree di cui al comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, per le nuove aree individuate ai sensi del comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di aggiornamento delle tabelle, di cui al comma 2. Ai piani di emergenza di cui al presente comma e' data adeguata informazione e pubblicita' alla popolazione residente";
al comma 5, le parole: "Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 1-bis del medesimo decreto-legge";
al comma 7 dopo le parole: "il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche,", sono inserite le seguenti: "in collaborazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, nonche' con il Comitato tecnico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1999,"; dopo la parola: "predispone", sono inserite le seguenti: ", sentite le regioni e le province autonome,"; e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2003, agli oneri relativi al costo di funzionamento e gestione del programma di cui al presente comma si provvede a carico dei fondi volti ad assicurare il funzionamento del Servizio meteorologico nazionale distribuito, istituito dall'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. (Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio). - 1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalita' di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i restanti bacini con le modalita' di cui all'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.
2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico e' effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorita' di bacino.
4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dell'unitarieta' della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano.
5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici".
Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
"Art. 2 (Attivita' straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una attivita' straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonche' nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli interventi di manutenzione piu' urgenti.
2. Le attivita' di cui al comma 1 ricomprendono quelle gia' svolte negli ultimi tre anni in base ad ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sono effettuate ponendo particolare attenzione su:
a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
b) gli invasi artificiali, in base ai dati resi disponibili dal servizio dighe;
c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
d) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio, anche lungo lotti diversi;
e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
g) l'efficienza e la funzionalita' delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.
3. I soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, entro la data di cui al comma 1, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le esigenze di carattere manutentorio finalizzate a costruire un difusso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio soprattutto a beneficio dei territori di pianura.
4. Alle attivita' di cui ai commi 1 e 2 provvedono le regioni, d'intesa con le province, con la collaborazione degli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tecnici erariali, degli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, delle comunita' montane, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, delle strutture dei commissari straordinari per gli interventi di sistemazione idrogeologica e per l'emergenza rifiuti. Il coordinamento delle attivita' e' svolto dall'Autorita' di bacino competente, che assicura anche il necessario raccordo con le iniziative in corso e con quelle previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o adottati, provvede a definire i compiti e i settori di intervento delle singole strutture coinvolte, stabilisce la suddivisione delle risorse di cui al comma 8.
5. Sulla base della documentazione acquisita le Autorita' di bacino verificano, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, che i piani stralcio adottati o approvati contengano le misure idonee per prevenire e contrastare le situazioni di rischio di cui al comma 2 e provvedono, se necessario, a realizzare le opportune correzioni e integrazioni, informando di tale decisione il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
6. Sulla base della documentazione di cui al comma 5 e delle conoscenze comunque disponibili, le Autorita' di bacino, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 1, per ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza, predispongono e trasmettono al sindaco interessato un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale.
7. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate nelle zone interessate, nei limiti delle dotazioni di bilancio, ogni qual volta si verifichino eventi alluvionali e dissesti idrogeologici per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa vigente, al fine di predisporre un piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la sistemazione e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti.
8. Nelle situazioni di carenza accertata di personale tecnico, le regioni possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscrivere all'unita' previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, che provvede al riparto fra le regioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente".
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis (Realizzazione della cartografia geologica). - 1. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e, dalla data di effettiva operativita' delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sono autorizzati a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma gia' stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale. In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla nomina di un commissario ad acta. Al fine di assicurare, tra il Servizio geologico nazionale e, dalla data di cui al primo periodo, l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici da un lato, e le corrispondenti strutture tecniche delle regioni e delle province autonome dall'altro, il coordinamento e l'armonizzazione dei programmi di rispettiva competenza, e' istituito un comitato composto dai responsabili delle predette strutture, alla cui organizzazione si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 3-ter (Compatibilita' della ricostruzione). - 1. Nelle zone danneggiate da calamita' idrogeologiche, la ricostruzione di unita' immobiliari, impianti ed infrastrutture puo' essere consentita solo al di fuori delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 1 e comunque previo accertamento della compatibilita' nei confronti degli strumenti della pianificazione di bacino adottati ed in via di adozione.
2. La verifica di compatibilita' e' effettuata dalle regioni e dall'Autorita' di bacino, ciascuna per le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dei soggetti interessati".
All'articolo 4:
al comma 2, primo periodo, sono premesse le seguenti parole: "Nei limiti delle risorse di cui al comma 10", le parole: "pari alla spesa" sono sostituite dalle seguenti: "proporzionale alla spesa" e dopo le parole: "nello stesso comune" sono inserite le seguenti: "o in un comune limitrofo"; dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per ogni altra unita' immobiliare ad uso abitativo distrutta e non recuperabile e' assegnato un contributo fino al 75 per cento della spesa";
al comma 3 sono soppresse le parole: ", con priorita'" e dopo la parola: "principali" sono inserite le seguenti: "e fino al 50 per cento dei danni subiti per le altre unita' immobiliari ad uso abitativo";
al comma 4, le parole dall'inizio del comma fino a: "che hanno subito" sono sostituite dalle seguenti: "Alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, alle agenzie di viaggi, ai pubblici esercizi, agli studi professionali, alle societa' sportive facenti parte di federazioni o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., che hanno subito";
al comma 5, le parole: "al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'1,5 per cento" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di agevolare l'accesso al credito la regione puo' erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi gia' esistenti ed operanti nel territorio regionale";
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Alle imprese artigiane ed a tutte le altre imprese fino a 20 dipendenti e' concesso, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui ai commi 4 e 5, un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 500 milioni per ciascuna impresa. I contributi di cui al comma 4 ed al primo periodo del presente comma non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilita' alle imposte previste";
al comma 6, primo periodo, sono soppresse le parole: "residenti nei comuni di cui al comma 1";
il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Per la concessione dei benefici di cui ai commi da 1 a 8, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, emana disposizioni per assicurare l'omogeneita' degli interventi";
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni di cui al comma 1 e che devono essere temporaneamente liberati per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguente agli avvenimenti di cui al comma 1, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilita' dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore medesimo. Il periodo di inagibilita' non e' computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione puo' essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennita' e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta e' stata fatta entro trenta giorni dalla stessa data; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta";
il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis e 6 si provvede a carico delle disponibilita' di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000. Il fondo assegnato ai prefetti dall'articolo 1 della citata ordinanza e' a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze";
dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
"10-bis. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione, di recupero o di indennizzo degli immobili distrutti o danneggiati sono esenti dall'imposta di bollo".
Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
"Art. 4-bis (Interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle calamita' idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000). - 1. Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiati dalle calamita' idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-bis dell'articolo 4.
2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.
3. Alle attivita' produttive, che hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno il trenta per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza delle calamita' di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto fino al 75 per cento dei minori introiti. Al fine di assicurare omogeneita' per la concessione dei benefici di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva.
4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, gia' danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e fino al 60 per cento per ogni altra unita' immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non puo' superare l'importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4.
5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attivita' professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, gia' danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entita' dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita' residue del medesimo decreto.
6. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilita' di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.
Art. 4-ter (Studio preliminare agli interventi sul collegamento ferroviario Aosta-Chivasso). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con le Ferrovie dello Stato S.p.a., predispone uno studio preliminare di comparazione tra i costi e i tempi necessari al ripristino del collegamento ferroviario Aosta-Chivasso, nel tracciato in essere alla data delle calamita' idrogeologiche dell'ottobre 2000, e quelli conseguenti all'ammodernamento della linea con rettificazione di tracciato, elettrificazione e raddoppio della medesima";
All'articolo 5:
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con oneri nei limiti delle disponibilita' di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000";
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Nelle zone colpite dalle calamita' naturali di cui al comma 1, le disposizioni previste dall'articolo 48-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, divengono efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000; sospensione o proroga di termini fiscali, previdenziali, giudiziari e di controllo). - 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, primo periodo, dell'articolo 5, si applicano anche ai soggetti residenti, alla data della calamita', nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000 individuati con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.
2. Le domande dei soggetti di cui al comma 1 presentate ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 sono accolte sino alla concorrenza delle richieste di personale avanzate dagli organi di Stato, dalle regioni e dagli enti impegnati a fronteggiare le conseguenze dei fenomeni alluvionali.
3. In conseguenza delle calamita' idrogeologiche dei mesi di ottobre e di novembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento, il termine del 31 dicembre 2000, previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. All'onere per gli interventi di cui al presente comma, si provvede a carico delle disponibilita' di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000".
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: "non superiore a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a quattro anni".
Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis (Misure per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle Autorita' di bacino di rilievo nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998). - 1. Le Autorita' di bacino di rilievo nazionale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, previo superamento di prove selettive, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, possono procedere alla trasformazione, immediata e diretta, del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, modificando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.
Art. 6-ter (Disposizioni per le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997). - 1. Le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997, che hanno provveduto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalita', in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.
2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 provvedono mediante utilizzo dei fondi previsti dal citato articolo 14, comma 14, fin quando disponibili.
Art. 6-quater (Disponibilita' di dati ambientali e territoriali). - 1. I dati ambientali e territoriali di interesse per le politiche e le attivita' relative all'assetto del territorio e alla difesa del suolo, in possesso di ciascuna amministrazione pubblica nazionale, regionale e locale, sono acquisiti e resi disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del Ministero dell'ambiente, senza oneri ed in forma riproducibile, secondo gli standard definiti nell'ambito del sistema cartografico di riferimento, realizzato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 6-quinquies (Modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998). - 1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: "anche le opere" sono inserite le seguenti: "per il recupero funzionale degli edifici, nonche' quelle";
b) all'articolo 3, comma 6, dopo le parole: "si sostituiscono ai proprietari" sono inserite le seguenti: "e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti";
c) all'articolo 4, comma 5, e' aggiunto il seguente periodo: "Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo e' fissato nella misura del 50 per cento del costo predetto, indipendentemente dal reddito dichiarato";
d) all'articolo 4 e' aggiunto in fine il seguente comma:
"7-ter. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo e al comma 6 dell'articolo 3, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il predetto termine, la regione di sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario ad acta";
e) all'articolo 15, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a), i presidenti delle regioni che operano in qualita' di funzionari delegati, possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilita' esistenti nella contabilita' speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale".
All'articolo 7:
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. L'Agenzia di protezione civile, all'avvio del proprio funzionamento provvede, nei limiti del 70 per cento dei posti che si renderanno disponibili nella pianta organica e con onere a carico del proprio bilancio, all'inquadramento del personale di cui al comma 1, previa selezione e nel rispetto della normativa relativa alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.
1-ter. La proroga dei contratti a tempo determinato, di cui al comma 1 del presente articolo, si applica agli esperti tecnico-amministrativi assunti ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e ai sensi delle seguenti disposizioni delle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile: articolo 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998; articolo 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998; articolo 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999; articolo 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999.
1-quater. Per favorire una rapida attuazione degli interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e dei beni immobili danneggiati dall'alluvione che ha colpito nei mesi di settembre e ottobre 2000 ampie zone della Calabria, la regione e gli enti locali sono autorizzati ad assumere, con contratto a tempo determinato, personale tecnico ed informatico, con priorita' per il personale utilizzato nella rilevazione di vulnerabilita' sismica dei progetti dei lavori socialmente utili promossi dal Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede nel limite del 2 per cento delle disponibilita' di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000.
1-quinquies. Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e con lavoratori socialmente utili gia' formati dal Dipartimento della protezione civile, la regione siciliana e' autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433":
la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Interventi in materia di protezione civile)".
Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:
"Art. 7-bis (Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del Nord Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonche' per la rilocalizzazione delle attivita' produttive ubicate in zone a rischio di esondazione). - 1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attivita' produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, e' prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilita' giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 35 del 1995, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.
3. Fino alla completa attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, e comunque entro il 31 dicembre 2002, per le attivita' connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attivita' produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, la gestione del Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito centrale S.p.a., che svolge le funzioni di concessione in garanzia di cui al presente comma mediante un ulteriore riparto tra le regioni delle risorse trasferite.
4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, nei limiti delle residue disponibilita', si applicano i benefici di cui all'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno gia' stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4-quinquies, e' riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non puo' superare i dieci anni, ricomprendera' un periodo massimo di preammortamento di tre anni a decorrere dalla data della prima erogazione nei limiti delle residue disponibilita'.
5. Nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, i finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.
6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, adottato in attuazione del disposto dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti di cui al medesimo articolo 4-quinquies, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.
7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte puo' concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la regione Piemonte e' autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza di 2 miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilita' all'entrata del bilancio regionale perche' siano riassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione e' posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.
8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni.
Art. 7-ter (Competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. L'attuazione del presente decreto avviene nel rispetto delle competenze previste dallo statuto della regione Valle d'Aosta, dalle relative norme di attuazione e dall'articolo 16 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' nel rispetto di quanto stabilito in materia dagli statuti speciali delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle relative norme di attuazione".
Il titolo e' sostituito dal seguente:
"Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali".
 
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