IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO ed IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di seguito denominato testo unico, in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari; Visto l'art. 39, comma 4, del testo unico, che prevede la fissazione con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e dell'universita' e ricerca scientifica e tecnologica del numero di visti d'ingresso e permessi di soggiorni da rilasciare annualmente per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero; Visto l'art. 46 del regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato Regolamento, sulle modalita' per l'accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti all'estero; Considerate le disponibilita' comunicate dalle Universita' dei posti riservati agli studenti stranieri per l'ammissione ai corsi di laurea e di diploma universitario per l'anno accademico 2000-2001; Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Decreta: Art. 1. Per l'anno accademico 2000-2001 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 20.220 visti di ingresso e permessi di soggiorno per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 2000 Il Ministro degli affari esteri Dini
Il Ministro dell'interno Bianco
Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino |