Gazzetta n. 290 del 13 dicembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 2000, n. 368
Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari;
Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, ed il relativo regolamento finanziario di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, in particolare all'articolo 8 per le funzioni di coordinamento di area geografica da affidare ai direttori degli istituti italiani di cultura con qualifica dirigenziale;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 6, comma 5, 19, comma 11 e 49, comma 5, che prevedono il rinvio alla disciplina dello speciale ordinamento di settore per le qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 21 settembre 1994, n. 605, sull'istituzione del servizio di controllo interno del Ministero degli affari esteri;
Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, e 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, sul ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed in particolare l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, istitutivo di una distinta sezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, sul regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni degli uffici dirigenziali generali, in cui si articola l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999, recante disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante norme sul riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 31/2000, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 aprile 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Amministrazione degli affari esteri
1. Il presente regolamento disciplina i posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica.
2. Presso l'Amministrazione centrale sono individuate le seguenti tipologie di posizione organizzative di livello dirigenziale;
a) direzione di strutture dirigenziali;
b) consulenza, ricerca e studio;
c) attivita' ispettiva.
3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono conferiti nel numero di nove unita', delle quali non oltre tre da destinare ai posti-funzione all'estero, e gli incarichi dirigenziali o di seconda fascia sono conferiti nel numero di quarantacinque unita', delle quali non oltre ventidue da destinare ai posti-funzione all'estero. Per l'area della promozione culturale gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono conferiti nel numero di venti unita', dei quali dieci da destinare ai posti-funzione all'estero.
4. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono individuati, nei limiti del numero indicato nel comma 3, fra le seguenti posizioni organizzative connesse all'assetto strutturale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e dall'articolo 16, commi 5 e 11, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85:
a) direttore generale della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
b) (Lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti);
c) capo del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;
d) consigliere ministeriale per attivita' ispettive in materia amministrativa e contabile presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
e) consiglieri ministeriali, in numero non superiore a cinque, per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;
5. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono individuati, nei limiti del numero indicato nel comma 3, fra le seguenti posizioni organizzative connesse all'assetto strutturale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, dal decreto ministeriale 10 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. 1) Area amministrativa:
a) vice direttore generale della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
b) capi dei sette uffici della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
c) capo dell'Ufficio I (centro per l'informatica) del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;
d) capo dell'Ufficio III (corrieri) del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;
e) capo dell'Ufficio I (studi) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti);
f) capo dell'Ufficio II (archivio storico diplomatico) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti);
g) capo dell'Ufficio III (biblioteca) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti);
h) capo dell'Ufficio XI (competente fra l'altro per gli acquisti di beni e servizi e per la manutenzione di immobili) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
i) capo dell'Ufficio XII (competente fra l'altro per il personale estraneo ai ruoli del Ministero) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
l) capo dell'Ufficio III (affari consolari) della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;
m) consiglieri ministeriali, in numero non superiore a quindici, per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, o per attivita' ispettiva in materia amministrativa e contabile, presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267. 2) Area della promozione culturale:
a) esperti, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, per la promozione culturale con incarichi di consulenza, ricerca e studio presso la Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale nel numero di dieci. Tra questi non piu' di cinque esperti possono essere assegnati alle Direzioni generali a competenza geografica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n.
266, e' il seguente:
"Art. 2 (Revisione degli organici delle qualifiche
dirigenziali del Ministero degli affari esteri incluse le
qualifiche dirigenziali dell'area della promozione
culturale). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art.
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, si provvede, nei limiti di una
spesa annua complessiva non superiore a lire 3,019 miliardi
per l'anno 1999 a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000 e a
lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001:
a) alla individuazione degli uffici di livello
dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze
derivanti dalla normativa vigente e dal nuovo assetto
strutturale dell'Amministrazione centrale degli affari
esteri previsto dalla riforma;
b) alla individuazione del numero dei posti-funzione
all'estero ai quali destinare dirigenti amministrativi;
c) alla individuazione del numero dei posti-funzione
di direzione di istituti italiani di cultura all'estero".
Note alle premesse:
- Il testo del comma quinto dell'art. 87 della
Costituzione e' il seguente:
"[Il Presidente della Repubblica] Promulga le leggi ed
emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti".
- Il testo dell'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n.
266, e' riportato nella nota al titolo.
- La legge 6 febbraio 1985, n. 15, reca: "Disciplina
delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli
affari esteri".
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: "Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo".
- Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione dei Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- La legge 22 dicembre 1990, n. 401, reca: "Riforma
degli istituti italiani di cultura e interventi per la
promozione della cultura e della lingua italiane
all'estero".
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile
1995, n. 392, reca: "Regolamento recante norme
sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione
finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti
italiani di cultura all'estero".
- Il testo dell'art. 8 del decreto del Ministro degli
affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, e' il seguente:
"Art. 8 (Funzioni di coordinamento di area). - 1. Il
Ministro degli affari esteri, previo parere favorevole
della Commissione nazionale per la promozione della cultura
italiana all'estero di cui all'art. 4 della legge
22 dicembre 1990, n. 401, puo' attribuire, con proprio
decreto, funzioni di coordinamento delle iniziative
promozionali degli istituti operanti in una determinata
area geografica ai direttori con qualifica di dirigente
superiore o di primo dirigente del ruolo dirigenziale degli
esperti per la programmazione culturale all'estero nonche'
ai direttori nominati ai sensi dell'art. 14, comma 6, della
legge 22 dicembre 1990, n. 401.
2. L'area geografica alla quale si applica il
coordinamento di cui al presente articolo puo' comprendere
anche Paesi diversi da quello nel quale ha sede l'istituto
al cui direttore e' stato conferito l'incarico di cui al
comma 1 del presente articolo".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il testo del comma 5 dell'art. 6 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
"5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
delle piante organiche del personale degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
personale tecnico e amministrativo universitario, compresi
i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.
Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici,
astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
reclutamento del personale di ricerca".
- Il testo del comma 11 dell'art. 19 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
"11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
- Il testo del comma 5 dell'art. 49 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
"5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici
accessori del personale non diplomatico del Ministero degli
affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero
presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolati
e le istituzioni culturali e scolastiche, sono
disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi
prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di
settore del Ministero degli affari esteri".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa" .
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo".
- La legge 16 giugno 1998, n. 191, reca: "Modifiche ed
integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e legge 15
maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione
del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle
pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca: "Delegificazione
e testi unici di norme concernenti procedimenti
amministrativi, legge di semplificazione 1998".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 febbraio 1999, n. 150, reca: "Regolamento recante
disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del
ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati
informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di
elezione del componente del Comitato di garanti".
- Il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e' il
seguente:
"3. Dalla data di cui al comma 2 tutti i dirigenti,
reclutati anche a seguito di concorsi indetti
precedentemente da amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, sono inseriti nel ruolo unico. I
dirigenti reclutati per specifiche e particolari
professionalita' tecniche sono iscritti, nell'ambito delle
rispettive fasce, nelle distinte sezioni che ne evidenziano
la peculiare professionalita'. I dirigenti cui sono
attribuite dall'ordinamento funzioni amministrative di
tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero,
riconosciute dal diritto internazionale, sono iscritti,
nell'ambito delle rispettive fasce, in una distinta
sezione".
- Il testo dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n.
266, e' il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo per il riordino della
carriera diplomatica). - 1. Al fine di potenziare
l'attivita' del Ministero degli affari esteri, sia in
Italia che all'estero, e di incrementare la funzionalita'
delle strutture dell'amministrazione centrale, della rete
diplomatica e consolare e degli istituti italiani di
cultura all'estero, il Governo e' delegato ad emanare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo diretto a
disciplinare l'ordinamento della carriera diplomatica ed il
trattamento economico metropolitano del personale
diplomatico, attenendosi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere la disciplina di alcuni aspetti del
rapporto di impiego del personale della carriera
diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia,
sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione
di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione
pubblica e rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative del personale diplomatico, con cadenza
quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per
quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto
del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del
procedimento negoziale il trattamento economico
fondamentale e accessorio, che sara' strutturato sulla base
dei criteri di cui alla lettera g), l'orario di lavoro, il
congedo ordinario e straordinario, la reperibilita',
l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i
permessi brevi per esigenze personali, le aspettative e i
permessi sindacali. L'accordo non potra' comportare,
direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti
quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti
ad essa collegati nonche' nel bilancio dello Stato. In fase
di prima applicazione si provvedera' ad utilizzare le
risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle
retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle
della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando
ogni eventuale sperequazione;
b) conferma e rafforzamento della specificita' e
unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica; previsione
dell'accesso alla suddetta carriera esclusivamente dal
grado iniziale, attraverso una rinnovata procedura
concorsuale che miri ad accertare, oltre alle conoscenze di
carattere accademico, le attitudini professionali dei
candidati; previsione di adeguati strumenti e periodi di
formazione e aggiornamento professionale nel corso
dell'intera carriera;
c) revisione dei gradi mediante accorpamento;
incremento dell'organico della carriera diplomatica, con
esclusione degli attuali gradi di ambasciatore e di inviato
straordinario e Ministro plenipotenziario di 1a classe, in
misura non superiore al 20 per cento dell'organico
esistente alla data del 1o luglio 1998, in diretta
connessione con la riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale e con le mutate esigenze della rete estera
derivanti dall'ampliamento e dall'intensificazione dei
rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi e le organizzazioni
internazionali; a tale scopo e' autorizzata la spesa
massima di lire 7,581 miliardi per l'anno 1999, di lire
15,162 miliardi per l'anno 2000 e di lire 22,809 miliardi a
decorrere dall'anno 2001;
d) revisione del sistema di progressione in carriera
mediante procedure obiettive che assicurino l'avanzamento
ai gradi superiori e agli incarichi con maggiori
responsabilita' ai funzionari piu' meritevoli che abbiano
completato percorsi funzionali e formativi obbligatori
nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse
finanziarie gia' stanziate. A tale fine, saranno applicati
criteri di valutazione collegiale del servizio prestato,
delle posizioni ricoperte, delle responsabilita' attribuite
e dei risultati conseguiti. Si terra' conto, inoltre, dei
periodi di formazione e di aggiornamento professionale;
e) in coerenza con quanto previsto alle lettere b),
c) e d), revisione delle norme concernenti la attribuzione
di compiti e responsabilita' presso gli uffici
dell'Amministrazione centrale, nonche' l'assegnazione ai
posti presso gli uffici all'estero e le funzioni da
svolgere in corrispondenza dei predetti posti, assicurando
comunque il rispetto del principio dell'invarianza della
spesa globale;
f) previsione di appropriate misure volte a
ricondurre la dinamica delle retribuzioni del personale
sopra indicato entro gli stessi vincoli e compatibilita'
previsti per il personale contrattualizzato, con
contestuale soppressione di ogni meccanismo di
indicizzazione;
g) definizione di un trattamento economico
omnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di
automatismo stipendiale, articolato in una componente
stipendiale di base, che assorbe l'eventuale indennita' di
posizione in godimento, nonche' in altre due componenti
correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e
agli incarichi e alle responsabilita' esercitati e la
seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
assegnati. A tale fine saranno definiti criteri per la
determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali
e dei risultati conseguiti, nonche' per la costituzione di
un apposito fondo di finanziamento;
h) ove possibile, si terra' conto, in particolare per
quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere c) e d),
della disciplina vigente in materia presso altri Paesi
membri dell'Unione europea;
i) esplicita indicazione delle norme legislative
abrogate.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato
su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per la funzione
pubblica. Lo schema di decreto legislativo e' trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti commissioni parlamentari, esteso anche alle
conseguenze di carattere finanziario, che si pronunciano
entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali
il decreto legislativo e' emanato anche in assenza del
parere".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio
1999, n. 267, reca: "Regolamento recante norme per
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, nonche' delle relative funzioni,
dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari
esteri".
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, e' il seguente:
"1. L'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 16 (Conferimento di funzioni presso
l'Amministrazione centrale). - La carica di segretario
generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri.
Con le modalita' indicate nel primo comma del presente
articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro
plenipotenziario le funzioni di vice segretario generale,
capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica,
direttore generale ad eccezione di quello per gli affari
amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore
generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore
dell'istituto diplomatico.
Le funzioni di capo di Gabinetto sono conferite ad un
ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di
vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di
capo del servizio stampa e informazione cui compete anche
l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio
del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del
servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle
unita' della segreteria generale sono conferite a ministri
plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti
servizi anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di capo del servizio del contenzioso
diplomatico e dei trattati, di capo del servizio storico,
archivi e documentazione, nonche' di capo dell'ufficio
legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un
dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero
degli affari esteri.
Le funzioni di vice direttore generale sono conferite
ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione
generale. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di vice capo di Gabinetto, vice capo
servizio e di vice direttore dell'istituto diplomatico sono
conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a
consigliere di ambasciata.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari
diplomatici di grado non inferiore a consigliere di
ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari
diplomatici con il grado di consigliere di legazione o
segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei sottosegretari
di Stato e dei direttori generali sono conferite a
funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere
di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto
sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge 28
luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del
conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto,
settimo, ottavo e nono del presente articolo non
attribuibili a funzionari della carriera diplomatica .".
- Il testo dell'art. 132 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente:
"Art. 132 (Esperti nella ricerca storico-diplomatica).
- Gli esperti nella ricerca storico-diplomatica prestano
servizio presso l'ufficio studi del servizio storico e
documentazione e presso l'archivio storico-diplomatico per
lo svolgimento delle funzioni attribuite rispettivamente
all'ufficio suddetto dalle lettere c), d), e) 3f) dell'art.
15 ed all'archivio storico-diplomatico dall'art. 21.
I contingenti del personale del ruolo degli esperti
nella ricerca storico-diplomatica da assegnare all'ufficio
suddetto e dall'archivio storico-diplomatica sono
determinati con il decreto del Ministro di cui all'art. 25.
Il ruolo direttivo degli esperti nella ricerca
storico-diplomatica comprende le seguenti qualifiche:
esperto capo nella ricerca storico-diplomatica;
esperto nella ricerca storico-diplomatica;
esperto aggiunto nella ricerca storico-diplomatica.
Al ruolo si accede mediante concorso per esame cui sono
ammessi, purche' non abbiano superato i trentacinque anni
di eta':
a) gli impiegati della carriera direttiva degli
archivi di Stato;
b) gli impiegati di cui all'art. 134 e quelli della
carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative;
c) i liberi docenti ed assistenti universitari di
ruolo in materie giuridiche, storiche ed economiche ed in
paleografia e diplomatica o in archivistica.
La promozione ad esperto nella ricerca
storico-diplomatica e' effettuata a ruolo aperto mediante
scrutinio per merito comparativo fra gli esperti aggiunti
che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
La promozione a esperto capo e' effettuata mediante
scrutinio per merito comparativo fra gli esperti nella
ricerca storico-diplomatica che, oltre a possedere i
requisiti prescritti, abbiano compiuto sei anni di
effettivo servizio nella qualifica".
- Il testo dell'art. 134 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente:
"Art. 134 (Personale di biblioteca). - Il direttore
della biblioteca sopraintende all'ordinamento e al
funzionamento della biblioteca.
I bibliotecari coadiuvano il direttore della biblioteca
nelle sue funzioni.
La qualifica direttiva di direttore della biblioteca e'
conferita mediante concorso per titoli cui sono ammessi:
a) i bibliotecari dell'amministrazione degli affari
esteri che abbiano compiuto complessivamente dieci anni di
effettivo servizio nella qualifica di bibliotecario;
b) gli impiegati della carriera direttiva delle
biblioteche pubbliche governative con qualifica non
inferiore a direttore di biblioteca di II classe, purche'
non abbiano compiuto i quarantacinque anni di eta'.
Al direttore della biblioteca spetta il trattamento
economico inerente all'ex coefficiente 500. Dopo sei anni
di effettivo servizio nella qualifica gli e' attribuito
previo giudizio favorevole del consiglio di
amministrazione, il trattamento economico inerente all'ex
coefficiente 670.
Alla qualifica direttiva di bibliotecario si accede
mediante concorso per esami cui sono ammessi, purche' non
abbiano compiuto i trentacinque anni di eta':
a) gli impiegati della carriera direttiva delle
biblioteche pubbliche governative;
b) i liberi docenti e gli assistenti universitari di
ruolo in biblioteconomia, paleografia, diplomatica,
archivistica e in materie giuridiche, economiche e sociali.
Ai bibliotecari spetta il trattamento economico
inerente all'ex coefficiente 402. Dopo cinque armi di
effettivo servizio nella qualifica e' loro attribuito,
previo giudizio favorevole del consiglio di
amministrazione, il trattamento economico inerente all'ex
coefficiente 500.
Il personale puo' essere inviato a seguire corsi di
informazione e di aggiornamento".
- L'argomento della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e'
riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Posti-funzione all'estero
1. Tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 114, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 6 febbraio 1985, n. 15 ed in particolare della tabella A) per le funzioni all'estero annessa alla predetta legge, i posti-funzione all'estero sono individuati in relazione alle seguenti funzioni:
a) direzione di uffici consolari di prima categoria e collaborazione nei consolati generali;
b) esperti amministrativi per consulenza, ricerca, studio ed attivita' ispettive in materia amministrativa e contabile presso le rappresentanze diplomatiche, ivi incluse le rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali;
c) responsabili della gestione dei servizi amministrativi decentrati di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15.
2. Il numero dei posti-funzione all'estero, ai quali destinare dirigenti generali o di prima fascia, e' individuato come segue:
a) un posto-funzione di capo di consolato generale;
b) due posti-funzione di esperto amministrativo capo presso le rappresentanze diplomatiche, ivi incluse le rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali, per le attivita' di cui alle lettere b) e c) del comma 1, con competenza anche per piu' Paesi.
3. Il numero dei posti-funzione all'estero di livello dirigenziale non generale, e' individuato come segue:
a) sette posti-funzione di capo di consolato generale o di consolato, ovvero di collaborazione nei consolati generali;
b) quindici posti-funzione di cui alle lettere b) e c) del comma 1.



Note all'art. 2:
- Il testo del comma 3 dell'art. 114 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il
seguente:
"Per esigenze di servizio, sulle quali il Ministro
richiedera' il parere del consiglio di amministrazione, ai
funzionari predetti possono peraltro essere conferite
funzioni consolari di direzione o di collaborazione".
- Il testo del comma 4 dell'art. 114 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il
seguente:
"Il personale della carriera direttiva amministrativa
puo' prestare servizio all'estero in numero complessivo non
superiore al 50% dell'organico del ruolo".
- Il testo dell'art. 9 della legge 6 febbraio 1985, n.
15, e' il seguente:
"Art. 9. - Con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
commissione permanente di finanziamento di cui all'art. 172
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, possono essere istituiti, nell'ambito di aree
geografiche, entro il limite massimo di venti, servizi
amministrativi decentrati cui competono, nei confronti
degli uffici operanti nell'area di loro competenza:
attivita' di collaborazione e consulenza in materia
amministrativa e contabile, anche attraverso l'invio di
propri addetti per il temporaneo esercizio delle funzioni
relative a dette materie; il discarico amministrativo delle
spese di cui all'art. 2, secondo comma; il riscontro e
l'approvazione delle contabilita', nonche' il riscontro dei
conti giudiziali dei percettori di entrate - nei casi in
cui cio' sia previsto dal decreto istitutivo sopra
menzionato - prima del loro inoltro alla ragioneria
centrale ed alla Corte dei conti.
Per accelerare le procedure di finanziamento, presso i
servizi di cui al comma precedente possono essere
concentrati gli accreditamenti destinati alle esigenze
degli uffici, operanti nell'area geografica di competenza o
di altre aree, specificamente individuati dal decreto
istitutivo. La ripartizione dei fondi ricevuti viene
effettuata in base ai piani di assegnazione elaborati dal
Ministero ed ai dati emersi nel corso della gestione. Copia
degli atti di ripartizione dei fondi viene trasmessa agli
organi amministrativi e di controllo che ne terranno nota
nelle proprie scritture ai fini della resa del conto da
parte dei funzionari a favore dei quali viene erogata la
valuta. Delle somme cosi' erogate il funzionario
responsabile del servizio ottiene il discarico ad ogni
effetto con le modalita' di cui all'art. 2, secondo comma.
A ciascun servizio e' preposto un funzionario con
qualifica dirigenziale.
Negli uffici all'estero, presso i quali vengono
insediati i servizi amministrativi decentrati sono
istituiti posti di commissario regionale capo primo
commissario regionale, commissario regionale, nonche', in
relazione alle esigenze dei singoli servizi, posti di
commissario amministrativo e di vice commissario
amministrativo, da coprirsi, rispettivamente, con personale
dell'ottava e settima qualifica funzionale appartenente al
profilo di inquadramento del personale proveniente dalla
carriera direttiva amministrativa.
Il funzionario di cui al terzo comma svolge altresi'
attivita' ispettiva nell'ambito dell'area geografica di
propria competenza e di altre viciniori.
L'indennita' base di cui all'art. 171, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, spettante ai dirigenti amministrativi in servizio
all'estero, salvi i casi di applicazione dell'art. 114,
terzo comma, dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' stabilita nelle misure
di cui alla tabella B annessa alla presente legge.
Con le modalita' di cui al primo comma e nel limite ivi
indicato puo' essere disposta la soppressione o la modifica
dei servizi amministrativi decentrati".
- Il testo dell'art. 10 della legge 6 febbraio 1985, n.
15, e' il seguente:
"Art. 10. - Con norme regolamentari da emanarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono
disciplinati: il funzionamento dei servizi amministrativi
decentrati di cui all'art. 9; il periodo di permanenza
all'estero del relativo personale; i criteri per il suo
accreditamento presso le autorita' dei Paesi dell'area
geografica in cui opera; il collegamento dei servizi stessi
con la direzione generale del personale e
dell'amministrazione ed il loro coordinamento con
l'ispettorato generale del Ministero e degli uffici
all'estero; la conseguente ristrutturazione dei servizi
amministrativi decentrali, anche in relazione all'eventuale
accorpamento delle fasi della spesa e tenuto conto in modo
particolare della disciplina delle funzioni dirigenziali la
riorganizzazione dei servizi amministrativi presso le sedi
all'estero".



 
Art. 3. Posti-funzione all'estero di livello dirigenziale non generale per
l'area della promozione culturale

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono individuati gli istituti italiani di cultura all'estero di maggiore rilevanza a cui preporre dirigenti dell'area della promozione culturale in numero di dieci, con particolare riguardo all'attivita' di coordinamento della promozione culturale di determinate aree geografiche.
 
Art. 4.
Norme di prima attuazione
1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale presso l'Amministrazione centrale e dei posti-funzione all'estero di cui al regolamento stesso, la scelta e' effettuata valutando, in primo luogo, i dirigenti in servizio presso l'Amministrazione degli affari esteri alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, quelli presenti nel ruolo unico dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. l50, in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle specifiche attivita' del Ministero degli affari esteri;
b) per gli incarichi ed i posti-funzione che rimangono ancora disponibili si provvede attraverso un concorso specifico, nel rispetto delle norme concernenti la programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Courmayeur, addi' 10 agosto 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000
Atti di governo, registro n. 123, foglio n. 4

La sezione del controllo, nell'adunanza del 23 novembre
2000, ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione
il regolamento, con esclusione:
dell'art. 1, comma 4, lettera b);
dell'art. 1, comma 5, punto 1, lettera e),
limitatamente alle parole "individuato fra i dirigenti gia'
appartenenti alla qualifica dirigenziale speciale degli
esperti della ricerca storico-diplomatica, di cui all'art.
132 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18";
dell'art. 1, comma 5, punto 1, lettera f)
limitatamente alle parole: "individuato fra i dirigenti
gia' appartenenti alla qualifica dirigenziale speciale
degli esperti della ricerca storico-diplomatica, di cui
all'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18";
dell'art. 1, comma 5, punto 1, lettera g),
limitatamente alle parole: "individuato nel dirigente gia'
appartenente alla qualifica dirigenziale speciale di
direttore della biblioteca di cui all'art. 134 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".



Nota all'art. 4:
Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, si veda nelle note
alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e' il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale, non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita' i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, settimo e ottavo comma, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie
dei concorsi pubblici per il personale del Servizio
sanitario nazionale, approvate successivamente al
31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al
31 dicembre 1998.
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle
assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad in regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale; in
particolare per nuove assunzioni; di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione ad
avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente
integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997 n. 127. Il personale di cui al presente
comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi
oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
personale di cui al presente comma sono attribuiti
l'indennita' e il trattamento economico accessorio
spettanti al personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, se piu' favorevoli. Il servizio
prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
valutabile ai fini della progressione della carriera e dei
concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al
comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della
legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla
citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della
programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteri'ore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio".



 
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