Gazzetta n. 290 del 13 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 23 ottobre 2000
Approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; Visto l'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'Amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore; Visto l'art. 3, comma 121, della citata legge n. 662 del 1996, che stabilisce che per la comunicazione dei dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore l'Amministrazione finanziaria invia ai contribuenti appositi questionari, approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1997, con il quale sono stabilite le modalita' per la compilazione e l'invio all'Amministrazione finanziaria dei questionari per gli studi di settore; Visto l'art. 3 dello stesso decreto ministeriale del 22 marzo 1997, che prevede che i decreti di approvazione dei questionari stabiliscono i termini di presentazione all'Amministrazione finanziaria dei questionari stessi; Visto l'art. 9-bis, comma 3, della legge 28 maggio 1997, n. 140, che stabilisce che gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere modificati con decreto ministeriale; Visto l'art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni; Visto il decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999, concernente i criteri per l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000, concernente l'individuazione di altri incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Visto l'art. 13 della citata legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Considerato che occorre stabilire le caratteristiche e le modalita' di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica; Considerato che i questionari per gli studi di settore, destinati ai soggetti con domicilio fiscale nella provincia di Bolzano, saranno tradotti e stampati anche in lingua tedesca, nel rispetto della normativa vigente in materia di bilinguismo nella detta provincia e che, a causa di tali attivita', si restringono i tempi a disposizione dei contribuenti interessati per la compilazione e spedizione dei detti questionari;
Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi questionari recanti i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore, che devono essere compilati dai contribuenti che nel 1999 hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attivita': a) produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione - codice attivita' 15.11.1, conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione - codice attivita' 15.11.2, produzione di carne di volatili e di prodotti delle macellazione - codice attivita' 15.12.1, conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione - codice attivita' 15.12.2, produzione di prodotti a base di carne - codice attivita' 15.13.0 (questionario SD05); b) trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare pastorizzato e a lunga conservazione - codice attivita' 15.51.1, produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc. - codice attivita' 15.51.2 (questionario SD15); c) fabbricazione di altri prodotti in gomma - codice attivita' 25.13.0, fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche - codice attivita' 25.21.0, fabbricazione di imballaggi in materie plastiche - codice attivita' 25.22.0, fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia - codice attivita' 25.23.0, fabbricazione di altri articoli in materie plastiche - codice attivita' 25.24.0 (questionario SD17); d) servizi di ingegneria integrata - codice attivita' 74.20.3 (questionario SK23); e) commercio all'ingrosso di medicinali - codice attivita' 51.46.1, commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici - codice attivita' 51.46.2 (questionario SM23); f) commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria) - codice attivita' 51.24.1, commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria - codice attivita' 51.24.2, commercio all'ingrosso di pellicce - codice attivita' 51.42.2 (questionario SM33); g) commercio all'ingrosso di calzature e accessori - codice attivita' 51.42.4, commercio all'ingrosso di pelletterie, marocchinerie e articoli da viaggio - codice attivita' 51.47.8 (questionario SM34); h) commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi - codice attivita' 52.48.C, commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a., se si tratta di fiori, piante e sementi - codice attivita' 52.62.7, altro commercio ambulante a posteggio mobile, se riguarda fiori, piante e sementi - codice attivita' 52.63.5 (questionario SM40); i) valorizzazione e vendita immobiliare - codice attivita' 70.11.0, compravendita di beni immobili effettuata su beni propri - codice attivita' 70.12.0, locazione di beni immobili propri e sublocazione - codice attivita' 70.20.0 (questionario SG40); j) trasporti marittimi - codice attivita' 61.11.0, trasporti costieri - codice attivita' 61.12.0, trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari) - codice attivita' 61.20.0, altre attivita' connesse ai trasporti per via d'acqua - codice attivita' 63.22.0 (questionario SG77); k) noleggio di autovetture - codice attivita' 71.10.0, noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri - codice attivita' 71.21.0, noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali - codice attivita' 71.22.0 (questionario SG79); l) noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore - codice attivita' 45.50.0, noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile - codice attivita' 71.32.0 (questionario SG81); m) consulenze finanziarie - codice attivita' 74.14.1, attivita' degli amministratori di societa' ed enti, consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale - codice attivita' 74.14.4, agenzie di informazioni commerciali - codice attivita' 74.14.6 (questionario SG87). 2. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ogni riferimento all'anno 1995 e' sostituito da quello all'anno 1999.
 
Art. 2.

1. Per la stampa dei questionari di cui all'art. 1 devono essere utilizzati il colore ciano e il colore nero per i questionari indicati dalla lettera a) alla lettera c); il colore giallo e il colore nero per il questionario indicato alla lettera d); il colore viola e il colore nero per i questionari indicati dalla lettera e) alla lettera h); il colore magenta e il colore nero per i questionari indicati dalla lettera i) alla lettera m), ovvero puo' essere utilizzato, per tutti i questio-nari, il solo colore nero. 2. I questionari di cui all'art. 1 del presente decreto sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.finanze.it 3. I medesimi questionari possono essere altresi' prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente decreto.
 
Art. 3.

1. I questionari, debitamente compilati e sottoscritti, devono essere inviati entro il 15 febbraio 2001 al centro di servizio delle imposte dirette ed indirette indicato nell'allegato 1. I contribuenti con domicilio fiscale nella provincia di Bolzano devono inviare i questionari entro il 30 aprile 2001. 2. I contribuenti che ricevono uno dei questionari indicati all'art. 1 del presente decreto, non corrispondente all'attivita' esercitata in via prevalente nel 1999, per la quale e' stato approvato il relativo questionario con i decreti ministeriali del 18 aprile 1997, del 12 giugno 1997, del 3 luglio 1997, del 5 dicembre 1997, del 10 febbraio 1998, del 10 agosto 1998 e del 26 novembre 1999, se non hanno provveduto alla compilazione e trasmissione di quest'ultimo questionario, possono ottenere, senza applicazione di sanzioni, gli effetti della dichiarazione di variazione di attivita' disciplinata dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compilando il questionario ricevuto.
 
Art. 4.

1. Gli utenti del servizio telematico, diversi dalle banche e dalle Poste italiane S.p.a., che intendono trasmettere i dati dei modelli di cui all'art. 1 in via telematica, devono effettuare la predetta trasmissione entro il 5 marzo 2001, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. Gli utenti del servizio telematico, diversi dalle banche e dalle Poste italiane S.p.a., con domicilio fiscale nella provincia di Bolzano devono effettuare tale trasmissione entro il 21 maggio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 23 ottobre 2000
Il direttore generale: ROMANO
 
Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 9 a pag. 100 del S.O. <----

----> Vedere Allegato da pag. 101 a pag. 192 del S.O. <----

----> Vedere Allegato da pag. 193 a pag. 257 del S.O. <----
 
Allegato 1

MODALITA' DI INVIO DEL QUESTIONARIO
----> Vedere Allegato a pag. 258 del S.O. <----
 
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