Gazzetta n. 290 del 13 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 23 novembre 2000
Approvazione con le relative istruzioni dello schema di certificazione unica - CUD 2001 - concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennita' soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 2000, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dei dati relativi alla contribuzione previdenziale ed assistenziale versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A. I. e all'I.N.P.D.A.P., delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonche' l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 2000. Definizione delle modalita' di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto l'articolo 7-bis del suddetto decreto n. 600 del 1973, in base al quale i soggetti indicati nel titolo III del medesimo decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare un'apposita certificazione unica (CUD), ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ed agli altri enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto il decreto 25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l'estensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, cosi' come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;
Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' il riordino della disciplina dei tributi locali;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamita' naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, concernente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, ed, in particolare, recante disposizioni modificative delle modalita' di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente misure in materia fiscale;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
Visto l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in base al quale i soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare la certificazione unica rilasciata dai sostituti d'imposta con le modalita' previste ed il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalita' per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Considerato che in materia di trattamento dei dati personali, l'informativa da rendere agli interessati e le disposizioni riguardanti la manifestazione del consenso per il trattamento dei dati sensibili sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nella certificazione (CUD) e nei modelli 730 approvati per l'anno precedente;

Decreta:
Art. 1. Approvazione dello schema di certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati nonche' dei contributi previdenziali e
assistenziali 1. E' approvato l'annesso schema di certificazione unica modello CUD 2001, unitamente alle informazioni per il contribuente, relativo all'anno 2000 da utilizzare ai fini dell'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti nell'anno 2000, delle anticipazioni sulle indennita' di fine rapporto, delle indennita' di fine rapporto corrisposte per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAI e all'INPDAP, nonche' per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti, delle ritenute di acconto operate e delle
detrazioni effettuate (Allegato 1).
2. Sono altresi' approvate: a) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati fiscali (Allegato
2); b) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati previdenziali e
assistenziali INPS, INPDAI e INPDAP (Allegato 3); 3. Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui agli allegati 2 e 3 e deve rilasciarla al contribuente, unitamente alle informazioni contenute nel predetto allegato 1, entro i termini previsti dall'articolo 7-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La certificazione puo' essere sottoscritta anche mediante sistemi di
elaborazione automatica. 4. L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione CUD 2001 deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previsti nello schema di cui all'allegato 1. Relativamente ai campi non compilati, i predetti dati possono essere omessi se tale modalita' risulta piu' agevole per il datore di lavoro. Gli enti pubblici e privati che erogano trattamenti pensionistici possono, altresi', non indicare nella predetta certificazione i dati di cui ai punti da 3 a 8 dei "Dati fiscali" dell'allegato 1. La certificazione puo' essere redatta anche con
veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema allegato. 5. Lo schema di certificazione CUD 2001 puo' essere utilizzato anche per certificare i dati relativi agli anni successivi al 2000 fino alla approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2000 e 2001 contenuti nello schema di certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti
agli anni successivi.
 
Art. 2.
Certificazioni relative ai contributi INPS 1. La certificazione CUD 2001 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta gia' tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1978, n. 467 (modello 01/M). 2. Per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la certificazione CUD 2001, rilasciata dal datore di lavoro, puo' essere presentata dall'interessato all'INPS ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonche' degli altri adempimenti istituzionali. Per i medesimi periodi e agli stessi fini, in attesa che vengano acquisiti negli archivi INPS i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui all'articolo 4 del predetto decreto n. 322 del 1998, i datori di lavoro potranno presentare una dichiarazione a mezzo di supporto magnetico o in via telematica
secondo le istruzioni fornite dall'INPS.
 
Art. 3.
Certificazioni relative ai contributi INPDAI 1. La certificazione CUD 2001 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all'INPDAI, anche dai
datori di lavoro non sostituti di imposta. 2. Per i periodi per i quali non risultano acquisiti dall'INPDAI i flussi informativi delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la certificazione CUD 2001, rilasciata dal datore di lavoro, puo' essere presentata dall'interessato all'INPDAI ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni, nonche' degli altri adempimenti istituzionali. Per i medesimi periodi e agli stessi fini, in attesa che vengano acquisiti negli archivi INPDAI i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui all'articolo 4 del predetto decreto n. 322 del 1998, i datori di lavoro potranno presentare una dichiarazione secondo le
istruzioni fornite dall'INPDAI.
 
Art. 4.
Certificazioni relative ai contributi INPDAP 1.La certificazione CUD 2001, rilasciata dal datore di lavoro, puo' essere presentata dall'interessato all'INPDAP, ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonche' degli altri adempimenti istituzionali, per i periodi per i quali non risultano acquisiti dall'INPDAP i flussi informativi delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
 
Art. 5.
Certificazione integrativa 1.Qualora il sostituto d'imposta, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2000, abbia rilasciato al sostituito la certificazione unica prima dell'approvazione dello schema di cui all'articolo 1, i dati previsti nello schema CUD 2001 e non presenti nel CUD 2000 gia' consegnato, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati gia' certificati, da rilasciare entro i termini previsti dall'articolo 7-bis, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 6.
Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria 1. Sempreche' non sia esercitata la facolta' di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le societa' e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualita' di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rilasciano alle parti, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In particolare, la certificazione deve recare l'indicazione delle generalita' e del codice fiscale del contribuente, la natura, l'oggetto e la data dell'operazione, la quantita' delle attivita' finanziarie oggetto dell'operazione, nonche' gli eventuali
corrispettivi, differenziali e premi.
 
Art. 7.
Dichiarazioni modello 730 1. Con successivo decreto verra' approvato il modello di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni (modello 730), e le relative istruzioni, che terra' conto delle modifiche contenute nei provvedimenti normativi di prossima emanazione
applicabili al periodo di imposta 2000.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2000
Il direttore generale: Romano
 
ALLEGATO 1
----> Vedere immagini alle pagg. 9 e 10 della G.U. <----

CUD 2001
MINISTERO DELLE FINANZE

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere consegnata al contribuente (dipendente,percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e/o pensionato)dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici,entro il 28 febbraio del periodo d 'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio previsto nello schema,le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate,i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'INPS,all'INPDAI e all'INPDAP nonche' l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti agli stessi enti previdenziali.
Il contribuente puo' chiedere al proprio datore di lavoro,ente pensionistico o altro sostituto d 'imposta che la certificazione sia rilasciata con i dati fiscali e previdenziali esposti in Euro.Si precisa, tuttavia,che l'accettazione di tale richiesta e' facoltativa.

1.Trattamento dei dati personali
La legge n.675 del 1996 ha introdotto un sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali;qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente certificazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

1.1 Informativa ai sensi dell'art.10 della legge n.675 del 1996 sul trattamento dei dati personali
Il Ministero delle finanze desidera informarLa,anche per gli altri soggetti a cio' tenuti,che il certificato dei redditi di lavoro dipendente e assimilati,che attesta l'ammontare complessivo delle somme e dei valori percepiti,delle ritenute subite alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti,contiene diversi dati personali.
I dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali,ad esempio,i Comuni,l'I.N.P.S.)per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali,nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

1.2 Dati personali
La maggior parte dei dati presenti nella certificazione (quali,ad esempio,quelli anagrafici,quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta)devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e,in alcuni casi,di carattere penale.
Altri dati (ad esempio,quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta)possono,invece,essere forniti facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

1.3 Modalita' del trattamento
Gli stessi dati contenuti nella presente certificazione vengono trascritti nella dichiarazione che ogni sostituto e' obbligato a presentare all'Amministrazione finanziaria (mod.770).
Tali dati verranno trattati con modalita' prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria,anche forniti,per obbligo di legge,da altri soggetti (ad esempio da altri sostituti d 'imposta);
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali,ad esempio,banche,istituti previdenziali,assicurativi,camere di commercio,P.R.A.).

1.4 Titolari del trattamento
Il primo titolare del trattamento e' il soggetto che elabora tali dati (cioe' il sostituto d 'imposta)il quale tratta i dati personali con le modalita' e le logiche che devono essere state precisate nell'informativa che questi ha gia' reso all'interessato.
La dichiarazione del sostituto puo' essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (banche,agenzie postali,Caf,associazioni di categoria,professionisti)il quale invia i dati al Ministero delle finanze.
Gli intermediari e l'Amministrazione finanziaria,secondo quanto previsto dalla legge n.675 del 1996,assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali "quando tali dati entrano nella loro disponibilita' e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento " possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili ".
In particolare sono titolari:
- il Ministero delle finanze,Dipartimento delle Entrate,presso il quale sara' conservato ed esibito, a richiesta,l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;
- gli intermediari,i quali qualora si avvalgono della facolta' di nominare dei responsabili,devono comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

1.5 Diritti dell'interessato
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potra' accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o,eventualmente,per correggerli,aggiornarli nei limiti previsti dalla legge,ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento,se trattati in violazione di legge.

1.6 Destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF
La presente certificazione,in via generale,resta nella disponibilita' dell'interessato,tuttavia,qualora ne ricorrano le condizioni,essa puo' essere utilizzata per effettuare la scelta in ordine alla destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF.Questa scelta,la cui effettuazione e' facoltativa e la cui mancanza non comporta alcuna conseguenza negativa per l'interessato,costituisce secondo la legge n.675 del 1996 dato di natura "sensibile ".

1.7 Consenso
Il Ministero delle finanze,in quanto soggetto pubblico,non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non e' necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili,in quanto il loro conferimento e' obbligatorio per legge.
Gli stessi intermediari sono,invece,tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare il dato sensibile relativo alla scelta dell'8 per mille dell'IRPEF e per poterlo comunicare all'Amministrazione finanziaria o agli altri intermediari sopra indicati.
Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua la scelta.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati ad eccezione del sostituto di imposta,che deve avervi provveduto autonomamente.

2.Utilizzo della certificazione
2.1 Il contribuente che nell'anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nella presente certificazione (CUD 2001 )e' esonerato dalla presentazione all'Amministrazione finanziaria sia di questa certificazione sia della dichiarazione dei redditi. Il contribuente puo',tuttavia,presentare la dichiarazione dei redditi oppure,se ne ricorrono le condizioni e intende avvalersi dell'assistenza fiscale,il mod.730 (secondo le modalita' indicate nelle relative istruzioni),qualora,ad esempio,nell'anno abbia sostenuto oneri,diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione,che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un'assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza e' segnalata al punto 24 della certificazione). I titolari soltanto di piu' trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il "Casellario delle pensioni " sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.Tale informazione e' riportata,a cura del sostituto d 'imposta,nelle Annotazioni della presente certificazione.Qualora ricorrano le condizioni indicate nel successivo paragrafo 3 "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF ",la presente certificazione puo' essere inviata all'Amministrazione finanziaria al fine di esprimere tale scelta.
2.2.La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell'importo delle detrazioni,indicato nel punto 9 della presente certificazione,sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha piu' diritto e che,pertanto,debbono essere restituite (ad esempio,quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali,che,per il 2000,e' di lire 5.500.000).Se il contribuente ha posseduto nell'anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione,altri redditi (altri stipendi,pensioni,indennita',redditi di terreni e fabbricati,ecc.)propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale,deve consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi al fine di verificare se sussistono le condizioni per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione.
2.3.Si ricorda che i soggetti che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria devono,in ogni caso,presentare l'apposito modulo RW contenuto nel modello UNICO 2001,in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali,ovvero prelevabile dal sito Internet del Ministero delle finanze:www.finanze.it.
2.4 .La certificazione della situazione reddituale puo' essere effettuata direttamente dal contribuente sulla base dei dati contenuti nella presente certificazione qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

3.Scelta per destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF
Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi,una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF e' destinata:
- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 ogiorno;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale,assistenziale,umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese,Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
- per gli interventi sociali,assistenziali,umanitari e culturali in Italia e all'estero,direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunita' ad essa collegate;
- per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia,per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici,con particolare riguardo alle attivita' culturali,alla salvaguardia del patrimonio storico,artistico e culturale,nonche' ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunita' ebraiche.
La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse.La quota d 'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse;le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese,Unione delle Chiese metodiste e Valdesi sono devolute alla gestione statale.
Per il 2000 i contribuenti sono ammessi ad effettuare la scelta mediante la presente certificazione se nel punto 10 risultano indicate ritenute.
Sono,inoltre,ammessi ad effettuare la scelta i contribuenti che,in aggiunta ad uno o piu' redditi di lavoro dipendente e/o assimilati,hanno conseguito altri redditi,diversi da quelli derivanti dall'esercizio di impresa o di arti e professioni,ma sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione in quanto l'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute,non supera lire 20.000.
Per esprimere la scelta i contribuenti devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una,e ad una soltanto,delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF e devono firmare la dichiarazione posta in fondo all'apposito spazio destinato alla scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF.Tale scelta non determina maggiori imposte da pagare.
La presente certificazione e' rilasciata in duplice esemplare.Per effettuare la scelta,uno dei due esemplari va consegnato,entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi:
- in busta chiusa allo sportello di una banca o di una Agenzia postale che provvedera' a trasmetterlo all'Amministrazione finanziaria.La busta deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF ",l'anno cui la certificazione si riferisce nonche' il codice fiscale,il cognome e nome del contribuente. Il servizio di ricezione delle scelte da parte delle banche e delle Agenzie postali e' gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionisti,CAF).Quest 'ultimo deve rilasciare,anche se non richiesta,una ricevuta di presentazione della certificazione e l'impegno a trasmettere la scelta.Gli intermediari hanno facolta' di accettare la certificazione e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

4.Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali INPS
La presente certificazione sostituisce la copia del modello 01/M che veniva consegnato,annualmente o alla risoluzione del rapporto di lavoro,dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in base alle norme preesistenti al decreto legislativo n.314 del 1997.
Il lavoratore dipendente puo' utilizzarla per consegnarla all'INPS ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonche' degli altri adempimenti istituzionali relativamente ai periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni ai fini fiscali e previdenziali. In tal caso il lavoratore deve accertarsi che il campo "qualifica " risulti compilato.

5.Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali INPDAI
La presente certificazione sostituisce il modello DAP/12 che veniva consegnato annualmente in copia all'assicurato e trasmesso all'INPDAI in base alla previgente normativa.
La suddetta certificazione puo' essere utilizzata ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni a carico dell'Ente e per gli altri adempimenti istituzionali,relativamente ai periodi per i quali non risultino acquisiti presso l'Ente medesimo i flussi informativi delle dichiarazioni ai fini fiscali e previdenziali.

6.Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali INPDAP
Con la presente certificazione vengono attestati al lavoratore dipendente i redditi percepiti e imponibili ai fini delle prestazioni erogate dall'INPDAP.Pertanto,nei relativi punti,il lavoratore oltre a ritrovare i propri dati identificativi ed il periodo di lavoro relativo all'anno oggetto della certificazione,potra' riscontrare gli elementi retributivi percepiti,sempre nell'anno di riferimento e,rispettivamente,valorizzabili ai fini della pensione,ai fini del trattamento di fine servizio,ovvero di fine rapporto.Di conseguenza,la certificazione sara' dichiarativa dei contributi trattenuti ai suddetti fini che,separatamente,dovranno essere indicati.Particolare rilievo per il lavoratore assume l'evidenziazione dei giorni utili (punto 98 )ai fini delle prestazioni a carico di questo Istituto.
Con la certificazione CUD 2001 sono,inoltre,descritti i periodi di servizio utili (punti 85 e 86 ),le singole trattenute operate (punti 154 e 155 ),nonche' le retribuzioni a diverso titolo imponibili.
Per il rilascio al singolo lavoratore della certificazione della propria posizione previdenziale l'INPDAP utilizzera' i dati contenuti nella certificazione CUD 2001 che gli perverranno dal datore di lavoro mediante la dichiarazione Mod.770/2001.
Pertanto nel CUD 2001 sono riportati i singoli periodi lavorativi ed i relativi dati retributivi e dichiarativi della posizione giuridica rivestita nel periodo di riferimento.
Per ogni variazione di posizione giuridica ovvero di interruzione dal servizio,il datore di lavoro deve utilizzare una ulteriore sezione del CUD 2001,compilando correttamente i relativi punti (per le retribuzione ai fini pensionistici,punti 99,100 e 104 ;per il trattamento di fine servizio,punto 102 ;per il trattamento di fine rapporto,punto 103; per i giorni utili, punto 98).
7.Trattenute per contribuzione a carico del lavoratore
Per i soggetti iscritti all'INPS ed all'INPDAI l'importo complessivo dei contributi trattenuti viene attestato nel punto 78 dei "Dati previdenziali e assistenziali INPS e INPDAI ".Tale importo non comprende le trattenute operate per i pensionati che lavorano. Per i dipendenti iscritti all'INPDAP l'importo complessivo dei contributi trattenuti,rispettivamente, ai fini pensionistici e del trattamento di fine servizio,viene attestato nei punti 154 e 155.
 
ALLEGATO 2
CUD 2001
MINISTERO
DELLE FINANZE

ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO,
ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

COMPILAZIONE DATI FISCALI

Generalita'
La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata ai fini fiscali indicando i dati riguardanti i redditi corrisposti nell'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema,le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate.La certificazione va consegnata al contribuente (dipendente,percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e/o pensionato)dai sostituti d 'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici,entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza,la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica.Puo' essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati,se tale modalita' risulta piu' agevole per il datore di lavoro.Gli enti pubblici e privati che erogano trattamenti pensionistici possono,altresi',non indicare nella predetta certificazione i dati di cui ai punti da 3 a 8.
Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi ad anni successivi al 2000 fino all'approvazione di un nuovo schema di certificazione.

Dati generali
Il soggetto che rilascia la certificazione puo',a seguito di specifica richiesta da parte del contribuente, compilare la certificazione con i dati fiscali e previdenziali esposti in Euro. In tal caso deve essere barrata l'apposita casella e l'esposizione dei dati deve essere effettuata in centesimi,arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale e' uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite.Ad esempio:55,505 diventa 55,51;65,626 diventa 65,63;65,493 diventa 65,49.
Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare,oltre i propri dati identificativi e il proprio codice fiscale,anche l'indirizzo completo (Comune,sigla della provincia,C.A.P.,via,numero civico,telefono,fax e l'indirizzo di posta elettronica)della propria sede (e non quella di altri soggetti,quali ad esempio,quello incaricato della tenuta della contabilita')al quale il CAF-dipendenti deve inviare la comunicazione (mod.730-4)relativa alla liquidazione del mod.730.Si precisa che l'indicazione del numero di telefono deve essere preceduta dalla lettera "T ",mentre quella del numero di fax deve essere preceduta dalla lettera "F ".
Deve,altresi',riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente,comprensivi del domicilio fiscale al 31 dicembre 2000 o,se antecedente,alla data di cessazione del rapporto di lavoro.Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Dati fiscali
Nella sezione "Dati fiscali "vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria,gli emolumenti assoggettati a tassazione separata (arretrati relativi ad emolumenti di anni precedenti ed indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente o loro anticipazioni o acconti erogati nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute),gli oneri di cui si e' tenuto conto nonche' gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi.Per le indennita' relative a rapporti cessati anteriormente all'anno 1974 deve essere utilizzato il mod.102-bis,pubblicato nella G.U.n.62 del 15 marzo 1986.Qualora debbano essere certificati piu' redditi assoggettabili a tassazione separata,ma di tipo diverso o con aliquote o basi imponibili diverse,puo' essere consegnata un 'unica certificazione,inserendovi gli ulteriori punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguita dalla dicitura "bis ","ter ",ecc.,ovvero possono essere consegnate distinte certificazioni.
Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilita' devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani,anche se minorenni e conviventi.
La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti,ai sensi dell'articolo 7, comma 3,del TUIR,agli eredi del sostituito. In tal caso,nelle annotazioni,devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione.L'importo dei redditi corrisposti agli eredi deve essere sempre indicato,rispettivamente,nel punto 1 o nel punto 2,a seconda del tipo di reddito corrisposto,come piu' avanti specificato.
Nel caso di erogazione di indennita' ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredita' deve essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennita' tenendo presente che :
- nel campo riservato all'indicazione del "dipendente,pensionato o altro percettore delle somme " devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- il punto 79 deve essere compilato con riferimento all'avente diritto o erede al quale e' consegnata la certificazione,mentre gli altri punti devono essere compilati con riferimento all'indennita' cosi' come maturata in capo al deceduto;
- nelle annotazioni devono essere indicati il codice fiscale,i dati anagrafici del deceduto e se trattasi di eredita' ovvero di erogazioni di indennita' ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti.
Nel punto 1 va indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati per i quali e' possibile fruire delle detrazioni per lavoro dipendente (stipendi,pensioni,mensilita' aggiuntive,indennita' di trasferta,indennita' e compensi corrisposti da terzi,borse di studio, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare,compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro,ecc.),al netto degli oneri deducibili e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito.
Si precisa che i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'eta' prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni,al netto della deduzione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,devono essere indicati nel punto 1 per la parte che eccede complessivamente nel periodo d 'imposta lire 6 milioni. In tal caso sull'importo eventualmente indicato nel punto 1 non competono le detrazioni per lavoro dipendente.Nelle annotazioni deve essere,in ogni caso,indicato l'ammontare del predetto reddito escluso dalla tassazione.
Nel punto 2 va indicato il totale imponibile dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennita',gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato,dalle Regioni,dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni,indennita' percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive,compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale,ecc.)per i quali non spettano le specifiche detrazioni.
Qualora il sostituito si sia avvalso della facolta' di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti,delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate da altri soggetti,la certificazione deve riportare,per i redditi indicati,rispettivamente,nei punti 1 o 2,i dati complessivi relativi al totale imponibile,al totale ritenute,al totale detrazioni (compresi quelli relativi al periodo di lavoro espresso in giorni,alle erogazioni a fronte di spese sanitarie,ecc.)dei diversi rapporti,mentre nella sezione "Dati relativi ai conguagli "devono essere indicati analiticamente,per ciascun reddito per il quale e' stato chiesto il conguaglio,nel punto 51, il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito,e,nel punto 52,l'imponibile del reddito corrisposto da questi e conguagliato dal sostituto d 'imposta (gia' compreso,rispettivamente,nel punto 1 o 2).Nel punto 53 va barrata la casella 1 se il reddito e' stato compreso nel punto 1 e la casella 2 se il reddito e' stato compreso nel punto 2 della presente certificazione.Le predette modalita' di compilazione devono essere seguite anche nel caso in cui:
- siano stati conguagliati le indennita' e i compensi di cui all'art.47,comma 1,lettera b),del TUIR erogati fino al 12 gennaio 2000 e comunicati entro la stessa data;
- si verifica un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro a causa dell'estinzione di un preesistente sostituto e di prosecuzione dell'attivita' da parte di altro sostituto. I punti da 54 a 56 e i punti da 57 a 59 devono essere compilati secondo quanto precisato per punti da 51 a 53,qualora siano stati conguagliati,rispettivamente,due o tre redditi.
Qualora,invece,sia stato chiesto il conguaglio di piu' di tre redditi puo' essere consegnata un 'unica certificazione inserendovi gli ulteriori punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguita dalla dicitura "bis ","ter ",ecc.,ovvero potranno essere consegnate ulteriori certificazioni.
Nel caso in cui per incapienza dell'imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente,dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante nei punti 3,4,5,6 e 8,nel punto 9 va indicato l'importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all'imposta lorda del percipiente.
Si precisa che nel punto 4 va indicato l'importo totale delle detrazioni per familiari a carico,comprensivo della ulteriore detrazione spettante per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni.
Si precisa,che nel punto 5 va indicato l'importo totale delle detrazioni per lavoro dipendente,comprensivo della detrazione spettante ai soggetti che,oltre all'eventuale reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze,di importo non superiore alla deduzione prevista per l'abitazione principale,percepiscono esclusivamente redditi di importo complessivamente non superiore a lire 9.600.000 derivanti:
- da assegni periodici in conseguenza di separazione legale ed effettiva,di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili;
- da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- da redditi di lavoro dipendente e redditi a questi assimilati per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente di durata inferiore all'anno.
Nel punto 6 deve essere indicato l'importo dell'ulteriore detrazione spettante a coloro che possiedono esclusivamente trattamenti pensionistici ed eventualmente il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Nel punto 7 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente.
Nel punto 10 va indicato il totale delle ritenute d 'acconto che il sostituito dovra' esporre nella dichiarazione dei redditi che eventualmente dovra' presentare.Tali ritenute sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 10bis.
Nel punto 10-bis va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali,gia' compreso nell'importo indicato nel punto 10.
L'importo delle ritenute da indicare nel punto 10 e' quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d 'imposta.Pertanto,in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni,va comunque indicato nel punto 10 il totale delle ritenute anche se:
- non tutte risultano ancora operate;
- in caso di dipendente statale,questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il relativo versamento.
Nei casi precedenti vanno compilati,inoltre,i punti 60 o 61 . In particolare,nel punto 60 va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituito ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio).L'importo da indicare non deve tener conto degli interessi dovuti dal sostituito sulle somme ancora dovute,tuttavia,nelle annotazioni della certificazione deve essere specificato che sulle somme indicate nel punto 60 sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50%mensile.
Nel punto 61,che puo' essere compilato soltanto dai sostituti d 'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art.29 del D.P.R.n.600 del 1973,va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituito si e' impegnato a versare autonomamente.
Nel punto 11 va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati,con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 11bis.
Nel punto 11bis va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.Tale importo e' gia' compreso in quello indicato nel punto 11.
Nel punto 12 va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati,con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 12 bis.S precisa che tale campo non deve essere compilato con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l'applicazione di detta addizionale.
Nel punto 12bis va indicato l'importo dell'addizionale comunale IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.
Tale importo e' gia' compreso in quello indicato nel punto 12.
Gli importi eventualmente evidenziati nei punti 11 e 12 comportano l'obbligo per il sostituto d 'imposta di effettuare il prelievo o in rate,nel corso del periodo d 'imposta successivo,ovvero in un unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso,le annotazioni devono contenere l'informazione che i predetti importi sono stati interamente trattenuti.
Nel punto 13 va indicato l'importo dei contributi (diversi dalle quote del TFR)versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari.Tali contributi,salvo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993,n.124,non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e,comunque,a lire 2 milioni e 500 mila.Nelle annotazioni va indicata la quota di contributi che,essendo superiore al predetto limite,ha concorso a formare il reddito.
I punti 14 e 15 devono essere compilati solo con riferimento agli iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente al 28 aprile 1993 indicando,rispettivamente,l'importo della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del trattamento di fine rapporto e la quota annuale del trattamento di fine rapporto destinata e versata al fondo pensione complementare.
Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito,nei punti 16 e 17 vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all'IRPEF trattenuti dal sostituto ai sostituiti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nel periodo d 'imposta per il quale e' consegnata la certificazione.Tali importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi dell'importo eventualmente indicato nel successivo punto 18.Qualora,in presenza della richiesta del sostituito di trattenere l'ammontare della seconda o unica rata di acconto in misura inferiore a quella risultante dalla liquidazione del modello 730,il sostituto non abbia rideterminato l'ammontare dell'acconto dovuto nella misura dell'87%,lo stesso e' tenuto a fare specifica menzione nelle annotazioni di tale circostanza.Qualora il primo e/o il secondo o unico acconto non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali,riportare l'importo sospeso nel punto 18,gia' compreso nei precedenti punti 16 e 17. Per i predetti soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nei punti 19,20 e 21 vanno indicati,rispettivamente,gli eventuali crediti di IRPEF,di addizionale regionale all'IRPEF e di addizionale comunale all'IRPEF relativi all'anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto.
Nel punto 22 va indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa restituito nel corso del 2000.
Nel punto 23 va indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa da restituire nel corso del periodo d 'imposta 2001.
Nel punto 24 barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d 'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituito.L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito imponibile di cui al punto 1 e per lo stesso non e' riconosciuta alcuna detrazione.Nelle annotazioni va indicato che puo' essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d 'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.
Nel punto 25 vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale,in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.Detti contributi non concorrono a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente a lire 7 milioni.Nelle annotazioni va indicato che non puo' essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d 'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi.Nelle medesime annotazioni va indicata la quota di contributi,che,essendo superiore al predetto limite,ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potra' proporzionalmente essere calcolata la detrazione d 'imposta.
Nei punti da 26 a 42 vanno analiticamente indicati gli oneri per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%e,limitatamente a quelli di cui alle lettere c)ed f)dell'articolo 13-bis,comma 1,del TUIR (spese sanitarie,assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni e contributi previdenziali non obbligatori per legge),le erogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali,a fronte dei quali,nei limiti e alle condizioni previsti nello stesso articolo 13-bis,spetta la detrazione d 'imposta indicata nel punto 8.Si precisa che gli importi relativi a detti oneri devono essere riportati tenendo conto degli eventuali limiti e al netto delle franchigie previsti dalle norme che li regolano.
Nel punto 43 va indicata la detrazione forfetaria di lire 1.000.000 eventualmente spettante per le spese di mantenimento dei cani guida.
Nei punti da 44 a 50 vanno analiticamente indicati gli oneri di cui all'articolo 10 del TUIR,alle condizioni ivi previste,e le erogazioni effettuate in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10,comma 1,lettera b),che, a norma dell'articolo 48,comma 2,lettera h),del TUIR,non hanno concorso a formare il reddito di cui ai punti 1 e 2.Devono essere,altresi',analiticamente indicati gli oneri di cui al predetto articolo 10 di cui il sostituto ha tenuto conto su richiesta del sostituito in sede di conguaglio.Nelle annotazioni va specificato che in caso di presentazione della dichiarazione tali oneri,gia' esclusi dalla formazione del reddito,non devono essere riportati.
Nelle annotazioni deve essere,inoltre,indicato l'importo delle eventuali erogazioni liberali in occasione delle festivita' e ricorrenze,nonche' il valore di eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto.
Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario delle pensioni "devono farne menzione nelle annotazioni della certificazione,precisando che il pensionato,se non possiede altri redditi oltre i trattamenti pensionistici,e' esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.
Nei punti da 62 a 67 vanno indicati i dati relativi agli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente o di redditi a questi assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente.
Nel punto 66 va indicato il periodo d 'imposta cui si riferiscono gli arretrati.Se si riferiscono a piu' anni,nel punto 66 indicare il meno recente e barrare la casella del punto 67 .
Nei punti da 68 a 79 vanno indicati i dati relativi alle indennita' di fine rapporto,alle altre indennita' e somme soggette a tassazione separata.Se il sostituto,nella liquidazione delle indennita' di fine rapporto ha applicato le disposizioni di cui all'articolo 4,comma 3,della legge n.482 del 1985,deve farne specifica menzione nelle annotazioni.
 
ALLEGATO 3
MINISTERO
DELLE FINANZE

CUD 2001

ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO,
ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D 'IMPOSTA
COMPILAZIONE DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Generalita'
La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata ai fini contributivi indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS,all'INPDAI e all'INPDAP,nonche' l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli stessi enti previdenziali,relativi all'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema.La certificazione va consegnata al contribuente dai datori di lavoro entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza,la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica.Puo' essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati,se tale modalita' risulta piu' agevole per il datore di lavoro. Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi ad anni successivi al 2000 fino all'approvazione di un nuovo schema di certificazione.
Per la compilazione dei dei dati previdenziali e assistenziali gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni,se espressi in lire,devono essere arrotondati alle 1000 lire superiori in caso di frazione pari o superiore alle 500 lire ovvero alle 1000 lire inferiori in caso di frazione inferiore alle 500 lire.
Il soggetto che rilascia la certificazione puo',a seguito di specifica richiesta da parte del contribuente,compilare la certificazione con i dati fiscali e previdenziali esposti in Euro. In tal caso deve essere barrata l'apposita casella e gli importi vanno arrotondati all'unita' inferiore fino a 49 centesimi di Euro e all'unita' superiore da 50 centesimi in poi.

Dati generali
Se la certificazione deve essere rilasciata ai soli fini contributivi,vanno riportati necessariamente:
- con riferimento al soggetto che rilascia la certificazione,il cognome e nome o la denominazione ed il codice fiscale;
- con riferimento al dipendente,il cognome,il nome,il codice fiscale,il sesso nonche' la data,il comune (o Stato estero)e la provincia di nascita.

INPS
1. Dati previdenziali e assistenziali
Nella presente certificazione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.
Anche nel caso in cui,nel periodo cui si riferisce la certificazione,per il dipendente vi sia variazione di qualifica o di tipo rapporto oppure trasformazione del rapporto,i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ognuna delle situazioni sopra specificate.Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate piu' situazioni assicurative (cambiamento di qualifica,variazione nel corso dell'anno di Ente pensionistico di appartenenza,ecc.)puo' essere consegnata un 'unica certificazione inserendovi gli ulteriori punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguita dalla dicitura "bis ","ter ",ecc.,ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.
Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituito,la stessa,per la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.

1.1 Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali
I dati previdenziali di competenza dell'INPS devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro gia' tenuti alla compilazione e presentazione del modello O1/M,secondo la normativa previgente al decreto legislativo n.314 del 1997. Pertanto,la certificazione,per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell'INPS,deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d'imposta (Ambasciate,Stato Citta' del Vaticano,Organismi internazionali,aziende straniere che assicurano,in regime di legge n.398 del 1987,lavoratori italiani occupati all'estero in paesi non convenzionati).

1.2 Dirigenti iscritti all'INPDAI
Il datore di lavoro deve compilare due distinti quadri relativi ai dati previdenziali ed assistenziali INPS/INPDAI uno contraddistinto dal codice "ente "1 (INPS)e uno contraddistinto dal codice "ente "2 (INPDAI).

1.3 Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.
Il datore di lavoro e',pertanto,esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali gia' dichiarati e che saranno certificati dall'INPS. Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n.240 del 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG,CIGS,mobilita' e ANF versate con il sistema DM10.

1.4 Imponibile ai fini previdenziali
Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS,si pone in evidenza che,in materia di previdenza obbligatoria,il dato normativo somme e valori "percepiti ",espresso nel comma 1 dell'articolo 48 del TUIR non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi,specificata quest 'ultima,piu' propriamente ed incisivamente,attraverso il concetto di redditi "maturati "nel periodo di riferimento. In altri termini,tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore,ma include,anche se non corrisposti,somme e valori "dovuti "per legge, regolamento,contratto collettivo o individuale.Tale conseguenza discende dal principio,gia' largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale,che si determina al sorgere del rapporto di lavoro,e successivamente codificato in diritto positivo dall'articolo 1,comma 1,del decreto legge 9 ottobre 1989,n.338,convertito dalla legge 7 dicembre 1989,n.389 e successive modificazioni.
Premesso quanto sopra,si ricorda che l'imponibile riferito al 2000 dovra' essere rettificato:
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2000 ma riferiti a dicembre 1999 (tali importi avranno,infatti,rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 1999);
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2001,ma riferiti a dicembre 2000.

2.1.5 Casi particolari
Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:
- contribuzione "aggiuntiva "versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3,commi 5 e 6,del decreto legislativo n.564 del 1996 e successive modificazioni (vedi circolari n.14 del 23 gennaio 1997,n.197 del 2 settembre 1998,n.60 del 15 marzo 1999);
- contribuzione "figurativa "versata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59,comma 3,della legge n.449 del 1997 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito);
- contribuzione "figurativa "correlata ai periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito)versata ai sensi dell'articolo 6,comma 3,dei decreti ministeriali 28 aprile 2000,n.157 e n.158;
- contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 26,comma 1,della legge del 3 agosto 1999,n.265.

2.1.6 Compilazione dei campi "qualifica "
La mancata compilazione di tali dati comporta la non utilizzabilita' della certificazione per attestare,per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni,i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonche' degli altri adempimenti istituzionali.

2.1.7 Compilazione dei punti da 1 a 77
Per la compilazione dei punti da 1 a 77 devono essere osservate le seguenti istruzioni.
SEZIONE 1
Punto 1 -Qualifica assicurativa
Va compilata utilizzando,a seconda dei casi,uno dei seguenti codici:
Codice Descrizione
1 Operaio
2 Impiegato
3 Dirigente
4 Apprendista non soggetto all'assicurazione infortuni
5 Apprendista soggetto all'assicurazione infortuni
6 Lavoratore a domicilio
7 Equiparato o intermedio considerato impiegato ai fini della contribuzione per le prestazioni economiche di malattia
8 Viaggiatore o piazzista
W Apprendista qualificato operaio (articolo 21,commi 6 e 22,legge 28 febbraio 1987,n.56)
R Apprendista qualificato impiegato (articolo 21,commi 6 e 22,legge 28 febbraio 1987,n.56)
Q Lavoratore con qualifica di quadro
E Pilota (fondo volo)
F Pilota in addestramento (primi 12 mesi)
G Pilota collaudatore
H Tecnico di volo
L Tecnico di volo in addestramento (primi 12 mesi)
M Tecnico di volo per i collaudi
N Assistente di volo
P Giornalista professionista o praticante iscritto all'INPGI
Punto 2 Tempo pieno/tempo parziale
Codice Descrizione
F Tempo pieno
P Tempo parziale
L Tempo parziale con orario tra le 20 e le 24 ore settimanali
N Tempo parziale con orario superiore a 24 e fino a 28 ore settimanali
R Tempo parziale con orario superiore a 28 e fino a 32 ore settimanali
Punto 3 -Tempo determinato o indeterminato
Codice Descrizione
I Tempo indeterminato
D Tempo determinato o contratto a termine
S Stagionale
I punti 1,2 e 3 devono essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali ed assistenziali INPS.
Per quanto riguarda il punto 2 sono stati inseriti i nuovi caratteri "L,N,R "di cui al decreto ministeriale 12 aprile 2000 (circolare n.145 del 4 agosto 2000).
Per quanto riguarda il punto 3,si precisa che deve essere modificato:
- "I "per dipendenti a tempo indeterminato (gli apprendisti vanno considerati a tempo indeterminato,salvo il caso in cui siano stagionali -articolo 21,comma 4,legge 28 febbraio 1987,n.56);
- "D "per dipendenti a tempo determinato,compresi quelli evidenziati da particolari "tipi rapporto ",come ad esempio i contratti di formazione,ecc.
- "S "per i dipendenti stagionali (dipendenti impiegati in attivita' che si svolgono a cicli stagionali, tipici di aziende conserviere,tabacchifici,zuccherifici,aziende alberghiere,ecc.,nelle quali a periodi di attivita' caratterizzati da assunzioni di personale seguono periodi di sospensione con conseguente risoluzione dei rapporti per fine lavoro all'atto della conclusione del ciclo di produzione medesimo).Le attivita' stagionali sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,n.1525,modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995,n.378.
Nel punto 4 indicare il codice "01 ".L'indicazione di tale codice e' necessaria per l'attribuzione dei dati all'INPS. Il codice "02 "identifica i dati di pertinenza dell'INPDAI.Pertanto,nel caso di Dirigenti di aziende industriali,devono essere sempre compilati due distinti quadri,uno di pertinenza INPS per le contribuzioni "minori " e l'altro per le contribuzioni di pertinenza INPDAI per l'IVS e il
Fondo di garanzia.
Nel punto 5 deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro.Si precisa,che nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando piu' posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse,devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.
Nel punto 6 deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la propria attivita' lavorativa.Nel caso di variazione nel corso dell'anno,deve essere indicata l'ultima provincia di lavoro. Il punto va sempre compilato anche se coincidente con la provincia della matricola aziendale.
Se il lavoratore ha svolto la propria attivita' lavorativa all'estero,deve essere indicata la sigla "EE ".
Nei punti 7,8,9 e 10 devono essere indicate le forme assicurative cui il lavoratore e' soggetto,barrando le caselle relative alle gestioni per le quali il datore di lavoro e' tenuto a versare i contributi (IVS,DS,FG).
La casella "TBC " e' stata soppressa..
La casella "IVS "non deve essere barrata,nel riquadro INPS,per i lavoratori iscritti,ai fini pensionistici,ad enti diversi dall'INPS (es:INPDAI,INPGI,INPDAP,ENPALS).
Pertanto va sempre indicata quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS,sia al F.P.L.D. che ad altri fondi sostitutivi gestiti dall'INPS (esempio,Fondo Elettrici,Telefonici,Volo,ecc).
Si precisa che la casella "Altre "deve essere barrata esclusivamente nel caso in cui per il lavoratore non siano dovuti i contributi IVS,DS e FG.
Per i lavoratori con la qualifica di apprendista deve essere barrata la sola casella IVS,sia che risultino dipendenti di aziende artigiane che di aziende non artigiane.
Per i lavoratori per i quali la contribuzione e' assolta nella misura prevista per gli apprendisti ovvero per i lavoratori per i quali compete l'esonero totale o parziale dalla contribuzione,devono essere barrate le caselle riferite alle forme contributive cui e' iscritto il lavoratore.
La casella "FG "deve essere barrata quando per il soggetto e' dovuto il contributo al "Fondo garanzia trattamento fine rapporto ".
Nei punti 11 e 12 devono essere indicate,rispettivamente,le competenze correnti e le altre competenze.Si precisa che la suddivisione delle retribuzioni in "competenze correnti "ed "altre competenze " e' obbligatoria..
In particolare deve essere indicato:
- nel punto 11 l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare,sia intere che ridotte (stipendio base,contingenza,competenze accessorie,ecc.).Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali,nel punto 11 devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali;
- nel punto 12 l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto,emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilita' ed altre gratifiche,premi di risultato,importi dovuti per ferie e festivita' non godute,valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali,mutui a tasso agevolato,utilizzo di autovetture o altri fringe benefits).Si chiarisce che relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarieta' del 10 per cento,non pensionabile (legge n.67 del 1997).Per quanto riguarda l'indennita' sostitutiva del preavviso,che di norma non va inclusa nel punto 12,consultare l'apposito paragrafo.
Si precisa che gli arretrati di retribuzione da includere tra le "altre competenze ",sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo;sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti,liquidati a seguito di transazione,conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza,utilizzando la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive (ex O1/M-vig).
Si ricorda che le somme corrisposte per incentivare l'esodo non sono sottoposte a contribuzione previdenziale ed assistenziale e pertanto non vanno comprese nelle "competenze correnti "ne' nelle "altre competenze ".
Qualora siano da indicare,per l'anno di riferimento,solo competenze arretrate,occorre compilare,oltre ai dati identificativi),i punti da 1 a 12,escluso il punto 11.
Per gli operai dell'edilizia e per i lavoranti a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari per la compilazione dei punti 11 e 12:
a)operai dell'edilizia
Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie,riposi annui e gratifica natalizia e' assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione. Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono,attraverso accordi integrativi locali,prevedere l'assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile,in forma mutualistica,di apposito contributo,con conseguente accollo da parte di quest 'ultima dell'onere della corresponsione del predetto trattamento.
Per quanto riguarda l'evidenziazione dei dati inerenti le predette somme,va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione,quanto segue:
- periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e,quindi,devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria.L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica)deve essere incluso tra le competenze da indicare nel punto 11 .Le settimane di ferie godute vanno incluse dalle imprese fra le settimane retribuite da indicare nel punto 13 ;
- periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti.L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica)deve essere incluso nelle retribuzioni correnti da indicare nel punto 11 .Le relative settimane,anche se non caratterizzate da altra retribuzione corrente,devono essere indicate nel punto 13 ;
- l'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica)va esposto nel punto 12 .Le relative settimane (sempreche' si riferiscano a settimane prive di altri emolumenti correnti assoggettati a contribuzione)non danno luogo a copertura contributiva per le settimane stesse e,pertanto,non sono da indicare nel punto 13.
Nel punto 11 va altresi' compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse Edili,a carico del datore di lavoro e del lavoratore,diverse da quelle dovute per ferie,gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili,contributo per l'anzianita' professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale);
b)lavoranti a domicilio
I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo,della gratifica natalizia,delle ferie annuali e delle festivita' nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalita' previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile;in particolare,il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalita':
- i cosiddetti periodi di ferie vanno inclusi fra le settimane retribuite da indicare nel punto 13;
- l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia va incluso nelle retribuzioni da indicare nel punto 12;
- gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festivita' infrasettimanali vanno inclusi nelle retribuzioni da indicare nel punto 11.
Nel punto 13 va indicato il numero complessivo delle settimane cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 11.
Per settimana deve intendersi il periodo che inizia con la domenica e termina con il sabato successivo.La settimana cosi' definita deve considerarsi utile ai fini della determinazione del numero da indicare nel punto in trattazione quando comprenda almeno un giorno retribuito;la settimana a cavallo di anno il cui sabato cade nell'anno successivo,va computata nell'anno successivo.
Nel punto 14 va indicato il numero complessivo delle giornate cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 11.
Nel punto 15 deve essere barrata la casella qualora l'importo indicato nel punto 11 si riferisca a tutti i mesi dell'anno solare considerato (il singolo mese si intende retribuito purche' comprenda almeno un giorno per il quale sia dovuta la retribuzione).
Nel punto 16 devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi non coperti (nemmeno parzialmente)dalla retribuzione indicata nel predetto punto 11.
Nel punto 17 deve essere indicato il codice contratto nazionale applicato o piu' affine a quello applicato (vedi tabelle allegate alle circolari n.100 del 3 maggio 1999 e n.94 del 16 maggio 2000).
Nel caso in cui il datore di lavoro applichi,oltre al contratto nazionale,anche un contratto di secondo livello,deve essere inserito il contratto nazionale.Non deve essere quindi compilato il punto 18.Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo (legge n.196 del 1997)devono indicare il codice contratto 267 (vedi circolare n.94 del 16 maggio 2000).
Nel punto 18,qualora non sia applicato un contratto nazionale,salvo il caso in cui nel codice contratto venga indicato "EP "(enti pubblici),deve essere indicato il tipo di contratto in concreto applicato al lavoratore,utilizzando uno dei seguenti codici:
Codice Descrizione
R Per contratto stipulato a livello regionale
P Per contratto stipulato a livello provinciale
A Per contratto stipulato a livello aziendale
N Nel caso in cui non sia applicato nessuno dei tipi di contratto di cui alle lettere precedenti
G Contratto di riallineamento o di gradualita'
Nel punto 19 deve essere indicato il livello di inquadramento del lavoratore riferito al contratto applicato.Nel caso di variazione del livello di inquadramento nel corso dell'anno solare,deve essere riportato l'ultimo livello conseguito.
Nel punto 20 vanno indicati il giorno ed il mese di risoluzione del rapporto di lavoro,senza cioe' tenere conto dell'eventuale successivo periodo coperto dall'indennita' sostitutiva del preavviso.
Nel punto 21 va indicato,solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari,uno dei seguenti codici:
Codice Descrizione
15 Lavoratori assunti con contratto di formazione,tipologia B,di cui all'articolo 16 della L.451 del 1994,trasformato in contratto a tempo indeterminato,per i quali compete al datore di lavoro il beneficio previsto per gli apprendisti (circ. Inps n.41 del 1994)
19 Lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 4,comma 3,della L.8 novembre 1991 n.381,ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (cooperative sociali circ. Inps n.296 del 1992)
20 Lavoratori assunti dal 1 ogennaio 2000,iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (F.P.L.D.)per effetto dell'articolo 41,comma 1,della legge n.488 del 1999 (soppressione
Fondo Elettrici e Telefonici circ. INPS n.149 del 2000)
27 Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto e' trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. Inps n.249 del 1993)
28 Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto e' trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. Inps n.249 del 1993)
29 Lavoratori assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 6 della legge n.451 del 1994 (calzaturieri).Sgravio del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi tre anni (circ. Inps n.219 del 1995)
38 Lavoratori assunti con contratto di formazione,tipologia B,di cui all'articolo 16 della legge 451 del 1994,trasformato in contratto a tempo indeterminato,per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento (circ. Inps n.41 del 1994)
39 Lavoratori assunti con contratto di formazione,tipologia B,di cui all'articolo 16 della legge 451 del 1994,trasformato in contratto a tempo indeterminato,per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento (circ. Inps n.41 del 1994)
40 Lavoratori assunti con contratto di formazione,tipologia B,di cui all'articolo 16 della legge 451 del 1994,trasformato in contratto a tempo indeterminato,per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 40 per cento (circ. Inps n.236 del 1996)
46 Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE,per i quali e' stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.Versamento dei contributi come per apprendisti (circ. Inps n.174 del 1997)
47 Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE,per i quali e' stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.Riduzione dei contributi al 50 per cento (circ. Inps n.174 del 1997)
50 Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge n.451 del 1994 (calzaturieri).Sgravio del 75 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi due anni (circ. Inps n.219 del 1995)
52 Lavoratori con contratto di solidarieta' stipulato ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge n.863 del 1984
53 Lavoratori con contratto di formazione stipulato ai sensi dell'articolo 3 della L.n.863 del 1984,e articolo 8,comma 2,della legge 29 dicembre 1990,n.407
54 Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 5,comma 2, della legge n.291 del 1988 (circ. Inps n.164 del 1988)
56 Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 8,comma 1, della legge n.407 del 1990 (circ. Inps n.25 del 1991)
57 Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro,aventi titolo alle agevolazioni di cui all'articolo 8,comma 3,della legge 29 dicembre 1990 n.407 (circ. Inps n.25 del 1991)
58 Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 8,comma 9,della legge 29 dicembre 1990 n.407, aventi titolo alla riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n.25 del 1991)
59 Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 8,comma 9,della legge 29 dicembre 1990,n.407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n.25 del 1991)
75 Lavoratori in mobilita' assunti con contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 25, comma 9,della legge 23 luglio 1991 n.223 (circ. Inps n.260 del 1991)
76 Per i lavoratori in mobilita' assunti con contratto a termine di cui all'articolo 8,comma 2,della legge 23 luglio 1991,n.223 (circ. Inps n.260 del 1991)
77 Lavoratori in mobilita' assunti con contratto a termine di cui all'articolo 8,comma 2,della legge 23 luglio 1991,n.223,trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato (circ. Inps n.260 del 1991)
78 Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 5,comma 1, della legge 15 ottobre 1991,n.344 (profughi circ. Inps n.50 del 1992)
82 Lavoratori a tempo determinato,assunti in sostituzione di personale in astensione dal lavoro (articolo 10 legge n.53 del 2000),per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50 per cento (circ.117 del 2000)
83 Prestatori di lavoro interinale a tempo determinato (articolo 1,comma 1,legge 196 del 1997,circolare n.153 del 1998)
84 Lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991,n.223,ai quali si applica la riduzione del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n.215 del 1991)
85 Lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991,n.223,ai quali si applica la riduzione del 37,50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n.215 del 1991)
86 Lavoratori ex cassaintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'articolo 4, comma 3,del decreto legge 20 maggio 1993,n.148,convertito dalla legge 19 luglio 1993,n.236 (circ. Inps n.260 del 1992)
89 Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge n.451 del 1994, trasformato in rapporto a tempo indeterminato (calzaturieri):alla fine del primo anno il beneficio al 100 per cento spetta per due anni;alla fine del secondo anno il beneficio al 100 per cento spetta per un anno (circ. Inps n.219 del 1995)
91 Giornalisti dipendenti della RAI,gia' iscritti all'INPGI,che si sono avvalsi dell'opzione per l'Inps ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n.509 del 1994
92 Dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 20 della Legge n.266 del 7 agosto 1997,per i quali compete la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. INPS n.2 del 1997)
95 Lavoratori interessati dal contratto di riallineamento o di gradualita' denunciati per la prima volta all'Istituto ai sensi dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998,n.448 (circ. INPS n.59 e n.115 del 2000)
96 Lavoratori interessati dal contratto di riallineamento o di gradualita' gia' denunciati all'Istituto ai sensi dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998,n.448 (circ. INPS n.59 e n.115 del 2000)
97 Prestatori di lavoro interinale a tempo indeterminato (articolo 1,comma 1,della legge 196 del 1997,circ.n.153 del 15 luglio 1998)
Nel caso in cui,nel corso dell'anno,sia intervenuta una trasformazione del tipo di rapporto (per esempio,da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato),per il lavoratore interessato dovranno essere compilati,distinti riquadri
Nel punto 22 deve essere barrata la casella solo nel caso in cui,nel corso dell'anno o ad inizio anno,il rapporto di lavoro sia stato trasformato da tempo parziale a tempo pieno o viceversa (articolo 9,comma 4,del decreto legislativo 25 febbraio 2000,n.61).
Nel caso in cui la trasformazione del rapporto sia avvenuta nel corso dell'anno devono essere compilati due distinti riquadri,uno per ciascun tipo di rapporto,barrando sempre la casella del punto 22.
Nel punto 23 deve essere indicato,per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, il numero delle settimane utili (anzianita')per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche (articolo 9,comma 4,del decreto legislativo 25 febbraio 2000,n.61).
Il numero settimane utili non va indicato quando non e' dovuta all'INPS la contribuzione IVS.
Si ricorda che il numero di settimane utili deve essere determinato dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite nell'anno solare per lavoro a tempo parziale per il numero delle ore che costituiscono l'orario ordinario settimanale previsto dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno.
Nel computo delle ore per il calcolo delle settimane utili vanno ricomprese non solo le ore dell'orario ordinario,ma tutte quelle effettivamente svolte,purche' previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Il quoziente risultante dall'operazione,eventualmente arrotondato all'unita' superiore,costituisce il valore da riportare nel punto 23.
Il dato deve essere fornito anche nel caso di lavoratore part-time cui venga erogata l'indennita' di mancato preavviso,i cui dati sono riportati nelle retribuzioni particolari.
Nel punto 24 deve essere indicato l'importo dell'accantonamento complessivamente spettante al lavoratore per l'anzianita' lavorativa da questi maturata fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento della certificazione ovvero fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro,se questa e' intervenuta nel corso dell'anno,al netto dei contributi versati dal datore di lavoro al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 3,penultimo comma,della legge 29 maggio 1982, n.297,nonche' di quanto eventualmente erogato al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto.
Non vanno comprese le quote di TFR destinate alla previdenza complementare. In caso di compilazione per un determinato anno solare di piu' riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali per lo stesso lavoratore,l'importo dell'accantonamento deve essere indicato esclusivamente sull'ultimo riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali la cui retribuzione e' assoggettata al contributo per il finanziamento del fondo di garanzia del TFR.
Per i lavoratori cessati,l'importo va indicato al netto di eventuali acconti gia' corrisposti,ovvero non deve essere indicato se gia' integralmente corrisposto.
Nei punti da 25 a 27 devono essere forniti i dati relativi alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare erogati dal datore di lavoro e posti a conguaglio nel modello DM10/2. In particolare,nel punto 25 deve essere indicato il numero della tabella riferita alla composizione del nucleo familiare utilizzata per la determinazione dell'importo dell'assegno spettante (11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20A,20B,21A,21B,21C,21D);nel punto 26 deve essere indicato il numero dei componenti del nucleo familiare;nel punto 27 deve essere indicato il numero progressivo (da 1 a 16)che individua la fascia di reddito del nucleo familiare (le tabelle cui fare riferimento, per l'anno di competenza 2000,sono allegate alla circolare numero 113 del 14 giugno 2000).
I dati vanno riferiti alla situazione del mese di dicembre dell'anno di riferimento della certificazione.
Se il dipendente non ha percepito A.N.F.nel mese di dicembre,cosi' come se la certificazione viene rilasciata in corso d 'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,nei punti da 25 a 27 non deve essere inserito alcun dato.Se per il dipendente sono stati compilati piu' riquadri,le coordinate assegni familiari devono essere inserite nel riquadro riferito anche al mese di dicembre.

SEZIONE 2 -Retribuzioni particolari
Nei punti da 28 a 36,o da 37 a 45,o da 46 a 54,o da 55 a 63 devono essere indicati i dati relativi a particolari categorie di lavoratori ovvero a particolari tipi di retribuzione.
Il rigo "retribuzioni particolari "e' ripetuto 4 volte.Se non sono sufficienti i righi di un riquadro per esporre tutti i dati di un dipendente,occorre compilare un altro riquadro,riportando i punti da 1 a 5 della sezione 1 .
Nel punto 28 devono essere indicati i diversi tipi di retribuzioni particolari utilizzando uno dei seguenti codici alfabetici o numerici:
Codice Descrizione
C Retribuzione considerata ai fini delle prestazioni in capitale per periodi di servizio prestati con obbligo di iscrizione al Fondo speciale (Esattorie e ricevitorie,ex Imposte di consumo)
D Lavoratori a domicilio;relativamente alla retribuzione corrisposta per commessa di lavoro terminata nell'anno solare oggetto della denuncia,ma la cui data iniziale si colloca nell'anno solare precedente
F Retribuzione considerata ai fini del trattamento integrativo di pensione del Fondo speciale per periodi di servizio prestati con obbligo di iscrizione ai fondi Esattorie e ricevitorie,e Imposte di consumo,porti di Genova e Trieste,aziende private del Gas
G Retribuzione da riallineamento
M Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere,cave e torbiere,per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo
MS Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere,cave e torbiere,per periodi di cassa integrazione straordinaria a zero ore
N Indennita' sostitutiva del preavviso utile ai fini del trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo speciale aziende private del Gas
P Indennita' sostitutiva del preavviso
R Riscatto periodo di prova utile al periodo di trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del Gas
PM Lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio della legge 26 luglio 1984,n.413 (Previdenza Marinara)
AE Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive
AS Lavoratori in aspettativa per cariche sindacali
BR Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59,comma 3,della legge n.449 del 1997,per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito
CF Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all'assegno straordinario per il sostegno del reddito (articolo 6,comma 3,D.M.28 aprile 2000,n.157)
CR Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all'assegno straordinario per il sostegno del reddito (articolo 6,comma 3,D.M.28 aprile 2000,n.158)
CS Contribuzione aggiuntiva versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3,comma 5 e 6 del decreto legislativo n.564 del 1996 e successive modificazioni
FS Fondo Ferrovieri retribuzione ex legge n.177del 1976 con maggiorazione del 18 per cento
FT Fondo Ferrovieri retribuzione ex legge n.177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento e maggiorazione del periodo di 1/10
FV Fondo Ferrovieri retribuzione ex legge n.177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento e maggiorazione del periodo di 1/12
F1 Fondo Ferrovieri "tredicesima mensilita' "
F2 Fondo Ferrovieri "competenze accessorie "
F3 Fondo Ferrovieri "indennita' integrativa speciale "
X1 Lavoratore,Fondo Elettrici,iscritto prima del 31 dicembre 1995
Z1 Lavoratore,Fondo Elettrici,iscritto dopo del 31 dicembre 1995
X2 Lavoratore,Fondo Telefonici,iscritto prima del 31 dicembre 1995
Z2 Lavoratore,Fondo Telefonici,iscritto dopo del 31 dicembre 1995
X3 Lavoratore,Fondo Volo,iscritto prima del 31 dicembre 1995
Z3 Lavoratore,Fondo Volo,iscritto dopo del 31 dicembre 1995
X4 Lavoratore autoferrotranviere iscritto prima del 31 dicembre 1995
Z4 Lavoratore autoferrotranviere iscritto dopo del 31 dicembre 1995
05 Personale dipendente Enti pubblici creditizi iscritti all'A.G.O.dal 1 gennaio 1991
37 Lavoratore richiamato alle armi
98 Lavoratore soggetto al massimale contributivo di cui all'articolo 2,comma 18,della legge n.8 agosto 1995,n.335
Nei punti 29 e 30 devono essere indicate la data iniziale e finale del periodo cui si riferisce la retribuzione particolare considerata.
Nel punto 31 deve essere indicato l'importo della retribuzione particolare.
Nel punto 32 deve essere indicato il numero di settimane coperte dalla retribuzione particolare, nei casi previsti dalle specifiche retribuzioni particolari.
Nei punti da 33 a 36 devono essere indicati i dati riferiti esclusivamente a lavoratori iscritti a Fondi speciali di previdenza,con le modalita' specifiche di ciascun Fondo,oppure a particolari tipi di contribuzione.
Per maggiori dettagli in ordine alla compilazione delle "Retribuzioni particolari ",vedere le successive istruzioni relative ai fondi speciali integrativi e sostitutivi e a particolari categorie di contribuenti o di retribuzioni.

SEZIONE 3 -Accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte
I punti da 64 a 77 devono essere utilizzati per indicare gli elementi utili per l'accredito delle settimane e delle retribuzioni riconoscibili figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione,in relazione agli eventi di malattia o infortunio,malattia ex lege n.88 del 1987,maternita' e integrazione salariale.
Relativamente alla maternita' sono riconoscibili figurativamente i seguenti periodi da indicare nei punti 69 e 70 :
- i periodi di astensione obbligatoria;;
- i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7,comma 1,della legge n.1204 del 1971 come modificata dalla legge 8 marzo 2000,n.53 (6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino);
- i prolungamenti dell'astensione facoltativa per malattia del bambino di eta' inferiore a 3 anni di cui all'articolo 7,comma 2,della legge n.1204 del 1971 come modificata dalla legge 8 marzo 2000,n.53;
- il prolungamento dell'astensione facoltativa di cui all'articolo 33,comma 1,legge n.104 del 1992 (prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa per minori con handicap);
- i permessi mensili articolo 33,commi 3 e 6,legge n.104 del 1992 (sono superate le disposizioni in merito all'accredito figurativo di cui alla circolare n.162 del 13 luglio 1993 e circolare n.80 del 24 marzo 1995).
I dati,che i datori di lavoro devono fornire nei predetti punti,in relazione ai sopracitati eventi sono finalizzati all'attuazione dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981,n.155,il quale prevede:
- il riconoscimento figurativo,in corrispondenza ai vari eventi,non solo per le settimane in cui non e' stata corrisposta alcuna retribuzione,ma anche per quelle caratterizzate da retribuzione ridotta;
- l'attribuzione,per le settimane di riconoscimento figurativo,di un valore retributivo determinato sulla media delle retribuzioni settimanali piene percepite nell'anno solare in cui si collocano.
Per le settimane di riconoscimento figurativo,determinato da integrazioni salariali,il valore retributivo e' invece,calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale medesima,dedotto quanto corrisposto retributivamente dal datore di lavoro per le stesse settimane (vedi articolo 4,comma 16,decreto legge 17 settembre 1983,n.463,convertito nella legge 11 novembre 1983,n.638).
Con l'entrata in vigore della legge 8 marzo 2000,n.53,sono inoltre riconoscibili figurativamente, sulla base di un valore retributivo convenzionale,i seguenti periodi da indicare nei punti 71 e 72 :
- i permessi per allattamento articolo 10 legge n.1204 del 1971;
- i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7,comma 1,della legge n.1204 del 1971 (oltre i 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino ovvero fruiti fra il 3 oe l'8 anno);
- i permessi giornalieri articolo 33,commi 2 e 6,legge n.104 del 1992 (sono superate le disposizioni in merito all'accredito figurativo di cui alla circolare n.162 del 13 luglio 1993 e circolare n.80 del 24 marzo 1995);
- i permessi per malattia del bambino di eta' compresa fra i 3 e gli 8 anni di cui all'articolo 7,comma 4,della legge n.1204 del 1971 (fruibili alternativamente,nel limite di 5 giorni l'anno per ciascun genitore).
I dati,che i datori di lavoro devono fornire nei predetti punti,in relazione ai sopracitati eventi sono finalizzati all'attuazione dell'articolo 15,comma 2,lettera b),della legge 8 marzo 2000,n.53, il quale prevede:
- il riconoscimento figurativo,in corrispondenza ai vari eventi,non solo per le settimane in cui non e' stata corrisposta alcuna retribuzione,ma anche per quelle caratterizzate da retribuzione ridotta;
- l'attribuzione,per le settimane di riconoscimento figurativo,di un valore retributivo determinato sulla base del 200 per cento dell'ammontare annuo dell'assegno sociale e proporzionato ai periodi di riferimento;
- la facolta' degli interessati di integrare,con versamenti volontari o con riscatto,il valore figurativo accreditato,fino alla concorrenza dell'importo che sarebbe riconoscibile in applicazione dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981,n.155.
I punti da 64 a 77 non vanno pertanto compilati nel caso in cui al lavoratore,durante detti eventi, viene corrisposta l'intera retribuzione e versata la relativa contribuzione.
Per la compilazione dei predetti punti,che non e' richiesta relativamente ai lavoratori per i quali non e' dovuta all'INPS la contribuzione pensionistica (al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o a una forma speciale di previdenza gestita dall'INPS),devono essere osservate le disposizioni seguenti.
Nel punto 64 deve essere indicato il totale annuo delle settimane di calendario (domenica-sabato) caratterizzate da una retribuzione ridotta (anche per un solo giorno)per uno dei seguenti eventi:
- malattia ed infortunio sul lavoro,anche se di durata inferiore a 7 giorni;
- malattia specifica legge n.88 del 1987;
- maternita';
- cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria);
- donazione di sangue legge n.107 del 1990.
L'indicazione di tali eventi e' tassativa per cui non rientrano,nei periodi di retribuzione ridotta da indicare,quelli che non danno titolo all'accreditamento di contribuzione figurativa quali,ad esempio,congedo matrimoniale,sciopero,ecc.
Non devono essere indicate le settimane in cui la riduzione delle retribuzioni dipende esclusivamente dall'applicazione di un contratto di solidarieta',stipulato ai sensi della legge n.863 del 1984.
Queste ultime devono,invece,essere comprese tra quelle indicate nel punto 13. Il numero delle settimane ridotte indicate nel punto 13,costituisce un "di cui "del numero delle settimane indicate nel punto 13.
Nel punto 65 deve essere indicato l'importo complessivo annuo delle retribuzioni corrisposte nelle settimane indicate nel punto precedente (punto 64).
Nell'importo in parola non devono essere computate le retribuzioni ridotte per eventi diversi da quelli elencati a proposito della compilazione del punto 64,ne' ovviamente,le indennita' di malattia e maternita',le indennita' di cui alla legge n.88 del 1987 e le integrazioni salariali,anticipate per conto dell'INPS.
Anche l'importo complessivo delle retribuzioni ridotte costituisce una parte dell'ammontare complessivo delle "Competenze correnti " indicate nel punto 11..
Per la determinazione dell'importo concernente le retribuzioni ridotte,e' da tenere presente che,nel caso di settimane caratterizzate in parte da riduzione della retribuzione per eventi che danno diritto ad accreditamento di contributi figurativi,l'individuazione della retribuzione giornaliera piena puo' essere effettuata con il ricorso a valori retributivi medi.
In altre parole,i datori di lavoro possono indicare,in luogo delle retribuzioni realmente corrisposte per le giornate di retribuzione piena,valori determinati sulla base della media giornaliera delle voci tabellari nonche' delle altre voci ricorrenti mensilmente in modo costante.Cio' tenuto conto della finalita' attribuita al dato in questione,che e' quella di determinare le retribuzioni settimanali piene spettanti in relazione a periodi lavorativi che siano in parte caratterizzati dagli eventi precedentemente citati,riduttivi della retribuzione stessa.
Nei punti 67,69,71,73 e 75 devono essere indicate,distintamente per la malattia o infortunio, per la maternita',per la malattia di cui alla legge n.88 del 1987,e per la CIG,il numero totale annuo delle settimane intere di calendario (da domenica a sabato)per le quali il lavoratore non ha percepito alcuna retribuzione dal datore di lavoro.
Nei punti in trattazione non devono essere incluse le settimane relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell'INPS,in quanto l'Istituto provvede direttamente alla rilevazione ed al conseguente accreditamento figurativo.
Le settimane indicate nei punti in trattazione non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 13 e le giornate relative alle "SETT.1 "non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 14.
I mesi interamente non retribuiti dal datore di lavoro,anche se il lavoratore ha percepito,ad esempio,indennita' di malattia a carico dell'INPS,devono essere barrati al punto 16.
Nel suddetto numero di settimane (SETT.1)non devono essere computate quelle in cui sono state retribuite anche solo festivita' non godute e quelle relative a malattie e infortuni di durata inferiore a 7 giorni.
Nei punti 68,70,72,74 e 76 devono essere indicate,in corrispondenza di ognuno dei precitati eventi,il numero totale annuo delle settimane caratterizzate da una retribuzione ridotta nel senso specificato a proposito della compilazione dei punti 64 e 65 (settimane retribuite solo per alcuni giorni ovvero retribuite anche per l'intero arco ma in misura ridotta).
Nel caso di malattia o infortunio,il punto 68 deve essere compilato solamente se l'evento ha durata pari o superiore a 7 giorni. Criteri particolari per la compilazione dei punti da 64 a 77 :
-licenziamento al termine di un periodo caratterizzato da uno degli eventi considerati nei suddetti punti,senza alcuna retribuzione nell'anno:dovranno essere compilati i punti per la parte relativa all'evento che ricorre;
-settimane caratterizzate da eventi diversi riconoscibili figurativamente:poiche' non e' possibile operare una distinzione,ma deve essere tenuto fermo il diritto all'accreditamento figurativo,va scelta la soluzione piu' favorevole al lavoratore. In pratica,in caso di concorso di CIG con altri eventi,va preferita la CIG;in caso di concorso di malattia o infortunio con altri eventi,vanno preferiti gli altri eventi;
- settimane nelle quali si verificano,in successione temporale,eventi diversi riconoscibili figurativamente:poiche',anche in tali ipotesi,non e' possibile operare una distinzione,tutta la settimana,salvo che nel caso di malattia di comprovata durata inferiore a 7 giorni,dovra' essere considerata caratterizzata dall'evento piu' favorevole per il lavoratore,come specificato sopra;
-eventi accreditabili figurativamente verificatisi nel corso di un rapporto part-time:le annotazioni nei punti da 64 a 77 devono essere fatte senza tenere conto del particolare tipo di rapporto.
Nel punto 66 indicare,per i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro che cadono nell'anno di riferimento della denuncia e per i quali sia stata autorizzata la corresponsione della integrazione salariale,l'ammontare complessivo delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore se nello stesso periodo avesse lavorato normalmente,escludendo le somme corrisposte dal datore di lavoro nei periodi anzidetti e assoggettate a contribuzione obbligatoria.
Devono,invece,essere incluse,per gli eventi diversi da quelli in favore degli operai dell'edilizia,le quote di gratificazione annuali o periodiche relative ai periodi stessi.
Per gli eventi in favore degli operai dell'edilizia devono essere incluse le somme corrispondenti a quelle versate alle Casse Edili per ferie,gratifica natalizia e riposi annui,nonche' il 15 per cento delle somme corrispondenti a quelle versate alle Casse Edili a carico del datore di lavoro e del lavoratore,diverse da quelle predette.
Non devono essere incluse le differenze retributive relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell'Inps,in quanto l'Istituto provvede direttamente alla rilevazione e al conseguente accreditamento figurativo.
Per i lavoratori ai quali si applica un contratto collettivo aziendale di solidarieta' stipulato ai sensi della legge n.863 del 1984,nel punto 66 deve essere indicata la retribuzione persa in dipendenza del contratto di solidarieta',al netto degli aumenti retributivi di cui all'articolo 1,comma 2,della legge citata (deve essere cioe' riportato il prodotto tra il numero complessivo delle ore perse e la retribuzione oraria integrabile).
Nell'importo da indicare nel punto 66 vanno comprese le somme relative agli istituti contrattuali quali ferie,festivita',gratificazioni annuali o periodiche,per la parte che eventualmente non sia piu' a carico del datore di lavoro in dipendenza della stipulazione del contratto di solidarieta'.
Anche tali ultime somme devono essere indicate al netto degli aumenti retributivi di cui sopra.
Il punto 77 deve essere compilato per tutti i lavoratori ai quali compete l'accredito figurativo ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967,n.584,nel testo sostituito dall'articolo 13 della legge 4 maggio 1990 n.107,indicando il numero delle settimane nelle quali c 'e' stata una riduzione di retribuzione dovuta ad assenza per donazione di sangue.Nel caso in esame devono essere compilati anche i punti 64 e 65.

Istruzioni per la compilazione della sezione 2 per particolari categorie di lavoratori o di datori di lavoro
Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS e gestioni contabili separate
Iscritti al soppresso fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto
A decorrere dal primo gennaio 1996,sono iscritti al "Fondo pensione lavoratori dipendenti ",con evidenza contabile separata,i soggetti gia' iscritti al soppresso "Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ",nonche' il personale assunto dal 1 gennaio 1996 rientrante nella previsione di cui all'articolo 4 della legge n.889 del 1971 che disciplinava l'obbligo della iscrizione al Fondo (vedi decreto legislativo 29 giugno 1996,n.414,circolare numero 178 del 12 settembre 1996,circolare n.248 del 12 dicembre 1996 e circolare numero 69 del 21 marzo 1997).
Per la compilazione della certificazione,per i punti da 1 a 27 e da 64 a 77, valgono le modalita' previste per la generalita' dei lavoratori dipendenti,tenendo presente,in particolare che:
- nei punti da 7 a 10 deve essere barrata la casella relativa alla "IVS ",nonche' quelle relative alle altre forme assicurative a cui e' assoggettata la retribuzione;
- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni,per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate. Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari " occorre seguire i seguenti criteri:
a)lavoratore iscritto al soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1995
- nel punto 28 deve essere indicato il codice "X4 " ((trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2 con i codici "X4 ");
- nei punti 29 e 30 deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel punto 31 va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei punti 32,33,34 e 35 non deve essere riportato alcun dato;
- nel punto 36 va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso,con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo,utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianita' contributive maturate nel Fondo alla data del 31 dicembre 1995.
Secondo quanto previsto dall'articolo 3,commi 2 e 3,lettera a),del decreto legislativo 29 giugno 1996,n.414,la retribuzione pensionabile e' determinata in base alla normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via provvisoria.
Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975,n.160,riferentesi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione,le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali,indicando:
- nel punto 28 il codice "X4 ";
- nei punti 29 e 30 il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nel punto 31 l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi,assoggettate a contribuzione;
- nel punto 36 l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra,utili per il calcolo della pensione ai sensi del su citato articolo 3 del decreto legislativo n.414 del 1996;
b)lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995 devono essere compilati soltanto i punti 28 e 31:
- nel punto 28 deve essere indicato il codice "Z4 "(trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2 con i codici "Z4 ").
- nel punto 31 va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12 ).Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo,di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975,n.160,riferentesi ad anni solari precedenti quello della certificazione. Iscritti al fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private
In base al decreto legislativo 16 settembre 1996,n.562,emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2,comma 22,della legge 8 agosto 1995,n.335,(Cfr.circolare INPS n.41 del 22 febbraio 1997)per la compilazione delle dichiarazioni annuali,per i punti da 1 a 27 e da 64 a 77,valgono le modalita' previste per la generalita' dei lavoratori dipendenti,tenendo presente,in particolare che:
- nei punti da 7 a 10 deve essere barrata la casella relativa alla "IVS ",nonche' quelle relative alle altre forme assicurative a cui e' assoggettata la retribuzione;
- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni,per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate. Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari " occorre seguire i seguenti criteri:
a)Lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995
- nel punto 28 deve essere indicato il codice "X1 " ((trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2 con i codici "X1 ");
- nei punti 29 e 30 deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel punto 31 va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12,con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei punti 32,33,34 non deve essere riportato alcun dato;
- nel punto 35 va indicato il numero di calendario delle giornate di assenza,non retribuite,anche se coperte ai fini assicurativi per effetto dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983,n.638;
- nel punto 36 va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso,con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo,utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alla anzianita' contributiva maturata nel Fondo alla data del 31 dicembre 1996,per la quale,secondo quanto previsto dall'articolo 2,comma 3,del decreto legislativo 16 settembre 1996,n.562,la retribuzione pensionabile e' determinata in base alla normativa previgente.
Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 12,comma 9,della legge 153 del 1969,come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n.314 del 1997,riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione,le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:
- nel punto 28 il codice "X1 ";
- nei punti 29 e 30 il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nel punto 31 l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi,assoggettate a contribuzione;
- nel punto 36 l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra,utili per il calcolo della pensione ai sensi del su citato articolo 2 del decreto legislativo n.562 del 1996;
b)Lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995 devono essere compilati solo i punti 28 e 31:
- nel punto 28 deve essere indicato il codice "Z1 "(trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2 con i codici della serie "Z1 ");
- nel punto 31 va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12).Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo,di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975,n.160, riferentesi ad anni solari precedenti quelli della certificazione.
Iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione
In base al decreto legislativo 4 dicembre 1996,n.658,emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2,comma 22,della legge 8 agosto 1995,n.335,(Cfr circolare INPS n.94 del 17 aprile 1997)per la compilazione della certificazione,per i punti da 1 a 27 e da 64 a 77,valgono le modalita' previste per la generalita' dei lavoratori dipendenti,tenendo presente,in particolare che:
- nei punti da 7 a 10 deve essere barrata la casella relativa alla "IVS ",nonche' quelle relative alle altre forme assicurative a cui e' assoggettata la retribuzione;
- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni,per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate. Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari " occorre seguire i seguenti criteri: a)lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995
- nel punto 28 deve essere indicato il codice "X2 " ((trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2 con i codici della serie "X2 ");
- nei punti 29 e 30 deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel punto 31 va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei punti 32,33 e 34 non deve essere riportato alcun dato;
- nel punto 35 va indicato il numero di calendario delle giornate di assenza,non retribuite,anche se coperte ai fini assicurativi per effetto dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983,n.638;
- nel punto 36 va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso,con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo,utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alla anzianita' contributiva maturata nel Fondo alla data del 31 dicembre 1996, per la quale,secondo quanto previsto dall'articolo 2,comma 3,del decreto legislativo 4 dicembre 1996,n.658,la retribuzione pensionabile e' determinata in base alla normativa previgente. Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 12,comma 9,della legge 153 del 1969,come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n.314 del 1997,riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione,le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:
- nel punto 28 il codice "X2 ";
- nei punti 29 e 30 il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nel punto 31 l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi,assoggettate a contribuzione;
- nel punto 36 l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra,utili per il calcolo della pensione,ai sensi del su citato articolo 2 del decreto legislativo 658 del 1996;
b)lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995 devono essere compilati soltanto i punti 28 e 31:
- nel punto 28 deve essere indicato il codice "Z2 "(trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2 con i codici "Z2 ");
- nel punto 31 va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12).Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo,di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975,n.160, riferentesi ad anni solari precedenti quelli della certificazione.
Iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
In base al decreto legislativo 24 aprile 1997 n.164 -in vigore dal 1 oluglio 1997 -emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2,commi 22 e 23 della legge 8 agosto 1995 n.335, per la compilazione della certificazione,per i punti da 1 a 27 e da 64 a 77, valgono le modalita' previste per la generalita' dei lavoratori dipendenti,tenendo presente,in particolare che:
- nei punti da 7 a 10 deve essere barrata la casella relativa alla "IVS ",nonche' quelle relative alle altre forme assicurative a cui e' assoggettata la retribuzione;
- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni,per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate. Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari " occorre seguire i seguenti criteri:
a)lavoratore iscritto al fondo alla data del 31 dicembre 1995
- nel punto 28 deve essere indicato il codice "X3 "(trattasi di lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul modello DM10/2 con i codici della serie "X3 ");
- nei punti 29 e 30 il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel punto 31 va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12,con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei punti 32,33,34 e 35 non deve essere riportato alcun dato;
- nel punto 36 va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso,con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo,utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianita' contributive maturate nel Fondo alla data del 31 dicembre 1997.Secondo quanto previsto dall'articolo 2,comma 3,del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.164,la retribuzione pensionabile e' determinata in base alla normativa vigente presso il Fondo che resta a tal fine confermata in via provvisoria.
Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo,di cui all'articolo 12,comma 9,della legge n.153 del 1969,come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n.314 del 1997,riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione,le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali,indicando:
- nel punto 28 il codice "X3 ";
- nei punti 29 e 30 il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nel punto 31 l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi,assoggettate a contribuzione;
- nel punto 36 l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra,utili per il calcolo della pensione,ai sensi del su citato articolo 2 del decreto legislativo n.164 del 1997;
b)lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995 devono essere compilati soltanto i punti 28 e 31:
- nel punto 28 deve essere indicato il codice "Z3 "(trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2 con i codici "Z3 ");
- nel punto 31 va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12 ).Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo,di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975,n.160, riferentesi ad anni solari precedenti quelli della certificazione.
Lavoratori gia' iscritti al fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri)
Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni gia' impartite per la compilazione del modello ex O1/M. Gestione speciale ex enti pubblici creditizi
Il datore di lavoro deve compilare il riquadro osservando le istruzioni di carattere generale.
Ai fini dell'individuazione di tutti lavoratori dipendenti da ex enti pubblici creditizi,iscritti nella gestione speciale,dovra' essere indicato,nel punto 28 di un rigo delle "retribuzioni particolari ",il codice "05 " ((zero cinque),lasciando in bianco tutti gli altri punti contenuti nello stesso rigo. Per eventuali "retribuzioni particolari "di altro tipo (es.periodi di preavviso)devono essere utilizzati altri righi (circolare n.6 dell'8 gennaio 1991 e circolare n.102 del 6 aprile 1992). Iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato
Ai sensi dell'articolo 43,comma 1,della legge 23 dicembre 1999 n.488,a decorrere dal primo aprile 2000 il "Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato ",e' stato soppresso ed e' stato istituito presso l'INPS il "Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato ",al quale devono essere iscritti i soggetti:
-il personale gia' iscritto al soppresso "Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato "alla data del 31 marzo 2000;
-il personale assunto a far data dal 1 aprile 2000 iscrivibile al Fondo Speciale secondo la previgente normativa;
-l'ex personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A.,gia' iscritto al fondo e trasferito presso altri Enti o Societa',che ha esercitato il diritto di opzione per il mantenimento del suddetto regime pensionistico.
Si precisa che,nella certificazione relativa all'anno 2000,tutti i riferimenti temporali devono essere posti in relazione al periodo dal 1 aprile 2000 al 31 dicembre 2000.
Per la compilazione delle suddette dichiarazioni,per i punti da 1 a 27 e da 64 a 77,valgono le modalita' previste per la generalita' dei lavoratori dipendenti,tenendo presente,in particolare che:
- nei punti da 7 a 10 "ASSICURAZIONI COPERTE "deve essere barrata la casella relativa alla "IVS ",nonche' quelle relative alle altre forme assicurative a cui e' assoggettata la retribuzione. Riguardo alla compilazione della sezione "Retribuzioni particolari " occorre seguire i seguenti criteri:
a)lavoratore non avente diritto ad alcun aumento di valutazione del periodo di servizio
- nel punto 28 deve essere indicato il codice "FS ";
- nei punti 29 e 30 deve essere indicato il periodo per il quale non competono aumenti di valutazione;
- nel punto 31 va indicato l'importo complessivo delle "competenze fisse e continuative "di cui alla legge n.177 del 1976 relative all'anno cui si riferisce la certificazione,comprensivo dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo ovvero relativo al periodo indicato ai punti 29 e 30;
- nei punti 32 e 35 non deve essere riportato alcun dato;
- nel punto 33 devono essere indicati i giorni dell'anno,utili al diritto di pensione,calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno).Non devono essere indicate le giornate prive di copertura assicurativa per effetto di norme contrattuali o disciplinari;
- nel punto 34 devono essere indicati,con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;
- nel punto 36 deve essere indicato l'importo complessivo delle competenze fisse e continuative corrisposte,maggiorato del 18 per cento,ai sensi della legge n.177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel punto 37 deve essere indicato il codice "F1 ";
- nel punto 40 deve essere indicato l'importo corrisposto per la tredicesima mensilita';
- nei punti 38,39,41,42,43,44 e 45 non deve essere indicato alcun dato;
- nel punto 46 deve essere indicato il codice "F2 ";
- nel punto 49 deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;
- nei punti 47,48,50,51,52,53 e 54 non deve essere indicato alcun dato;
- nel punto 55 deve essere indicato il codice "F3 ";
- nel punto 58 deve essere indicato l'importo corrisposto per indennita' integrativa speciale;
- nei punti 56,57,59,60,61,62 e 63 non deve essere indicato alcun dato. b)lavoratore avente diritto all' aumento di valutazione del periodo di servizio di 1//10
- nel punto 28 deve essere indicato il codice "FT ";
- nei punti 29 e 30 deve essere indicato il periodo di servizio per il quale compete l'aumento di valutazione di 1/10;
- nel punto 31 va indicato l'importo complessivo delle "competenze fisse e continuative "di cui alla legge n.177 del 1976 relative all'anno cui si riferisce la certificazione,comprensivo dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo ovvero relativo al periodo indicato ai punti 29 e 30;
- nei punti 32 e 35 non deve essere riportato alcun dato;
- nel punto 33 devono essere indicati i giorni dell'anno,utili al diritto di pensione,calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno).Non devono essere indicate le giornate prive di copertura assicurativa per effetto di norme contrattuali o disciplinari;
- nel punto 34 devono essere indicati,con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;
- nel punto 36 deve essere indicato l'importo complessivo delle competenze fisse e continuative corrisposte,maggiorato del 18 per cento,ai sensi della legge n.177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel punto 37 deve essere indicato il codice "F1 ";
- nel punto 40 deve essere indicato l'importo corrisposto per la tredicesima mensilita';
- nei punti 38,39,41,42,43,44 e 45 non deve essere indicato alcun dato;
- nel punto 46 deve essere indicato il codice "F2 ";
- nel punto 49 deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;
- nei punti 47,48,50,51,52,53 e 54 non deve essere indicato alcun dato;
- nel punto 55 deve essere indicato il codice "F3 ";
- nel punto 58 deve essere indicato l'importo corrisposto per indennita' integrativa speciale;
- nei punti 56,57,59,60,61,62 e 63 non deve essere indicato alcun dato. c)lavoratore avente diritto all' aumento di valutazione del periodo di servizio di 1//12
- nel punto 28 deve essere indicato il codice "FV ";
- nei punti 29 30 deve essere indicato il periodo di servizio per il quale compete l'aumento di valutazione di 1/12;
- nel punto 31 va indicato l'importo complessivo delle "competenze fisse e continuative "di cui alla legge n.177 del 1976 relative all'anno cui si riferisce la certificazione,comprensivo dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo ovvero relativo al periodo indicato ai punti 29 e 30;
- nei punti 32 e 35 non deve essere riportato alcun dato;
- nel punto 33 devono essere indicati i giorni dell'anno,utili al diritto di pensione,calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno).Non devono essere indicate le giornate prive di copertura assicurativa per effetto di norme contrattuali o disciplinari;
- nel punto 34 devono essere indicati,con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;
- nel punto 36 deve essere indicato l'importo complessivo delle competenze fisse e continuative corrisposte,maggiorato del 18 per cento,ai sensi della legge n.177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel punto 37 deve essere indicato il codice "F1 ";
- nel punto 40 deve essere indicato l'importo corrisposto per la tredicesima mensilita';
- nei punti 38,39,41,42,43,44 e 45 non deve essere indicato alcun dato;
- nel punto 46 deve essere indicato il codice "F2 ";
- nel punto 49 deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;
- nei punti 47,48,50,51,52,53 e 54 non deve essere indicato alcun dato;
- nel punto 55 deve essere indicato il codice "F3 ";
- nel punto 58 deve essere indicato l'importo corrisposto per indennita' integrativa speciale;
- nei punti 56,57,59,60,61,62 e 63 non deve essere indicato alcun dato. Si precisa che i codici FS,FT ed FV devono essere indicati esclusivamente al punto 28 di ogni singola sezione 2;i codici F1,F2 ed F3 devono essere indicati nella stessa sezione,di seguito ai codici FS o FT o FV. Nel caso in cui si renda necessaria la compilazione di ulteriori righi (ad esempio per indicare variazioni di valutazione dei periodi di lavoro o eventuale indennita' sostitutiva del preavviso)dovranno essere compilati distinti quadri.
d)indennita' sostitutiva del preavviso
1.Nel caso di "indennita' sostitutiva del preavviso avente "carattere risarcitorio "l'importo corrisposto deve essere sommato alle "retribuzioni " indicate al punto 49 della sezione 2 relativa all'ultimo periodo di servizio prestato dal lavoratore.
2.Nel caso di "indennita' sostitutiva del preavviso "avente "carattere retributivo "deve essere compilato un secondo quadro con le seguenti modalita':
- nel punto 28 deve essere indicato il codice "P ";
- nei punti 29 e 30 devono essere riportate le indicazioni valide per la generalita' dei lavoratori;
- nel punto 31 va indicato l'importo delle "competenze fisse e continuative "corrisposte di cui alla legge n.177 del 1976 relative al periodo cui si riferisce l'indennita' sostitutiva del preavviso;
- nel punto 32 devono essere riportate le indicazioni valide per la generalita' dei lavoratori;
- nel punto 33 devono essere indicati i giorni dell'anno,utili al diritto di pensione,calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno);
- nel punto 34 devono essere indicati,con particolare riferimento al personale a tempo parziale,i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;
- nel punto 35 non deve essere indicato alcun dato;
- nel punto 36 deve essere indicato l'importo delle competenze fisse e continuative indicate al punto 31,maggiorato del 18 per cento,ai sensi della legge n.177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel punto 37 deve essere indicato il codice "F2 ";
- nel punto 40 deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;
- nei punti 38,39,41,42,43,44 e 45 non deve essere indicato alcun dato;
- nel punto 46 deve essere indicato il codice "F3 ";
- nel punto 49 deve essere indicato l'importo corrisposto per indennita' integrativa speciale;
- nei punti 47,48,50,51,52,53 e 54 non deve essere indicato alcun dato.
Fondi integrativi gestiti dall'INPS
Fondo esattoriali
Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni gia' impartite per la compilazione del modello ex O1/M.
Si evidenzia che,poiche' i riposi usufruiti dalle lavoratrici durante il primo anno di vita del bambino,cosi' come previsto dall'articolo10 della legge 30 dicembre 1971,n.1204,sono utili ai sensi dello stesso articolo 10 ai fini dell'anzianita' di servizio,il datore di lavoro,per i periodi di cui trattasi,ai sensi dell'articolo 19 della legge 377 del 1958,e' tenuto a versare la contribuzione IVS.
Pertanto,per i periodi interessati dall'articolo 19 della legge 377 del 1958,il datore di lavoro dovra' compilare un apposito riquadro con i dati previdenziali ed assistenziali relativi agli stessi (circolare n.47 del 26 febbraio 1998).
Fondo gas
Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni gia' impartite per la compilazione del modello ex O1/M.
Consorzio del porto di Genova ed ente autonomo porto di Trieste
Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni gia' impartite per la compilazione del modello ex O1/M.
Gestione ad esaurimento degli enti disciolti (articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n.761del 1979)
Come e' noto,a decorrere dal 1 ottobre 1999 la gestione ad esaurimento degli enti disciolti e' soppressa (articolo 64 della legge n.144 del 1999).
Di conseguenza sono stati soppressi i codici relativi alla retribuzione gia' soggetta ai rispettivi Fondi integrativi.
Il comma 5 dell'articolo 64 della legge n.144 del 1999,ha istituito,a decorrere dal 1 ottobre 1999, un contributo di solidarieta' nella misura del 2%,a carico dell'iscritto,da determinarsi sulle prestazioni integrative erogate o maturate presso i Fondi medesimi alla data del 30 settembre 1999.
Il contributo ha natura solidaristica e,quindi,non accresce la retribuzione utile ai fini della liquidazione delle prestazioni ne' alimenta la posizione assicurativa individuale.
Nel punto 78 della predetta certificazione dovra' essere riportato l'importo del contributo del 2 per cento a carico dell'iscritto.
Particolari categorie di lavoratori o di retribuzioni
Indennita' sostitutiva del preavviso
Devono essere fornite le seguenti informazioni,sia nel caso in cui il corrispondente periodo si collochi integralmente nell'anno solare considerato,sia nel caso in cui il periodo stesso abbia termine nell'anno successivo:
- nel punto 28 va indicato il codice "P ";
- nei punti 29 e 30 va indicato il periodo coperto dall'indennita' sostitutiva di preavviso;
- nel punto 31 va indicato l'importo dell'indennita' (l'importo non va sommato nel punto 12 );
- nel punto 32 va indicato il numero delle settimane cui il compenso stesso si riferisce.
Nel caso di indennita' erogata ai superstiti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore,il relativo ammontare assoggettato a contribuzione,va riportato nel punto 12 (circolare n.211 del 19 agosto 1992).
Qualora il decesso del lavoratore intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro,ma nell'arco temporale corrispondente al periodo di preavviso e il datore di lavoro ne viene a conoscenza,il periodo fino al decesso va indicato nelle "retribuzioni particolari ",mentre l'indennita' sostitutiva del preavviso erogata per il periodo posteriore al decesso va riportata nel punto 12 .
Lavoranti a domicilio
La retribuzione corrisposta al lavorante a domicilio per commessa di lavoro relativa a periodo terminato,ovviamente,nell'anno solare oggetto della certificazione,ma la cui data iniziale si colloca nell'anno solare precedente va inserita nelle "retribuzioni particolari ",indicando:
- nel punto 28 il codice "D ";
- nei punti 29 e 30 il periodo coperto dalla commessa;
- nel punto 31 va indicato il compenso relativo alla commessa medesima;
- nel punto 32 va indicato il numero delle settimane cui il compenso stesso si riferisce.
Le retribuzioni e le settimane retribuite non vanno sommate a quelle indicate ai punti 11,12,13 e 14 .
I dati relativi a commesse iniziate e terminate nell'anno di riferimento della certificazione,vanno inseriti nella sezione 1.
Impiegati e operai richiamati alle armi
Le disposizioni che seguono vanno applicate nei confronti degli impiegati e degli operai delle aziende dell'industria,dell'artigianato,del credito,dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati quando i richiamati abbiano beneficiato del trattamento di richiamo a carico della speciale cassa.
Il datore di lavoro,per i periodi di cui sopra,deve indicare:
- nel punto 28 il codice "37 ";
- nei punti 29 e 30 il periodo di richiamo alle armi,collocato nell'anno di riferimento della certificazione;
- nel punto 31 l'importo complessivo della retribuzione civile che sarebbe spettata al richiamato qualora fosse rimasto in servizio per il datore di lavoro per il periodo sopra indicato;
- nel punto 32 va indicato il numero delle settimane di richiamo alle armi,relativo al periodo sopra indicato.
Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere,cave e torbiere
Per i periodi di lavoro in sotterraneo il datore di lavoro deve compilare i punti 1,2,3,4,5,6,15 o 16 e i punti da 17 a 27 .
Deve inoltre compilare uno o piu' righi delle "retribuzioni particolari ",indicando:
- nel punto 28 il codice "M ";
- nei punti 29 e 30 il periodo di lavoro in sotterraneo;
- nel punto 31 l'importo complessivo della retribuzione dovuta per il periodo indicato;
- nel punto 32 il numero delle settimane relativo al periodo indicato.
Per ogni periodo di lavoro in sotterraneo deve essere compilata un rigo di "retribuzioni particolari "
Per il lavoratore che nel corso dello stesso anno solare ha sia periodi di lavoro in sotterraneo che periodi di lavoro in superficie devono essere compilati anche i punti da 7 a 14 tenendo conto solo dei periodi di lavoro in superficie;il punto 15 o 16 va compilato tenendo conto sia dei periodi di lavoro in sotterraneo che dei periodi di lavoro in superficie.
I periodi di Cassa Integrazione guadagni straordinaria a zero ore concessi ai lavoratori delle miniere,cave e torbiere,devono essere inseriti,oltre che nei punti relativi alle contribuzioni figurative,in un rigo delle "retribuzioni particolari ",indicando:
- nel punto 28 il codice "MS ";
- nei punti 29 e 30 il periodo di cassa integrazione a zero ore;
- nel punto 32 il numero delle settimane relative al periodo indicato.
Lavoratori marittimi soggetti al regime della legge n.413 del 1984
Per i periodi di imbarco il datore di lavoro deve compilare i punti 1,2,3,4,5,6,15 o 16 e i punti da 17 a 27 .
Deve inoltre compilare uno o piu' righi delle retribuzioni particolari,indicando:
- nel punto 28 il codice "PM ";
- nei punti 29 e 30 il periodo di imbarco che comporta l'iscrizione al regime della legge n.413 del 1984;
- nel punto 31 l'importo delle "Competenze correnti " dovute per il periodo indicato;;
- nel punto 32 il numero delle settimane relativo al periodo indicato
- nel punto 36 l'importo delle "Altre competenze " dovute per il periodo indicato..
Per ogni periodo di imbarco deve essere compilata un rigo di "Retribuzioni particolari ".
Per il marittimo che nel corso dello stesso anno solare ha sia periodi di imbarco che periodi di "comandata " devono essere compilati distinti riquadri..
Per i periodi di "comandata " devono essere seguite le istruzioni valide per la generalita' dei lavoratori.
Nel caso in cui ad un lavoratore marittimo soggetto al regime della legge n.413 del 1984,cessato nell'anno precedente,vengono corrisposti nell'anno cui si riferisce la denuncia soltanto arretrati di retribuzione a seguito di legge o contratto collettivo con effetto retroattivo,i datori di lavoro dovranno regolarmente presentare la certificazione attenendosi nella compilazione della stessa alle seguenti istruzioni (circolare n.136 del 6 maggio 1994):
- compilare i punti da 1 a 6 ;
- compilare un rigo delle "retribuzioni particolari " indicando solamente:
- nel punto 28 il codice "PM ";
- nel punto 31 l'importo corrisposto.
Lavoratori per i quali,per effetto del superamento del massimale contributivo previsto dall'articolo 2,comma 18 della legge 335/1995,non e' piu' dovuto il contributo al F.P.L.D.(circolare n.177 del 7 settembre 1996)
a)lavoratori iscritti al F.P.L.D.
I datori di lavoro interessati devono compilare il riquadro secondo le consuete modalita',tenendo presente che:
- nei punti 11 e 12 verranno indicate le retribuzioni sottoposte a contribuzione pensionistica per l'ammontare complessivo del massimale;
- nei punti 13 e 14 verranno indicate rispettivamente le settimane e le giornate retribuite,ivi comprese,quelle per le quali non sia stata corrisposta contribuzione pensionistica per superamento del massimale;
- nelle "retribuzioni particolari ":
- nel punto 28 va riportato il codice "98 ";
-nei punti 29 e 30 vanno indicate,rispettivamente,la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;
-nel punto 31 va riportato l'importo eccedente il massimale;
-nel punto 32 lo stesso valore indicato nel punto 13 .
b)Lavoratori non iscritti al F.P.L.D
Il riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali deve essere compilato secondo le consuete modalita'.
c)Lavoratori iscritti a Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS
I datori di lavoro interessati devono compilare il riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali secondo le consuete modalita',tenendo presente che nelle "Retribuzioni particolari ":
- la retribuzione da indicare ai fini pensionistici e' quella contenuta entro il massimale;
- in un ulteriore rigo deve essere indicato:
- nel punto 28 il codice "98 ";
-nei punti 29 e 30 vanno indicate,rispettivamente,la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;
-nel punto 31 l'importo eccedente il massimale;
-nel punto 32 lo stesso valore indicato nel punto 13 .
Contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 26,comma 1,della legge 3 agosto 1999,n.265 (amministratori locali -aspettative per cariche elettive)
Il riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali va compilato con le regole del fondo di appartenenza del lavoratore (circolare numero 119 del 22 giugno 2000).
Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59,comma 3,della legge n.449 del 1997,per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito
I periodi per i quali sono stati versati la contribuzione figurativa di cui trattasi vanno dichiarati come segue.
Oltre ai dati identificativi del lavoratore e ai punti da 4 a 6,occorre compilare i seguenti punti:
- punti 1,2 e 3 indicare la qualifica rivestita all'atto della risoluzione del rapporto;
- punti da 7 a 10 barrare la sola casella IVS.
Nelle "Retribuzioni particolari " compilare un rigo indicando:
- nel punto 28 il codice "BR ";
- nei punti 29 e 30 il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;
- nel punto 31 l'importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;
- nel punto 32 il numero delle settimane da accreditare.
Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6,comma 3,del decreto ministeriale 28 aprile 2000,n.157,per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (credito cooperativo)
I periodi per i quali e' stata versata la contribuzione figurativa di cui trattasi vanno dichiarati come segue.
Oltre ai dati identificativi del lavoratore e ai punti da 4 a 6,occorre compilare i seguenti punti:
- punti 1,2 e 3 indicare la qualifica rivestita all'atto della risoluzione del rapporto;
- punti da 7 a 10 barrare la sola casella IVS;
Nella sezione 2 "retribuzioni particolari " compilare un rigo indicando:
- nel punto 28 il codice "CF ";
- nei punti 29 e 30 il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;
- nel punto 31 l'importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;
- nel punto 32 il numero delle settimane da accreditare.
Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6,comma 3,del decreto ministeriale 28 aprile 2000,n.158,per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (credito)
I periodi per i quali e' stata versata la contribuzione figurativa di cui trattasi vanno dichiarati come segue.
Oltre ai dati identificativi del lavoratore e ai punti da 4 a 6,occorre compilare i seguenti punti:
- punti 1,2 e 3 indicare la qualifica rivestita all'atto della risoluzione del rapporto;
- punti da 7 a 10 barrare la sola casella IVS;
Nella sezione 2 "retribuzioni particolari " compilare un rigo indicando:
- nel punto 28 il codice "CR ";
- nei punti 29 e 30 il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;
- nel punto 31 l'importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;
- nel punto 32 il numero delle settimane da accreditare.
Lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o provinciali,collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970,n.300 (circolare n.160 del 12 giugno 1992)
I periodi caratterizzati dall'aspettativa stessa sono considerati utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria IVS e dagli altri trattamenti sostitutivi o esonerativi della medesima.
I periodi di aspettativa possono formare oggetto dell'accreditamento figurativo,su domanda degli interessati. In ogni caso per i predetti soggetti devono essere presentate la certificazione,da compilarsi con le seguenti modalita':
- compilare i punti 1,2 e 3 con la qualifica rivestita dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa;
- compilare un rigo delle "retribuzioni particolari " indicando solamente:
-nel punto 28 il codice "AE "per i lavoratori collocati in aspettativa per svolgere funzioni pubbliche elettive o il codice "AS " per i lavoratori collocati in aspettativa per ricoprire cariche sin-dacali;
- nei punti 29 e 30 il periodo di aspettativa.
Qualora nel corso dell'anno il lavoratore abbia usufruito di piu' periodi di aspettativa ai sensi della legge n.300 del 1970,questi dovranno essere indicati in righi separati.
Ove nello stesso anno per un lavoratore sussistano periodi di aspettativa e periodi di lavoro retribuito,dovranno essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.
Contribuzione aggiuntiva per i lavoratori in aspettativa o distacco sindacale.Articolo 3 decreto legislativo 16 settembre 1996,n.564,modificato dal decreto legislativo 29 giugno 1998,n.278 (circ.n.14 del 23 gennaio 1997,circ.n.197 del 2 settembre 1998 e circ.n.60 del 15 marzo 1999)
La certificazione va compilata come segue:
- compilare i punti da 1 a 6 ed eventualmente il punto 20 ;
- i dati assicurativi relativi all'anno di riferimento della certificazione vanno inseriti nella sezione 1,compilando anche il punto 11 ;
- i dati assicurativi relativi ad anni precedenti a quello di riferimento della certificazione,vanno indicati solo nella sezione 2 "Retribuzioni particolari ",compilando le righe come segue:
-nel punto 28 indicare il codice "CS ";
-nei punti 29 e 30 indicare il periodo relativo alla contribuzione (se il periodo e' superiore all'anno compilare un rigo per ogni anno di riferimento della contribuzione aggiuntiva);
-nel punto 31 indicare l'imponibile sul quale e' stata calcolata la contribuzione aggiuntiva.
Trattandosi di contribuzione aggiuntiva che non da' luogo di per se' al riconoscimento di anzianita' contributiva,nessun dato deve essere indicato nei punti 13,14 e nei punti 32 e 33 delle retribuzioni particolari.

2.1.8 Compilazione dei punti da 78 a 81
Nel punto 78 non va indicata ne' la trattenuta per i pensionati che lavorano,ne' le altre contribuzioni,anche se obbligatorie,non dovute all'INPS (es:contributi INPDAI,INDAP,ecc.).
Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:
- 8,89 %(IVS)o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30%(CIGS);
- 1%(IVS)sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarieta' del 2%a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'INPS.
Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M.7 ottobre 1993),per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo,non devono essere riportate nel campo in questione.
I punti da 79 a 81 riguardano l'attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti,sia dal datore di lavoro,che dal lavoratore dipendente,scaduti all'atto della consegna della certificazione.
In caso di contributi omessi in tutto o in parte,potra' essere indicato il motivo dell'omesso versamento nelle annotazioni.
I soggetti che si sono avvalsi della sospensione dei contributi (quota datore di lavoro o quota lavoratore o entrambe)per calamita' naturali,indicheranno nelle annotazioni tale circostanza.

2.2 Dati previdenziali ed assistenziali INPDAI
I datori di lavoro gia' tenuti alla compilazione del modello DAP/12 attestano i dati previdenziali per i dipendenti con qualifica di dirigente,per i quali la contribuzione obbligatoria e' dovuta all'INPDAI,utilizzando lo schema di certificazione CUD 2001.
Sono tenuti a tale adempimento tutti i datori di lavoro,ancorche' non sostituti d'imposta (es:Aziende straniere che assicurano lavoratori italiani occupati all'estero in paesi non convenzionati ai sensi della legge n.398 del 1987).
Qualora in corso d 'anno si verifichino eventi che determinano l'estinzione del soggetto preesistente e la prosecuzione dell'attivita' da parte di altro soggetto,la certificazione puo' comprendere anche i dati relativi al periodo di lavoro prestato presso il soggetto estinto.
Nel caso di passaggio del dipendente da un datore di lavoro all'altro senza interruzione del rapporto di lavoro i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.
Nel caso di decesso del sostituito la certificazione consegnata agli eredi deve essere intestata all'assicurato per la parte relativa ai dati previdenziali.
Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro durante il periodo oggetto della presente certificazione,i dati previdenziali e assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento a ciascuna tipologia.
Nel caso in cui il dipendente abbia prestato attivita' lavorativa con qualifiche diverse nel corso dello stesso anno solare ed abbia,quindi,acceso posizioni assicurative presso Enti diversi i dati previdenziali ed assistenziali devono essere certificati separatamente per ogni singolo periodo di competenza di ciascuno di essi.
Nel caso in cui vengano rilasciate al dipendente certificazioni contenenti piu' riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali,il codice fiscale del percipiente dovra' essere ripetuto su ciascun foglio aggiuntivo.

2.2.1 Imponibile ai fini previdenziali e arrotondamento
Essendo l'INPDAI titolare di una gestione previdenziale obbligatoria il concetto di imponibile da dichiarare ai fini previdenziali va inteso nel senso proprio del rapporto previdenziale e,quindi, non limitato a quanto effettivamente percepito dal dipendente nel periodo di riferimento,ma a quanto ad esso dovuto per legge,contratto collettivo o individuale,regolamento,nel periodo stesso,ancorche' non effettivamente corrisposto.
L'imponibile relativo al 2000,inteso nel senso precisato,deve essere depurato di eventuali importi corrisposti nel mese di gennaio 2000 ma riferiti al mese di dicembre 1999,e deve includere eventuali importi corrisposti nel mese di gennaio 2001 ma riferiti al mese di dicembre 2000. 2.2 Dati previdenziali ed assistenziali INPDAI
L'importo complessivo,espresso in Lire o in Euro deve essere arrotondato con le regole indicate in premessa.

2.2.2 Compialzione dei punti da 1 a 63
SEZIONE 1
Punti 1,2,3
Per la compilazione dei punti 1,2 e 3 debbono essere utilizzate le seguenti codifiche.
Punto 1 -Qualifica assicurativa
Indicare 3 corrispondente alla qualifica dirigenziale.
Punto 2 -Tempo pieno o parziale
Codice Descrizione
F Tempo pieno
P Tempo parziale
Punto 3 -Tempo determinato o indeterminato
Codice Descrizione
I Tempo indeterminato
D Tempo determinato
Nel punto 4 deve essere indicato il codice 02 identificativo dell'INPDAI.
Nel punto 5 deve essere indicata la matricola attribuita dall'INPDAI all'azienda all'atto dell'apertura della posizione previdenziale.Quest 'ultima e' strettamente numerica e quindi le cifre non devono essere intervallate o seguite da punti,barre o qualsivoglia altro segno.
Il punto 6 non va compilato.
Nei punti 7,8,9 e 10 devono essere barrate le caselle relative alle gestioni per le quali sono dovuti i contributi per il lavoratore.Di norma,quindi,IVS (punto 7)e Fondo di Garanzia TFR (punto10),oppure solo IVS (punto 7)per le categorie per le quali non e' dovuto il contributo FG TFR (es. Dirigenti dipendenti da Enti Pubblici oppure da Cooperative Agricole).
La casella "altre "(punto 9)deve essere barrata solo per i casi in cui non e' dovuto all'INPDAI il contributo IVS (Cittadini di paesi con i quali vigono accordi bilaterali di sicurezza sociale che possono optare per il mantenimento dell'assicurazione obbligatoria nel paese d 'origine).
Nel punto 11 deve essere indicato l'ammontare complessivo lordo di tutte le retribuzioni mensili e ultra-mensili (tredicesima,quattordicesima,gratifiche,premi per la parte assoggettata a contributo previdenziale -con esclusione di quanto assoggettato a contributo di solidarieta' 10 per cento non pensionabile ai sensi della legge n.67 del 1987 -,ferie e festivita' non godute,fringe benefits, arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge e di contratto,valori riferiti a premi polizze extra professionali)dovute nell'anno solare.
Il punto 12 non va compilato.
Per i lavoratori che contribuiscono su retribuzioni convenzionali,in luogo del punto 11,deve essere compilato il sottostante punto "retribuzioni particolari "nella sezione 2.Nel caso in cui,nello stesso anno solare,ricorrano le due fattispecie (frazione di anno in Italia e frazione di anno in paese extracomunitario in regime di legge n.398 del 1987),debbono essere compilati sia il punto 11 sia la Sezione 2 "Retribuzioni particolari ",ciascuno per il periodo di competenza.Per le codifiche da indicare per il secondo caso vedere le successive istruzioni alla sezione 2.
Si precisa che nell'ipotesi suindicata le contribuzioni trattenute al dipendente da indicare al punto 78 sono quelle complessive.
Eventuali arretrati riferiti ad anni precedenti e liquidati a seguito di transazione vanno anch 'essi indicati nel punto "Retribuzioni particolari " alla Sezione 2 con apposita codifica..
L'eventuale indennita' sostitutiva del preavviso corrisposta a seguito di cessazione del rapporto di lavoro non deve essere sommata alle retribuzioni del punto 11 (competenze correnti),ma anche per questa fattispecie va compilato un rigo della sezione 2 "Retribuzioni particolari ".
Tutte le retribuzioni che vengono esposte nelle Sezioni 1 e 2 debbono essere dichiarate nel loro ammontare lordo effettivo,senza tenere conto dei massimali di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1995,n.335 e di cui all'articolo 7,comma 3,del decreto legislativo 24 aprile 1997,n.181 e nel rispetto di quanto indicato al punto 2.2.1.circa la determinazione dell'imponibile previdenziale e dell'arrotondamento.
I punti 13,14,17,18,19,23,25,26 e 27 non vanno compilati.
I punti 15 e 16 vanno compilati con i seguenti criteri.
La casella T del punto 15 deve essere barrata quando l'importo delle retribuzioni denunciate al punto 11,ovvero nella Sezione 2 per le specifiche tipologie che prevedono la compilazione di questo punto in luogo del punto 11,si riferisce a lavoro prestato per tutto l'anno solare.La mensilita' per cui e' dovuto anche un solo giorno di retribuzione si intende - a questo fine - coperta..
Al punto 16 devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi non coperti,nemmeno parzialmente,dalla retribuzione dichiarata al punto 11 (retribuzioni correnti),o nella Sezione 2 se cosi' richiesto.
Al punto 20 va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro pari all'ultimo giorno lavorato, senza tenere conto dell'eventuale successivo periodo di preavviso coperto da indennita' sostitutiva.
Il punto 21 deve essere compilato quando al rapporto di lavoro e' applicabile una delle agevolazioni contributive di cui alla seguente tabella,indicando il relativo codice.
Codice Descrizione
92 Dirigente di azienda industriale assunto ai sensi dell'articolo 20 della Legge 7 agosto 1997 n.266 per il quale compete la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico dipendente e datore di lavoro
98 Dirigente di azienda industriale per il quale il datore di lavoro usufruisce delle agevolazioni di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1993,n.236,come modificato dall'articolo 28 della legge 8 agosto 1995,n.341-(bonus triennale mediante conguaglio alla fine di ciascuna annualita')
D1 Dirigente di azienda industriale part time per il quale il datore di lavoro usufruisce delle agevolazioni di cui al D. I.12 aprile 2000 (riduzione aliquota IVS di 7 punti percentuali)
D2 Dirigente di azienda industriale part time per il quale il datore di lavoro usufruisce delle agevolazioni di cui al D. I.12 aprile 2000 (riduzione aliquota IVS di 10 punti percentuali)
D3 Dirigente di azienda industriale part time per il quale il datore di lavoro usufruisce delle agevolazioni di cui al D. I.12 aprile 2000 (riduzione aliquota IVS di 13 punti percentuali)
Nel caso in cui il beneficio non competa per tutto l'anno,ovvero nel caso in cui competano fattispecie diverse nel corso del medesimo anno solare,si compilano per l'interessato distinti riquadri riferiti ai rispettivi periodi.
Al punto 22 deve essere barrata la casella solo nel caso in cui,nel corso dell'anno o ad inizio anno,il rapporto di lavoro si sia trasformato da tempo parziale a tempo pieno o viceversa.
In questa ipotesi per l'interessato debbono essere compilati distinti riquadri riferiti a ciascuna tipologia.
Nel punto 24 deve essere indicato l'importo dell'accantonamento complessivamente spettante al lavoratore per l'anzianita' lavorativa da questi maturata fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento della certificazione,ovvero fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro,se questa e' intervenuta nel corso dell'anno,al netto di quanto eventualmente erogato al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto.
Non vanno comprese le quote di TFR destinate alla previdenza complementare.
In caso di compilazione per un determinato anno solare di piu' riquadri relativi ai dati previdenziali e assistenziali per lo stesso lavoratore,l'importo dell'accantonamento deve essere indicato, per il suo ammontare totale una sola volta nel riquadro destinato all'Ente percettore del contributo per il finanziamento del Fondo di Garanzia del Trattamento di Fine Rapporto.
Lo stesso dicasi nel caso di compilazione di piu' riquadri riferiti a piu' forme assicurative obbligatorie laddove il TFR non sia stato liquidato all'atto del passaggio dall'una all'altra fattispecie.
Per i lavoratori cessati,l'importo va indicato al netto di eventuali acconti gia' corrisposti ovvero non deve essere indicato se gia' integralmente corrisposto.

SEZIONE 2 -Retribuzioni particolari
Negli appositi spazi della Sezione 2 "Retribuzioni particolari "devono essere indicati i dati relativi a particolari tipi di retribuzione.
Le tipologie per le quali e' richiesta la compilazione di questa Sezione,in luogo del punto 11,sono indicate nella seguente tabella.
E' prevista l'indicazione di quattro tipologie,una per ciascuno dei righi predisposti.Nel caso in cui queste ultime non fossero sufficienti,per il percipiente deve essere compilato un punto bis,o ter, ecc.,oppure,in caso di modello prefincato deve essere compilata una ulteriore Sezione 2 ripetendo i soli dati identificativi (punti da 1 a 5)ed il codice fiscale.
Al punto 28 (37,46,55 per le successive indicazioni)deve essere indicato il Tipo retribuzione particolare utilizzando il corrispondente codice.
Ai punti 29 (38,47,56 per le successive indicazioni)e 30 (39,48,57 per le successive indicazioni)debbono essere indicate la data iniziale (giorno,mese ed anno)e finale (giorno,mese ed anno)del periodo cui si riferisce la retribuzione particolare considerata,rigorosamente suddivisa per anno o frazione di anno solare (un rigo per ciascun anno o frazione).
Al punto 31 (40,49,58 per le successive indicazioni)deve essere trascritto l'importo della retribuzione particolare.
Nessuno degli altri dati presenti deve essere compilato per i dirigenti iscritti all'INPDAI.
Nel caso debbano essere indicate retribuzioni riferite a piu' anni solari,o a frazioni di anno solare,deve essere compilato un rigo per ciascun anno solare,o frazione di anno solare,e ciascuna retribuzione deve essere contraddistinta dal proprio codice identificativo.
Codice Descrizione
P Indennita' sostitutiva del preavviso
EN Retribuzioni convenzionali dirigenti operanti in paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi reciproci di sicurezza sociale
RG Regolarizzazioni retrodatate e a seguito di vertenza giudiziale,stragiudiziale o verbale ispettivo
RI Regolarizzazioni retrodatate a seguito di errato inquadramento dell'azienda
Per i codici RG e RI si precisa che per periodi di riferimento antecedenti il 1 gennaio 1999 debbono essere utilizzati i modelli DAP/12.
La SEZIONE 3 non va compilata.

2.2.3 Compilazione dei punti da 78 a 81
I contributi a carico del lavoratore trattenuti nel periodo di riferimento della certificazione per l'assicurazione gestita dall'INPDAI vanno indicati nel punto 78 .
Dovendosi per i dirigenti iscritti contestualmente all'INPS compilare due riquadri dei dati previdenziali e assistenziali,i contributi trattenuti devono essere indicati per l'importo di competenza di ciascun Ente sul riquadro contraddistinto dalla rispettiva codifica.
I punti 79,80,81 sono destinati all'indicazione delle contribuzioni versate per l'assicurato.
Barrando la casella relativa alla propria fattispecie il datore di lavoro attesta il versamento totale o parziale,ovvero il mancato versamento delle contribuzioni complessive (quota a proprio carico e quota a carico dipendente)dovute all'Ente destinatario della certificazione,per il periodo oggetto della medesima,scadute all'atto della consegna al dipendente.
Nell'ipotesi di omesso versamento (totale o parziale)il datore di lavoro puo' indicarne il motivo nello spazio riservato alle annotazioni.
La motivazione e' espressamente richiesta nel caso di sospensione dell'obbligo contributivo per eventi eccezionali con l'indicazione della norma cui si fa riferimento.

2.3 Dati previdenziali INPDAP
I dati previdenziali INPDAP devono essere certificati da tutte le Amministrazioni sostituti d 'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPDAP nonche' dagli enti con personale iscritto per opzione all'INPDAP.La certificazione va compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d 'imposta iscritti alla gestione assicurativa ENPDEP.

2.3.1 Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assicurativi
I dati contenuti nel presente schema di certificazione riguardano l'imponibile contributivo,ai fini previdenziali ed assicurativi,dovuto all'INPDAP e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa.
La certificazione,pertanto,ha ad oggetto tutti i redditi suddetti corrisposti nel 2000 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall'INPDAP,secondo le sotto riportate istruzioni:
- Cassa Pensioni Statali;;
- Cassa Pensioni dipendenti enti locali;;

2.3 Dati previdenziali INPDAP
- Cassa Pensioni Insegnanti;;
- Cassa Pensioni Sanitari;;
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;;
- INADEL;;
- ENPAS;;
- ENPDEDP;;
- Cassa Unica del credito..

2.3.2 Regole generali
Ogni periodo lavorato deve trovare la corretta correlazione con l'iscrizione alla relativa gestione, con le indicazioni della corrispondente retribuzione erogata e la precipua posizione di servizio rivestita dall'iscritto.
Le amministrazioni iscritte sono,quindi,tenute in via generale,alla compilazione di tante sezioni corrispondenti alle frazioni d 'anno lavorate,alle variazioni di tipo di impiego,tipo di servizio (nei casi contrassegnati con il codice S di cui al punto 96 ),nonche' in occasione di corresponsione di retribuzioni afferenti ad un preciso arco temporale (es:compensi arretrati)meglio illustrati tra i casi particolari.
Ove la certificazione venga rilasciata agli eredi dell'iscritto,la stessa,per la parte previdenziale deve riportare i dati anagrafici dell'iscritto stesso.
Cassa Pensioni Statali
Con riguardo agli iscritti alla Cassa per le pensioni al personale dipendente dalle Amministrazioni statali,deve essere indicato il codice fiscale dell'Amministrazione presso la quale il dipendente ha effettuato la prestazione lavorativa che da' luogo al trattamento fondamentale della retribuzione (punto 82 ).Ad ogni variazione di quest 'ultima deve essere compilata una nuova posizione.
Analoghe disposizioni valgono per i Coadiutori Uffici Notificazioni Elevazioni
Protesti,i quali,ancorche' iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari,sono qualificati dipendenti statali.
Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari
Con riguardo alla Cassa pensioni Ufficiali giudiziari e' tenuto alla compilazione il sostituto d 'imposta e,quindi,gli Uffici UNEP.
Assicurazione Sociale Vita
Le Amministrazioni con personale iscritto all'INPDAP solo per l'Assicurazione Sociale Vita potranno fornire notizie meno dettagliate,in relazione ai periodi di servizio e all'indicazione del tipo impiego e tipo servizio.E 'consentito,infatti,compilare un 'unica sezione,raggruppando il periodo di lavoro in un unico arco temporale e indicando nel punto 95 il codice 1 (tipo impiego ordinario) e nel punto 96 il codice 11 (tipo servizio ordinario).
Cassa Unica per il Credito
Ai fini delle prestazioni creditizie sono imponibili tutte le retribuzioni pensionabili (decreto legislativo n.662 del 1996)indicate ai punti 99,100,e 104 .Sono da contrassegnare con il codice identificativo della suddetta Cassa (punti da 91 a 94)anche i periodi riguardati dalla contribuzione figurativa,per tutte le tipologie previste dal decreto legislativo n.564 del 1996 (cfr.circolare n.64496 del 29 maggio 1997).
Retribuzioni erogate dalle OO.SS.soggette a contribuzione aggiuntiva
Le retribuzioni erogate ai sensi dell'articolo 3,commi 5 e 6,decreto legislativo n.564 del 1996 dalle Organizzazioni Sindacali ai dipendenti nominati per carica elettiva,iscritti all'INPDAP,in virtu' del rapporto di lavoro preesistente,devono essere dichiarate dalle OO.SS.medesime.
Imponibile previdenziale
Ai fini previdenziali rientrano nella certificazione tutti i redditi di lavoro dipendente qualificati imponibili,secondo la vigente normativa (decreto legislativo n.314 del 1997 -circolare n.29 del 27 maggio 1998)corrisposti entro l'anno di riferimento della certificazione e,quindi,oggetto di mandati di pagamento emessi entro il 31 dicembre 2000.
Ai fini pensionistici e' necessario indicare separatamente gli emolumenti che concorrono alla formazione della prima quota di pensione (parte A -punto 99 )e della seconda quota (parte B -punto 100 ). Il premio di produzione la cui erogazione e' prevista da contratti collettivi di secondo livello,pur rientrando nella seconda quota di pensione,va indicato,al lordo della percentuale di decontribuzione,separatamente,al punto 104 .
Nel punto 97 va specificata l'aliquota contributiva applicata,secondo le istruzioni (cassa o competenza - cfr..circolare INPDAP n.64032 del 3 giugno 1996 e n.29 del 27 maggio 1998).
Rientrano,altresi',nella certificazione i periodi di servizio coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici (decreto legislativo n.564 de 1996 -cfr.circolare n.9 del 14 febbraio 1997).Per tali eventi deve essere compilata apposita sezione,contrassegnando il punto 96 con il relativo codice della tabella "tipo servizio " identificativo della natura del servizio utile.

2.3.3 Casi particolari
Amministrazione estinta
L'amministrazione estinta e' tenuta alla compilazione della certificazione per la parte di competenza.
Successione tra Amministrazioni
In caso di incorporazione o fusione tra Amministrazioni,ogni datore di lavoro e' tenuto alla certificazione per la frazione di anno di propria pertinenza.Analogo criterio vige in caso di trasferimento del lavoratore.
Periodi di servizio dei lavoratori giornalieri e dei supplenti della Scuola
In considerazione della molteplicita' dei periodi di servizio svolti dal suddetto personale giornaliero e supplente,e' consentito raggruppare l'intero arco temporale in un 'unica sezione.Per la determinazione dei giorni utili da indicare,si rinvia allo specifico punto 98 .
Competenze arretrate
In caso di corresponsione di arretrati relativi ad anni precedenti va compilata un 'apposita sezione, per ogni anno,con l'indicazione del periodo di servizio cui si riferiscono,dell'importo degli emolumenti corrisposti a tal titolo e della gestione assicurativa.La compilazione della sezione deve seguire lo stesso criterio di spezzatura del periodo di servizio adottato nelle precedenti certificazioni.Non e' necessario individuare il tipo impiego,il tipo servizio e i giorni utili,gia' acquisiti nella precedente certificazione.
Indennita' sostitutiva del preavviso
La disciplina dell'indennita' sostitutiva del preavviso ha trovato compiuta definizione nella circolare INPDAP n.63486 del 17 febbraio 97.Si forniscono le indicazioni da seguire per la compilazione della certificazione.
Indennita' sostitutiva del preavviso con carattere retributivo
Ove l'indennita' rivesta carattere retributivo l'emolumento entrera' a far parte della retribuzione fondamentale di cui al punto 99 del modello;il punto 84 dovra' riportare la data di cessazione dal servizio coincidente con la data di scadenza del periodo di preavviso.
Indennita' sostitutiva del preavviso con carattere risarcitorio
L'amministrazione tenuta alla compilazione deve compilare un 'apposita sezione indicante nei punti 85 e 86 l'inizio e la fine del periodo (ultimo mese di attivita' lavorativa)a cui si riferisce l'indennita' erogata,che va evidenziata nel punto 100 e nelle maggiorazioni di cui ai punti da 87 a 90, contraddistinta con il relativo cod.18.
Compenso sostitutivo delle ferie non godute
Analogamente al punto precedente in tale caso e' necessario compilare apposita sezione,tenendo presente che il compenso va segnalato al punto 100,con l'indicazione del cod.19 riguardante le maggiorazioni di cui ai punti da 87 a 90.
Cariche elettive comunali e provinciali (legge n.265 del 1999)
Per i dipendenti pubblici nominati amministratori locali (legge n.816 del 1985),e collocati in aspettativa non retribuita dall'ente datore di lavoro,ciascuna amministrazione procedera' alla compilazione della certificazione,per la parte di propria competenza,in esecuzione del disposto dell'articolo 26 della legge del 3 agosto del 1999,n.265 del 1999,pubblicata nella G.U.n.149 del 6 agosto 1999 (cfr.circolare n.839/S del 10 febbraio 2000).

2.3.4 Compilazione dei punti da 82 a 105
Il punto 82 deve essere utilizzato per gli iscritti alla Cassa pensioni statali.Si deve indicare il codice fiscale dell'amministrazione presso cui viene effettuata la prestazione lavorativa che da' luogo al trattamento fondamentale di retribuzione.
Nel punto 83 deve essere indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro (giorno e mese)per le cessazioni verificatesi nell'anno 2000.
Nel punto 84 deve essere indicata la motivazione della cessazione dal servizio,utilizzando i seguenti codici:
Codice Descrizione
1 Morte in servizio
2 Dimissioni volontarie
3 Limiti di eta'
4 Limiti di servizio
5 Dispensa dal servizio
6 Invalidita'
7 Esodo legge n.26 del 1987
8 Soppressione di posto
9 Incapacita' professionale
10 Scarso rendimento
11 Provvedimento disciplinare
12 Destituzione
13 Lavoratrice per dimissioni vol.o limiti di eta' 60 anni
14 Infermita' non dipendente da causa di servizio
15 Esubero portuali legge 647 del 23 dicembre 1996
16 Successione
17 Mobilita'
18 Passaggio ad altro ente
19 Passaggio ad altra amministrazione
20 Licenziamento
21 Fine ferma
22 Decesso
23 Altre cause
Nei punti 85 e 86 vanno specificate le date di inizio e fine del periodo di servizio,con riferimento al periodo di lavoro dell'anno da certificare espresso in giorno,mese e anno.
Nei punti da 87 a 90 devono essere indicate le maggiorazioni spettanti,utilizzando i seguenti codici:
Codice Descrizione

1 Navigazione e servizio su costa 2 Servizio in volo 3 Servizio di confine 4 Servizio in stabilimenti di pena militari 5 Servizio all'estero in sedi disagiate 6 Servizio scolastici all'estero 7 Lavori insalubri e polverifici 8 Servizio in colonia e in territorio somalo 9 Servizio in zona di armistizio 10 Servizio in presenza di amianto 11 Lavoro usurante 12 Esodo portuale 13 Servizio all'estero 14 Non vedente 15 Lavoratori precoci 16 Combattenti e relativi superstiti con eventuali invalidità
indotte 17 Maggiorazione generica 18 Indennità sostitutiva del preavviso in caso di morte o
inabilità 19 Compenso sostitutivo delle ferie non godute 20 Servizio addetti alle macchine 21 Servizio di istituto 22 Operativa di campagna
Nei punti da 91 a 94 devono essere indicate le gestioni e/o fondi di pertinenza,operando la scelta le tra quelle di seguito elencate:
Codice Descrizione
1 Cassa Pensioni Statali
2 Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali
3 Cassa Pensioni Insegnanti
4 Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari
5 Cassa Pensioni Sanitari
6 I.N.A.D.E.L.
7 E.N.P.A.S.
8 E.N.P.D.E.D.P.(Assicurazione Sociale Vita)
9 Cassa Unica del Credito
Nel punto 95 va indicato il tipo impiego di cui al seguente elenco,utilizzando i relativi codici:
Codice Descrizione
1 Ordinario (contratto indeterminato/determinato)
2 Giornaliero
3 Contratto formazione e lavoro -decreto legge n.299 del 1994 convertito in legge n.451 del 1994 articolo 16 c.2 lett.a)-ENTI PUBBLICI ECONOMICI,FONDAZIONI,AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX legge n.142 del 1990,ENTI PUBBLICI DI RICERCA -CENTRO,NORD - Aliquota datore di lavoro:riduzione aliquota ordinaria del 25%(limite max 24 mesi)
4 Contratto formazione e lavoro -decreto legge n.299 del 1994 convertito in legge n.451 del 1994 articolo 16 c.2 lett.a)-ENTI PUBBLICI ECONOMICI,FONDAZIONI,AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX legge n.142 del 1990,ENTI PUBBLICI DI RICERCA -MEZZOGIORNO - Aliquota datore di lavoro:riduzione aliquota ordinaria del 50%(limite max 24 mesi)
5 Contratto formazione e lavoro -decreto legge n.299 del 1994 convertito in legge 451 del 1994 articolo 16 c.2 lett.b)-ENTI PUBBLICI ECONOMICI,FONDAZIONI,AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX legge n.142 del 1990,ENTI PUBBLICI DI RICERCA -CENTRO NORD -Aliquota datore di lavoro:riduzione aliquota ordinaria del 25%dopo la trasformazione del C.F.L. in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per periodo pari alla durata del C.F.L.trasformato (limite max 12 mesi)
6 Contratto formazione e lavoro -decreto legge n.299 del 1994 convertito in legge 451 del 1994 articolo 16 c.2 lett.b)-ENTI PUBBLICI ECONOMICI,FONDAZIONI,AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX legge n.142 del 1990,ENTI PUBBLICI DI RICERCA -MEZZOGIORNO -Aliquota datore di lavoro:riduzione aliquota ordinaria del 50%dopo la trasformazione del C.F.L. in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per periodo pari alla durata del C.F.L.trasformato (limite max 12 mesi)
7 Contratto formazione e lavoro -legge n.196 del 1997 articolo 15 -ENTI PUBBLICI ECONOMICI FONDAZIONI,AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX legge n.142 del 1990,ENTI PUBBLICI DI RICERCA DELLE REGIONI:BASILICATA,CAMPANIA,PUGLIA,CALABRIA,SARDEGNA e SICILIA
Trasformazione di C.F.L.articolo 16 c.2 lett.a)legge n.451 del 1994 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato
Aliquota datore di lavoro:riduzione aliquota ordinaria del 50%per ulteriori 12 mesi
8 Part-time
9 Orario ridotto.
10 Tempo definito (personale sanitario).
11 Lavoratori assunti ai sensi legge n.407 del 1990 articolo 8 comma 9 da IMPRESE,ENTI PUBBLICI ECONOMICI E CONSORZI EX legge N.142 del 1990 -CENTRO-NORD
12 Lavoratori assunti ai sensi legge n.407 del 1990 articolo 8 comma 9 da IMPRESE,ENTI PUBBLICI ECONOMICI E CONSORZI -MEZZOGIORNO
13 Insegnanti supplenti della Scuola.
Nel punto 96 va indicato il codice corrispondente allo "stato di servizio " del dipendente,,in riferimento al periodo da certificare,utilizzando i seguenti codici:
Codice Descrizione
1 Astensione facoltativa dal lavoro per maternita' con retribuzione intera S
2 Astensione facoltativa dal lavoro per maternita' con retribuzione ridotta (Legge n.1204 del 1971)S
3 Aspettativa per mandato politico elettivo (articolo 31 legge n.300 del 1970)S
4 Aspettativa agli amministratori locali (Legge 816 del 1985)
5 Aspettativa per nomina a direttore generale di Azienda Sanitaria Locale
6 Aspettativa retribuita per motivi sindacali
7 Aspettativa non retribuita per motivi sindacali (articolo 31 legge n.300 del 1970)S 8 Aspettativa per motivi familiari S
9 Sospensione dall'impiego per motivi disciplinari S
10 Sospensione dall'impiego in costanza di procedimento penale S
11 Servizio ordinario
12 Servizio part-time S
13 Aspettativa per servizio militare (articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica n.130 del 1969,legge n.1092)S
14 Aspettativa s.a.(per motivi vari)prevista da specifiche disposizioni di legge o contrattuali (decreto legge n.564 del 1996 articolo 5 comma 1)S
15 Astensione dal lavoro per soccorso alpino (articolo 2 legge n.162 del 1992)S
16 Assenza dal lavoro per educazione e assistenza ai figli fino al 6 oanno di eta' (articolo 1 comma 40,legge n.335 del 1995)S
17 Assenza dal lavoro per assistenza figli dal 6 oanno di eta',coniuge,genitori conviventi per condizioni previste ex articolo 3 legge n.104 del 1992 S
18 Astensione facoltativa dal lavoro per maternita' senza retribuzione (legge n.1204 del 1971)S
19 Astensione dal lavoro facoltativa per assistenza ai figli fino al 3 oanno di eta' (legge n.53 del 2000)S
20 Astensione facoltativa per assistenza ai figli dopo il 3 oanno e fino al compimento dell'8 oanno di eta' (legge n.53 del 2000)S
Nel punto 97 va indicato rispettivamente il codice 1 per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di competenza e il codice 2 per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di cassa.Si intende aliquota di competenza quella riferita al periodo di riferimento delle retribuzioni;l'aliquota di cassa e' riferita a quella vigente al momento dell'erogazione delle retribuzioni (cfr.circolare 63486 del 17 febbraio 1997).
Nel punto 98 devono essere indicate le giornate lavorative utili per l'erogazione delle prestazioni. Per l'indicazione dei giorni utili si deve fare riferimento ad un massimo di 312 giorni annui per lavoratori "giornalieri "e 360 giorni per tutti gli altri lavoratori,compresi i supplenti della scuola, sia statale,sia parificata. In caso di servizio part-time (legge n.554 del 1988)l'indicazione dei giorni utili incide sulla misura della prestazione.Essi si calcolano moltiplicando il periodo determinato ai fini del diritto,(punti 85 e 86)per il rapporto tra orario settimanale effettivo e quello a tempo pieno.Diversamente,per il personale ad orario ridotto,i giorni utili ai fini della misura della prestazione sono pari al periodo di servizio svolto.
Nel punto 99 va indicato il totale delle retribuzioni dovute per il periodo di riferimento,che concorrono a formare la parte A della pensione (emolumenti fissi e continuativi -cfr.circolare n.2 del 15 gennaio 1998 e circolare Ministero del Tesoro n.79 del 6 dicembre 1996 ).
Nel punto 100 deve essere indicato il totale delle retribuzioni accessorie per il periodo di riferimento (straordinari,indennita',incentivi,compenso per lavoro simultaneo,ecc.)che concorrono a formare la parte B della pensione. In questo punto non deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione erogato,(erogazione prevista da contratti collettivi di 2 olivello)da segnalare al punto 104 .
Per gli iscritti alla Cassa pensioni statali deve essere indicato l'ammontare degli accessori limitatamente alla parte eccedente l'incremento figurativo previsto dall'articolo 15 della legge n.724 del 1994.
Il punto 101 deve essere compilato per i soli iscritti alla Cassa Stato,indicando tutti gli emolumenti fissi e ricorrenti con esclusione della indennita' integrativa speciale,ai fini della determinazione della maggiorazione del 18%assoggettabile a contributo.
Nel punto 102 indicare le retribuzioni imponibili ai fini dell'indennita' premio di servizio ex INADEL, in conformita' dell'articolo 11 della legge 152 del 1968 ovvero le retribuzioni imponibili ai fini della buonuscita ex ENPAS,di cui all'articolo 2 della legge 75 del 1980.
Il punto 103 deve essere valorizzato per l'indicazione dell'accantonamento da operare ai fini del trattamento di fine rapporto ai dipendenti (D.P.C.M.20 dicembre 1999,pubblicato nella G.U.del 15 maggio 2000,n.111,previsto dall'articolo 2,commi 6 e 7,della legge n.335 del 1995),secondo i termini e le modalita' descritte nelle circolari n.29 del 8 giugno 2000 e n.45 del 26 ottobre 2000 dell'INPDAP.
Nel punto 104 deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione (previsto da contratti collettivi di 2 olivello)corrisposto nell'anno,sia quale acconto per l'anno medesimo,sia esso a saldo dell'anno precedente.Le due erogazioni vanno indicate in sezioni separate.
Il punto 105 deve essere compilato per i soli iscritti alla Cassa pensioni statali riguardati dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997,n.165.
Nel punto 154 va indicato il totale dei contributi ai fini pensionistici a carico del dipendente,trattenuti dal datore di lavoro.
Nel punto 155 deve essere indicato il totale dei contributi ai fini del trattamento di fine servizio a carico del dipendente,trattenuti dal datore di lavoro.
Nel punto 156 deve essere indicato l'accantonamento spettante all'iscritto ai fini del trattamento di fine rapporto.
In caso di certificazione su piu' fogli le indicazioni di cui ai punti 154,155 e 156 vanno segnalate sull'ultimo foglio.
 
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