Gazzetta n. 290 del 13 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 29 novembre 2000
Estensione dell'art. 1 del decreto 16 novembre 2000 alle zone colpite dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2000, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire, con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Visto l'art. 1 del decreto del 16 novembre 2000 del Ministro delle finanze, con il quale, nell'esercizio del potere attribuito dal citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000, sono stati sospesi fino al 16 dicembre 2000 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre ed ottobre 2000 nelle regioni di cui all'art. 1 delle ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000 e n. 3092 del 27 ottobre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;
Vista l'ordinanza n. 3095 del 23 novembre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, con la quale l'applicazione delle disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000, n. 3092 del 18 ottobre 2000 e n. 3093 dell'8 novembre 2000 e' stata estesa ai territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia e della provincia autonoma di Trento danneggiati dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del mese di novembre 2000;
Ritenute sussistenti le condizioni per estendere l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del 16 novembre 2000 del Ministro delle finanze ai territori individuati nella citata ordinanza n. 3095 del 23 novembre 2000;
Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
Art. 1.
1. Le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto del 16 novembre 2000 del Ministro delle finanze si applicano anche ai territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia e della provincia autonoma di Trento danneggiati dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del mese di novembre 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2000 Il Ministro: Del Turco
 
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