Gazzetta n. 290 del 13 dicembre 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 6 dicembre 2000
Definizione di modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacita' di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 219/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 dicembre 2000, premesso che:
con deliberazione 3 agosto 2000, n. 140/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 1o settembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 140/00), come modificata dalla deliberazione 27 settembre 2000, n. 174/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 30 settembre 2000, dalla deliberazione 12 ottobre 2000, n. 187/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 19 ottobre 2000, e dalla deliberazione 18 ottobre 2000, n. 192/00, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') ha definito modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacita' di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE);
la disciplina definita dalla deliberazione n. 140/00 e' basata sui seguenti criteri:
a) nel caso in cui le richieste di utilizzo risultino superiori alla capacita' di interconnessione disponibile, l'assegnazione avviene attraverso meccanismi di mercato al fine di garantire la massima trasparenza, la possibilita' di utilizzare la stessa capacita' da parte dei soggetti che ad essa attribuiscono maggior valore e l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo della capacita' di interconnessione tra i consumatori di energia elettrica del mercato libero e del mercato vincolato in Italia;
b) promozione di iniziative della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) per la conclusione di accordi con l'operatore del sistema confinante per l'assegnazione della capacita' di interconnessione disponibile in modo congiunto;
c) qualora risulti impossibile l'assegnazione secondo le modalita' di cui al precedente punto b), previa comunicazione all'Autorita', assegnazione da parte del Gestore della rete del 50% della capacita' di interconnessione disponibile sulle relative frontiere;
d) al fine di promuovere la pluralita' nell'offerta di energia elettrica sul mercato nazionale, fissazione di un limite alla quota della capacita' di interconnessione assegnabile ad un singolo soggetto, nel caso in cui le richieste eccedano la capacita' disponibile, in modo che nessun soggetto possa disporre per l'anno 2001 di una quota maggiore del 20% della capacita' disponibile su ciascuna frontiera e del 10% della capacita' di interconnessione disponibile su tutte le frontiere;
il Gestore della rete, successivamente all'entrata in vigore della deliberazione n. 140/00, riscontrata l'impossibilita' di definire accordi di cui alla lettera b) del precedente alinea, ha definito con gli operatori del sistema confinante accordi strumentali all'assegnazione, per l'anno 2001, della capacita' di interconnessione disponibile secondo le modalita' richiamate nella lettera c) del precedente alinea;
il Gestore della rete ha avviato la procedura concorsuale per l'assegnazione di bande, di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorita' n. 140/00 pubblicando sul proprio sito internet, in data 16 ottobre 2000, il documento "Avviso per l'assegnazione della capacita' disponibile su base annuale sull'interconnessione con l'estero per l'anno 2001";
il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione II, nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2000, con ordinanza n. 4225/00, depositata in data 30 ottobre 2000, ha disposto la sospensione della deliberazione n. 140/00;
il Gestore della rete, in conseguenza della decisione del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia richiamata nel precedente alinea, ha assunto la decisione, resa pubblica con avviso diffuso sul proprio sito internet in data 9 novembre 2000, di sospendere la procedura concorsuale, avviata in attuazione della deliberazione dell'Autorita' n. 140/00, per l'assegnazione, su base annuale, di bande di potenza alla frontiera;
l'Autorita', con delibera 15 novembre 2000, n. 208/00, ha assunto la decisione di proporre ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la citata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;
il Consiglio di Stato, Sezione VI, nella Camera di Consiglio del 1o dicembre 2000, con ordinanza 10592/00, depositata in data 1o dicembre 2000, ha respinto l'appello di cui al precedente alinea;
Premesso che:
la sopra richiamata decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia e' stata adottata a motivo della ritenuta sussistenza di una ragionevole probabilita' di accoglimento del ricorso presentato avverso la deliberazione n. 140/00 con esclusivo riferimento alla parte della medesima deliberazione nella quale viene regolata la procedura concorsuale per l'assegnazione della capacita' di interconnessione disponibile;
la motivazione della decisione di cui al precedente alinea si basa sulla considerazione del fatto che le disposizioni della deliberazione n. 140/00 non sarebbero coerenti con le finalita' di promozione della concorrenza e del libero mercato nel settore dell'energia elettrica in quanto l'elevata domanda determinerebbe prezzi di assegnazione tali da allineare i prezzi nazionali e stranieri dell'energia elettrica; e inoltre sulla considerazione del fatto che, in tal modo, non verrebbero adeguatamente valutate, ai fini dell'assegnazione della capacita' di interconnessione disponibile, le differenti classi tariffarie cui i partecipanti all'asta possono accedere sul mercato vincolato;
la sopra richiamata decisione del Consiglio di Stato, nel confermare la decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia di cui al precedente alinea, ne puntualizza la motivazione ribadendo che, fatta salva la discrezionalita' tecnico-amministra-tiva dell'Autorita' in sede di individuazione del criterio per la razionalizzazione dell'accesso alle capacita' di trasporto per l'importazione di energia elettrica in caso di insufficienza delle risorse disponibili, la procedura concorsuale delineata nella deliberazione n. 140/00, essendo incardinata sul solo parametro del prezzo di assegnazione, non garantisce pluralismo e parita' di condizioni nell'accesso all'interconnessione; che la sola considerazione del dato economico non consente di evidenziare la maggiore necessita' della risorsa, o comunque elementi di valutazione preferenziale meritevoli di tutela; che il gioco di mercato deve basarsi esclusivamente sul libero incontro tra domanda degli importatori e offerta dei fornitori esteri senza condizionamenti di un fattore esterno legato all'impiego di una risorsa pubblica; che l'accesso alla capacita' di interconnessione disponibile, ove non si volesse mantenere fermo un meccanismo di allocazione pro-quota, dovrebbe essere garantito in base a criteri selettivi basati su parametri diversi dal solo dato economico, incapace ex se di rivelare una maggiore necessita' della risorsa o un elemento di valutazione preferenziale per la richiesta;
le sopra richiamate decisioni del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia e del Consiglio di Stato, in rapporto ai motivi del ricorso presentato avverso la deliberazione n. 140/00, evidenziano che il provvedimento di sospensione della deliberazione n. 140/00 riguarda le sole norme della medesima deliberazione dirette a disciplinare la procedura concorsuale per l'assegnazione della capacita' di interconnessione disponibile;
Premesso inoltre che:
per l'operativita' del sistema delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2001 si rende necessaria, con primario riferimento alla assegnazione su base annuale della capacita' di interconnessione disponibile, la tempestiva adozione di misure disciplinanti modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacita' di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
unitamente alle determinazioni di cui al precedente alinea, al fine di rendere possibile la fornitura di energia elettrica importata a partire dal 1o gennaio 2001, debbono essere adottate misure volte a ridurre i tempi per gli adempimenti strumentali all'attivazione di forniture di energia elettrica transfrontaliere e, conseguentemente, a modificare:
a) la disciplina dei termini per la verifica di compatibilita' delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale come definita dalla deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, e successive modificazioni e integrazioni;
b) la disciplina del termine di preavviso per l'esercizio della facolta' di recesso da contratti bilaterali, ad esecuzione continuata, di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei, come definita dalla deliberazione dell'Autorita' 26 maggio 1999, n. 78/99;
c) la disciplina del termine di preavviso per l'esercizio della facolta' di recesso da contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti finali dalle imprese distributrici di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come definita dalla deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 1999, n. 158/99;
d) la disciplina dei termini per il rilascio del-l'autorizzazione alla stipula di contratti di vettoriamento in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'art. 15 della deliberazione n. 13/99, o anche difforme dallo schema di contratto-tipo approvato dall'Autorita' con deliberazione 12 luglio 2000, n. 119/00, come definita dalla deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, e successive modificazioni e integrazioni;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la direttiva n. 96/92/CE;
il decreto legislativo n. 79/1999;
Viste:
la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
la deliberazione dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 62/99 (di seguito: deliberazione n. 62/99);
la deliberazione dell'Autorita' 26 maggio 1999, n. 78/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1999;
la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 9 novembre 1999;
la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 1999, n. 158/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 22 giugno 1999;
la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99);
la deliberazione dell'Autorita' 10 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999;
la deliberazione dell'Autorita' 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999;
la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 1999, n. 182/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 20 dicembre 1999;
la comunicazione dell'Autorita' 23 novembre 2000;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 1o agosto 2000, recante attribuzione al Gestore della rete della concessione delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, nonche' approvazione della convenzione per la disciplina della concessione medesima;
Visti:
il documento "Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato", approvato dall'Autorita' in data 4 agosto 1999 (Prot. AU/99/175) (di seguito: Nota informativa);
il documento per la consultazione "Trattamento delle importazioni di energia elettrica nel caso risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, ai sensi dell'art. 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", diffuso dall'Autorita' in data 28 ottobre 1999 (Prot. AU/99/247) (di seguito: Documento per la consultazione);
Viste le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia numeri 4442/2000 e 4627/2000, rese in data 22 marzo 2000 e depositate in data 27 giugno 2000;
Vista la lettera del Gestore della rete in data 21 luglio 2000 (prot. AD/P/20000070), pervenuta all'Autorita' in data 25 luglio 2000 (prot. Autorita' 011262);
Considerato che:
la capacita' di interconnessione disponibile e' pari alla differenza tra il valore della capacita' netta trasmissibile ed il valore della capacita' utilizzata per l'esecuzione dei contratti di importazione pluriennali in essere alla data del 19 febbraio 1997 e non ancora scaduti, che si trovano nella disponibilita' della societa' Enel S.p.a.;
con la citata lettera in data 21 luglio 2000, il Gestore della rete ha comunicato la capacita' di trasporto sull'interconnessione disponibile per nuovi impegni contrattuali a decorrere dal mese di ottobre dell'anno 2000;
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 31 ottobre 2000 (prot. n. 3008/SM) ha richiesto all'Autorita' di riservare alla Repubblica di San Marino, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 79/1999, una quota della capacita' disponibile sulle linee di interconnessione dell'Italia con l'estero al fine di consentire il rispetto di impegni internazionali assunti in tal senso dallo Stato italiano;
il fabbisogno energetico della Repubblica di San Marino corrisponde ad una capacita' stimata di circa 40 Mw su base annua;
Considerato che:
gli accordi richiamati in premessa conclusi dal Gestore della rete con gli operatori del sistema confinanti garantiscono un'equa allocazione della capacita' di inteconnessione disponibile;
l'assegnazione della capacita' di interconnessione attraverso un meccanismo di ripartizione pro-quota in proporzione all'entita' della richiesta, oltre a rappresentare di fatto la modalita' procedurale piu' aderente alla situazione di urgenza delineata nel precedente considerato, da un lato esclude la valorizzazione autonoma dell'assegnazione della capacita' di interconnessione e quindi l'incidenza di una variabile economica esogena sulle transazioni tra gli importatori di energia elettrica e i fornitori esteri, dall'altro lato garantisce, attraverso l'attribuzione proporzionale, l'applicazione di un criterio di selezione delle richieste basato sulla maggiore necessita' della risorsa;
l'assegnazione della capacita' di interconnessione mediante il meccanismo di cui al precedente alinea, peraltro, incrementa il numero dei partecipanti alla procedura non comportando la corresponsione di un prezzo a fronte della assegnazione della capacita' di interconnessione e rende pertanto necessaria la riduzione della quota massima della capacita' di interconnessione di cui un singolo soggetto puo' essere assegnatario su ciascuna frontiera e su tutte le frontiere come definita con la deliberazione n. 140/00 affinche' la fissazione di tale quota possa rispondere all'esigenza di garantire sia la pluralita' nell'offerta di energia elettrica sul mercato nazionale sia il pluralismo nell'accesso all'interconnessione;
l'assegnazione della capacita' di interconnessione mediante il meccanismo di cui al secondo alinea del presente considerato, in ragione della prevedibile parcellizzazione delle assegnazioni, generera' un consistente volume di scambi dei diritti di accesso all'interconnessione acquisiti in esito alla procedura di assegnazione definita dall'Autorita' a norma dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999; e inoltre che, a fronte della situazione di cui al presente alinea, si rende necessaria la previsione di specifici limiti alla quota della capacita' di interconnessione assegnabile ad un singolo soggetto su tutte le frontiere in relazione alla titolarita' dei diritti di accesso all'interconnessione come risultante dalla eventuale negoziazione di tali diritti successiva all'esito della procedura di assegnazione della capacita' di interconnessione disponibile disciplinata dall'Autorita';
Ritenuto che sia opportuno:
prevedere, al fine di dare attuazione alla soprarichiamata richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'assegnazione di 40 Mw di capacita' di interconnessione alla Repubblica di San Marino e che tale capacita' sia da reperire a valere sulla capacita' di interconnessione assegnabile a favore del mercato libero sulla frontiera svizzera;
definire tempestivamente modalita' di assegnazione su base annuale della capacita' di interconnessione per l'anno 2001, con l'obiettivo di creare condizioni di certezza e operativita' in ordine all'importazione di energia elettrica per il medesimo anno, cio' costituendo condizione essenziale per il consolidamento del processo di liberalizzazione avviato con l'adozione del decreto legislativo n. 79/1999;
considerare, nella definizione delle modalita' e condizioni delle importazioni, anche le esportazioni di energia elettrica, essendo la capacita' di trasporto sull'interconnessione riferita ai flussi netti di potenza;
che l'assegnazione della capacita' di interconnessione su base annuale per l'anno 2001, qualora le richieste risultino superiori alla capacita' di interconnessione assegnabile, avvenga attraverso una ripartizione proquota di detta capacita';
in relazione alla avvenuta conclusione da parte del Gestore della rete degli accordi richiamati nel terzo alinea della prima premessa, confermare in capo a detto Gestore il vincolo ed assegnare il 50% della capacita' di interconnessione disponibile riconoscendo per il restante 50% l'assegnazione operata dagli operatori di sistemi confinanti;
consentire la negoziazione dei diritti di accesso all'interconnessione successivamente all'esito della procedura di assegnazione su base annuale della capacita' di interconnessione disponibile, al fine di promuovere l'efficiente utilizzazione di detta capacita';
al fine di evitare un'eccessiva parcellizzazione della capacita' di interconnessione l'assegnazione debba avvenire per almeno 1 Mw o suoi multipli;
al fine di promuovere la pluralita' nell'offerta di energia elettrica sul mercato nazionale, stabilire che la quota della capacita' di interconnessione assegnabile ad un singolo soggetto sia limitata, nel caso in cui le richieste eccedano la capacita' disponibile, in modo che nessun soggetto possa disporre, in esito alla procedura di assegnazione su base annuale della capacita' di interconnessione disponibile, di una quota maggiore del 10% della capacita' assegnabile su ciascuna frontiera e del 5% della capacita' di interconnessione assegnabile su tutte le frontiere;
in relazione alla medesima finalita' di cui al precedente alinea, definire altresi' un limite alla quota della capacita' di interconnessione assegnabile ad un singolo soggetto su tutte le frontiere in relazione alla titolarita' dei diritti di accesso all'interconnessione come risultante dalla eventuale negoziazione di tali diritti successiva all'esito della procedura di assegnazione su base annuale della capacita' di interconnessione disponibile;
revocare la deliberazione n. 140/00 e successive modificazioni e integrazioni con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
che una parte della quota della capacita' di trasporto sull'interconnessione non sia assegnata su base annuale al fine di garantire l'accesso degli operatori esteri al sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 una volta che sia reso operativo;
che sia demandata al Gestore della rete, quale concessionario delle attivita' di trasmissione e dispacciamento, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, l'attuazione delle procedure di assegnazione della capacita' di interconnessione per l'anno 2001, nonche' l'organizzazione, anche attraverso l'utilizzo di apparati informatici, di un sistema di supporto agli scambi aventi ad oggetto i diritti di accesso all'interconnessione assegnati in esito a dette pro-cedure;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, integrate come segue:
a) assegnatario e' il soggetto che acquisisce la disponibilita' di una quota parte della capacita' di interconnessione disponibile;
b) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
c) banda e' una quota parte della capacita' di interconnessione assegnabile, di ampiezza costante in tutte le ore rispettivamente del periodo invernale, del periodo estivo e del mese di agosto;
d) capacita' di interconnessione disponibile e' la massima capacita' di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero per l'importazione di energia elettrica in Italia, al netto della capacita' impegnata dai contratti pluriennali di importazione di energia elettrica in essere alla data del 19 febbraio 1997 e non ancora scaduti;
e) capacita' di interconnessione assegnabile su una frontiera e' il 50% della capacita' di interconnessione disponibile su tale frontiera;
f) decreto legislativo n. 79/1999 e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
g) deliberazione n. 70/97 e' la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata;
h) deliberazione n. 13/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999, come successivamente modificata ed integrata;
i) deliberazione n. 91/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999;
j) deliberazione n. 162/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999;
k) deliberazione n. 172/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 10 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999;
l) deliberazione n. 180/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999;
m) deliberazione n. 182/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 1999, n. 182/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 20 dicembre 1999;
n) deliberazione n. 119/00 e' la deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2000, n. 119/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2000;
o) dimensione della banda e' l'ampiezza della banda in ciascuna ora del periodo invernale;
p) frontiera e' l'insieme delle linee di interconnessione con ciascuno dei seguenti stati: Austria, Francia, Slovenia e Svizzera;
q) Gestore della rete e' la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999;
r) operatore di sistema confinante e' ciascun gestore di una rete di trasmissione interconnessa alla frontiera con la rete di trasmissione nazionale;
s) periodo estivo sono i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre;
t) periodo invernale sono i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre;
u) punto di riconsegna e' il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.
 
Art. 2.
Accordi tra Gestore della rete e operatori di sistema confinanti
2.1. Ai soggetti cui siano state assegnate autonomamente quote della capacita' di interconnessione disponibile dagli operatori di sistema confinanti si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 7 per gli assegnatari di bande, qualora il Gestore della rete abbia definito con detti operatori accordi che prevedono:
a) la facolta' per tali operatori di assegnare autonomamente il 50% della capacita' di interconnessione disponibile;
b) l'impegno da parte degli stessi operatori di sistema ad applicare una disciplina per il trasporto dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia non discriminatoria e che comunque non comporti una ingiustificata riduzione per gli operatori del valore della capacita' di interconnessione;
c) l'impegno da parte degli stessi operatori di sistema a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di cui al successivo art. 7, comma 7.3.
2.2. Il Gestore della rete, nel caso in cui accerti la violazione degli accordi di cui al precedente comma 2.1, ne da' tempestiva comunicazione all'Autorita'.
 
Art. 3.
Capacita' di interconnessione assegnabile
3.1. La quota della massima capacita' di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero destinata alle importazioni a favore del mercato libero e' diminuita di una quantita' pari a 40 Mw a profilo costante per il periodo invernale. Tale quantita' e' modulata applicando i coefficienti a e b di cui al successivo comma 3.3, rispettivamente per il periodo estivo e per il mese di agosto. Il Gestore della rete assegna tali capacita' alla Repubblica di San Marino.
3.2. Ai fini dell'assegnazione la capacita' di interconnessione viene suddivisa in bande. Ciascuna banda ha una dimensione pari al minor valore tra quello indicato nella richiesta di cui al successivo art. 4, comma 4.2, e quello determinato ai sensi dei successivi articoli 5 e 6. In ciascuna ora del periodo estivo ed in ciascuna ora del mese di agosto l'ampiezza della banda viene determinata mediante l'applicazione alla dimensione della banda dei coefficienti denominati rispettivamente a e b, di cui al successivo comma 3.3.
3.3. I coefficienti a e b sono definiti, per ciascuna frontiera, dal Gestore della rete in modo tale da comportare riduzioni minime dell'ampiezza delle bande relative a tale frontiera compatibili con la capacita' di interconnessione assegnabile, rispettivamente nel periodo estivo e nel mese di agosto.
3.4. L'ottanta per cento della capacita' assegnabile su ciascuna frontiera e' vincolato alla assegnazione su base annuale. La rimanente capacita' di interconnessione assegnabile, nonche' la capacita' di interconnessione assegnabile che non sia stata assegnata su base annuale, sono destinate all'assegnazione su base mensile.
 
Art. 4.
Richieste di assegnazione di bande
4.1. Possono richiedere l'assegnazione di bande i produttori esteri di energia elettrica, nonche' i distributori, i clienti grossisti e i clienti finali inclusi, alla data di presentazione della richiesta di cui al successivo comma 4.2, nell'elenco dei clienti idonei, di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99.
4.2. La richiesta per l'assegnazione di bande, presentata secondo le modalita' stabilite dal Gestore della rete, deve indicare almeno:
a) la dimensione della banda richiesta su ciascuna frontiera;
b) i punti di riconsegna in Italia alla fornitura dei quali e' destinata l'energia elettrica importata;
c) la potenza disponibile in ciascuno dei punti di riconsegna di cui alla precedente lettera b);
d) la sussistenza di rapporti di collegamento o di controllo di cui al successivo art. 6, comma 6.4, lettera a), nonche' di impegni contrattuali di cui al medesimo art. 6, comma 6.4, lettera b).
4.3. La richiesta di cui al precedente comma 4.2 deve essere corredata dalla dichiarazione del soggetto titolare di ciascuno dei punti di riconsegna di cui alla lettera b) del precedente comma 4.2, attestante il suo interesse alla richiesta di assegnazione di bande. Non puo' essere presentata piu' di una richiesta per ciascun punto di riconsegna.
4.4. Le bande richieste devono avere dimensione pari a 1 Mw o multipli di 1 Mw.
4.5. Per ciascuna richiesta presentata ai sensi del precedente comma 4.2, la somma delle dimensioni delle bande richieste in tutte le frontiere non puo' eccedere la somma delle potenze disponibili nei punti di riconsegna di cui alla lettera c) del precedente comma 4.2.
4.6. Le richieste per l'assegnazione di capacita' di interconnessione su base annuale per l'anno 2001 sono presentate al Gestore della rete entro e non oltre le ore 20 del 13 dicembre 2000.
4.7. Le richieste per l'assegnazione di capacita' di interconnessione su base mensile per l'anno 2001 sono presentate al Gestore della rete entro e non oltre le ore 20 del quindicesimo giorno del secondo mese antecedente al mese per il quale si procede all'assegnazione della capacita'.
4.8. Entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 4.6, qualora le richieste di cui al precedente comma 4.2 indichino una capacita' di interconnessione complessivamente richiesta non superiore, su ciascuna frontiera, a quella assegnabile, tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 3, comma 3.4, il Gestore della rete procede all'assegnazione delle bande. In caso contrario il Gestore della rete procede, entro lo stesso termine di due giorni, all'assegnazione della capacita' assegnabile ai sensi dei successivi articoli 5 e 6.
 
Art. 5. Ripartizione pro-quota della capacita' di interconnessione
assegnabile su base annuale
5.1. Qualora su una frontiera la dimensione complessiva delle bande richieste ecceda la capacita' di interconnessione assegnabile su una frontiera su base annuale, a ciascun richiedente viene assegnata una banda di dimensione pari al prodotto tra la dimensione della banda richiesta sulla stessa frontiera, come eventualmente modificata ai sensi del successivo art. 6, e il coefficiente di razionamento, determinato ai sensi del successivo comma 5.2, con arrotondamento al primo Mw inferiore.
5.2. Per ciascuna frontiera il coefficiente di razionamento e' pari al rapporto tra la capacita' di interconnessione disponibile su base annuale, di cui al precedente art. 3, comma 3.3, e la capacita' di interconnessione complessivamente richiesta, come eventualmente modificata per effetto del successivo art. 6, su tale frontiera.
5.3. Nel caso in cui parte della capacita' di interconnessione assegnabile su base annuale ad una frontiera non venga assegnata per effetto dell'applicazione degli arrotondamenti di cui al precedente comma 5.1, detta parte viene assegnata in bande di dimensione pari ad 1 MW mediante sorteggio riservato ai soggetti che hanno presentato richieste di assegnazione di bande sulla stessa frontiera.
 
Art. 6.
Criteri per l'assegnazione di bande su base annuale
6.1. Ai fini della procedura di cui al precedente art. 5:
a) qualora la dimensione della banda richiesta da un soggetto su una frontiera sia superiore al 10% della capacita' assegnabile su tale frontiera, la dimensione di tale banda viene ridotta ad un valore pari al 10% della capacita' assegnabile su tale frontiera.
b) qualora la somma delle dimensioni delle bande richieste da un soggetto su tutte le frontiere, applicate anche in conseguenza delle riduzioni di cui al precedente comma 6.1, superi il 5% della capacita' complessivamente assegnabile sull'insieme delle frontiere, l'ampiezza delle bande richieste dallo stesso soggetto su ciascuna frontiera viene ridotta nella stessa proporzione, in modo da ricondurre la richiesta complessiva di tale soggetto al 5% della capacita' di interconnessione assegnabile su tutte le frontiere.
6.2. Per quanto necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 6.1:
a) le richieste presentate da societa' tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero siano controllate dalla medesima societa', sono considerate congiuntamente;
b) concorrono alla determinazione della somma delle dimensioni delle bande richieste da un produttore estero, da un distributore o da cliente grossista anche le bande richieste dai clienti finali rispetto ai quali tale produttore estero, distributore o cliente grossista opera, direttamente o attraverso societa' controllate o collegate, in qualita' di venditore dell'energia elettrica importata.
 
Art. 7.
Diritti e obblighi degli assegnatari di bande
7.1. L'assegnatario di una banda:
a) e' tenuto ad assicurare che sia consegnata all'operatore del sistema confinante una potenza corrispondente, ai sensi della disciplina del trasporto e della riconciliazione dell'energia elettrica in vigore nello stato confinante, al programma orario di cui al successivo comma 7.3;
b) acquisisce l'impegno dell'operatore del sistema confinante a rendere disponibile alla frontiera italiana la potenza prevista nel programma orario di cui al successivo comma 7.3;
c) acquisisce l'impegno del Gestore della rete a prelevare dall'operatore del sistema confinante ed a rendere disponibile la potenza prevista nel programma orario di cui al successivo comma 7.3;
d) acquisisce il diritto a prelevare energia elettrica secondo la disciplina di cui alla deliberazione n. 13/99; per l'applicazione di tale disciplina, per potenza impegnata ed energia elettrica immessa nel punto di consegna si considerano, rispettivamente, l'ampiezza della banda assegnata e l'energia elettrica vettoriata, determinata con riferimento al programma orario di immissione di cui al successivo comma 7.3.
7.2. Successivamente all'entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, ciascuna banda puo' essere utilizzata per l'importazione di energia elettrica destinata a detto sistema.
7.3. Con cadenza settimanale, l'assegnatario di bande comunica all'operatore del sistema confinante ed al Gestore della rete un programma orario di importazione per ciascuna banda. Il programma di cui al precedente comma non puo' prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore all'ampiezza della banda in quell'ora.
7.4. La ricomposizione tra la potenza effettivamente trasferita attraverso la frontiera e la somma delle potenze indicate nei programmi di importazione non comporta oneri per gli assegnatari.
7.5. La cessione di bande, o di porzioni di bande, di dimensione comunque pari a multipli di 1 Mw, e' consentita esclusivamente in favore di produttori esteri, nonche' di distributori, clienti grossisti o clienti finali inclusi, alla data della cessione medesima, nell'elenco dei clienti idonei, di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99. La cessione comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi di cui al precedente comma 7.1 per le bande o porzioni di bande che ne sono oggetto.
7.6. Le cessioni di cui al precedente comma 7.5 sono notificate al Gestore della rete ed hanno effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica.
7.7. Agli effetti di questo provvedimento non e' consentita, in alcun momento, la titolarita' di bande per una dimensione complessivamente superiore a 250 Mw.
 
Art. 8. Capacita' di interconnessione che si rende utilizzabile in maniera
non prevedibile e discontinua
8.1. Il Gestore della rete, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, comma 10.5, puo' utilizzare per l'importazione di energia elettrica la capacita' di interconnessione assegnabile, rimasta non assegnata, e la capacita' di interconnessione che si rendesse eventualmente utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua in eccesso rispetto alla capacita' di interconnessione disponibile.
8.2. Il Gestore della rete, nell'esercizio delle facolta' di cui al comma precedente, e' tenuto ad acquistare l'energia elettrica importata al prezzo piu' conveniente e comunque inferiore al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, ed a cederla in Italia attraverso procedure trasparenti e concorrenziali.
8.3. Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile dell'attivita' di acquisto e cessione dell'energia elettrica di cui al precedente comma 8.2.
 
Art. 9.
Diritti degli esportatori
Ai soggetti che nel corso del 2001 esportano energia elettrica dall'Italia sono riconosciuti i diritti e, se tali diritti sono esercitati, gli obblighi di cui al precedente art. 7, relativamente alla capacita' di trasporto sull'interconnessione effettivamente utilizzata per l'esportazione di energia elettrica.
 
Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali
10.1. Il Gestore della rete puo' fissare termini in deroga al precedente art. 4, comma 4.5, per la presentazione delle richieste di assegnazione della capacita' di interconnessione su base mensile per i mesi di gennaio e febbraio 2000 tali da rendere possibile l'importazione di energia elettrica in tali mesi; a tal fine trovano applicazione le disposizioni cui ai precedenti articoli 5 e 6 in quanto compatibili.
10.2. In deroga al precedente art. 7, comma 7.6, le cessioni di bande o di porzioni di bande notificate al Gestore della rete entro il 27 dicembre 2000 hanno efficacia dalla data di perfezionamento.
10.3. Il Gestore della rete consente, a partire dal 15 dicembre 2000, l'esposizione sul proprio sito internet delle offerte di acquisto e vendita di bande o porzioni di bande.
10.4. Con separato provvedimento l'Autorita' dispone in ordine alla destinazione dei proventi derivanti dalle transazioni di energia elettrica di cui al precedente art. 8.
10.5. Nei contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti finali dalle imprese distributrici di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, nonche' nei contratti bilaterali di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, sottoscritti in data successiva al 30 ottobre 2000, e' inserita una clausola che prevede il riconoscimento al cliente finale, limitatamente al periodo ricompreso tra il 10 dicembre 2000 e il 27 dicembre 2000, della facolta' di recesso senza oneri con tempi di preavviso pari a 3 giorni lavorativi.
10.6. Il disposto del precedente comma 10.5 si applica esclusivamente ai contratti di fornitura di energia elettrica che interessano un punto di riconsegna oggetto di richiesta di capacita' di interconnessione ai sensi del precedente art. 4, comma 4.2.
10.7. II Gestore della rete predispone e trasmette all'Autorita' rapporti mensili sull'assegnazione della capacita' di interconnessione assegnabile nonche' sulle attivita' di cui al precedente art. 8.
10.8. In deroga all'art. 4, comma 3, della delibera n. 13/99 e all'art. 10 della delibera n. 119/00, il Gestore della rete e i gestori delle reti di distribuzione effettuano le verifiche di compatibilita' con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale di cui all'art. 4, comma 3, della delibera n. 13/99, delle richieste di vettoriamento o di modifica di contratti di vettoriamento in essere, presentate nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2000 e il 27 dicembre 2000, entro tre giorni dalla data di presentazione delle richieste stesse.
10.9. Il Gestore della rete a cui e' presentata la richiesta di vettoriamento di cui al precedente comma 10.8 da' avvio alla prestazione del servizio di vettoriamento a partire dal 1o gennaio 2001, subordinatamente all'esito positivo della verifica della compatibilita' con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale di cui al precedente comma 10.8.
10.10. Il disposto dei precedenti commi 10.8 e 10.9 trova applicazione esclusivamente qualora i contratti di vettoriamento dei quali viene richiesta la stipulazione o la modifica interessino almeno un punto di riconsegna oggetto di richiesta di capacita' di interconnessione al sensi del precedente art. 4, comma 4.2.
10.11. Sono revocate tutte le disposizione incompatibili con quanto previsto nella presente deliberazione.
10.12. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
Milano, 6 dicembre 2000
Il presidente: Ranci
 
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