Gazzetta n. 291 del 14 dicembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2000, n. 369
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare l'articolo 19 che ha previsto che le operazioni di collaudo degli impianti installati fino alla data del 30 giugno 1999 avrebbero dovuto concludersi entro il 25 giugno 2000;
Considerato che gli impianti da collaudare risultano essere ancora diverse migliaia, e che pertanto e' necessario procedere alla modifica del suddetto articolo 19 provvedendo alla proroga del suddetto termine, in quanto non e' stato possibile completare le suddette operazioni entro il termine previsto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162

1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e' sostituito dal seguente:
"3. Gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformita' ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonche' gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 giugno 2001, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualita' certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 ottobre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Mattioli, Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Veronesi, Ministro della sanita'
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 9



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, reca
norme per l'emanazione di regolamenti con decreto del
Presidente della Repubblica.
- La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, reca: "Impianto ed
esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio
privato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
24 dicembre 1951, n. 1767, reca: "Approvazione del
regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942,
n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori
e di montacarichi in servizio privato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
1963, n. 1497, reca: "Approvazione del regolamento per gli
ascensori ed i montacarichi in servizio privato".
- Si riporta l'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982,
n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 agosto 1982, n. 597 (Disciplina delle funzioni
prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro):
"Art. 2. Ferme le competenze attribuite o trasferite
alle unita' sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' attribuita, a
decorrere dal 1o luglio 1982, all'ISPESL, la funzione
statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi
dell'art. 6, lettera n), n. 18, e dell'art. 24 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, nonche' il controllo di
conformita' dei prodotti industriali di serie al tipo
omologato.
Per omologazione di un prodotto industriale si intende
la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene
provata e certificata la rispondenza del tipo o del
prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione
sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici
requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini
prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche'
anche ai fini della qualita' dei prodotti.
Le procedure e le modalita' amministrative e tecniche,
le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le
tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti
interministeriali dei Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e
della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, reca:
"Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e
sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera
h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 441, reca: "Regolamento concernente
l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle
attivita' relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione
dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 268".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 459, reca: "Regolamento per l'attuazione delle
direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle macchine".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162, reca: "Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
semplificazione dei procedimenti per la concessione del
nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della
relativa licenza di esercizio".
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge
24 ottobre 1942, n. 1415:
"Art. 6. - Il collaudo di primo impianto degli
ascensori e dei montacarichi e le ispezioni periodiche,
debbono di regola essere eseguite da funzionari del Corpo
del genio civile, forniti di laurea in ingegneria,
designati di volta in volta dall'ispettore generale
compartimentale del genio civile.
Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici puo'
autorizzare l'Ente nazionale di propaganda per la
prevenzione degli infortuni ad eseguire, per tutto il
territorio dello Stato o per una parte di tale territorio,
a mezzo di ingegneri forniti di laurea dipendenti dall'Ente
medesimo e scelti da apposito elenco annualmente approvato
dal detto Ministero, le prove di collaudo e le ispezioni
degli ascensori e dei montacarichi, esclusi quelli delle
amministrazioni statali, e degli stabilimenti industriali e
delle aziende agricole.
La vigilanza sul servizio di cui al precedente comma e'
esercitato dal Ministero dei lavori pubblici.
Spetta esclusivamente all'Ispettorato del lavoro di
eseguire, a mezzo degli ispettori dipendenti, forniti di
laurea in ingegneria, visite ed ispezioni agli ascensori ed
ai montacarichi degli stabilimenti industriali ed a quelli
delle aziende agricole.
Per gli ascensori ed i montacarichi delle
amministrazioni statali provvedono, di regola, al collaudo
ed alle ispezioni, gli ingegneri del Corpo del genio
civile.
Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli di
ingegneri provvedono direttamente per mezzo degli ingegneri
dei rispettivi ruoli".
Nota all'art. 1:
- Si riporta l'art. 19 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 19 (Norme finali e transitorie). - 1. Salvo
quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno
1999, e' consentito commercializzare e mettere in servizio
gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono
legittimamente commercializzati e messi in servizio i
componenti di sicurezza conformi alle normative vigenti
fino alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
3. Gli impianti che, alla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono sprovvisti della certificazione
CE di conformita' ovvero della licenza di esercizio, di cui
all'art. 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonche'
gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi
in servizio se, entro il 30 giugno 2001, il proprietario o
il suo legale rappresentante trasmettono al competente
ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato,
ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in
vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge
24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui all'art.
9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di
qualita' certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata
da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.
4. Copia della documentazione di collaudo, ove
effettuato dagli organismi di cui al comma 3, lettere b),
c) e d), e' trasmessa, a cura del proprietario o del suo
legale rappresentante all'organismo gia' competente per il
collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre
1942, n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.".



 
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