Gazzetta n. 291 del 14 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 24 ottobre 2000, n. 370
Regolamento recante particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta, da emanarsi ai sensi degli articoli 22, comma 2, e 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 22, primo comma, del menzionato decreto n. 633 del 1972, in virtu' del quale, per determinate operazioni ivi elencate, l'emissione della fattura non e' obbligatoria se non e' richiesta dal cliente non oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione, nonche' il successivo secondo comma, secondo cui la richiamata disposizione puo' essere estesa, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizio al pubblico con carattere di uniformita', frequenza ed importo limitato, tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi;
Visto l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede e disciplina la procedura di rettifica della fatturazione;
Visto l'articolo 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che autorizza il Ministro delle finanze a determinare con propri decreti le modalita' ed i termini per l'emissione, la numerazione, la registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche ed i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili;
Visto l'articolo 74, quarto comma, prima parte, a norma del quale gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione, tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche ed i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1980 recante particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, recante norme regolamentari per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto emanato, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Ritenuta l'opportunita' di avvalersi della facolta' conferitagli dai suddetti articoli per determinare particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e simili, all'esercizio di lampade votive nei cimiteri, alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e del servizio di fognatura e depurazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nel-l'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999, n. 215/99;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'emissione di note di variazione per annullare o comunque rettificare precedenti operazioni in presenza di conguagli di consumi, errori o altre tipologie di regolarizzazioni contabili;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con la nota n. 3-6538, del 29 marzo 2000;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Fatturazione delle operazioni
1. Per l'addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, nonche' per le operazioni relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione, possono essere emesse bollette che tengono luogo delle fatture, anche agli effetti di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreche' contengano tutti gli elementi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto, salvo il numero progressivo ed il domicilio dell'utente che possono essere sostituiti rispettivamente dalla numerazione toponomastica e dall'ubicazione dell'utenza. Nei confronti dello stesso cliente puo' essere emessa un'unica bolletta per le somministrazioni effettuate in relazione a uno o piu' contratti distinti. In tal caso la numerazione progressiva prevista dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, potra' essere sostituita da un numero di conto attribuito alle specifiche aggregazioni delle posizioni contrattuali.
2. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 15, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le fatture relative ai servizi di fognatura e di depurazione sono emesse, da parte del gestore di tali servizi, nei confronti del gestore del servizio di acquedotto, il quale addebita al cliente, con le bollette di cui al comma 1, il corrispettivo da questi dovuto e l'imposta relativa per detto servizio di fognatura e depurazione.
3. Gli enti e le imprese che utilizzano strumenti informatici ovvero si avvalgono di centri di elaborazione dati gestiti da terzi possono emettere le bollette-fatture in unico esemplare con l'indicazione del periodo nominale di consumo in luogo della data di emissione; in tal caso, il secondo esemplare e' sostituito dalle distinte meccanografiche di fatturazione contenenti, oltre alla data di emissione delle distinte stesse, che coincide con quella delle singole bollette, tutti gli altri elementi indicati nelle bollette medesime.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, concernente l'"Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto" e' stato pubblicato nel
supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 292
dell'11 novembre 1972.
- Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificato dall'art. 3 della legge 17 gennaio 2000, n.
7:
"Art. 22 (Commercio al minuto ed attivita' assimilate).
- L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e'
richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in
spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione
automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma
ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai
pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante
apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio
di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni
di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o
istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1)
a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.
La disposizione del comma precedente puo' essere
dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle
finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino
servizi al pubblico con carattere di uniformita', frequenza
e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli
adempimenti connessi.
Gli imprenditori che acquistano beni che formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
al minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura
sono obbligati a richiederla".
- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79:
"Art. 26 (Variazione dell'imponibile o dell'imposta). -
Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere
osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le
volte che successivamente all'emissione della fattura o
alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la
rettifica di inesattezze della fatturazione o della
registrazione.
Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23
e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce
l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di
nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e
simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa
di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste
infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o
sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o
prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla
variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il
cessionario o committente, che abbia gia' registrato
l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal
caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o
dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione
dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di
rivalsa.
Le disposizioni del comma precedente non possono essere
applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione
dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati
si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine,
anche in caso di rettifica di inesattezze della
fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del
settimo comma dell'art. 21.
La correzione di errori materiali o di calcolo nelle
registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle
liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve
essere fatta mediante annotazione delle variazioni
dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e
delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro
di cui all'art. 25. Con le stesse modalita' devono essere
corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori
materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle
fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per
errori di registrazione di cui al quarto comma possono
essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e
dal cessionario o committente anche mediante apposite
annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di
cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art.
25".
- Si riporta il testo dell'art. 73 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 48:
"Art. 73 (Modalita' e termini speciali). - Il Ministro
per le finanze, con propri decreti, puo' determinare le
modalita' ed i termini:
a) per l'emissione, numerazione, registrazione,
conservazione delle fatture o per la registrazione dei
corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla
stessa impresa in diversi settori di attivita' e a
operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre
dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di
commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi
acquisti;
b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni
di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di
imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, numero 4), non
restituiti in conformita' alle pattuizioni contrattuali e a
cessioni di beni il cui prezzo e commisurato ad elementi
non ancora conosciuti alla data di effettuazione
dell'operazione;
c) per l'emissione, numerazione, registrazione e
conservazione delle fatture relative a prestazioni di
servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per
le quali risulti particolarmente onerosa e complessa
l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del
presente decreto;
d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto
da parte dei contribuenti che utilizzino macchine
elettrocontabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto,
nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche
di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo
cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;
e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle
fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi
alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e
simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.
Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre
essere determinate le formalita' che devono essere
osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta,
la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione
gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni
legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.
Il Ministro delle finanze puo' disporre con propri
decreti, stabilendo le relative modalita', che le
dichiarazioni delle societa' controllate siano presentate
dall'ente o societa' controllante all'ufficio del proprio
domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli
27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare
complessivamente dovuto dall'ente o societa' controllante e
dalle societa' controllate, al netto delle eccedenze
detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente
o societa' controllante, devono essere presentate anche
agli uffici del domicilio fiscale delle societa'
controllate, fermi restando gli altri obblighi e le
responsabilita' delle societa' stesse. Si considera
controllata la societa' le cui azioni o quote sono
possedute dall'altra per oltre la meta' fin dall'inizio
dell'anno solare precedente".
- Si riporta il testo dell'art. 74, quarto comma, prima
parte, del citato decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori).
- (Omissis).
Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico
con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali
da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi
superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto
del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni
periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti
trimestralmente anziche' mensilmente.
(Omissis).".
- Il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre
1989, reca: "Particolari modalita' di applicazione
all'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative
alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica,
vapore e teleriscaldamento urbano".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinateal Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quella dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,
concernente il "Regolamento recante norme per la
semplificazione e la razionalizzazione di alcuni
adempimenti contabili in materia di imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge
23 dicembre 1996, n. 662", come modificato dall'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
542:
"Art. 1 (Dichiarazioni e versamenti periodici). - 1.
Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente
determina la differenza tra l'ammontare complessivo
dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese
precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da
eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai
corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello
dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei
registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla
base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per
i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello
stesso mese ai sensi dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli
elementi necessari per il calcolo dell'imposta sono
indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o
dei corrispettivi.
2. A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i dati
contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche
effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente
agli altri elementi richiesti, in apposito modello di
dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale
dichiarazione e' presentata anche nell'ipotesi di
liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla
presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti
non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di
presentazione della dichiarazione annuale IVA o di
effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreche' nel
corso dello stesso anno non vengano meno le predette
condizioni di esonero, nonche' i soggetti di cui all'art.
88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione
sempreche' abbiano realizzato nell'anno precedente un
volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire.
2-bis. In caso di determinazione separata dell'imposta
in presenza di piu' attivita', il contribuente presenta una
sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In
caso di liquidazioni periodiche separate concernenti
periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente
entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni
mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione
contenente i dati riepilogativi delle liquidazzoni
effettuate.
2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di
cui al comma 2 entro l'ultimo giorno del mese nel quale
vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1
e 5. La predetta dichiarazione e' presentata per il tramite
della Poste Italiane S.p.a. o di una banca, convenzionate.
I soggetti indicati all'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica
entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di
presentazione.
3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, il
contribuente che affida a terzi la tenuta della
contabilita' e ne abbia dato comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima
dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla
scelta operata, puo' fare riferimento, ai fini del calcolo
della differenza di imposta relativa al mese precedente,
all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Per coloro che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto
dalla seconda liquidazione periodica.
4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il
contribuente versa l'importo della differenza nei modi di
cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e annota sul registro gli estremi
della relativa attestazione. Se l'importo dovuto non supera
il limite di lire cinquantamila, il versamento e'
effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e
4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli
articoli 33 e 73, primo comma, lettera e), e 74 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con
riferimento ai termini ivi stabiliti".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica":
"Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata). -
(Omissis).
136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva
semplificazione delle procedure di attuazione delle norme
tributarie, gli adempimenti contabili formali dei
contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecno-logie per
il trattamento e la conservazione delle informazioni e del
progressivo sviluppo degli studi di settore".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 26 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
veda in note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo
23 marzo 1998, n. 56:
"Art. 21 (Fatturazione delle operazioni). - Per
ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una
fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e
simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua
consegna o spedizione all'altra parte.
La fattura deve essere datata e numerata in ordine
progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:
1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza
o domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata
l'operazione, nonche' ubicazione della stabile
organizzazione per i non residenti e, relativamente
all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di
imprese, societa' o enti devono essere indicati, in luogo
della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il
cognome;
2) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei
servizi formanti oggetto dell'operazione;
3) corrispettivi e altri dati necessari per la
determinazione della base imponibile, compreso il valore
normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono di cui all'art. 15, n. 2);
4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di
sconto premio o abbuono;
5) aliquota e ammontare dell'imposta, con
arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.
Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la
fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri
2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo
l'aliquota applicabile.
La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal
soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al
momento di effettuazione dell'operazione determinata a
norma dell'art. 6, ed uno degli esemplari deve essere
consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di
beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di
trasporto o da altro documento idoneo a identificare i
soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente
le caratteristiche determinate con decreto del Ministro
delle finanze, la fattura puo' essere emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data
e del numero dei documenti stessi. In tale caso puo' essere
emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel
corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga a
quanto disposto nel secondo periodo, in relazione a
motivate esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la
fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a
quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente
alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il
tramite del proprio cedente. Con lo stesso decreto sono
determinate le modalita' per la tenuta e la conservazione
dei predetti documenti.
Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la
fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal
soggetto che riceve la cessione o la prestazione.
La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non
soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera l), per
le cessioni relative a beni in transito o depositati in
luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a
norma del secondo comma dell'art. 7, nonche' per le
operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9
e 38-quater e per le operazioni esenti di cui all'art. 10,
tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura,
in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve
recare l'annotazione che si tratta di operazione non
soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione
della relativa norma.
Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti,
ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o
le imposte relative sono indicati in misura superiore a
quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare
indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti
adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di
addebito a qualsiasi titolo.".
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge
5 gennaio 1994, n. 36, recante: "Disposizioni in materia di
risorse idriche":
"Art. 15 (Riscossione della tariffa). - 1. In
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 5,
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, la tariffa e'
riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico
integrato come definito all'art. 4, comma 1, lettera f),
della presente legge.
2. Qualora il servizio idrico sia gestito
separatamente, per effetto di particolari convenzioni e
concessioni, la relativa tariffa e' riscossa dal soggetto
che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede
al successivo riparto tra i diversi gestori entro trenta
giorni dalla riscossione.
3. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo
della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi
gestori per il riparto delle spese di riscossione.".



 
Art. 2.
Registrazione dei corrispettivi
1. L'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture emesse in ciascun giorno sono annotate nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con le modalita' ivi previste. Le annotazioni devono essere effettuate comunque non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell'operazione.
2. Entro lo stesso termine le bollette-fatture emesse possono essere singolarmente annotate, anziche' nel registro di cui al comma 1, in quello previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con le modalita' ivi indicate.
3. I soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 possono effettuare le prescritte annotazioni indicando i totali delle distinte meccanografiche di fatturazione relative alle bollette-fatture emesse nel corso di ciascun trimestre solare, entro il mese successivo al trimestre stesso con riferimento alla data della loro emissione.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695:
"Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I
commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui
all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo
precedente, possono annotare in apposito registro,
relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni
imponibili e delle relative imposte, distinto secondo
l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei
corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui
all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art.
38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate.
L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al
giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il
giorno non festivo successivo.
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei
corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
delle operazioni effettuate con emissione di fattura,
comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e
quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo
nel corrispettivo anche l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto,
che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti
ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze
puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che
la registrazione dei corrispettivi delle operazioni
imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che
la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini
dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in
proporzione degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni
prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di
vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto
del Ministro delle finanze.".
- Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 29 settembre
1997, n. 328:
"Art. 23 (Registrazione delle fatture). - Il
contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
emesse, nell'ordine della loro numerazione e con
riferimento alla data della loro emissione, in apposito
registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte,
dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di
emissione e con riferimento al mese di consegna o
spedizione dei beni.
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero
progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare
imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare
dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la
ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del
bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi
di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del
prestatore.
Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o
ente, devono essere indicati, in luogo della ditta,
denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per
le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti
di cui al sesto comma dell'art. 21, devono essere indicati,
in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di
inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le
fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto
destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai
sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti
con apposito decreto ministeriale.".



 
Art. 3.
Prestazioni accessorie
1. I corrispettivi relativi alle prestazioni accessorie effettuate in ciascuno giorno per nuovi collegamenti, allacciamenti, posa misuratori, volture di utenza e simili, quando non siano addebitati nelle bollettefatture, devono essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con le modalita' ivi previste ed entro i termini stabiliti dall'articolo 2, comma 1.



Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 24 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
veda in note all'art. 2.



 
Art. 4.
Dichiarazioni e liquidazioni periodiche
1. Per le operazioni di cui all'articolo 1, comma 1, le annotazioni di liquidazione periodica previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, possono essere effettuate entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta senza corresponsione degli interessi. Per le operazioni o attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1, eventualmente effettuate dai medesimi soggetti, resta fermo l'obbligo della distinta annotazione e connessi adempimenti previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Ai fini delle liquidazioni periodiche di cui al comma 1 deve tenersi conto di tutte le operazioni per le quali l'imposta e' divenuta esigibile nel trimestre solare.



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 1 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, si veda
in note alle premesse.
- Il titolo II del citato decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concerne gli "Obblighi
dei contribuenti".



 
Art. 5.
Servizio delle lampade votive nei cimiteri
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni effettuate dai soggetti che gestiscono il servizio delle lampade votive nei cimiteri.
 
Art. 6.
Norma residuale
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
 
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla stessa data e' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1980, recante particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano i cui corrispettivi sono addebitati mediante bollette.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 ottobre 2000
Il Ministro: Del Turco

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2000
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 11



Nota all'art. 7:
- Per il titolo del decreto del Ministro delle finanze
16 dicembre 1980, si veda in note alle premesse.



 
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