Gazzetta n. 292 del 15 dicembre 2000 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2000, n. 291
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 19 ottobre 2000), coordinato con la legge di conversione 14 dicembre 2000, n. 372 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 4), recante: "Proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare".

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

(( 1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, e' sostituito dal seguente )) (( "Art. 13-bis (Norma transitoria) - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, scade il 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 30 aprile 2001. )) (( 2. Gli uffici pubblici ed i notai che non rilasciano la documentazione di cui al comma 1, sono tenuti, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, ad attestare per iscritto mediante dichiarazione rilasciata al richiedente i motivi del mancato rilascio. Il giudice, su istanza di parte anteriore alla scadenza del termine di cui al comma 1, se accerta l'impossibilita' per il creditore di osservare tale termine per fatto a lui non imputabile, proroga lo stesso termine per il tempo strettamente necessario e per una sola volta. Il giudice puo' impartire le necessarie disposizioni affinche' siano rimosse le cause impeditive al rilascio della documentazione.". ))
Riferimenti normativi
- La legge 3 agosto 1998, n. 302, reca:
"Norme in tema di espropriazione forzata e di atti
affidabili ai notai".
- Il testo vigente dell'art. 567 del codice di
procedura civile, reca:
"567. Istanza di vendita. - Decorso il termine di cui
all'art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei
creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono
chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere,
entro sessanta giorni dal deposito del ricorso ad allegare
allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie
il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art.
18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non
anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonche' i
certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative
all'immobile pignorato; tale documentazione puo' essere
sostituita da un certificato notarile attestante le
risultanze delle visure catastali e dei registri
immobiliari.
La documentazione di cui al secondo comma puo' essere
allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di
titolo esecutivo.
Qualora non sia depositata nei termini prescritti la
documentazione di cui al secondo comma, ovvero il
certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice
dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni
altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di
estinzione della procedura esecutiva di cui all'art. 630,
secondo comma, disponendo che sia cancellata la
trascrizione del pignoramento. Si applica l'art. 562,
secondo comma.".
 
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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