Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2000, n. 377 |
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente la concessione di un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che introduce un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro; Visto il comma 2 dello stesso articolo che prevede che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari del contributo diretto di cui trattasi, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entita' del contributo medesimo e le modalita' per usufruirne; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;
A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Destinatari del contributo 1. Possono accedere al contributo diretto introdotto, con decorrenza dal 1o ottobre 2000, dall'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le imprese editrici di giornali e periodici iscritti al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero al registro nazionale della stampa, tenuti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, le imprese editrici di libri, nonche' le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. Si intendono per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi sociali e religiosi, gli enti ecclesiatici.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo vigente dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): "Art. 41 (Tariffe postali agevolate). - 1. Con decorrenza dal 1o gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui all'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse. Dalla medesima data e' introdotto un contributo diretto, volto ad agevolare le spedizioni postali di: a) libri; b) giornali e periodici di cui al registro previsto dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249; c) pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. 2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 1o ottobre 1999, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti che possono beneficiare del contributo diretto di cui al comma 1, privilegiando le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro e l'editoria minore, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entita' del contributo medesimo e le modalita' per usufruirne. Per le imprese che editano i prodotti di cui al comma 1 ed il cui fatturato non supera i 5 miliardi di lire annui, i citati decreti dovranno prevedere le modalita' per gli eventuali anticipi da richiedere fino al 50 per cento del contributo spettante per l'anno precedente. Per tali imprese l'erogazione dei restanti contributi avviene entro i tre mesi successivi alle relative richieste. 3. Per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e' autorizzata una spesa non superiore a lire 400 miliardi per l'anno 2000 e non superiore a lire 350 miliardi per l'anno 2001. Tali stanziamenti confluiscono in un fondo unico per l'editoria da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, volto a riallocare gli stanziamenti vigenti a favore del settore editoriale. Per le finalita' di cui alla lettera c) del comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000 e di lire 80 miliardi per l'anno 2001. 4. I rimborsi a favore della societa' Poste italiane S.p.a. da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, previsti dai commi 26 e 28 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dal comma 20, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, sono effettuati nei limiti degli specifici stanziamenti che sono conservati in bilancio sino all'erogazione, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla societa' Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni previste dalle norme indicate. 5. Relativamente ai rimborsi per l'anno 1999 la societa' Poste italiane S.p.a. fornisce, entro il 31 maggio 1999, una analitica relazione sull'ammontare dei rimborsi e sui soggetti beneficiari relativa al primo trimestre 1999. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 1o luglio 1999, invia alle competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato delle predette agevolazioni. 6. All'alinea del comma 10 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dal comma 2 dell'art. 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224, dopo le parole: "editrici di quotidiani o periodici" sono inserite le seguenti: "a quella data" e sono soppresse le seguenti parole: "e per i quali le societa' editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997". 7. Al comma 15-bis dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: "e' corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi", sono inserite le seguenti: "2, 8,"; b) al secondo periodo, le parole: "della residua documentazione prevista" sono sostituite dalle seguenti: "della documentazione richiesta all'editore". Note alle premesse: Il testo dell'art. 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riportato nelle note al titolo. - Il testo dell'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' il seguente: "7. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui all'art. 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1o ottobre 2000 e al 1o aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto art. 41 e in lire 80 miliardi per le finalita' di cui alla lettera c) del medesimo comma 1; per il periodo 1o ottobre-31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93 miliardi per le finalita' di cui alle predette lettere a) e b) e in lire 22 miliardi per le finalita' di cui alla citata lettera c). Fermo restando quanto stabilito dall'art. 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonche' i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'art. 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - Il testo dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 41, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si veda in nota al titolo. - Il testo dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente: "6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: 1) - 4) (Omissis); 5) cura la tenuta del registro degli operatori cii comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti aI registro alla data di entrata in vigore della presente legge.". - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e' il seguente: "Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale) - 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1o giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale; c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura; e) l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l'obbligo di redigere il bilancio rendiconto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; i) l'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS". 2. Si intende che vengono perseguite finalita' di solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli aiuti umanitari. 3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita' statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2. 4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalita' di solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1o giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato. 5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attivita' statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e' consentito a condizione che in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione. 6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta gli utili o di avanzi di gestione: a) le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni piu' favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1 i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico; b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore morale; c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle societa' per azioni; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiore del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. 7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) e i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato parti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attivita' siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1. 10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e e le associazioni di categoria.". - Per il testo della legge 11 agosto 1991, n. 266, vedasi la Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991. - Il testo dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' il seguente: "Art. 28 (Riconoscimento di idoneita' delle organizzazioni non governative). - 1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneita' ai fini di cui all'art. 29 con decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'art. 8, comma 10. Tale commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneita', sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalita' di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative. 2. L'idoneita' puo' essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile'; per attivita' di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attivita' possono inoltre richiedere l'idoneita' per attivita' di informazione e di educazione allo sviluppo. 3. Sono fatte salve le idoneita' formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge. 4. Il riconoscimento di idoneita' alle organizzazioni non governative puo' essere dato per uno o piu' settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime: a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile; b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attivita' di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo; c) non perseguano finalita' di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attivita' commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra; d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalita' di lucro, ne' siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro; e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attivita' previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari; f) documentino esperienza operativa e capacita' organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneita'; g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica; h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilita'; i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.
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| Art. 2. Caratteristiche del prodotti esclusi dalla fruizione del contributo 1. Sono esclusi dal contributo i quotidiani e periodici che contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato e quelli per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari per una percentuale inferiore al 60 per cento del totale degli abbonamenti postali. Dal contributo sono inoltre esclusi i giornali di pubblicita'; di promozione delle vendite di beni o servizi; di vendita per corrispondenza; i cataloghi; i giornali non posti in vendita, ad eccezione delle pubblicazioni informative di cui ai comma 1, lettera c) dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, quelli a carattere puramente postulatorio; quelli editi da enti pubblici; quelli contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, nonche' i giornali pornografici. Per giornali di pubblicita' si intendono quelli diretti a pubblicizzare prodotti e/o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto. Per cataloghi si intendono le elencazioni di prodotti e/o servizi anche se contenenti indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi. Si intendono per giornali posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo per copia e/o per abbonamento. Sono considerate pubblicazioni a carattere postulatorio quelle finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro. Ai fini dell'applicazione della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si considerano enti pubblici tutti gli organismi, comprese le societa', riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, vedasi nota al titolo. - Il testo dell'art. 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, e' il seguente: "Art. 74. - 1. In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo l'imposta e' dovuta: a)-b) (Omissis); c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrati'vi e di cataloghi, in deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, l'imposta e' dovuta dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettazione della resa del 60 per cento per i libri e del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al 50 per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l' imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempre che il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50 per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al 10 per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per l'avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale concessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'art. 35 presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.".
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| Art. 3. Modalita' per usufruire del contributo 1. Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione dei contributi, la gestione delle somme stanziate per l'erogazione dei contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'erogazione dei contributi stessi compresi gli anticipi a favore delle imprese il cui fatturato non superi i cinque miliardi di lire annui, possono essere affidati in concessione mediante procedura ad evidenza pubblica ad una struttura bancaria o finanziaria. 2. Le imprese editrici che intendono usufruire del contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, devono presentare alla societa' titolare della concessione, che sara' resa nota mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale, semestralmente, nel termine perentorio del 31 luglio per il primo semestre e del 31 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre di ciascun anno di riferimento del contributo, una domanda in regola con la normativa sul bollo spedita mediante raccomandata postale. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni attestante: a) la data dell'atto costitutivo dell'impresa o dell'associazione, nonche' la data di approvazione dello statuto vigente; b) l'elenco delle testate per le quali si richiede il contributo; c) il numero degli abbonamenti stipulati a titolo oneroso dai destinatari e il numero totale degli abbonamenti; d) la sussistenza della regolarita' contributiva dell'editrice richiedente (solo per le imprese editrici di quotidiani e periodici); e) l'area occupata dalle inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale in relazione a quella dell'intero stampato per il complesso dei numeri pubblicati nel periodo di riferimento del contributo richiesto; f) gli estremi dell'iscrizione al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero gli estremi di iscrizione nel registro nazionale della stampa tenuto dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' la regolarita' di tutti gli adempimenti previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche (per i quotidiani e periodici); g) gli estremi dell'iscrizione al registro della stampa presso il tribunale competente (per i quotidiani e periodici); h) il fatturato relativo all'anno precedente; i) i costi sostenuti per le spedizioni postali dei prodotti editoriali per il semestre di riferimento; l) l'indicazione del numero di codice fiscale o partita IVA nonche' delle modalita' di pagamento. Alla domanda deve essere allegato un numero per ciascun prodotto editoriale per i quali si chiede il contributo per la spedizione postale. 3. La struttura prescelta dovra' inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - l'elenco completo dei rimborsi effettuati per i susseguenti accertamenti a campione. A tal fine le imprese beneficiarie dei rimborsi dovranno tenere a disposizione del predetto Dipartimento, fino al secondo anno successivo a quello in cui avviene la relativa liquidazione, la collezione completa delle testate per le quali sono stati ottenuti i contributi di cui al presente regolamento e tutta la documentazione comprovante le attestazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui al precedente comma 2 del presente articolo e le societa' che hanno provveduto alla spedizione dovranno fornire, a richiesta, allo stesso Dipartimento tutte le informazioni e la documentazione relativa alla spedizione stessa.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 vedasi nota al titolo. - Il testo dell'art. 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20.". - Per il testo dell'art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, vedasi nota all'art. 1. - La legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 6 agosto 1981).
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| Art. 4. Entita' del contributo 1. Le somme disponibili in bilancio rispettivamente per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e per quelle di cui alla lettera c) dello stesso comma sono attribuite a ciascuno degli aventi diritto in misura non superiore ai costi sostenuti nel semestre precedente da parte delle aziende editoriali per il recapito delle pubblicazioni degli abbonati. Nei casi in cui le predette somme non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse a favore di ciascun richiedente viene corrisposta una somma pari all'ammontare dei propri costi moltiplicato per il risultato della divisione tra lo stanziamento disponibile e l'ammontare totale dei costi di tutti i richiedenti aventi titolo ad ottenere il contributo. 2. Al fine di garantire il trattamento privilegiato per l'editoria minore, da identificarsi nelle imprese il cui fatturato, nell'anno precedente, non abbia superato i 5 miliardi di lire, i costi sostenuti da tali imprese vengono convenzionalmente aumentati del 10 per cento, ai fini del calcolo del contributo spettante a tutti i richiedenti. Le predette imprese, nel secondo anno di attuazione dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono chiedere un anticipo del contributo nella misura massima del 50 per cento di quello spettante nell'anno precedente. Alla domanda tendente ad ottenere tale anticipazione deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante che l'impresa ha proseguito la spedizione della testata di cui trattasi anche nell'anno in corso nonche' un atto di impegno a restituire la somma eventualmente percepita in misura superiore a quella dovuta a consuntivo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 4 ottobre 2000 Il Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica VISCO
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2000 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 352
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, vedasi in nota al titolo.
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