Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DELIBERAZIONE 12 ottobre 2000
Definizione dei contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da adottare ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo medesimo. (Deliberazione n. 344).

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
La conferenza unificata

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-cittA' ed autonomie locali O' unificata, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunitA' montane, con la Conferenza Stato-regioni. Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante Riforma della disciplina del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , il quale prevede che le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del medesimo decreto, definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attivitA' commerciali perseguendo, tra gli altri, l'obiettivo di assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entitA' e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese di commercio e dei lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (lettera g); Visto l'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, il quale dispone che, ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g) , questa Conferenza, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto ; Vista la deliberazione di questa Conferenza 13 aprile 1999 (rep. atti n. 96/C.U.) con la quale sono stati definiti i contenuti della modulistica da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni relativi all'esercizio al dettaglio in sede fissa, come risultano nei moduli COM 1, COM 2 e COM 3 allegati alla deliberazione stessa; Ritenuto di poter recepirre i contenuti della modulistica, cosi' come formulati nella proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Acquisito il consenso unanime dei componenti di questa Conferenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del richiamato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Delibera: Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i contenuti della modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al medesimo decreto legislativo, cosi' come risultano negli allegati modelli COM 1, COM 2, COM 3, COM 4, COM 5, COM 6, COM 7, COM 8 e COM 9, che costituiscono parte integrante del presente atto. Al contenuto dei modelli si attengono gli esercenti l'attivitA' di commercio al dettaglio che presentano al comune competente per territorio le comunicazioni e le domande di autorizzazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Alla stesura e alla diramazione delle istruzioni per la compilazione della modulistica univoca provvede, con apposita circolare, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La presente deliberazione sostituisce la precedente del 13 aprile 1999 e sarA' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 2000
Il Presidente: Loiero

Il segretario Il segretario
della conferenza Stato-regioni della conferenza Stato-città e province autonome ed autonomie locali Carpani Granelli
 
----> Vedere Modelli da pag. 7 a pag. 67 del S.O. <----
 
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