Gazzetta n. 295 del 19 dicembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 14 dicembre 2000, n. 379
Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.

1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:
a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
b) i territori gia' italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;
2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.
2. Alle persone nate e gia' residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonche' ai loro discendenti, e' riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalita' di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. E' abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. l0, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 28 novembre 1947, n. 1430, reca: "Esecuzione del
Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed
associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.".
- La legge 14 marzo 1977, n. 73, reca: "Ratifica ed
esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con
allegati, nonche' dell'accordo tra le stesse Parti, con
allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmato
ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975.".
- Il testo dell'art. 23 della legge 5 febbraio 1992, n.
91 (Nuove norme sulla cittadinanza), e' il seguente:
"Art. 23. - 1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la
conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla
cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla
presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile
del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire
la propria residenza, ovvero, in caso di residenza
all'estero, davanti all'autorita' diplomatica o consolare
del luogo di residenza.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonche' gli atti
o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla
conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana
vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi
viene effettuata annotazione a margine dell'atto di
nascita.".



 
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4541):
Presentato dall'on. Schmid l'11 febbraio 1998.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 9 marzo 1998 con parere della
commissione III.
Esaminato dalla III commissione il 21 e 22 marzo 2000,
il 10 maggio 2000.
Relazione scritta presentata l'8 giugno 2000 (atto n.
4541/A relatore sen. Boato).
Nuovamente assegnato alla I commissione (Affari
costituzionali), in sede legislativa, il 25 ottobre 2000.
Esaminato dalla I commissione e approvato il 25 ottobre
2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4863):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede deliberante, il 3 novembre 2000 con pareri delle
commissioni 2a e 3a.
Esaminato dalla 1a commissione l'8 e 16 novembre 2000
ed approvato il 21 novembre 2000.
 
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