Gazzetta n. 295 del 19 dicembre 2000 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2000 |
Modificazioni allo statuto della BNC Assicurazioni S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 01751). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il decreto ministeriale in data 8 giugno 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, nonche' dell'attivita' assicurativa in tutti i rami vita, rilasciata alla BNC Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Abruzzi n. 10, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Vista la delibera assunta in data 27 luglio 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della BNC Assicurazioni s.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 7, 22 e 24 dello statuto sociale; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della BNC Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli: "Art. 7. a) nuovo ammontare del capitale sociale: L. 166.695.000.000 (in luogo del precedente importo pari a L. 157.360.000.000), diviso in n. 166.695 azioni del valore nominale di L. 1.000.000 ciascuna [a seguito di aumento del capitale sociale per L. 9.335.000.000 - da destinarsi all'esercizio delle assicurazioni danni e da liberarsi mediante conferimento di beni, con esclusione del diritto di opzione, nonche' da sottoscriversi entro il 31 dicembre 2000 - con le seguenti modalita', come deliberate dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 27 aprile 2000: emissione di n. 9.335 nuove azioni ordinarie del valore nominale di L. 1.000.000 cadauna, con sovrapprezzo azionario di L. 714.026 per ciascuna azione - pertanto sovrapprezzo complessivo pari a L. 6.665.432.710 - per un importo globale di aumento pari a L. 16.000.432.710; assegnazione delle n. 9.335 nuove azioni alla Mannheimer AG Holding - con esclusione pertanto del diritto di opzione a favore degli altri soci - quale corrispettivo del valore netto dell'apporto delle n. 160.000 azioni ordinarie del valore nominale di L. 100.000 ciascuna, detenute dalla Mannheimer AG Holding ne La Mannheim assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. - costituenti l'intero capitale della predetta ultima impresa. L'atto di conferimento, contestuale alla delibera di cui sopra, e' stato perfezionato il 27 luglio 2000, con decorrenza dalla medesima data. L'efficacia dell'atto e' stata peraltro sottoposta alla condizione sospensiva dell'avvenuta omologazione, da parte del tribunale di Roma, del predetto verbale assembleare, poi omologato in successiva data 25 settembre 2000. Pertanto, essendosi verificata la citata condizione sospensiva correlata all'efficacia dell'atto, le parti hanno successivamente, con atto notorio, dichiarato il definitivo perfezionamento del conferimento in argomento i cui effetti traslativi decorrono, come in precedenza pattuito, dal giorno 27 luglio 2000]; b) conseguente nuova determinazione della parte di capitale destinata all'esercizio delle assicurazioni danni: L. 87.455.000.000 (in luogo del precedente importo pari a L. 78.120.000.000). Art. 22. Nuova disciplina in materia di: a) nomina del presidente del collegio sindacale: modalita' e criteri; b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale: effetti; c) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalita' della comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze. Riformulazione dell'articolo in materia di compenso dei sindaci effettivi e di rimborso spese dagli stessi sostenute: "I sindaci effettivi hanno diritto ad un compenso e al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio, nelle misure stabilite dall'assemblea (in luogo della precedente previsione statutaria: "I Sindaci effettivi hanno diritto ad un compenso che viene determinato dall'assemblea, e al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ). Art. 24. In relazione alla destinazione degli utili netti di esercizio, deliberati dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione, soppressione del precedente "criterio di cui all'ex lettera b) "non meno del 20% ai fondi di riserva ed invariato il resto dell'articolo, talche' il criterio di cui all'ex lettera c) "il residuo a disposizione dell'assemblea ... risulta ora trasposto nell'attuale lettera b), stesso testo". Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 2000 Il presidente: Manghetti |
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