Gazzetta n. 295 del 19 dicembre 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 9 novembre 2000
Rilascio di autorizzazioni per la sperimentazione di sistemi punto-multipunto nella banda 40,5-42,5 GHz. (Deliberazione n. 715/00/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 9 novembre 2000;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'"Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni", di seguito Autorita', pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997 "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorita' n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1999, e dalla delibera dell'Autorita' n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998 "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, concernente il regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992, e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;
Vista la decisione CEPT n. ERC/DEC/(99)15 sul-l'utilizzo della banda 40,5 - 43,5 GHz da parte dei sistemi numerici punto-multipunto per la fornitura di servizi multimediali;
Considerato quanto segue:
e' intenzione dell'Autorita' promuovere l'introduzione sul mercato di sistemi e reti di telecomunicazioni punto-multipunto del tipo WLL/FWA (Wireless Local Loop / Fixed Wireless Access) al fine di sviluppare una soluzione di accesso alternativo a quelle basate su cavo, fibra e sistemi xDSL (x Digital Subscriber Loop) su rame e che consentano servizi di fonia vocale, trasmissione dati, servizi multimediali e a larga banda, inclusi quelli legati all'utilizzo delle applicazioni Internet;
le caratteristiche dei servizi di un sistema di telecomunicazioni punto-multipunto (WLL/FWA) permettono un accesso alternativo a larga banda implementabile in tempi brevi, a costi realizzativi e gestionali ridotti rispetto ai sistemi su supporto fisico, e con un ridotto impatto urbanistico in fase di messa in opera;
l'Autorita' ha indetto una consultazione pubblica per una indagine conoscitiva riguardante gli aspetti tecnici, strutturali e di diffusione dei sistemi di telecomunicazioni punto-multipunto a larga banda con riferimento alla banda 24,5 - 26,5 GHz. Nell'ambito di tale consultazione e' tra l'altro stato evidenziato un alto grado di interesse per l'utilizzo oltre che della summenzionata banda di frequenza anche della banda 40,5-42,5 GHz;
il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze prevede che la banda di frequenze 40,5-42,5 GHz sia designata per i sistemi numerici punto-multipunto per la fornitura di servizi multimediali (MWS, Multimedia Wireless System);
l'Autorita' intende estendere al maggior numero possibile di operatori l'utilizzo delle tecnologie di accesso e dei sistemi di telecomunicazioni punto-multipunto ed ha a tal fine in corso di esame un apposito regolamento per il rilascio di licenze nelle bande 24,5 - 26,5 GHz e 27,5 - 29,5 GHz. Al momento non risulta possibile il rilascio di licenze individuali per sistemi punto-multipunto nella banda 40,5-42,5 GHz in quanto:
a) la CEPT non si e' ancora espressa circa la canalizzazione di tale banda, designata dalla decisione n. CEPT/ERC/DEC(99)15 per i sistemi numerici punto-multipunto del tipo MWS;
b) si e' in attesa che l'ETSI definisca gli standard tecnici per le apparecchiature operanti in detta banda per il servizio punto-multipunto di tipo MWS;
l'Autorita' intende comunque favorire sperimentazioni nella banda 40,5-42,5 GHz volte a valutare le possibilita' tecnologiche, ad esplorare differenti scenari di fornitura dei servizi ed a valutare e risolvere i problemi relativi al dimensionamento delle aree di servizio in differenti ambienti urbani e suburbani. L'Autorita' a seguito dell'attivita' di sperimentazione e dell'evoluzione della normativa internazionale provvedera' a stabilire le modalita' di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni relative alla fornitura dei relativi servizi di comunicazione;
l'attivita' di sperimentazione, da svolgersi secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1997, conferisce ai soggetti autorizzati la possibilita' di installare in via temporanea apparecchiature che utilizzano radiofrequenze. Nell'utilizzo di tali risorse scarse, a titolo di garanzia rispetto a eventuali danni che il soggetto autorizzato potrebbe causare a seguito di un comportamento non conforme al titolo autorizzatorio rilasciato, l'Autorita' richiede che i soggetti ammessi alla sperimentazione forniscano adeguata copertura finanziaria.
Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica per l'introduzione in Italia dei sistemi punto-multipunto (WLL/FWA) indetta dall'Autorita';
Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) "FWA (Fixed Wireless Access)": accesso fisso a radiofrequenza;
b) "MWS (Multimedia Wireless Systems)": sistemi di comunicazione multimediali con accesso a radiofrequenza;
c) "WLL (Wireless Local Loop)": linea d'utente a radiofrequenza;
d) "sistemi punto-multipunto": sistemi che permettono l'accesso a una rete di telecomunicazioni ovvero la realizzazione di segmenti intermedi di una rete di telecomunicazioni ovvero la realizzazione di prolungamenti radio degli accessi fissi ad una rete di telecomunicazioni, tramite collegamenti fra una singola stazione base localizzata in una posizione fissa e determinata ed un numero multiplo di stazioni posizionate in altrettanti punti fissi e determinati, collegati a detta stazione base.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
 
Art. 2.
Oggetto
1. Il presente provvedimento stabilisce le condizioni per il rilascio di autorizzazioni provvisorie per la sperimentazione di sistemi punto-multipunto nella banda 40,5 - 42,5 GHz.
2. Le autorizzazioni di cui al presente provvedimento sono rilasciate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1997.
3. Le autorizzazioni di cui al presente provvedimento non sono cedibili.
 
Art. 3.
Durata e rinnovo
1. La durata di ciascuna autorizzazione e' pari a sei mesi a partire dal giorno di effettiva disponibilita' di tutte le risorse necessarie per l'espletamento della sperimentazione. La data di avvio della sperimentazione deve essere comunicata all'Autorita' con dieci giorni di anticipo.
2. L'autorizzazione e' rinnovabile secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto ministeriale 25 novembre 1997. Il rinnovo e' condizionato alla verifica che il soggetto autorizzato abbia avviato la sperimentazione ed abbia presentato la relazione di cui al successivo art. 5, comma 4.
 
Art. 4.
Presentazione delle domande
1. I soggetti richiedenti presentano all'Autorita' la domanda di autorizzazione contenente gli elementi di cui all'allegato E del decreto ministeriale 25 novembre 1997, corredata della documentazione di cui all'art. 3, comma 2, dello stesso decreto ministeriale. La domanda dovra' inoltre contenere informazioni relative a:
a) entita' dell'investimento previsto per la sperimentazione;
b) tecnologia, sistema e fornitori utilizzati;
c) la canalizzazione che si intende adottare;
d) tipologia dei servizi oggetto della sperimentazione;
e) elenco delle aree geografiche di servizio nelle quali il soggetto richiedente intende operare la sperimentazione indicandone la preferenza;
f) numero delle stazioni base presenti nelle aree di interesse corredando la domanda con mappe topografiche in scala dove siano evidenziate le aree di copertura;
g) numero degli utenti impegnati nelle aree locali durante la sperimentazione;
h) documentazione relativa alla costituzione della garanzia cauzionale di cui al successivo art. 6.
2. L'Autorita', nel caso in cui la domanda risulti carente rispetto agli elementi informativi indicati al comma 1, puo' richiedere senza indugio e comunque entro 2 settimane dal ricevimento della domanda stessa, le integrazioni necessarie che l'interessato e' tenuto a fornire entro 2 settimane dalla ricezione della richiesta stessa.
3. L'Autorita', nei limiti e secondo le modalita' previste dall'art. 3, rilascia le autorizzazioni provvisorie entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste o della documentazione integrativa di cui al comma precedente.
4. Il mancato accoglimento della domanda nei casi previsti dal comma 2, ovvero per mancanza dei titoli richiesti, e' comunicata tempestivamente all'interessato.
 
Art. 5.
Modalita' di esercizio
1. A ciascun soggetto autorizzato ai sensi del presente provvedimento viene assegnata, secondo la disponibilita', una capacita' spettrale complessiva pari ad un massimo di 224 MHz. In relazione al numero dei soggetti ammessi a sperimentare, la sperimentazione puo' effettuarsi in regime di coutenza di frequenze. Durante la sperimentazione l'assegnazione di banda puo' essere modificata dall'Autorita' in relazione alla domanda e all'effettivo uso della risorsa spettrale assegnata al soggetto autorizzato.
2. Per ogni richiedente, l'esercizio sperimentale del servizio punto-multipunto nella banda 40,5 - 42,5 GHz sara' autorizzato in specifiche aree geografiche di servizio, comunque non superiori a sei province, anche in regioni differenti e con non piu' di due province per regione, e per un numero totale di utenti non superiore al limite specificato all'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 25 novembre 1997.
3. Durante la sperimentazione e' vietata l'offerta commerciale del servizio sperimentale e ogni forma pubblicitaria anche congiunta con altri servizi di telecomunicazioni.
4. Entro trenta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione provvisoria i soggetti autorizzati devono presentare all'Autorita' una dettagliata relazione sui risultati conseguiti.
 
Art. 6.
Contributi, cauzioni e sanzioni
1. I soggetti autorizzati alla sperimentazione dei servizi di cui al presente provvedimento sono tenuti al pagamento di un contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi connessi allo svolgimento dell'istruttoria pari a lire italiane dieci milioni (euro 5,164.6).
2. A garanzia dell'adempimento degli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione provvisoria, i soggetti autorizzati sono tenuti a costituire un deposito cauzionale per ciascuna provincia oggetto della sperimentazione, secondo la tabella riportata nell'allegato A. La cauzione puo' ritenersi validamente costituita con la presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, azionabili a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, o nelle altre forme previste dalla legge.
3. L'Autorita' consente lo svincolo della cauzione di cui al precedente comma 2, successivamente agli accertamenti di competenza sul regolare svolgimento delle attivita' di cui al provvedimento di autorizzazione provvisoria, e comunque non oltre novanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione stessa.
4. In caso di accertato inadempimento agli obblighi previsti dall'autorizzazione provvisoria e per la inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, l'Autorita' procede all'irrogazione delle sanzioni previste.
 
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Le autorizzazioni provvisorie di cui al presente provvedimento non costituiscono alcun titolo per il rilascio di licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni punto-multipunto e/o per la fornitura al pubblico di servizi su dette reti e/o l'assegnazione delle relative frequenze, nella banda oggetto del presente provvedimento o in altra banda, per alcun tipo di servizio.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita', ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Napoli, 9 novembre 2000

Il presidente
Cheli

Il commissario relatore
Lari

Il segretario degli organi collegiali
Belati
 
Allegato A

Tabella che definisce il valore della cauzione per ciascuna area di servizio provinciale.
Provincia avente
capoluogo di provincia
con numero di abitanti Entità della garanzia
-- --
Numero di abitanti < 150.000 Lire italiane 1 miliardo
(euro 516,456.9) 150.000 < o = numero di abitanti < 1.000.000 Lire italiane 3 miliardi
(euro 1,549,370.7) Numero di abitanti > o = 1.000.000 Lire italiane 5 miliardi
(euro 2,582,284.5)
 
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