Gazzetta n. 295 del 19 dicembre 2000 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 22 novembre 2000 |
Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto. (Deliberazione n. 822/00/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di consiglio del 22 novembre 2000; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'"Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni", di seguito Autorita', pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997 "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorita' n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1999, e dalla delibera dell'Autorita' n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998 "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, concernente il Regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata nel supplemento ordinario n. 210, alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998; Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato"; Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 21 marzo 2000 "Modalita' attuative del versamento del contributo istituito dall'art. 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448"; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 12 luglio 2000, "Misure e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2000; Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000 "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2000; Visto il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992, e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61, e in particolare la parte del regolamento concernente la procedura relativa al coordinamento internazionale delle frequenze nelle zone di confine; Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni; Visto l'accordo generale sul mercato dei servizi (GATS) raggiunto nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio (WTO), in vigore dal febbraio 1998; Vista la raccomandazione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. T/R 13-02 sulla canalizzazione dello spettro per i servizi fissi nella gamma di frequenze 22,0 - 29,5 GHz; Vista la raccomandazione della CEPT n. T/R 13-04 che identifica bande di frequenza preferenziali per i sistemi del tipo WLL/FWA nella gamma di frequenze compresa fra 3 GHz e 29,5 GHz; Visto il documento CEPT n. SE19(99)131rev9 sulle linee guida per una raccomandazione ERC sull'uso della banda 24,5-26,5 GHz per il FWA; Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(00)09 sull'utilizzo della banda 27,5 - 29,5 GHz da parte del servizio fisso e del servizio via satellite; Considerato quanto segue: l'Autorita' intende promuovere al piu' presto l'introduzione nel mercato di sistemi di telecomunicazioni punto-multipunto del tipo WLL/FWA (Wireless Local Loop / Fixed Wireless Access) al fine di sviluppare soluzioni di accesso alternativo a quelle basate su cavo, fibra e sistemi xDSL (x Digital Subscriber Loop) su rame e che consentano servizi di fonia vocale, trasmissione di dati, servizi multimediali e a larga banda, inclusi quelli legati all'utilizzo delle applicazioni Internet; le caratteristiche dei servizi di una rete che utilizza sistemi punto-multipunto (WLL/FWA) permettono un accesso alternativo a larga banda implementabile in tempi brevi, a costi realizzativi e gestionali ridotti rispetto ai sistemi su supporto fisico, e con un ridotto impatto urbanistico in fase di messa in opera; il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze prevede l'introduzione dei sistemi di telecomunicazioni punto-multipunto nelle bande di frequenza 24,5 - 25,1090 GHz e 25,4450 - 26,1170 GHz (in spettro accoppiato), anche in ottemperanza alle decisioni del Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) della Conferenza europea delle poste e telecomunicazioni (CEPT); per la banda 28,0525 - 28,4445 GHz e 29,0605 - 29,4525 GHz (in spettro accoppiato) e' in corso l'iter per il recepimento della relativa decisione ERC per permettere l'utilizzazione di tale banda per gli stessi sistemi; a tale riguardo l'Autorita' ha espresso parere positivo allo schema di provvedimento di modifica del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze predisposto dal Ministero delle comunicazioni circa il recepimento della predetta decisione ERC; l'Autorita' ha indetto una consultazione pubblica per una indagine conoscitiva riguardante gli aspetti tecnici, strutturali e di diffusione dei sistemi punto-multipunto a larga banda. Nell'ambito di tale consultazione e' stato tra l'altro evidenziato un alto grado di interesse per l'utilizzo della banda di frequenza 24,5 - 26,5 GHz, nonche' delle bande di frequenza 27,5 - 29,5 GHz e 40,5 - 42,5 GHz per l'installazione di sistemi di accesso punto-multipunto del tipo WLL/FWA; ai sensi della normativa comunitaria, in particolare la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, il numero delle licenze individuali puo' essere limitato esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilita' dello spettro di frequenze. Tale limitazione deve basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionali; ai fini della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazioni, gli aggiudicatari devono essere muniti degli appositi titoli autorizzatori ovvero licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, per la fornitura di servizi di fonia vocale e autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di trasmissione dati e degli altri servizi, previsti dalla normativa vigente; l'Autorita' si avvale di procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio delle licenze individuali, in special modo nel caso di limitazione delle risorse frequenziali, verificati i requisiti di base dei soggetti richiedenti, cosi' come previsto dalla normativa vigente, ed in particolar modo evidenziato con la modifica apportata al decreto ministeriale 25 novembre 1997, dalla delibera n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, in materia di rilascio di licenze individuali; nell'ambito di una procedura aperta, dopo la verifica dei requisiti minimi che diano all'amministrazione la garanzia sulla affidabilita' dei partecipanti e sulla competenza necessaria ad intraprendere con successo i piani di investimenti previsti, il criterio di assegnazione basato sull'offerta economica, anche attraverso un meccanismo di miglioramenti competitivi, e sulla base di un valore minimo predefinito, e' quello che assicura la migliore valorizzazione della risorsa scarsa, sia ai fini del trasferimento dei vantaggi a tutti i cittadini, sia ai fini dell'uso efficiente della risorsa stessa, nonche' assicura la maggiore trasparenza nell'assegnazione, promuovendo quindi lo sviluppo della concorrenza, anche in ambito locale ove previsto, e la diffusione dei nuovi servizi. Tale soluzione e' in special modo necessaria nella fattispecie in argomento dell'accesso all'ultimo miglio, ove i sistemi alternativi a quelli tradizionali dell'operatore dominante nella rete fissa non sono ancora sufficientemente sviluppati; anche alla luce dei risultati della citata consultazione pubblica, e tenuto conto della struttura del mercato delle telecomunicazioni in Italia e del suo grado di sviluppo, l'Autorita' ritiene che, per consentire la presenza anche di operatori locali e favorire lo sviluppo della concorrenza, le licenze debbano avere carattere regionale e che deve essere prevista la disponibilita', per ciascun operatore, di almeno 2 x 56 MHz (cioe' 56 MHz per ogni verso del collegamento nello spettro accoppiato), da utilizzare a blocchi di 2 x 28 MHz. Inoltre nella pianificazione dello spettro viene ritenuto necessario prevedere l'utilizzo di una banda di guardia, ovvero un blocco di frequenze di separazione fra porzioni di spettro adiacenti assegnati ad operatori diversi, per minimizzare gli effetti dell'interferenza da canale adiacente. Dalle valutazioni effettuate anche sulla base delle indicazioni emerse nel corso della consultazione pubblica e dall'esame delle scelte in merito adottate a livello europeo, e' stato assunto come valore di tale banda di guardia quello di 2 x 28 MHz (cioe' 28 MHz per ogni verso del collegamento nello spettro accoppiato), esternamente alle bande assegnate; per ottimizzare l'uso dello spettro, specialmente per quanto riguarda la minimizzazione delle bande di guardia, sulla base anche dei risultati della citata consultazione pubblica e conformemente a quanto previsto in altri paesi europei al fine di offrire maggiore capacita' ai licenziatari, possono essere previste anche licenze con disponibilita' di banda pari a 4 blocchi da 2 x 28 MHz. La possibilita' per le imprese di accedere a licenze con ampiezza di banda differente permette di soddisfare il maggior numero di domande di assegnazione frequenze e nel contempo di sfruttare al meglio le risorse disponibili. Allo scopo di favorire lo sviluppo della concorrenza, e tenendo conto del carattere regionale delle licenze, deve comunque essere previsto un tetto massimo alla quantita' delle risorse frequenziali assegnabili ad un unico licenziatario nella medesima area di servizio; al fine di garantire l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, e' imposto agli aggiudicatari un obbligo minimo di avvio del servizio, in termini sia temporali che di diffusione geografica, all'interno delle rispettive aree di servizio; l'Autorita' intende estendere al maggior numero possibile di operatori l'utilizzo delle tecnologie di accesso punto-multipunto. Pertanto al fine di promuovere in tempi rapidi il massimo grado di concorrenza nel segmento di accesso e nelle more della conclusione dell'iter per la variazione al piano nazionale di ripartizione delle frequenze conseguente al recepimento della decisione dell'ERC sull'utilizzo delle bande 27,5 - 29,5 GHz, l'Autorita' ritiene di includere nella presente procedura per il rilascio delle licenze individuali per l'utilizzo delle frequenze FWA/WLL anche detta banda; l'Autorita' ritiene di dover segnalare ai Ministeri competenti la necessita' di provvedere ad una rapida liberazione della banda 3,4 - 3,6 GHz, diffusamente utilizzata a tale scopo da molti altri paesi europei, attribuita attualmente dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze al Ministero della difesa. L'attribuzione di tale banda ai sistemi punto-multipunto consentirebbe l'assegnazione di altre licenze che, date le caratteristiche tecniche dei sistemi operanti in tale banda, potrebbero essere maggiormente indirizzate verso una copertura piu' vasta del territorio nazionale risultando cosi' complementari ai sistemi in banda 24,5 - 26,5 e 27,5 - 29,5 GHz; l'ulteriore banda candidata per l'utilizzo per i sistemi punto-multipunto, quella a 40,5 - 42,5 GHz, idonea in particolare per l'utilizzo per sistemi multimediali, non e' ancora stata canalizzata a livello CEPT ed il mercato dei prodotti non e' sufficientemente maturo per consentirne una diffusione adeguata a livello commerciale, e pertanto l'Autorita' con separato provvedimento ha promosso una attivita' di sperimentazione in tale banda. Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica per l'introduzione in Italia dei sistemi punto-multipunto (WLL/FWA) indetta dall'Autorita'; Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazione; Delibera: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: a) "FDD (Frequency Division Duplex)": sistema duplex a divisione di frequenza; un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e quella in ricezione operano simultaneamente in bande di frequenza differenti; b) "spettro accoppiato": due porzioni di spettro radioelettrico, della stessa ampiezza, utilizzabili per sistemi di comunicazione FDD; c) "PFD (Power Flux Density)": flusso di densita' di potenza per unita' di spettro, espresso in dBW/(MHz * m2); d) "rete di telecomunicazioni via radio a larga banda di tipo punto-multipunto": una rete di telecomunicazioni che impiega sistemi punto-multipunto, cioe' sistemi che permettono l'accesso a una rete di telecomunicazioni ovvero la realizzazione di segmenti intermedi di una rete di telecomunicazioni ovvero la realizzazione di prolungamenti radio degli accessi fissi ad una rete di telecomunicazioni, tramite collegamenti via radio fra una singola stazione base localizzata in una posizione fissa e determinata ed un numero multiplo di stazioni posizionate in altrettanti punti fissi e determinati, collegati a detta stazione base; e) "aggiudicatario": un soggetto che risulta assegnatario di frequenze in seguito alle procedure stabilite dal presente provvedimento; f) "area di estensione geografica": l'area geografica di validita' delle licenze oggetto del presente provvedimento; una area corrisponde di norma al territorio di una singola regione italiana, secondo quanto specificato nel successivo bando di gara. 2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. |
| Art. 2. Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente provvedimento stabilisce la procedura per l'assegnazione delle frequenze disponibili, e delle relative licenze individuali all'interno della rispettivaarea di estensione geografica. Tali reti utilizzano le bande di spettro accoppiato 24,5 - 25,1090 GHz e 25,4450 - 26,1170 GHz, brevemente indicate come banda 24,5 - 26,5 GHz, in modalita' FDD, per una ampiezza al massimo di 560 MHz per ciascun verso di collegamento, e le bande di spettro accoppiato 28,0525 - 28,4445 GHz e 29,0605 - 29,4525 GHz, brevemente indicate come banda 27,5 - 29,5 GHz, in modalita' FDD, per un'ampiezza complessiva al massimo di 392 MHz per ciascun verso di collegamento. 2. Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano gia' in possesso, i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in materia di licenze individuali e autorizzazioni generali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico, la fornitura di servizi di telefonia vocale e la fornitura di altri servizi di telecomunicazioni. |
| Art. 3. Risorse frequenziali delle licenze e durata 1. In relazione alla disponibilita' dello spettro di frequenze per i sistemi punto-multipunto di cui al presente provvedimento, ed al numero delle licenze rilasciabili, determinato con successivo provvedimento, per ciascuna area di estensione geografica, e secondo le modalita' stabilite dal successivo bando di gara, sono rilasciate licenze individuali per l'utilizzo delle frequenze di cui all'art. 2, comma 1, con assegnazione minima, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale consistente in due blocchi contigui da 2 x 28 MHz nello spettro accoppiato. 2. Le licenze di cui al presente provvedimento hanno una durata di quindici anni con possibilita' di rinnovo; l'eventuale cessione e' subordinata all'assenso dell'Autorita'. 3. Ad uno stesso soggetto puo' essere assegnata una sola licenza per ciascuna area di estensione geografica prevista. |
| Art. 4. Presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di assegnazione delle frequenze 1. La presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze di cui all'art. 2, comma 1, e' aperta a tutti soggetti in possesso dei requisiti che saranno stabiliti nel successivo bando di gara. 2. I soggetti richiedenti, nella domanda di cui al comma precedente, devono fornire l'indicazione dell'area o delle aree di estensione geografica per le quali si richiede la partecipazione. 3. Nella medesima area geografica non possono partecipare alla procedura di assegnazione di cui al presente articolo soggetti che: a) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante; b) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante; c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante. 4. Ai fini del precedente comma 3, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997. |
| Art. 5. Procedura per l'assegnazione delle frequenze 1. Gli aventi titolo all'assegnazione delle frequenze sono individuati, per ciascuna area di estensione geografica, sulla base di una graduatoria basata sull'importo offerto anche attraverso un sistema di miglioramenti competitivi, secondo le modalita' stabilite nel bando di gara, a partire da un importo minimo, stabilito per ciascuna area di estensione geografica e indicato nello stesso bando di gara. La procedura di assegnazione avviene contemporaneamente per tutte le aree di estensione geografica interessate. 2. L'Autorita' rilascia agli aggiudicatari le licenze per l'utilizzo delle frequenze di cui al presente provvedimento, una per ciascuna area di estensione geografica, entro sessanta giorni dal termine della procedura di assegnazione di cui al comma precedente, ovvero, per le frequenze incluse nella banda 27,5 - 29,5 GHz, dall'avvenuta variazione al piano nazionale di ripartizione delle frequenze ad essa relativa, qualora posteriore. 3. Gli oneri derivanti dalla procedura di aggiudicazione, compreso il compenso dovuto all'eventuale soggetto esterno incaricato del supporto all'attivita' dell'Autorita' relativamente alla predisposizione della procedura di gara, saranno posti a carico degli aggiudicatari. |
| Art. 6. Standard 1. Ciascun aggiudicatario e' tenuto ad installare ed esercire una rete via radio a larga banda del tipo punto-multipunto mediante apparecchiature conformi agli standard dell'European Telecommunications Standards Institute (ETSI) e/o dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). L'accertamento della conformita' e dell'omologazione, ove applicabile, di tali apparecchiature e' effettuato ai sensi della vigente normativa. |
| Art. 7. Contributi 1. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento dell'offerta prodotta al termine della procedura di cui all'art. 5, per l'area di estensione geografica relativa, a titolo di contributo per l'assegnazione delle frequenze, secondo le modalita' specificate nel bando di gara. 2. Gli aggiudicatari sono tenuti al pagamento degli oneri per le istruttorie e rilascio delle licenze e per le verifiche e i controlli annuali ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, e successive modificazioni, nonche' gli altri contributi previsti dalla normativa vigente, inclusi gli oneri di cui all'art. 5, comma 3, del presente provvedimento. 3. Agli aggiudicatari non si applica l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per le frequenze assegnate sulla base del presente provvedimento. |
| Art. 8. Obblighi degli aggiudicatari e sanzioni 1. Gli aggiudicatari sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di licenze individuali. 2. Entro ventiquattro mesi dal rilascio della licenza, gli aggiudicatari sono tenuti ad installare e fornire la rete radio a larga banda punto-multipunto ed utilizzare le radiofrequenze assegnate in almeno il 30% dei comuni capoluogo di provincia di ciascuna delle aree di estensione geografica ove siano assegnatari di frequenze. Il calcolo del 30% avviene secondo l'arrotondamento definito nella tabella in allegato A. 3. Gli aggiudicatari che operano in prossimita' del confine dello Stato sono tenuti a rispettare le procedure di coordinamento stabilite dagli accordi transfrontalieri. Agli aggiudicatari che operano in prossimita' del confine di un area di estensione geografica puo' essere imposto all'atto del rilascio della licenza l'obbligo che il PFD prodotto sia dai terminali d'utente sia dalle stazioni base della propria infrastruttura non superi livelli prestabiliti. In ogni caso gli aggiudicatari che intendono posizionare stazioni base in una fascia inferiore a 7,5 km di distanza dal confine dell'area di estensione geografica devono assicurare il coordinamento con l'operatore o gli operatori che utilizzano le medesime bande nelle aree di estensione geografica contigue. 4. Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati. Per l'effettivo esercizio degli impianti sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonche' al rispetto dei valori limite del campo elettromagnetico per la tutela della salute pubblica, provvedendo ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti ove previsto, le autorizzazioni da parte delle autorita' competenti. 5. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla licenza, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere disposta la revoca delle licenze nelle aree di estensione geografica interessate ed e' immediatamente inibito l'uso delle frequenze precedentemente assegnate. In tal caso nessun rimborso e' dovuto per i contributi gia' erogati dagli aggiudicatari soggetti alla sanzione. |
| Art. 9. Condizioni per gli aggiudicatari aventi condizioni di vantaggio sul mercato 1. L'Autorita', sentito il parere dell'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato, puo' prevedere in un successivo provvedimento specifiche misure volte ad assicurare una effettiva concorrenza nel mercato dell'accesso alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni.Tali misure possono prevedere condizioni autorizzatorie specifiche poste in capo a soggetti che detengono notevole forza di mercato in mercati ritenuti rilevanti ai fini della fornitura di reti di accesso radio ovvero a soggetti che godono di condizioni di vantaggio competitivo nella fornitura di reti di accesso. |
| Art. 10. Disposizioni finali 1. L'Autorita' si riserva di adeguare il contenuto del presente provvedimento a eventuali ulteriori decisioni del Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) della CEPT sull'utilizzo coordinato delle frequenze attribuite ai sistemi punto-multipunto, nella banda di frequenze oggetto del presente provvedimento o in altre bande, e dell'ETSI o dell'UIT sugli standard relativi alle apparecchiature dei detti sistemi. 2. In relazione al futuro sviluppo dei sistemi di tipo punto-multipunto ed alla eventuale attribuzione di ulteriore banda a tali tipi di servizi, l'Autorita' si riserva di adottare idonee procedure per l'assegnazione di ulteriori licenze. 3. L'assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento non da' titolo per l'attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori frequenze, ne' nelle bande oggetto del presente provvedimento ne' in altre bande, per alcun tipo di servizio. 4. Con successivo provvedimento sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle frequenze che dovessero risultare disponibili in seguito alla mancata assegnazione con la procedura di gara prevista dal presente provvedimento ovvero in seguito alla revoca della licenza di cui all'art. 8. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita', ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Napoli, 22 novembre 2000
Il presidente Cheli
Il commissario relatore Lari
Il segretario degli organi collegiali Belati |
| Allegato A
Tabella che definisce il numero di comuni capoluogo di provincia soggetti all'obbligo di cui all'art. 8, comma 2. Capoluoghi di provincia Comuni capoluogo di provincia per area di estensione rientranti nell'obbligo geografica di copertura -- -- 1 1 2 1 3 1 4 2 5 2 6 2 7 2 8 3 9 3 10 3 11 4 |
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