Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 14 dicembre 2000
Disposizioni operative per il funzionamento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale istituito ai sensi dell'art. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, come novellato dall'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 413, il quale prevede l'istituzione di un Fondo centrale di garanzia per il credito navale, la cui gestione finanziaria, amministrativa e tecnica e' affidata ad una banca, prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evidenza pubblica;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione del 17 dicembre 1999, n. 539, con il quale e' stato adottato il regolamento recante le condizioni e le modalita' dell'intervento del predetto Fondo e in particolare, l'art. 10 il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del gestore del Fondo, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono emanate le disposizioni operative necessarie per il funzionamento del Fondo medesimo;
Visto il contratto stipulato in data 3 agosto 2000 tra il Ministero del tesoro e il Mediocredito centrale S.p.a., risultato aggiudicatario della gara di appalto per l'affidamento del aervizio di gestione del Fondo di garanzia, il quale all'art. 2, comma 3, prevede che la banca predisponga le necessarie disposizioni operative, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di attuazione;
Vista la proposta trasmessa dal Mediocredito centrale S.p.a. con lettera del 20 ottobre 2000, prot. n. 63376;
Sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione (nota del 16 novembre 2000, n. 23785);
Decreta:
Art. 1.
Sono approvate le disposizioni operative per il funzionamento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, del 17 dicembre 1999, n. 539, che si allegano al presente decreto.
 
Art. 2.
Le disposizioni operative di cui all'art. 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere da tale data possono pervenire al Mediocredito centrale le richieste di ammissione all'intervento del Fondo.
Roma, 14 dicembre 2000
p. Il Ministro: Pagano
 
PARTE I
Definizioni
Nel presente documento l'espressione:
a) "Fondo", indica il Fondo centrale di garanzia per il credito navale istituito ai sensi dell'art. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261;
b) "banca" indica il soggetto finanziatore iscritto all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, avente sede legale in uno dei Paesi membri dell'Unione europea;
c) "nave", indica le unita' navali a scafo metallico o realizzate con materiali a tecnologia avanzata previste dall'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, di seguito indicate:
navi mercantili di stazza lorda internazionale non inferiore alle 400 tonnellate. Sono ammesse anche le navi passeggeri di stazza lorda internazionale non inferiore alle 150 tonnellate, purche' abbiano a pieno carico ed alla massima potenza continuativa una velocita' non inferiore ai 30 nodi;
rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 365 kw (500 cavalli vapore);
draghe semoventi ed altre navi per lavori in mare di stazza lorda non inferiore a 400 tonnellate, ad esclusione delle piattaforme di trivellazione.
Sono escluse le navi militari, le unita' da diporto e quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade, nonche' le unita' da pesca commissionate da amatori nazionali, che non rientrino nei programmi di cui ai piani nazionali di acquacoltura nelle acque marine e salmastre e nei programmi comunitari di orientamento della flotta peschereccia. Sono altresi' esclusi i lavori di costruzione e trasformazione navale effettuati per conto dello Stato;
d) "armatore", indica l'impresa beneficiaria finale, italiana od estera, economicamente e finanziariamente sana, operante nel settore "trasporti marittimi e per vie d'acqua" (divisione 61 della classificazione ISTAT 1991), committente di lavori di costruzione e trasformazione delle navi, effettuati in cantieri italiani. Per imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilita' di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del Fondo;
e) "finanziamento", indica il finanziamento, concesso da banche ad armatori, garantito da ipoteca di primo grado sulla nave che ne e' oggetto, di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80% del prezzo contrattuale, ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, od a tasso di mercato, nei casi in cui il finanziamento non sia assistito da altre agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre gli oneri degli interessi;
f) "garanzia", indica la garanzia prestata dal Fondo a favore di banche per finanziamenti concessi ad armatori;
g) "Comitato", indica l'organo, costituito da Mediocredito centrale al proprio interno, al fine di esprimere un parere di carattere tecnico, economico e finanziario sul finanziamento oggetto della richiesta di garanzia. Alle riunioni del Comitato partecipano, come osservatori, un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione;
h) "tasso di riferimento" indica il tasso di riferimento del credito navale di cui al decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994;
i) "istanza giudiziale" indica, alternativamente o congiuntamente, una delle seguenti operazioni:
presentazione in cancelleria della domanda di ammissione alla procedura di limitazione, ex art. 623 cod. nav.;
deposito dell'istanza di anunissione allo stato passivo del fallimento od altra procedura concorsuale a carico dell'armatore, ex art. 639 cod. nav. e regio decreto n. 267/1942;
notifica dell'atto di precetto e/o pignoramento della nave, ex articoli 647 e 650 cod. nav.;
deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, ex art. 633 c.p.c.;
altre azioni legali, ancorche' non ricomprese tra le precedenti, ma comunque previste dalle norme di procedura, finalizzate ad ottenere l'intervento dell'Autorita' giudiziaria per il recupero dcl credito.
PARTE II
Garanzia
A) Richiedenti, beneficiari, operazioni ammissibili:
1) Soggetti richiedenti: soggetti richiedenti la garanzia sono le banche.
2) Soggetti beneficiari finali: soggetti beneficiari finali della garanzia sono gli armatori. I soggetti beneficiari finali devono essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal Mediocredito centrale sulla base dei criteri contenuti nella Parte IV delle presenti disposizioni operative.
3) Misura massima dell'agevolazione:
3.1) copertura massima delle operazioni: la garanzia puo' essere concessa in misura non superiore al 40% dell'ammontare del finanziamento;
3.2) copertura massima della perdita definitiva: nei limiti della copertura massima delle operazioni, la garanzia copre fino al 90% della perdita definitiva subita dalle banche per capitale, interessi, contrattuali e di mora ad un tasso non superiore al tasso di riferimento [per periodi superiori al semestre si applica il tasso vigente il primo giorno di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice (360/360)] in vigore alla data di avvio dell'istanza giudiziale per il recupero del credito, e spese, comprese le spese legali giudiziali e stragiudiziali sostenute, purche' adeguatamente documentate;
3.3) cumulabilita': la garanzia e' cumulabile, sullo stesso finanziamento, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 3.1. La garanzia e' cumulabile, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto a condizione che l'importo totale dell'aiuto accordato ad un singolo contratto non superi, in equivalente sovvenzione, il massimale previsto dal regolamento CE n. 1540 del 29 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
B) Ammissione all'intervento del fondo:
4) Richieste di ammissione:
4.1) termine di presentazione delle richieste: la richiesta di ammissione, sottoscritta congiuntamente dalla banca e dall'armatore interessato, e' presentata dalla banca al Mediocredito centrale entro sei mesi dalla data della delibera di concessione del finanziamento. Sono improcedibili le richieste arrivate al Mediocredito centrale oltre il suddetto termine;
4.2) modulo di richiesta: le richieste di ammissione devono essere inoltrate al Mediocredito centrale sul modulo di richiesta di cui all'allegato 1, o su versione conforme, sottoscritto, su ogni pagina, dalla banca e dall'armatore e compilato in ogni sua parte. Sono improcedibili le richieste arrivate al Mediocredito centrale non conformi al suddetto modulo, non sottoscritte con timbro e firma autografa dell'armatore;
4.3) documentazione allegata. La richiesta di ammissione e' corredata da:
4.3.1) copia degli ultimi due bilanci approvati dell'armatore (in caso sia stato chiuso un unico esercizio puo' essere allegata la sola copia del bilancio relativa a tale esercizio; per gli armatori che non abbiano ancora chiuso il primo esercizio deve essere allegata la situazione economica e finanziaria alla data della richiesta di ammissione);
4.3.2) relazione della banca contenente informazioni dettagliate su:
la capacita' dell'armatore di far fronte agli oneri derivanti dal finanziamento;
i principi e le ipotesi assunte per la predisposizione del budget triennale economico e finanziario, di cui all'allegato 1;
la struttura societaria dell'armatore;
la struttura del gruppo cui eventualmente appartiene l'armatore;
caratteristiche e tipologia della flotta posseduta, ivi comprese informazioni su eventuali altre navi in corso di costruzione o di trasformazione;
la situazione patrimoniale ed economica dell'armatore, aggiornata a data recente;
le caratteristiche e il prezzo contrattuale della nave da costruire ovvero dei lavori di trasformazione da effettuare;
la situazione generale del mercato e le motivazioni che hanno portato alla costruzione o alla trasformazione della nave;
le prospettive di mercato e di crescita dell'armatore;
4.3.3) copia della delibera di concessione del finanziamento;
4.3.4) copia del contratto di costruzione o di trasformazione della nave;
4.3.5) copia della perizia di valutazione della nave (solo in caso di trasformazione).
5) Istruttoria delle richieste di ammissione e delibera di ammissibilita':
5.1) comunicazione del numero di posizione: il Mediocredito Centrale assegna alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiai finali, in forma scritta (posta, fax o posta elettronica), entro quindici giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unita' organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilita';
5.2) data di arrivo: la data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste e' quella di arrivo al Mediocredito centrale. La documentazione che arriva dopo le ore 17 e' considerata arrivata il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
5.3) termine per la delibera del Mediocredito centrale: le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta di cui all'allegato 1, sono deliberate, previo parere del Comitato, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento entro il termine di tre mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa;
5.4) completamento delle richieste di ammissione: qualora il Mediocredito centrale nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero le integrazioni ed i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti;
5.5) decadenza delle richieste di ammissione: le richieste vengono rigettate qualora i dati previsti dal modulo di richiesta di cui all'allegato 1, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Mediocredito centrale entro il termine di tre mesi dalla data della richiesta del Mediocredito centrale stesso;
5.6) antimafia: l'ammissibilita' all'intervento del Fondo e' assoggettata alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia e' regolamentata nell'apposita circolare del Mediocredito centrale;
5.7) comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione: il Mediocredito centrale comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) alla banca e all'armatore l'ammissibilita' all'intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera;
5.8) disponibilita': l'ammissibilita' all'intervento del Fondo e' deliberata a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria volta all'accertamento dei requisiti soggettivi e alla valutazione della situazione economico-finanziaria dell'armatore, subordinatamente all'acquisizione del parere del Comitato e all'esistenza di disponibilita' impegnabili a carico del Fondo. Il Mediocredito centrale comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, il Mediocredito centrale puo' deliberare condizionando l'efficacia della delibera alla ripristinata disponibilita' di risorse. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Mediocredito centrale comunica la data dalla quale e' possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale;
5.9) comunicazioni al Mediocredito centrale: le banche devono comunicare tempestivamente al Mediocredito centrale eventuali variazioni della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'armatore, nonche' ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento della sua attivita' di cui siano venute a conoscenza successivamente alla presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia.
6) Adempimenti successivi alla delibera di ammissibilita' delle richieste:
6.1) comunicazione di inizio lavori: entro sei mesi dalla data di ricevimento della delibera di ammissibilita', l'armatore comunica al Mediocredito centrale l'avvenuto inizio dei lavori di costruzione o di trasformazione della nave, allegando un'apposita dichiarazione del cantiere;
6.2) stato di avanzamento lavori: nel diciottesimo mese successivo a quello di inizio dei lavori l'armatore trasmette al Mediocredito centrale una dichiarazione, sottoscritta anche dal cantiere, sullo stato di avanzamento dei lavori;
6.3) data completamento lavori: i lavori devono essere completati entro tre anni dalla data di stipula del contratto di costruzione o trasformazione della nave. Tale termine puo' essere prorogato solo qualora venga presentata richiesta prima della scadenza e venga accertato che la complessita' tecnica del progetto o ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e giustificabili che si ripercuotono sul programma di lavoro del cantiere, rendono necessaria tale proroga.
7) Concessione definitiva della garanzia:
7.1) richiesta di concessione definitiva della garanzia: entro i tre mesi successivi all'erogazione a saldo del finanziamento le banche fanno pervenire al Mediocredito centrale:
7.1.1) richiesta per la concessione definitiva della garanzia. Tale richiesta deve pervenire sul modulo di cui all'allegato 2, completo in ogni sua parte;
7.1.2) copia degli ultimi due bilanci approvati dell'armatore (in caso sia stato chiuso un unico esercizio puo' essere allegata la sola copia del bilancio relativa a tale esercizio; per gli armatori che non abbiano ancora chiuso il primo esercizio deve essere allegata la situazione economica e finanziaria alla data della richiesta di ammissione);
7.1.3) aggiornamento della relazione della banca di cui al punto 4.3.2;
7.1.4) copia del contratto di finanziamento e del relativo piano di ammortamento;
7.1.5) copia dell'atto di quietanza del finanziamento, che deve evidenziare la data di completamento dei lavori;
7.1.6) copia della documentazione attestante l'avvenuta costituzione dell'ipoteca sulla nave;
7.2) antimafia: la concessione definitiva della garanzia e' assoggettata alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia e' regolamentata nell'apposita circolare del Mediocredito centrale;
7.3) delibera definitiva della garanzia: entro tre mesi dall'arrivo della documentazione di cui al punto 7.1, previa verifica da parte del Mediocredito centrale della permanenza dei requisiti di ammissibilita', ivi compresa la possibilita' da parte dell'armatore di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del Fondo, alla garanzia medesima e dell'avvenuta costituzione dell'ipoteca sulla nave, a seguito dell'acquisizione del parere del Comitato, il Mediocredito centrale delibera la concessione definitiva della garanzia;
7.4) decorrenza della garanzia: fermo restando quanto previsto al punto 11.1, l'efficacia della garanzia decorre dalla data di adozione della deliberazione di concessione definitiva, che e' comunicata dal Mediocredito centrale alla banca e all'armatore entro i dieci giorni lavorativi successivi a tale data;
7.5) parere preventivo: ai fini della stipula del contratto di finanziamento (richiesto al punto 7.1.4) e della costituzione dell'ipoteca sulla nave (richiesta al punto 7.1.6), le banche interessate possono chiedere al Mediocredito centrale un parere in merito alla permanenza dei requisiti di ammissibilita' prescritti per la concessione definitiva della garanzia. Le banche devono, a tale scopo, inviare la documentazione di cui ai punti 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3.
8) Variazioni:
8.1) richiesta di variazione: al fine della conferma della garanzia, i soggetti richiedenti, per ogni operazione ammessa, devono preventivamente presentare richiesta di variazione della delibera di ammissione in caso di variazioni sostanziali:
8.1.1) delle garanzie prestate in favore delle banche;
8.1.2) della titolarita' degli armatori;
8.2) istruttoria e delibera delle richieste di variazione: alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalita' previste ai paragrafi 4 e 5 per le richieste di ammissione.
C) Attivazione del fondo.
9) Acconto sulla futura perdita:
9.1) istanza giudiziale: l'istanza giudiziale per il recupero del credito nei confronti dell'armatore inadempiente deve essere avviata entro dodici mesi dalla data del primo inadempimento dell'armatore;
9.2) comunicazione dell'avvio dell'istanza giudiziale per il recupero del credito: la comunicazione dell'avvio dell'istanza giudiziale per il recupero del credito deve arrivare al Mediocredito centrale, entro tre mesi dall'avvio dell'istanza giudiziale stessa;
9.3) acconto sulla futura perdita: la garanzia puo' essere attivata, su espressa richiesta, in misura non superiore al 30% della somma delle rate scadute e non pagate e del capitale residuo alla data di presentazione dell'istanza giudiziale per il recupero del credito. Gli interessi relativi alle rate scadute e non pagate sono calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento;
9.4) documentazione. Alla richiesta di intervento del Fondo deve essere allegata, corredata della relativa documentazione, una dichiarazione della banca che attesti:
9.4.1) la data del primo inadempimento;
9.4.2) la data di risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e l'importo delle rate scadute e non pagate, nonche' del capitale residuo a tale data;
9.4.3) la data di avvio dell'istanza giudiziale per il recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi, sullo stato dell'istanza stessa e sulle eventuali somme gia' recuperate;
9.5) istruttoria delle richieste di acconto sulla futura perdita: alle richieste di acconto si applicano, per quanto compatibili, le modalita' previste al paragrafo 5 per le richieste di ammissione;
9.6) disponibilita': la liquidazione dell'acconto sulla futura perdita e' deliberata nei limiti dell'esistenza di disponibilita' del Fondo.
10) Liquidazione della perdita:
10.1) termine di arrivo della richiesta: per la liquidazione della perdita le banche devono far arrivare al Mediocredito centrale, entro tre mesi dall'esito dell'istanza giudiziale per il recupero del credito, apposita richiesta, redatta sul modulo di cui all'allegato 3, o su versione conforme, sottoscritto, su ogni pagina, dalla banca, compilato in ogni sua parte e corredato di una relazione sull'attivita' di recupero svolta, con relativa documentazione, e dell'elenco delle somme recuperate con indicazione delle relative date di incasso;
10.2) liquidazione anticipata: il Mediocredito centrale puo' deliberare l'irrecuperabilita' del credito e l'anticipata liquidazione della perdita, nei limiti dell'esistenza di disponibilita' del Fondo, a condizione che la banca trasmetta una relazione dettagliata sulle azioni di recupero intraprese, sullo stato delle stesse e sulle motivazioni in base alle quali non si ritenga utile esperire ulteriori azioni per il recupero del credito;
10.3) determinazione della perdita liquidabile: la somma a conguaglio, a favore o a carico del Fondo, e' corrisposta previa verifica del Mediocredito centrale della perdita definitiva a carico delle banche. La perdita liquidabile e' determinata nel modo seguente:
10.3.1) importo massimo liquidabile: si rileva l'importo massimo liquidabile secondo quanto deliberato in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo;
10.3.2) ammontare dell'esposizione: con riferimento alla data di avvio dell'istanza giudiziale per il recupero del credito si rileva l'esposizione del soggetto richiedente per:
a) rate di capitale e interessi, calcolati ad un tasso non superiore al tasso di riferimento, applicato secondo quanto previsto al punto 3.2, scadute e non pagate;
b) interessi di mora contrattualmente previsti, calcolati ad un tasso non superiore al tasso di riferimento, applicato secondo quanto previsto al punto 3.2, dalla data dell'inadempimento alla data di avvio dell'istanza giudiziale per il recupero del credito;
c) residua quota di capitale a scadere;
10.3.3) interessi a carico del Fondo: sull'ammontare dell'esposizione di cui al punto 10.3.2, al netto, a scalare, dell'acconto di cui al punto 9.3 e dei recuperi di cui al punto 10.3.4, il Fondo riconosce interessi dalla data di avvio dell'istanza giudiziale per il recupero del credito fino alla data di conclusione dell'istanza giudiziale stessa ovvero fino alla data della delibera del Mediocredito centrale di irrecuperabilita' del credito (punto 10.2). Il tasso da utilizzare per il calcolo e' il tasso di riferimento, applicato secondo quanto previsto al punto 3.2, in vigore alla data di avvio dell'istanza giudiziale per il recupero del credito;
10.3.4) recuperi: dall'ammontare dell'esposizione sono dedotte le somme a ogni titolo recuperate, da imputarsi, nell'ordine, al capitale, agli interessi ed alle spese;
10.3.5) spese: all'ammontare dell'esposizione sono aggiunte le spese, comprese le spese legali giudiziali e stragiudiziali, purche' adeguatamente documentate;
10.3.6) ammontare della perdita liquidabile: nei limiti dell'importo massimo liquidabile di cui al punto 10.3.1, e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberata in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo, la perdita e' liquidabile per un importo non superiore al 90% della perdita definitiva non coperta dai recuperi di cui al punto 10.3.4, diminuito dell'eventuale acconto;
10.3.7) conguaglio a favore del Fondo: la somma a conguaglio a favore del Fondo, maggiorata degli interessi al tasso di riferimento, applicato secondo quanto previsto al punto 3.2, vigente alla data di erogazione dell'acconto, deve essere restituita dalle banche entro un mese dalla data della richiesta del Mediocredito centrale. In caso di ritardo, sulla somma da rimborsare sono dovuti interessi di mora nella misura del tasso di riferimento, applicato secondo quanto previsto al punto 3.2, vigente alla data di accredito dell'acconto aumentato del 30%;
10.3.8) modalita' di calcolo della perdita liquidabile: si indicano di seguito le modalita' di calcolo della perdita liquidabile:
Imax = Importo massimo liquidabile (punto 10.3.1);
Esp = Ammontare dell'esposizione (punto 10.3.2);
Acc = Ammontare dell'acconto (punto 9.3);
Rec = Ammontare recuperi (punto 10.3.4);
Int = Interessi a scalare riconosciuti dal Fondo (punto 10.3.3);
Sp = Spese (punto 10.3.5);
Pdef = Ammontare della perdita definitiva Pdef = Esp - Rec + Int + Sp;
Cmax = Copertura massima perdita (punto 10.3.6);
Iliq = Importo liquidabile in sede di conguaglio:
Iliq = Cmax - Acc per Cmax < Imax;
Iliq = Imax - Acc per Cmax > Imax;
10.4) istruttoria delle richieste di liquidazione della perdita: alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalita' previste al paragrafo 5 per le richieste di ammissione;
10.5) disponibilita': la liquidazione della perdita e' deliberata nei limiti dell'esistenza di disponibilita' del Fondo.
11) Inefficacia: la garanzia del Fondo e' inefficace nei seguenti casi:
11.1) l'inadempimento del debitore si sia verificato nei dodici mesi successivi alla data di inizio del periodo di ammortamento del finanziamento;
11.2) sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti che le banche avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
11.3) non sia stato rispettato quanto previsto al punto 8.1 per le richieste di variazioni;
11.4) le banche non abbiano avviato l'istanza giudiziale per il recupero del credito entro dodici mesi dalla data del primo inadempimento del debitore;
11.5) la comunicazione dell'avvio dell'istanza giudiziale per il recupero del credito non sia pervenuta al Mediocredito centrale entro tre mesi dalla data di tale operazione;
11.6) la commissione una tantum non sia stata versata entro il termine previsto nella parte III delle presenti disposizioni operative;
11.7) non sia stato rispettato il termine di tre mesi, dall'esito dell'istanza giudiziale per il recupero del credito, entro il quale la banca deve far pervenire al Mediocredito centrale apposita richiesta per la liquidazione della perdita definitiva;
11.8) la perdita sia stata causata da inosservanza, negligenza o mancato adempimento, da parte della banca, delle azioni, cautele e garanzie per il recupero del credito.
Nei casi previsti ai punti 11.7 e 11.8 la banca deve restituire l'acconto eventualmente percepito maggiorato di interessi nella misura del tasso di riferimento pro-tempore vigente, a decorrere dalla data di accredito dell'acconto, incrementato del 30%, applicato secondo quanto previsto al punto 3.2.
PARTE III
Versamenti al Fondo
1. L'armatore entro sei mesi dalla data di ricezione della deliberazione di ammissibilita', contestualmente alla comunicazione di cui al punto 7.1 della parte II delle presenti disposizioni operative, versa una quota pari al 20% dell'ammontare della commissione complessiva. Il mancato rispetto del predetto obbligo comporta per l'armatore la revoca della deliberazione di ammissibilita'. Tale quota viene trattenuta al Fondo, a titolo di ristoro dei costi di amministrazione sostenuti, anche nel caso in cui non siano stati ultimati i lavori e, quindi, non sia stata concessa la garanzia.
2. La banca finanziatrice versa al Fondo, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di concessione della garanzia, una commissione una tantum pari all'1,6% dell'importo garantito, al netto dell'anticipazione di cui al punto precedente.
3. Nel caso in cui non siano stati ultimati i lavori e, quindi, non sia stata concessa la garanzia, il gestore trattiene al Fondo, a titolo di ristoro dei costi di amministrazione del medesimo, la quota di commissione versata anticipatamente, secondo quanto previsto al punto 1.
PARTE IV
Criteri di valutazione economico-finanziaria
degli armatori per l'ammissione delle operazioni
Si esplicitano i criteri adottati per la delibera di ammissibilita' alla garanzia e per la successiva concessione definitiva della garanzia.
A) Si rileva il rispetto o meno dei seguenti parametri, calcolati sugli ultimi due bilanci approvati dell'armatore (in caso sia stato chiuso un unico esercizio i parametri verranno calcolati sul bilancio relativo a tale esercizio; per gli armatori che non abbiano ancora chiuso il primo esercizio i parametri verranno calcolati sulla situazione economica e finanziaria alla data della richiesta di ammissione):
rapporto tra margine operativo lordo (MOL) e fatturato, non inferiore al 15%;
rapporto tra margine operativo lordo (MOL) e servizio complessivo del debito (somma degli importi annuali in scadenza per capitale ed interessi), non inferiore a 1,2.
B) Si effettua, quindi, la valutazione, basandosi su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci approvati dell'armatore (in caso sia stato chiuso un unico esercizio gli indici verranno calcolati sul bilancio relativo a tale esercizio; per gli armatori che non abbiano ancora chiuso il primo esercizio gli indici verranno calcolati sulla situazione economica e finanziaria alla data della richiesta di ammissione), evidenziando in particolare:
a) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
b) l'indipendenza finanziaria;
c) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
d) la percentuale di liquidita' generata dalla gestione sul totale attivo; ----> Vedere ALLEGATO da Pag. 15 a Pag. 26 della G.U. <----
 
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