Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 7 dicembre 2000
Aumenti tariffari per i servizi di trasporto passeggeri sulla media e lunga percorrenza, con le modalita' e secondo le procedure di cui alla deliberazione CIPE n. 173/99.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la deliberazione n. 173 del 5 novembre 1999 con la quale il CIPE, in attuazione degli indirizzi stabiliti con la precedente deliberazione del 24 aprile 1996, ha previsto il meccanismo di adeguamento delle tariffe del trasporto viaggiatori della Ferrovie dello Stato S.p.a. sulla media-lunga percorrenza nell'arco temporale 2000-2003;
Visto in particolare il punto 3 della citata deliberazione CIPE n. 173/99, che disciplina la procedura per la determinazione degli standard di qualita' del servizio e degli obiettivi di miglioramento della qualita' stessa, e che condiziona le variazioni tariffarie annuali eccedenti il tasso programmato di inflazione alla verifica del raggiungimento di tali obiettivi, nonche' al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei costi di esercizio dei servizi viaggiatori di media e lunga percorrenza stabiliti dal piano d'impresa 1999-2003;
Considerato che il nuovo sistema tariffario, basato sulla metodologia del "price-cap", postula un maggiore orientamento al mercato, prospetta l'acquisizione di quote maggiori di traffico con l'obiettivo di una maggiore tutela degli utenti ed in tale contesto prevede aumenti tariffari strettamente connessi al miglioramento della qualita' complessiva del servizio erogato;
Considerato che nell'ambito dell'indicato regime tariffario la citata deliberazione del CIPE n. 173/99 prevede per il gestore dei servizi passeggeri la facolta' di praticare un aumento annuale medio delle tariffe dei singoli servizi di media e lunga percorrenza inclusi nel paniere di cui alla stessa deliberazione, nei limiti della somma del tasso programmato di inflazione e di un'ulteriore percentuale pari al 3,5%, quest'ultima condizionata al raggiungimento degli obiettivi di qualita' prefissati;
Vista la licenza di impresa ferroviaria rilasciata alla F.S. S.p.a. ed alla Italiana trasporto ferroviario (ITF) S.p.a. in data 23 maggio 2000 per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto ferroviario;
Vista la nota del 19 luglio 2000 con la quale e' stato comunicato che, con deliberazione dell'assemblea dei soci di ITF S.p.a. del 7 giugno 2000, omologata dal tribunale di Roma il successivo 20 giugno, la societa' ITF ha mutato la propria ragione sociale in Trenitalia S.p.a.;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 88T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2000, che, all'art. 2, ha fissato gli standard di qualita' del servizio di trasporto viaggiatori sulla media e lunga percorrenza svolto da Trenitalia S.p.a. per l'anno 2000 e, all'art. 3, ha disciplinato gli ulteriori adempimenti di F.S. S.p.a. e di Trenitalia S.p.a. necessari ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualita' indicati dallo stesso decreto;
Vista la nota in data 27 ottobre 2000 con cui Trenitalia S.p.a. ha dichiarato di aver rispettato tutti gli obiettivi di qualita' e gli ulteriori adempimenti stabiliti dal predetto decreto ministeriale e ha chiesto di essere autorizzata a praticare, a decorrere dal 1o gennaio 2001, aumenti tariffari medi pari al 5,2% per i servizi passeggeri a media e lunga percorrenza inclusi nel paniere di cui alla deliberazione CIPE n. 173/99;
Visto lo scambio di note fra il Servizio di vigilanza sulle ferrovie, F.S. S.p.a. e Trenitalia S.p.a. riguardanti la verifica dell'avvenuto rispetto degli standard di cui al citato decreto ministeriale n. 88/T e l'individuazione degli ulteriori obiettivi di miglioramento della qualita' per il 2001;
Viste la Carta dei servizi per l'anno 2000, resa pubblica da F.S. S.p.a. in data 5 ottobre 2000, e le note di Trenitalia S.p.a. del 9 novembre 2000 e del 15 novembre 2000, con le quali la stessa societa' ha assunto l'impegno di adottare entro il 28 febbraio 2001 una nuova Carta dei servizi per il 2001 ed ha altresi' indicato prestazioni i cui livelli minimi di qualita' saranno garantiti anche attraverso l'individuazione dei casi e delle procedure di rimborso a favore degli utenti;
Vista la relazione in data 21 novembre 2000 del Servizio di vigilanza sulle ferrovie al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Nucleo consulenza attuazione linee guida regolazione servizi di pubblica utilita' (N.A.R.S.), sulla verifica del raggiungimento degli standard di qualita' per i servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza svolti da F.S. S.p.a. e sulla determinazione degli standard di qualita' degli stessi servizi per l'anno 2001;
Vista la nota del N.A.R.S. del 4 dicembre 2000 e l'allegato parere favorevole, con osservazioni e raccomandazioni, formulato nella seduta del 23 novembre 2000 sulle proposte contenute nella suddetta relazione del Servizio di vigilanza sulle ferrovie;
Vista la nota del Servizio di vigilanza sulle ferrovie in data 6 dicembre 2000 con la quale si attesta che Trenitalia ha conseguito gli standard di qualita' ed attuato gli ulteriori adempimenti stabiliti dal citato decreto ministeriale n. 88/T ai fini dell'adeguamento tariffario previsto dalla citata delibera CIPE n. 173/99 e con la quale - tenuto anche conto delle osservazioni e raccomandazioni del N.A.R.S. - si propongono gli obiettivi e standard di qualita', unitamente agli ulteriori adempimenti per l'anno 2001;
Considerato in particolare che risultano essere stati rispettati tutti gli standard di qualita' relativi alla velocita' commerciale, puntualita' e regolarita' del servizio, eta' del materiale rotabile, quantita' dei punti vendita automatizzati, requisiti delle imprese di pulizia, numero treni attrezzati per portatori di handicap, diffusione degli impianti di climatizzazione e dei servizi di ristoro e informativi a bordo, copertura territoriale dei servizi di biglietteria telefonica, personale con conoscenza delle lingue, previsti dal citato decreto ministeriale n. 88/T;
Considerato altresi' che risultano essere stati ottemperati gli ulteriori adempimenti previsti dal citato decreto ministeriale n. 88/T, con particolare riguardo al mantenimento dei requisiti di sicurezza ai piu' alti livelli europei, alla disaggregazione degli indicatori di riferimento, all'effettuazione di sondaggi di opinione su campioni adeguatamente rappresentativi dell'utenza, nonche' all'adozione di una carta dei servizi recante indicatori di qualita' generali ed indicatori di qualita' specifici garantiti anche mediante l'individuazione dei casi e delle procedure di rimborso a favore degli utenti, avendo F.S. S.p.a. adottato la Carta dei servizi per l'anno 2000 (prevedente anche rimborsi relativi alla puntualita' di Eurostar e Intercity) ed assunto l'impegno alla sua implementazione con ulteriori indicatori specifici garantiti da rimborso entro il 28 febbraio 2001;
Visto il documento di programmazione economica e finanziaria predisposto e approvato dal Governo per l'esercizio finanziario 2001, recante il valore pari all'1,7% per il tasso programmato di inflazione;
Considerato che, ai fini del miglioramento della qualita' per l'anno 2001 ai sensi del punto 3 della citata deliberazione CIPE n. 173/99, appare necessario prevedere per l'anno 2001, in conformita' alle indicazioni contenute nella nota del Servizio di vigilanza sulle ferrovie in data 6 dicembre 2000 ed al parere del N.A.R.S. in data 23 novembre 2000, ulteriori indicatori di puntualita' e regolarita', con riferimento alle diverse tipologie di servizio ed alle diverse aree geografiche, di pulizia, anche mediante l'individuazione del numero minimo di treni provvisti di apposito personale a bordo, e di comfort, anche con riferimento al funzionamento degli impianti igienici di climatizzazione;
Considerato che, ai medesimi fini, appare necessario prevedere ulteriori adempimenti, relativi anche alle coincidenze, alla raccolta ed elaborazione sistematica dei reclami degli utenti, alla effettuazione di sondaggi circa il grado di soddisfazione degli utenti nonche' all'aggiornamento annuale, alla pubblicizzazione presso gli utenti ed ai contenuti minimi della carta dei servizi;
Considerato che, anche a seguito dell'introduzione degli ulteriori parametri, appare necessario disciplinare la valutazione dell'eventuale mancato raggiungimento dei singoli obiettivi di qualita' prefissati ai fini delle conseguenti determinazioni circa le variazioni tariffarie ai sensi del punto 3.2 della citata deliberazione CIPE n. 173/99;
Decreta:
Art. 1.
Aumenti tariffari per l'anno 2001
1. Dal 1o gennaio 2001 la societa' Trenitalia S.p.a. e' autorizzata a praticare aumenti tariffari per i servizi di trasporto passeggeri sulla media e lunga percorrenza, con le modalita' e secondo le procedure di cui alla deliberazione CIPE n. 173/99. Tenuto conto del tassoprogrammato di inflazione per l'anno 2001 di cui in premessa, la media ponderata delle variazioni dei prezzi delle relazioni incluse nel paniere di cui alla citata delibera non potra' superare, nell'anno 2001, la soglia del 5,2%, rispetto alle tariffe vigenti al 31 dicembre 2000.
 
Art. 2.
Standard di qualita' per l'anno 2001
1. I fattori di qualita', gli indicatori di qualita', gli standard minimi di qualita' dei servizi ferroviari passeggeri sulla media e lunga percorrenza erogati dalla societa' Trenitalia per il periodo 1o ottobre 2000 - 30 settembre 2001, unitamente alle relative unita' di misura, sono indicati nell'allegato 1. Nello stesso allegato sono altresi' indicati i fattori di ponderazione di cui all'art. 6.
 
Art. 3.
Adempimenti relativi alla Carta dei servizi
1. F.S. S.p.a e Trenitalia S.p.a. curano l'aggiornamento annuale della Carta dei servizi, inserendo ulteriori indicatori specifici garantiti da rimborso nei confronti degli utenti, contestualmente all'implementazione di metodologie di misurazione dei valori degli indicatori stessi.
2. In particolare F.S. S.p.a. e Trenitalia S.p.a. adottano entro il 28 febbraio 2001 la Carta dei servizi per l'anno 2001, che tiene conto degli standard qualitativi raggiunti nel 2000, nonche' di quelli fissati con il presente decreto e che deve comunque prevedere:
a) la predeterminazione degli indicatori di qualita' generali, riferiti a parametri medi, la cui osservanza deve essere garantita nei confronti dell'autorita' vigilante;
b) la predeterminazione degli indicatori di qualita' specifici e del livello minimo o massimo delle singole prestazioni, il cui rispetto e' garantito anche mediante l'individuazione dei casi e delle procedure di rimborso a favore degli utenti; in particolare e' prevista l'estensione, fermi restando gli impegni gia' contenuti nella carta dei servizi 2000, delle modalita' di rimborso (bonus) per ritardo relativamente a:
1) treni Intercity notte (ICN) ed espressi: per ritardi superiori a sessanta minuti e con modalita' analoghe agli Intercity ed Eurocity giorno;
2) treni Eurostar: per ritardi superiori ai venticinque minuti;
c) l'estensione della rimborsabilita' del biglietto ai servizi con percorrenza compresa tra 50 e 100 km;
d) la garanzia del miglioramento della pulizia dei convogli con interventi durante il viaggio, secondo parametri non inferiori a quelli individuati nella tabella di cui all'allegato n. 1;
e) l'obbligo di garantire l'ultima coincidenza serale, anche attraverso servizi sostitutivi, e di assicurare, ove necessario, il pernottamento;
f) le informazioni utili per la presentazione dei reclami da parte dell'utenza.
3. F.S. S.p.a. e Trenitalia S.p.a. garantiscono il miglioramento dell'informazione alla utenza in merito alla carta dei servizi, provvedendo, entro il 31 gennaio 2001 per la Carta 2000 ed entro il 15 marzo 2001 per la Carta 2001, alla loro diffusione via Internet, all'ampliamento della diffusione del documento sintetico presso le stazioni assegnate alla divisione passeggeri e le agenzie di viaggio abilitate alla emissione dei titoli di viaggio, nonche' alla realizzazione, anche in lingua inglese, di un opuscolo di facile ed essenziale consultazione da mettere a disposizione degli utenti.
 
Art. 4.
Ulteriori adempimenti
1. I requisiti di sicurezza dei servizi di trasporto sulla media e lunga percorrenza devono essere, in ogni caso, mantenuti ai piu' alti livelli europei e costituiscono oggetto della valutazione sull'attivita' svolta dalla F.S. S.p.a. e dalla Trenitalia S.p.a.
2. Trenitalia S.p.a. rende consultabili per via telematica tramite Internet le condizioni di trasporto.
3. F.S. S.p.a e Trenitalia S.p.a. provvedono a monitorare, a partire dal 1o gennaio 2001, il ritardo all'arrivo dei treni Eurostar entro dieci minuti primi, al fine della definizione di un apposito indicatore per l'anno 2002. Devono, inoltre:
a) monitorare la puntualita' dei servizi di trasporto passeggeri effettuati nell'ambito delle direttrici e delle aree geografiche definite nell'allegato n. 1, al fine di definire specifici indicatori di puntualita' per l'anno 2002 per ridurre la disomogeneita' territoriale della qualita' dei servizi;
b) adottare adeguate strategie commerciali dirette al miglioramento del servizio fornito ai passeggeri in transito fra piu' relazioni ferroviarie;
c) monitorare l'andamento a livello nazionale del rispetto delle coincidenze individuate nell'ambito delle iniziative di cui al punto b) nei principali nodi di interscambio della rete.
4. A decorrere dall'esercizio 2001, Trenitalia S.p.a. provvede affinche' venga avviato un apposito processo di registrazione ed elaborazione sistematica dei reclami presentati dall'utenza, secondo modalita' riportate nella Carta dei servizi, finalizzato alla rilevazione di informazioni utili per il miglioramento continuo del servizio.
5. Trenitalia S.p.a. attiva, secondo procedure da comunicare a questo Ministero con preavviso di almeno trenta giorni, sondaggi di opinione su campioni adeguatamente rappresentativi dell'utenza, mirati alla rilevazione della qualita' percepita e della qualita' attesa dall'utenza per i servizi di trasporto oggetto del presente decreto. I risultati di tali sondaggi, che devonoessere pubblicati sul sito Internet della societa', saranno utilizzati per individuare le criticita' maggiori del servizio anche al fine di permettere l'elaborazione di specifici indicatori di qualita' erogata diretti a superare tali criticita'.
6. Trenitalia S.p.a. attiva, nel corso del 2001, iniziative mirate al miglioramento dei processi di assegnazione dei posti e di controllo del possesso dei titoli di viaggio a bordo treno.
 
Art. 5.
Monitoraggio
1. F.S. S.p.a. e Trenitalia S.p.a. forniscono, ai fini del monitoraggio della qualita' dei servizi erogati e per la verifica del raggiungimento degli obbiettivi prefissati, i dati nei tempi e nei modi indicati dal Servizio vigilanza sulle ferrovie, agevolando l'acquisizione diretta ed, ove possibile, immediata, da parte del suddetto Servizio, di dati anche disaggregati, relativi alla produzione del servizio, alle modalita' del relativo esercizio, al funzionamento degli impianti preposti all'interazione attiva e passiva con l'utenza ed al processo di indagine sulla soddisfazione dell'utenza.
 
Art. 6.
Verifica annuale
1. Gli aumenti tariffari relativi ai servizi di media e lunga percorrenza, a decorrere dal 1o gennaio 2002, sono condizionati alla verifica del rispetto degli standard di qualita' di cui all'art. 2, all'accertamento del grado di conseguimento degli obiettivi di riduzione dei costi di esercizio di tali servizi stabiliti nel piano d'impresa 1999-2003, nonche' alla verifica dell'esatto adempimento delle prescrizioni contenute negli articoli 3 e 4.
2. Nel rispetto delle prescrizioni riportate nel punto 3.2 della deliberazione CIPE n. 173/99 e fermo restando l'obbligo, da parte di F.S. S.p.a. e di Trenitalia S.p.a. di ottemperare agli adempimenti contenuti negli articoli 3 e 4, nel caso in cui le verifiche effettuate evidenzino che sono stati raggiunti solo alcuni degli standard di qualita' indicati nella tabella di cui all'allegato n. 1, il differenziale rispetto al tasso programmato di inflazione della variazione delle tariffe per l'esercizio 2002 dovra' essere ridotto in misura pari al fattore di ponderazione, riportato nell'ultima colonna della stessa tabella, relativo agli indicatori i cui obiettivi non sono stati raggiunti.
Roma, 7 dicembre 2000
p. Il Ministro: Angelini
 
----> Vedere ALLEGATO da Pag. 44 a Pag. 47 della G.U. <----
 
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