Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2000 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 13 dicembre 2000 |
Definizione di procedure concorsuali per la cessione da parte della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e disposizioni in materia di accesso al servizio di vettoriamento della medesima energia; di clausole negoziali ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; di direttive alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 223/00). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 13 dicembre 2000, Premesso che: l'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000) ha disposto, tra l'altro, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99); l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000, prevede che fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore della rete cede l'energia elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera B), del provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento C.I.P. n. 6/92), mediante procedure concorsuali, disciplinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'industria del 21 novembre 2000 e comunque con modalita' preventivamente comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visti: la legge 9 gennaio 1991, n. 9; la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettera h); il decreto legislativo n. 79/1999; Visti: il provvedimento C.I.P. n. 6/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992; la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97 (di seguito: deliberazione n. 70/97); la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999. n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 13/99); la deliberazione dell'Autorita' 24 ottobre 2000, n. 198/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000; il decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000; Considerato che: l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che, dalla data di entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del medesimo decreto, il gestore della rete cede l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, al mercato; e che, ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, l'Autorita' include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del gestore della rete e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita della suddetta energia sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99; l'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000, prevede che le procedure concorsuali di cui all'art. 4 del medesimo decreto sono aggiudicate dal Gestore della rete in base al rialzo sul prezzo base cosi' come definito nel medesimo art. 6; la quantita' di energia elettrica trasferita al Gestore della rete per effetto del disposto dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, e' stimabile in circa 47 TWh per l'anno 2001 e che tale energia sara' immessa in rete secondo un profilo temporale solo parzialmente prevedibile; l'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000 dispone che l'autorita' preveda una specifica clausola di interruzione della assegnazione all'atto dell'effettivo avvio del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/99; l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000, prevede la cessione di parte dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, con clausola di interrompibilita' della fornitura; il profilo medio nazionale della richiesta di energia elettrica sulla rete italiana evidenzia significative differenze in termini di potenze richieste nelle varie ore del giorno e nei vari periodi dell'anno e che, pertanto, la cessione dell'energia elettrica di cui in premessa deve avvenire con procedure che permettono la modulabilita' del prelievo nelle varie fasce orarie in modo da tenere conto delle esigenze di flessibilita' conseguenti alla variabilita' della potenza richiesta; il prezzo base di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000 deve, in conseguenza di quanto indicato al precedente alinea, essere distinto per fasce orarie in modo da riflettere il diverso valore dell'energia elettrica in ciascuna fascia oraria; la potenza richiesta sulla rete italiana nelle ore della fascia oraria F4, e' mediamente pari a circa il 70% della potenza richiesta sulla rete italiana nelle ore della fascia oraria F1; l'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000, prevede che alle procedure concorsuali di cui al successivo art. 5, possono partecipare i clienti del mercato libero, nonche' la societa' Acquirente unico S.p.a.; Ritenuto che: al fine di consentire il vettoriamento dell'energia elettrica ceduta ai sensi del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000, sia necessario prevedere alcune condizioni di accesso al servizio di vettoriamento dell'energia elettrica; la cessione di bande o di porzioni di bande di ampiezza fissa pari ad 1 MW in tutte le ore in cui l'ampiezza della banda assume un valore diverso da zero debba essere consentita esclusivamente ai soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000; sia necessario definire alcune clausole negoziali, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999, recanti la previsione della risoluzione di diritto del contratto di fornitura stipulato in esito alle procedure concorsuali di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000, con decorrenza dalla data di entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999; nonche' la facolta' di cessione della capacita' produttiva acquisita per effetto delle medesime procedure concorsuali; sia opportuno prevedere che il Gestore della rete fornisca adeguata informazione sull'esercizio della facolta' di interrompibilita' della fornitura dell'energia elettrica ceduta ai clienti finali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000 ai fini della verifica della trasparenza e non discriminatorieta' nella cessione dell'energia elettrica in esito alle procedure concorsuali di cui all'art. 4 del medesimo decreto; Delibera: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, integrate come segue: a) banda di durata annuale e' una quota parte della capacita' produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 10 MW a profilo costante in ciascuna ora dell'anno; b) banda di durata mensile e' una quota parte della capacita' produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 10 MW a profilo costante in ciascuna ora del mese; c) banda modulare di durata annuale e' una quota parte della capacita' produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 10 MW a profilo costante in tutte le ore dell'anno appartenenti alla fascia che la contraddistingue e ampiezza nulla in tutte le altre ore dell'anno; d) banda modulare di durata mensile e' una quota parte della capacita' produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 10 MW a profilo costante in tutte le ore del mese appartenenti alla fascia che la contraddistingue e ampiezza nulla in tutte le altre ore del mese; e) capacita' produttiva assegnabile su base annuale per l'anno 2001, e' il valore minimo delle capacita' produttive disponibili mese per mese definite dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 5 decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000; f) capacita' produttiva assegnabile su base mensile e', in ciascun mese dell'anno 2001, la differenza tra la capacita' produttiva disponibile nello stesso mese e la capacita' produttiva assegnata su base annuale in esito alle procedure concorsuali di cui al titolo II del presente provvedimento; g) decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000, e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000; h) decreto legislativo n. 79/1999, e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; i) deliberazione n. 13/99, e' la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999, come successivamente modificata ed integrata; j) energia interrompibile con o senza preavviso e', in ciascuna ora, il minor valore tra l'energia prelevata in tale ora in un sito in cui e' installato un impianto alimentato da energia elettrica la cui fornitura e' sottoposta a clausola di interrompibilita' con o senza preavviso e l'energia massima prelevabile senza eccedere in alcun momento la potenza interrompibile con o senza preavviso disponibile nel medesimo sito; k) fasce orarie sono le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, definite, nel caso di clienti alimentati in media o bassa tensione, dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 1), e, nel caso di clienti alimentati in altissima o alta tensione, dal titolo II, commma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento del comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45; l) potenza interrompibile con preavviso e' la quota di potenza degli impianti installati in un sito per i quali il cliente e' in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000; m) potenza interrompibile senza preavviso e' la quota di potenza degli impianti installati in un sito per i quali il cliente e' in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000; n) prezzo minimo di assegnazione e' il prezzo piu' basso al quale corrisponde un'assegnazione di banda nell'ambito di una procedura concorsuale; o) punto di consegna virtuale e' un punto di consegna convenzionale di un contratto di vettoriamento, a cui non corrisponde alcun punto fisico di immissione dell'energia elettrica nella rete di trasmissione nazionale, convenzionalmente posto su tale rete ad una distanza pari a 100 km dal piu' vicino punto di riconsegna interessato dal medesimo contratto; p) sollecitazione di offerta e' l'invito a presentare un'offerta nell'ambito di ciascuna delle procedure concorsuali di cui al titolo II del presente provvedimento. |
| Art. 2. Adempimenti preliminari 2.1. Il Gestore della rete definisce, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000, la capacita' produttiva disponibile in ogni mese dell'anno 2001. 2.2. Il Gestore della rete suddivide una quota pari al settanta per cento della capacita' produttiva assegnabile su base annuale in bande di durata annuale. 2.3. Il Gestore della rete suddivide la quota residua della capacita' produttiva assegnabile su base annuale, non suddivisa ai sensi del precedente comma 2.2, in bande modulari di durata annuale. 2.4. Il Gestore della rete riserva cinquanta bande di durata annuale ai clienti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000. 2.5. Il Gestore della rete riserva un numero di bande di durata annuale pari al minor valore tra centocinquanta e il numero complessivo di bande di durata annuale diminuito delle bande di cui al precedente comma 2.4, ai clienti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000. 2.6. Il Gestore della rete suddivide una quota pari al settanta per cento della capacita' produttiva assegnabile su base mensile, in ciascun mese dell'anno 2001 in bande di durata mensile. 2.7. Il Gestore della rete suddivide la quota residua della capacita' produttiva assegnabile su base mensile, non suddivisa ai sensi del precedente comma 2.6, in bande modulari di durata mensile. 2.8. Il Gestore della rete pubblica nel proprio sito internet (www.grtn.it): a) entro le ore 20 del giorno 22 dicembre 2000, l'elenco delle bande di durata annuale come determinate ai sensi dei precedenti commi 2.2, 2.4 e 2.5 e delle bande modulari di durata annuale come determinate ai sensi del precedente comma 2.3; b) entro le ore 20 del decimo giorno del secondo mese antecedente al mese per il quale si procede all'assegnazione delle bande, l'elenco delle bande di durata mensile e delle bande modulari di durata mensile come determinate ai sensi dei precedenti commi 2.6 e 2.7. |
| Art. 3. Diritti e obblighi degli assegnatari di bande 3.1. Ai fini della presentazione delle richieste, i soggetti richiedenti tengono conto delle disposizioni contenute nel presente articolo. 3.2. Per effetto dell'assegnazione di una banda di durata annuale o mensile il Gestore della rete si obbliga a rendere disponibile all'assegnatario della banda una potenza di 10 MW sulla rete di trasmissione nazionale per tutte le ore dell'anno o del mese o, nel caso di bande modulari, in tutte le ore dell'anno o del mese appartenenti alla fascia oraria che contraddistingue ciascuna banda modulare. 3.3. Per effetto dell'assegnazione di una banda viene resa disponibile in ogni ora la massima energia che puo' essere consegnata senza superare la potenza di cui al precedente comma 3.2. 3.4. L'assegnatario di bande nella procedura concorsuale di cui al successivo art. 4, comma 4.1, lettera a), e' tenuto, per ciascuna ora, a versare mensilmente al gestore della rete, secondo le modalita' dal medesimo stabilite: a) l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo medio di assegnazione dell'energia, come determinato al successivo art. 6, comma 6.4, e il minor valore tra l'energia resa disponibile ai sensi del precedente comma 3.3 e l'energia interrompibile senza preavviso prelevata nell'ora nei siti di cui al successivo art. 4, comma 4.5; b) l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo base di assegnazione, come determinato al successivo art. 6, comma 6.2, relativo alla procedura concorsuale di cui al successivo art. 4, comma 4.1, lettera c), e l'energia resa disponibile ai sensi del precedente comma 3.3, al netto dell'energia assoggettata al regime di cui alla precedente lettera a). 3.5. L'assegnatario di bande nella procedura concorsuale di cui al successivo art. 4, comma 4.1, lettera b), e' tenuto, per ciascuna ora, a versare mensilmente al Gestore della rete, secondo le modalita' dal medesimo stabilite: a) l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo medio di assegnazione dell'energia, come determinato al successivo art. 6, comma 6.4, e il minor valore tra l'energia resa disponibile ai sensi del precedente comma 3.3, e l'energia interrompibile con preavviso prelevata nell'ora nei siti di cui al successivo art. 4, comma 4.6; b) l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo base di assegnazione, come determinato al successivo art. 6, comma 6.2, relativo alla procedura concorsuale di cui al successivo art. 4, comma 4.1, lettera c), e l'energia resa disponibile ai sensi del precedente comma 3.3, al netto dell'energia assoggettata al regime di cui alla precedente lettera a). 3.6. L'assegnatario di bande nella procedura concorsuale di cui al successivo art. 4, comma 4.1, lettere c) e d), o in una procedura concorsuale per l'assegnazione di bande su base mensile e' tenuto, per ciascuna ora, a versare al gestore della rete, secondo le modalita' dal medesimo stabilite, l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo medio di assegnazione dell'energia e l'energia resa disponibile ai sensi del precedente comma 3.3. |
| Art. 4. Richieste di assegnazione di bande 4.1. In relazione alla capacita' produttiva assegnabile su base annuale vengono effettuate procedure concorsuali separate per l'assegnazione: a) delle bande di durata annuale di cui al precedente art. 2, comma 2.4; b) delle bande di durata annuale di cui al precedente art. 2, comma 2.5; c) delle bande di durata annuale al netto di quelle di cui alle precedenti lettere a) e b); d) delle bande modulari di durata annuale di cui al precedente art. 2, comma 2.3. 4.2. In relazione alla capacita' produttiva assegnabile su base mensile vengono effettuate procedure concorsuali distinte per l'assegnazione: a) delle bande di durata mensile di cui al precedente art. 2, comma 2.6; b) delle bande modulari di durata mensile di cui al precedente art. 2, comma 2.7. 4.3. Possono richiedere l'assegnazione di bande i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000. 4.4. La richiesta per l'assegnazione di bande, predisposta secondo modalita' e nel formato definiti dal gestore della rete, deve contenere: a) il numero di bande richieste; b) il prezzo offerto per ciascuna banda richiesta che non puo' essere pari o inferiore al prezzo base d'asta come determinato ai sensi del successivo art. 6, comma 6.1; c) nel caso di richiesta di bande modulari, la fascia oraria che contraddistingue ciascuna banda modulare richiesta. 4.5. Nel caso in cui la richiesta riguardi l'assegnazione delle bande di cui al precedente art. 2, comma 2.4, essa deve contenere anche l'indicazione della potenza interrompibile senza preavviso degli impianti nella disponibilita' del soggetto in ciascuno dei siti in cui tali impianti sono installati. 4.6. Nel caso in cui la richiesta riguardi l'assegnazione delle bande di cui al precedente art. 2, comma 2.5, essa deve contenere anche l'indicazione della potenza interrompibile con preavviso degli impianti nella disponibilita' del soggetto in ciascuno dei siti in cui tali impianti sono installati. 4.7. Nei casi di cui ai precedenti commi 4.5 e 4.6 la potenza corrispondente al numero di bande richieste non puo' essere superiore alla potenza interrompibile con o senza preavviso indicata nella richiesta. 4.8. Le richieste per le assegnazioni di bande su base annuale per l'anno 2001 di cui all'art. 2, comma 2.4, sono presentate al Gestore della rete entro e non oltre le ore 13 del giorno 20 dicembre 2000. Le richieste per le assegnazioni di bande su base annuale per l'anno 2001 di cui all'art. 2, comma 2.5, sono presentate al Gestore della rete entro e non oltre le ore 20 del giorno 21 dicembre 2000. Le richieste per le assegnazioni di bande su base annuale per l'anno 2001 di cui all'art. 2, comma 2.2, al netto di quelle di cui all'art. 2, commi 2.4 e 2.5 sono presentate al Gestore della rete entro e non oltre le ore 13 del giorno 27 dicembre 2000. Le richieste per l'assegnazione di bande su base mensile per l'anno 2001 sono presentate al Gestore della rete entro e non oltre le ore 20 del quindicesimo giorno del secondo mese antecedente al mese per il quale si procede all'assegnazione delle bande. |
| Art. 5. Assegnazione di bande 5.1. Nei casi in cui la richiesta complessiva di bande risulti inferiore alla disponibilita', il Gestore della rete procede, entro tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 4.8, all'assegnazione delle bande richieste. 5.2. Nei casi in cui la richiesta complessiva di bande risulti superiore alla disponibilita', il Gestore della rete procede, entro tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 4.8, all'espletamento della procedura concorsuale per l'assegnazione delle bande secondo quanto previsto nei seguenti commi. 5.3. Le procedure concorsuali di cui al precedente art. 4, commi 4.1 e 4.2, hanno luogo, qualora possibile, in sequenza secondo l'ordine previsto al medesimo comma. Ciascuna procedura concorsuale ha inizio una volta conclusa quella precedente. 5.4. Le procedure concorsuali per l'assegnazione delle bande modulari relative alle diverse fasce orarie hanno luogo contestualmente. 5.5. Il gestore della rete invita a partecipare a ciascuna procedura concorsuale di cui al precedente art. 4 i soggetti che hanno presentato le richieste ai sensi del medesimo articolo mediante una sollecitazione di offerte. 5.6. A seguito della sollecitazione di cui al precedente comma 5.5, ciascun soggetto puo' presentare un'offerta in cui deve specificare: a) il numero di bande richieste; b) il prezzo offerto per ciascuna banda richiesta; c) nel caso di richiesta di bande modulari, la fascia oraria che contraddistingue ciascuna banda modulare richiesta. 5.7. Per ciascun partecipante, il numero di bande richieste nell'offerta di cui al precedente comma 5.6 non puo' essere superiore a quello delle bande oggetto della richiesta di cui al precedente art. 4, comma 4.4. 5.8. Le offerte presentate da ciascun partecipante a seguito della sollecitazione di cui al precedente comma 5.5 contengono l'indicazione di un prezzo per ogni banda richiesta non inferiore al prezzo offerto nella richiesta di cui al precedente art. 4, comma 4.4. 5.9. Successivamente alla ricezione delle offerte di cui al precedente comma 5.6, il Gestore della rete procede ad una assegnazione delle bande ai partecipanti alle procedure concorsuali sulla base dell'ordine decrescente dei prezzi offerti e comunica a ciascun partecipante il numero di bande di cui lo stesso partecipante e' risultato assegnatario. 5.10. Nel caso in cui, durante la procedura di assegnazione, il numero delle bande richieste al prezzo minimo cui corrisponda un'assegnazione sia superiore al numero di quelle da assegnare a tale prezzo minimo, il gestore della rete procede ad assegnare definitivamente le bande cui corrisponda un prezzo superiore al medesimo prezzo minimo, mentre, per le restanti, procede all'assegnazione mediante sorteggio tra tutte le bande cui corrispondano prezzi di offerta identici. 5.11. Il Gestore della rete definisce le modalita' organizzative per l'espletamento delle procedure concorsuali, sulla base di quanto previsto nel decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000, e nel presente provvedimento, secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione. 5.12. La capacita' produttiva non assegnata in esito alle procedure concorsuali viene ceduta nel mercato vincolato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999. |
| Art. 6. Prezzi di aggiudicazione 6.1. Il prezzo base d'asta di cui al precedente art. 4, comma 4.4, per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al precedente art. 4, comma 4.1, lettere a), b), c) e d) e per le procedure per l'assegnazione della capacita' produttiva assegnabile su base mensile e' riportato nella tabella 1. 6.2. Il prezzo base di assegnazione PBM per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al precedente art. 4, comma 4.1, lettera c), e' dato, in ciascun mese dell'anno 2001, dalla formula: PBM = PBA*AM + 0,668*Ct dove: PBA e' il prezzo base d'asta della procedura concorsuale di cui al precedente comma 6.1; AM e' il coefficiente relativo al mese M riportato nella tabella 2; Ct e' il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorita'. 6.3. Il prezzo di assegnazione dell'energia PIM per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al precedente art. 4, comma 4.1, lettere a), b), c) e d), e' dato, in ciascun mese M dell'anno 2001, e per l'energia compresa in ciascuna banda N di cui un soggetto risulti assegnatario, dalla formula: PIM = PBIDNAN + 0,668*Ct dove: PBIDN e' il prezzo offerto dal soggetto per la banda N a seguito dell'ultima sollecitazione di offerte della procedura concorsuale, ovvero, nel caso di cui al precedente art. 5, comma 5.1, il prezzo offerto nella richiesta di cui al comma 4.4 del medesimo articolo; AM e Ct sono le grandezze definite al precedente comma 6.2. 6.4. Il prezzo medio di assegnazione dell'energia PIMmd per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al precedente art. 4, comma 4.1, lettere a), b), c) e d), e' dato, in ciascun mese M dell'anno 2001 e per l'energia compresa nell'insieme delle bande N di cui un soggetto risulti assegnatario, dalla formula: PIMmd = (sommatoria) PIM/N |
| Art. 7. Condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento 7.1. Ai fini del vettoriamento dell'energia elettrica ceduta in esito alle procedure concorsuali di cui al precedente titolo II trovano applicazione le disposizioni contenute nella deliberazione n. 13/99, come modificate dalle disposizioni contenute nel presente articolo. 7.2. I soggetti assegnatari di bande utilizzano la capacita' corrispondente alle bande assegnate prevedendo punti di consegna virtuali in uno o piu' contratti di vettoriamento e attribuendo a ciascuno di tali punti una o piu' bande ovvero porzioni di bande, sino a concorrenza del numero delle bande assegnate. 7.3. Ai fini della determinazione del pedaggio in energia a copertura delle perdite il coefficiente relativo alla componente di cui all'art. 6, comma 6.3, lettera e), della deliberazione n. 13/99, e' pari al valore medio aritmetico dei coefficienti indicati nella tabella 8 della medesima delibera. 7.4. La potenza impegnata nel punto di consegna virtuale e' pari in ogni ora alla capacita' corrispondente alle bande attribuite a tale punto ai sensi del precedente comma 7.2. 7.5. Ai fini della riconciliazione dell'energia elettrica si considera consegnata in ogni ora nel punto di consegna virtuale la massima energia che puo' essere consegnata senza superare la potenza impegnata di cui al precedente comma 7.4. 7.6. Nel caso di esercizio della facolta' di interrompibilita' della fornitura dell'energia elettrica da parte del Gestore della rete, l'energia consegnata ai sensi del precedente comma 7.5 in un punto di consegna virtuale interessato da un contratto di vettoriamento viene diminuita di una quota pari alla riduzione di potenza dovuta all'interruzione della fornitura nel punto di riconsegna interessato dallo stesso contratto di vettoriamento per tutta la durata dell interruzione. 7.7. Nel caso in cui uno o piu' punti di riconsegna, interessati da un contratto di vettoriamento in cui sono compresi punti di consegna virtuali, siano interessati anche da altri contratti di vettoriamento, e' data facolta' ai richiedenti di ciascun contratto di vettoriamento di comunicare anticipatamente con cadenza settimanale per ciascuno dei suddetti punti di riconsegna e per ogni ora la ripartizione dell'energia elettrica prelevata tra i contratti di vettoriamento che interessano il medesimo punto di riconsegna. |
| Art. 8. Cessione del contratto Nei contratti di cessione dell'energia elettrica stipulati in esito all'assegnazione della bande di cui all'art. 4, comma 4.1, lettera c) e lettera d) e comma 4.2, lettera a) e lettera b), e' inserita una clausola che prevede che la cessione totale o parziale del contratto e' notificata al Gestore della rete ed ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica e che tale cessione comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi di cui al precedente art. 3 per la potenza corrispondente alle bande o alle porzioni di bande oggetto della cessione. |
| Art. 9. Risoluzione di diritto Nei contratti di cessione dell'energia elettrica stipulati in esito all'assegnazione delle bande ai sensi del precedente art. 5 e' inserita una clausola che prevede la risoluzione di diritto del contratto con decorrenza dalla data di entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999. |
| Art. 10. Direttive alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. 10.1. Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile dei proventi derivanti dalle assegnazioni di bande e dei costi relativi alle procedure concorsuali previste al titolo II del presente provvedimento. 10.2. Il Gestore della rete pubblica mensilmente nel proprio sito Internet (www.grtn.it) le statistiche relative all'esercizio della facolta' di interrompere la fornitura di energia elettrica sottoposta alla clausola di interrompibilita'. Contestualmente il Gestore della rete invia all'Autorita' una relazione sull'esercizio di detta facolta', specificando, in particolare, le condizioni tecniche e economiche che hanno determinato in ciascun caso l'esercizio della facolta' di interrompibilita'. 10.3. Il Gestore della rete trasmette all'Autorita' rapporti mensili sull'assegnazione della capacita' produttiva disponibile, sullo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al precedente art. 5, nonche' sulle attivita' di cui al titolo II del presente provvedimento. |
| Art. 11. Disposizioni transitorie e finali 11.1. Per i mesi di gennaio e febbraio 2001, il termine di cui al precedente art. 2, comma 2.8, lettera b), nonche' il termine di cui al precedente art. 4, comma 4.8, per la presentazione delle richieste di assegnazione di bande e bande modulari su base mensile sono fissati dal gestore della rete. 11.2. A seguito dell'entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, l'Autorita' valuta la sussistenza delle condizioni necessarie per l'offerta della capacita' produttiva disponibile nel suddetto sistema delle offerte. 11.3. In deroga all'art. 4, comma 3, della deliberazione n. 13/99, il Gestore della rete e i gestori delle reti di distribuzione effettuano le verifiche di compatibilita' con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale di cui all'art. 4, comma 3, della deliberazione n. 13/99, delle richieste per il vettoriamento dell'energia elettrica ceduta in esito alle procedure concorsuali di cui al precedente titolo II, presentate entro il 31 dicembre 2000, entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione delle richieste stesse. 11.4. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dal giorno 16 dicembre 2000. ----> Vedere TABELLE a Pag. 59 della G.U. <---- Milano, 13 dicembre 2000 Il presidente: Ranci |
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