Gazzetta n. 297 del 21 dicembre 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI FOGGIA
DECRETO RETTORALE 30 ottobre 2000
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, modificato con decreti ministeriali 14 febbraio 1996, 3 luglio 1996, 31 luglio 1996, 5 maggio 1997, 16 maggio 1997, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1999 di istituzione dell'Universita' degli studi di Foggia;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita';
Acquisito il parere favorevole del nucleo di valutazione interno.
Acquisito il parere favorevole del comitato universitario regionale di coordinamento;
Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
Considerato che nelle more della emanazione dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Foggia e del regolamento didattico di Ateneo le modifiche dello statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sullo statuto preesistente, derivante dallo scorporo da quello dell'Universita' degli studi di Bari.
Viste le rettorali n. 3441 del 24 luglio 2000 e n. 5201 del 29 settembre 2000, con le quali sono stati trasmessi al competente Ministero gli atti concernenti la proposta di modifica statutaria sopra richiamata;
Ravvisata l'esigenza di istituire le scuole di specializzazione dell'area medica a partire dall'anno accademico 2000-2001;
Nelle more del parere del Consiglio universitario nazionale e della prescritta autorizzazione ministeriale;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Foggia e' modificato come segue dall'anno accademico 2000-2001:
Il presente ordinamento generale si applica alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti. L'elenco di dette specializzazioni e' formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con quello della sanita' in accordo con l'art. 1 del decreto legislativo n. 257/1991.
Art. 1.
Istituzione finalita' titolo conseguito
1.1. Nelle universita' sono istituite le scuole di specializzazione dell'area medica eventualmente articolate in indirizzi.
1.2. Le scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica.
1.3. Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore.
1.4. Le universita' possono istituire altresi' corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE n. 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.
 
Art. 2.
Organizzazione delle scuole
2.1. La durata del corso degli studi per ogni singola specializzazione e' definito nell'ordinamento didattico specifico della scuola.
2.2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate, da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi.
2.3. Concorrono al funzionamento delle scuole le facolta' di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonche' le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.
2.4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
2.5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione.
Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.
2.6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).
2.7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale.
Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.
2.8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonche', per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie.
Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane.
2.9. I laureati in medicina e chirurgia, utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione, possono essere iscritti alle scuole stesse purche' conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilita' professionali.
 
Art. 3.
Piano di studi di addestramento professionale
3.1. Il consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 2.3.
Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 1.2 e gli obiettivi previsti nel successivo art. 3.2 e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione determina, pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:
a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio;
b) la suddivisione nei periodi temporali della attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
3.2. Il piano di studi e' determinato dal consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella specifica tabella A.
L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B.
3.3. Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2 e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
 
Art. 4.
Programmazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio
4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.
4.2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.
4.3. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento della attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
4.4. Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola, per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere.
 
Art. 5.
Esame di diploma
5.1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.
5.2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.
5.3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standards nazionale specifico riportato nelle tabelle B.
 
Art. 6.
Protocolli di intesa e convenzioni
6.1. L'Universita', su proposta del consiglio della singola scuola e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli di intesa ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.
6.2. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola.
 
Art. 7.
Norme finali
7.1. Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.
7.2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
7.3. Le scuole di specializzazione che non si adeguino al nuovo ordinamento entro l'anno accademico immediatamente successivo alla pubblicazione dell'ordinamento didattico nazionale cessano la loro attivita'.
 
Art. 8.
Ordinamento nazionale scuole
Al settore medico affluiscono le seguenti scuole di specializzazione, oltre a quelle che saranno aggiunte con successivi decreti:
1) Anatomia patologica;
2) Cardiochirurgia;
3) Cardiologia;
4) Chirurgia generale;
5) Chirurgia maxillo-facciale;
6) Chirurgia pediatrica;
7) Chirurgia plastica e ricostruttiva;
8) Chirurgia toracica;
9) Ematologia;
10) Gastroenterologia;
11) Ginecologia ed ostetricia;
12) Igiene e medicina preventiva;
13) Malattie infettive;
14) Medicina del lavoro;
15) Medicina fisica e riabilitazione;
16) Medicina nucleare;
17) Medicina tropicale;
18) Microbiologia e virologia;
19) Neurochirurgia;
20) Neurologia;
21) Neuropsichiatria infantile;
22) Oftalmologia;
23) Oncologia;
24) Ortopedia e traumatologia;
25) Otorinolaringoiatria;
26) Patologia clinica;
27) Pediatria;
28) Psichiatria;
29) Urologia.
 
Scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e
chirurgia dell'Universita' degli studi di Foggia

Art. 1. Scuole di specializzaione annesse alla facolta' di medicina e
chirurgia
Le scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia sono le seguenti:
Cardiologia;
Chirurgia generale;
Ginecologia ed Ostetricia;
Medicina interna;
Medicina legale;
Oftalmologia.
Art. 2.
Scuola di specializzazione in cardiologia
1. La scuola di specializzazione in cardiologia dell'Universita' degli studi di Foggia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
La scuola e' articolata nei seguenti indirizzi:
a) cardiologia;
b) angiologia.
2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della cardiologia clinica.
3. La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.
4. Il corso ha durata di quattro anni.
5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Foggia con sede amministrativa presso l'unita' operativa di cardiologia universitaria, azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti", nonche' quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 10 per ciascun anno di corso.

Tabella A: Aree di addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico-disciplinari.

A. Area delle Scienze di base.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia, biochimica e genetica dell'apparato cardiaco allo scopo di stabilire le basi per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della terapia cardiologica. Lo specializzando, inoltre, deve apprendere le nozioni fondamentali di matematica, fisica, statistica ed informatica, utili per la comprensione della fisiologia della circolazione e per l'elaborazione di dati ed immagini di interesse clinico.
Settori: B03B fisica, E09A anatomia umana, E09B istologia, E03A biochimica, E30X biofisica medica, E06A fisiologia umana, F03X genetica medica, F02X statistica medica.
B. Area di Biologia molecolare, fisiopatologia e patologia cardiovascolare.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etiopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie cardiache congenite ed acquisite, nonche' dei meccanismi che alterano la normale struttura e funzione.
Settori: E04B biologia molecolare, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F06A anatomia patologica.
C. Area di laboratorio e strumentazione.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche sulla struttura e funzionamento degli apparecchi di diagnostica cardio-vascolare.
Settori: B02B fisica, E20X biofisica medica, F04B patologia clinica, F2BX diagnostica per immagini e radioterapia.
D. Area di diagnostica cardiologica non invasiva.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica cardiologica non invasiva compresa l'elettrocardiografia (standard e dinamica), l'elettrofisiologia, l'ecocardiografia (monodimensionale, bidimensionale, Doppler e Color-Doppler). Le metodiche radioisotopiche, la TAC, la RMN.
Settori: F07C malattie dell'apparato cardio-vascolare, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.
E. Area di diagnostica cardiologica invasiva.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica cardiologica invasiva.
Settori: F07C malattie dell'apparato cardio-vascolare, F06A anatomia patologica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.
F. Area di cardiologia clinica.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia farmacologiche delle malattie dell'apparato cardio-vascolare, nonche' acquisire le necessarie conoscenze e metodologie comportamentali nelle sindromi acute e in situazioni di emergenza.
Settori: F07C malattie dell'apparato cardio-vascolare, F07A medicina interna, E07X farmacologia.
G. Area di cardiologia interventistica.
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze e la pratica per eseguire manovre diagnostiche invasive complesse.
Settori: F07C malattie dell'apparato cardio-vascolare, F09X cardiochirurgia.
H. Area delle malattie vascolari.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teorico-pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie vascolari periferiche.
Settore: F07C malattie dell'apparato cardio-vascolare.
I. Area della cardiologia pediatrica.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teorico-pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie cardio-vascolari nell'eta' pediatrica.
Settori: F07C malattie dell'apparato cardio-vascolare, F29A pediatria generale specialistica.

Tabella B: Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve:
1) aver eseguito e comunque refertato personalmente almeno 300 elettrocardiogrammi standard e 200 ecg Holter;
2) aver eseguito personalmente almeno 100 test provocativi fisici e/o farmacologici;
3) aver eseguito personalmente almeno 100 ecocardiogrammi monodimensionali, bidimensionali e doppler con relativa refertazione;
4) aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 30 esami radioisotopici cardiaci;
5) aver eseguito personalmente 30 cateterismi destri con calcolo dei relativi parametri emodinamici e 30 coronarografie;
6) aver formulato correttamente le diagnosi in pazienti con varie patologie cardiovascolari, impostandone la terapia medica, nonche' eventuali indicazioni ad intervento di rivascolarizzazione (angioplastica e by-pass);
7) aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza clinica nella gestione del paziente acuto e nella rianimazione cardiorespiratoria con periodo di servizio complessivo in unita' di terapia intensiva coronarica di almeno una annualita' e mezzo.
Costituiscono attivita' proprie di indirizzo:
1) cardiologia (almeno 1 settore su 3):
a) emodinamica e cardiologia interventistica: esecuzione personale di almeno 100 coronaroventricolografie di cui almeno il 50% come primo operatore e partecipazione diretta ad almeno 50 angioplastiche coronariche, di cui il 50% come primo operatore, interpretazione dei quadri angiografici, ecc.
b) applicazioni ultraspecialistiche della diagnostica con ultrasuoni: esecuzione personale di almeno 40 ecocardiogrammi transesofagei, di 70 esami eco-stress, acquisizioni di conoscenze teorico-pratiche in tema di ecocontrastografia, esperienza di ecografia intraoperatoria, ecc.
c) elettrofisiologia clinica avanzata: esecuzione di esami elettrofisiologici per via invasiva o transesofagea, impianto di almeno 30 pacemaker definitivi, di cui almeno 10 come primo operatore, 5 impianti di defibrillatori, partecipazione a tecniche ablative e di mappaggio endocavitario, ecc.
2) angiologia: aver acquisito conoscenze teoricopratiche in tema di diagnostica invasiva e non invasiva (eco color doppler, pletismografia, laser doppler, ecc), terapia e prevenzione angiologica, con eventuale indicazione al trattamento chirurgico delle malattie vascolari.
Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.
Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.
Art. 3.
Scuola di specializzazione in chirurgia generale
1. La scuola di specializzazione in chirurgia generale dell'Universita' degli studi di Foggia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area chirurgica.
2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia generale.
3. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.
4. Il corso ha la durata di 6 anni.
5. Concorrono al funzionamento della scuola, le strutture della facolta' di medicina e chirurgia della universita' di Foggia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola e' la unita' operativa di chirurgia generale I e II universitaria, azienda ospedali-universita', Foggia.
6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi, tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 5, e' di sette per anno.

Tabella A: Aree di addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico-disciplinari.

Indirizzo in chirurgia generale.
A. Area propedeutica.
Obiettivi: apprendere l'anatomia chirurgica e la medicina operatoria ed acquisire una conoscenza di base per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Acquisire, inoltre, l'esperienza pratica necessaria per valutare clinicamente un paziente, definendone la tipologia sulla base delle conoscenze di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica.
Settori: F06A anatomia patologica, F08A chirurgia generale, F04B patologia clinica.
B. Area di semeiotica clinica e strumentale.
Obiettivi: procedere nell'apprendimento della medicina operatoria ed acquisire una conoscenza di base e la relativa esperienza pratica necessaria ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico piu' adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.
Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F06A anatomia patologica.
C. Area di chirurgia generale.
Obiettivi: acquisire una conoscenza di base e la relativa esperienza pratica necessaria a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento - chirurgico o meno - piu' corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; essere in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative all'impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.
Settori: F21X anestesiologia, F08A chirurgia generale.
D. Area di anatomia chirurgica e tecnica operatoria.
Obiettivi: acquisire una conoscenza di base anatomo-chirurgica e di medicina operatoria necessarie per affrontare, anche in prima persona, l'esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.
Settore: F08A chirurgia generale.
E. Area di chirurgia interdisciplinare.
Obiettivi: acquisire la conoscenza di base e l'esperienza necessarie a diagnosticare e trattare, anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di piu' comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dall'indifferibilita' del trattamento in caso di chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare e pediatrica, urologica e ginecologica; riconoscere, diagnosticare e impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti, nel campo della cardio-chirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia, curando la visione complessiva delle priorita' nel caso di lesioni o patologie multiple.
Settori: F08A chirurgia generale, F08D chirurgia toracica, F08E chirurgia vascolare, F09X chirurgia cardiaca, F12B neurochirurgia, F13C chirurgia maxillo-facciale, F16A malattie dell'apparato locomotore.
F. Area organizzativa e gestionale.
Obiettivi: acquisire la conoscenza di base necessaria ad organizzare e gestire la propria attivita' di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali e' chiamato ad operare; saper utilizzare le potenzialita' dell'informatica nell'organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura; acquisire, oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese, l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio; conoscere gli aspetti medico-legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.
Settori: F08A chirurgia generale, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro.

Tabella B: Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Per essere ammesso all'esame finale, lo specializzando deve dimostrare di avere raggiunto una completa preparazione professionale specifica, con l'esecuzione degli atti medici sotto riportati:
50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;
120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;
250 interventi di piccola chirurgia dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.
Degli interventi citati, almeno il 10% deve essere eseguito in condizioni di emergenza/urgenza.
Inoltre, lo specializzando deve avere effettuato almeno 200 ore di pronto soccorso nosocomiale e aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50), a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 150), e di elezione (minimo 600).
Infine, lo specializzando deve avere partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.
Nel regolamento didattico di Ateneo verranno specificate le tipologie dei diversi interventi e la relativa importanza.
Art. 4. Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia indirizzo
ginecologia ed ostetricia
1. La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia indirizzo ginecologia ed ostetricia dell'Universita' degli studi di Foggia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle scienze ostetriche e ginecologiche.
3. La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia ed ostetricia.
4. Il corso ha la durata di 5 anni.
5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all' art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
La sede amministrativa della scuola e' l'unita' operativa di ostetricia e ginecologia universitaria, azienda ospedali-universita', Foggia.
6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 5 e' di 6 per anno.

Tabella A: Aree di addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico-disciplinari.

A. Ginecologia.
Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la diagnostica e terapia, in particolare chirurgica, delle patologie ginecologiche; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.
Settori: F08A chirurgia generale, F08B chirurgia plastica, F10X urologia, F20X ginecologia ed ostetricia, F21X anestesiologia.
B. Ostetricia.
Obiettivo: Lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche applicabili alla fisiologia della gravidanza e del parto, alle attivita' diagnostiche inerenti patologie materne e fetali, alle attivita' terapeutiche, in particolare di tipo chirurgico, indicate per tali patologie.
Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F21X anestesiologia.
C. Ginecologia oncologica.
Obiettivo: Lo specializzando deve conseguire conoscenze teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.

Tabella B: Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificati:
6 mesi in chirurgia generale;
attivita' di diagnostica e prevenzione in oncologia ginecologica per almeno 250 casi;
attivita' di diagnostica e prevenzione di patologie gravidiche in almeno 250 casi;
almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 25% condotti come primo operatore;
almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;
almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.
Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.
Nel regolamento didattico di Ateneo verranno specificate le tipologie dei diversi interventi e la relativa importanza.
Art. 5.
Scuola di specializzazione in medicina interna
1. La scuola di specializzazione in medicina interna I della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Foggia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina interna, comprese la medicina d'urgenza e le interrelazioni con la medicina specialistica. La scuola si articola in 2 indirizzi:
a) medicina interna;
b) medicina d'urgenza.
3. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina interna.
4. Il corso ha la durata di 5 anni.
5. Concorrono al funzionamento della scuola: le strutture del dipartimento di medicina interna ed il relativo personale; le strutture della facolta' di medicina e chirurgia ed il relativo personale universitario appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A dell'art. 37 del decreto ministeriale 3 luglio 1996, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 1996; le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
6. La sede amministrativa della scuola e' posta nella U.O. universitaria di medicina interna I e medicina interna II site presso l'Azienda ospedaliero-universitaria degli ospedali riuniti di Foggia.
7. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' di 8 per anno per complessivi 40 posti, tenuto conto delle capacita' formative della struttura.
8. L'insegnamento nella scuola e' programmato in adesione con quanto riportato nelle tabelle A e B.

Tabella A: Aree di addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico-disciplinari.

A. Area comune.
A.1 - Area della fisiopatologia clinica.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali dei meccanismi etiopatogenetici e fisiopatologici delle malattie umane.
Settori: F04A patologia generale, F07A medicina interna.
A.2 - Area della metodologia clinica.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita di epidemiologia, di metodologia clinica e semeiotica clinica, funzionale e strumentale, nonche' di medicina di laboratorio, diagnostica per immagini e medicina nucleare.
Settori: F01X statistica medica, F04B patologia clinica, F07A medicina interna, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.
A.3 - Area della clinica e della terapia.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie umane, deve saper impiegare gli strumenti clinici e le indagini piu' appropriate per riconoscere i differenti quadri clinici al fine d'impiegare razionalmente le terapie piu' efficaci, deve saper valutare e prescrivere, anche sotto il profilo del costo/efficacia, i diversi trattamenti clinici.
Settore: F07A medicina interna. B. Indirizzo di medicina interna.
B.1 - Area della medicina clinica e delle specialita' internistiche.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire sia le conoscenze teoriche che quelle strumentali d'interesse internistico al fine di raggiungere una piena autonomia professionale nella pratica della medicina clinica.
Settori: F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F07G ematologia, F07H reumatologia, F07I malattie infettive, F04B oncologia medica.
B.2 - Area della terapia avanzata.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la piena conoscenza teorica e applicativa delle terapie dietetiche e strumentali necessarie ai pazienti con stati di malattia che coinvolgono l'organismo nella sua globalita', ivi comprese le terapie da applicare nel paziente "critico".
Settori: E07X farmacologia, F07A medicina interna.
B.3 - Area della clinica specialistica.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di medicina clinica specialistica, in particolare riguardo alle correlazioni con la medicina interna.
Settori: F07A medicina interna, F11A psichiatria, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F17X malattie cutanee e veneree. C. Indirizzo di medicina d'urgenza.
C.1 - Area di medicina d'urgenza.
Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere le cause delle patologie proprie del paziente in situazioni di urgenza ed emergenza, comprese quelle di tipo tossico o traumatico, e di poter attuare i relativi interventi.
Settori: E07A farmacologia, F07A medicina interna, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F08A chirurgia generale.
C.2 - Area delle urgenze.
Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere situazioni d'emergenza traumatica e di eseguire i primi interventi rianimatori.
Settori: F07A medicina interna, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F15A otorinolaringoiatria, F16A malattie dell'apparato locomotore, F12X anestesiologia.

Tabella B: Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:
1A. medicina clinica:
a1) aver steso personalmente e firmato almeno 120 cartelle cliniche di degenti, comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti e siglati (urine, striscio sangue periferico, colorazione gram, liquido ascite, liquido pleurico, escreato, feci etc.);
a2) aver steso personalmente e firmato almeno 100 cartelle ambulatoriali;
a3) aver eseguito e firmato almeno 50 consulenze internistiche presso reparti esterni, specialistici o territoriali;
a4) aver firmato almeno 100 ecg, aver eseguito almeno 50 emogasanalisi con prelievo di sangue arterioso personalmente eseguito;
a5) aver eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, almeno 100 manovre invasive, comprendenti, fra l'altro, inserimento di linee venose centrali, punture pleuriche e di altre cavita', incisioni di ascessi, manovre di ventilazione assistita, rianimazione cardiaca.
1B. diagnostica per immagini:
b1) aver controfirmato la risposta di almeno 50 esami ecografici, eseguiti direttamente;
b2) aver discusso in ambito radiologico almeno 50 casi clinici.
2. Inoltre per l'indirizzo di medicina interna:
2a) aver eseguito almeno altri 50 casi di degenti, dei quali almeno 30 specialistici;
2b) aver eseguito almeno 50 casi in day hospital.
3. Indirizzo di medicina d'urgenza:
3a) aver compiuto almeno 150 turni di guardia in medicina d'urgenza, dei quali almeno 20 turni di guardia festivi e 20 notturni al pronto soccorso, ed aver compiuto una rotazione di almeno sei settimane in terapia intensiva medica e di quattro settimane in terapia intensiva chirurgica (o rianimazione);
3b) aver eseguito personalmente, con firma in cartella che ne attesti la capacita' di esecuzione, le seguenti manovre:
disostruzione delle vie aeree: manovra di Heimlich e disostruzione mediante aspirazione tracheo bronchiale;
laringoscopia;
intubazione oro-naso-tracheale di necessita';
somministrazione endotracheale di farmaci;
accesso chirurgico d'emergenza alle vie aeree: cricotiroidotomia;
defibrillazione cardiaca;
massaggio cardiaco esterno; massaggio del seno carotideo;
ossigenoterapia, metodi di somministrazione;
assistenza ventilatoria: ventilazione meccanica manuale, con ventilatori pressometrici; posizionamento di un catetere venoso centrale; toracentesi;
cateterismo vescicale;
sondaggio gastrico e intestinale, compreso posizionamento nel paziente comatoso - lavaggio gastrico ed intestinale;
posizionamento sonda Blakemore;
paracentesi esplorativa ed evacuativa;
anestesia locoregionale;
disinfezione ferite e sutura ferite superficiali;
prelievo di sangue arterioso;
tamponamento emorragie, applicazione di lacci; punture lombari;
tamponamento nasale;
otoscopia;
metodi di immmobilizzazione di fratture ossee, profilassi lesioni midollari.
Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione secondo norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.
Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.
Art. 6.
Scuola di specializzazione in medicina legale
1. La scuola di specializzazione in medicina legale dell'Universita' degli studi di Foggia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. La scuola di specializzazione in medicina legale e' articolata nei seguenti indirizzi:
a) medicina legale e delle assicurazioni;
b) psico patologia forense in;
c) tossicologia forense.
2. La scuola ha lo scopo di formare i medici specialisti nel settore professionale della medicina legale e delle assicurazioni.
3. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina legale.
4. Il corso ha la durata di quattro anni.
5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A) e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola e' situata presso la divisione di medicina legale.
6. Il numero massimo degli specializzandi che possano essere ammessi e' di tre per ogni anno di corso per un totale di dodici.
7. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia e per la iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
8. La scuola si articola secondo otto aree di insegnamento e di addestramento professionalizzante con i relativi settori scientifico-disciplinari.

Tabella A: Aree di addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico-disciplinari.

A. Area propedeutica.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di diritto pubblico e privato, medicina legale generale e metodologica, semeiotica e diagnostica medico-legale, di tanatologia medico-legale, di tecnica e diagnostica anatomo-patologica, di patologia medico-legale.
Settori: E07X farmacologia, F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, N01X diritto privato, N09X istituzioni di diritto pubblico.
B. Area di tanatologia medico-legale.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di tecnica delle autopsie e diagnostica di tanatologia medico-legale, di identificazione personale, di metodologia del sopralluogo.
Settore: F22B medicina legale.
C. Area di laboratorio medico-legale.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di teoria e pratica di identificazione di materiale organico.
Settore: F22B medicina legale.
D. Area di ematologia forense.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali teoriche e le tecniche di emogenetica forense (antigeni ed enzi'mi eritrocitari, antigeni ed enzimi leucocitari, DNA) ai fini identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali.
Settore: F22B medicina legale.
E. Area di tossicologia forense.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le basi dottrinali e le tecniche applicate di tossicologia forense, di tossicologia clinica, di tossicologia iatrogena, di tossicologia del lavoro, di tossicologia dello sport, di ecotossicologia.
Settore: F22B medicina legale.
F. Area di medicina legale del Servizio sanitario nazionale e di medicina sociale.
Obiettivo: lo specializzando deve attendere le attivita' medico-legali di competenza del Servizio sanitario nazionale (ospedali e U.S.L.), di medicina legale militare, di medicina del lavoro, medicina sociale, di organizzazione, programmazione ed informatica sanitaria.
Settore: F22B medicina legale.
G. Area di medicina assicurativa.
Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le basi dottrinarie e le attivita' pratiche di medicina assicurativa degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali, delle forme di protezione sociale affidate all'INPS, dei vari rami liberamente assicurativi (vita, infortuni, responsabilita' civile, malattia, responsabilita' professionale, etc).
Settore: F22B medicina legale.
H. Area di criminologia e psicopatologia forense.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le tecniche e le attivita' pratiche concernenti la criminologia generale, la criminologia clinica, la criminologia minorile, la psicologia giudiziaria, la psicologia forense.
Settore: F22B medicina legale.

Tabella B: Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve:
1) aver eseguito 50 autopsie medico-legali (nel primo biennio) e 100 (nel biennio ad indirizzo medico-legale) e partecipato alla fase di definizione diagnostica medico-legale nei casi suddetti;
2) aver eseguito 50 casi di laboratorio su materiale organico;
3) aver eseguito 50 accertamenti di emogenetica forense ai fini identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali;
4) aver partecipato a 50 accertamenti di tossicologia forense;
5) aver partecipato a 80 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali del Servizio sanitario nazionale e di ospedali classificati aziende autonome, a 40 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali militari, a 30 casi di medicina del lavoro;
6) avere effettuato 40 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali dell'INAIL, 40 ore presso strutture medico-legali dell'INPS;
7) aver partecipato alla disamina di 80 casi di criminologia e di psicopatologia forense.
Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.
Nel regolamento didattico di Ateneo verranno specificate le tipologie dei diversi interventi e la relativa importanza.
Art. 7.
Scuola di specializzazione in oftalmologia
1. La scuola di specializzazione in oftalmologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale dell'oftalmologia.
3. La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.
4. Il corso ha la durata di 4 anni.
5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia di Foggia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Sede amministrativa della scuola e' la cattedra U.O. di oculistica a direzione universitaria.
6. Il numero massimo degli specializzandi e' indicato in 4 per anno di corso.

Tabella A: Aree di addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico-disciplinari.

A. Morfologia normale e patologia oculare.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali di anatomia, embriologia e genetica oculare e di anatomia e istologia patologica.
Settori: F09A anatomia umana; F03X genetica medica; F06A anatomia patologica; F14X malattie dell'apparato visivo.
B. Fisiopatologia della visione.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza sulla fisiopatologia della visione, sui meccanismi della visione binoculare e la sua patologia, deve correttamente eseguire l'esame della refrazione e deve avere piena conoscenza dell'ortottica.
Settori: F09A biochimica, F06A fisiologia umana, F14X malattie apparato visivo.
C. Semeiotica oculare.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire completa e piena conoscenza della semeiotica clinica e strumentale, nonche' dell'igiene oculare.
Settori: F14X malattie apparato visivo.
D. Patologia e clinica oculare.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza specifica di tutta la patologia oculare compresa la patologia oftalmologica nel bambino; piena conoscenza di neuroftalmologia ergoftalmologia.
Settori: F14X malattie apparato visivo, F12B neurochirurgia, F22A igiene generale e applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro.
E. Chirurgia oftalmologia.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire piena capacita' nella esecuzione di interventi chirurgici sugli annessi, sull'orbita, sul segmento anteriore e posteriore dell'occhio.
Settori: F33C chirurgia maxillo-facciale; F14X malattie apparato visivo.

Tabella B: Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:
1) aver eseguito personalmente almeno 350 visite ambulatoriali e di reparto;
2) aver eseguito e valutato almeno 80 ERG e PEV complessivamente;
3) aver eseguito e valutato almeno 80 FAG;
4) aver eseguito e valutato almeno 50 CV computerizzati;
5) aver eseguito e valutato almeno 50 ecografie e 50 ecobiometrie;
6) aver eseguito almeno 80 applicazioni di Yag-Argon laser;
7) aver eseguito:
I. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 25% condotti come primo operatore;
II. almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;
III. almeno 100 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.
Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.
Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Foggia, 30 ottobre 2000
Il rettore: Muscio
 
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