Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 3 novembre 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti dalla "S.r.l. Calzaturificio M.C.M. 2", unita' di Cusercoli. (Decreto n. 29112).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza della societa' S.r.l. Calzaturificio M.C.M. 2, inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 25 ottobre 2000, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 settembre 2000 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 2 ottobre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria calzature applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unita' su un organico complessivo di trentaquattro unita';
Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare, in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;
Decreta:
Art. 1.
E' autorizzata, per il periodo dal 2 ottobre 2000 al 1o ottobre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio M.C.M. 2, con sede in Civitella di Romagna frazione Cusercoli (Forli'), unita' di Cusercoli (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unita', su un organico complessivo di trentaquattro unita'.
 
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto disposto dallo art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio M.C.M. 2, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 novembre 2000
Il direttore generale: Daddi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone