Gazzetta n. 299 del 23 dicembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 14 dicembre 2000
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile. (Ordinanza n. 3098).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa ai territori delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa al territorio della regione Veneto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nella prima decade del mese di novembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi fino al 16 novembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Puglia, Toscana, Lombardia, Piemonte e della provincia autonoma di Trento per gli eventi calamitosi verificatisi nella seconda meta' del mese di novembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa al territorio della provincia autonoma di Bolzano per gli eventi calamitosi verificatisi nella seconda meta' del mese di novembre 2000;
Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2621 del 1o luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 3047 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2000, n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, n. 3064 del 6 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2000, n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, n. 3096 del 30 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2000;
Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attivita' produttive e il ripristino delle infrastrutture;
Visti gli ordini del giorno della Camera dei deputati accolti dal Governo di cui agli Atti camera n. 7328-bis e n. 7431;
Viste le richieste formulate dalle amministrazioni interessate;
Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Il piano di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3090/2000 e successive modifiche e integrazioni comprende anche interventi da attuarsi ai sensi dell'art. 4, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 677, e successive modifiche. L'onere per la compensazione prevista dal citato articolo, comprende anche le spese generali e l'IVA che dovra' comunque essere corrisposta.
2. Nelle zone montane i materiali litoidi rimossi dagli alvei per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo, regolarmente autorizzati dalle autorita' idrauliche competenti, e non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo n. 275/1993, essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali, o a societa' partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzare nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.
3. I materiali litoidi dispersi nei terreni privati per effetto degli eventi alluvionali sono nella disponibilita' dei proprietari dei fondi che provvedono alla bonifica del terreno.
 
Art. 2.
1. Le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 3090, n. 3092, n. 3093, n. 3095, n. 3096 e nella direttiva del 23 ottobre 2000 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2000, si applicano anche al territorio della provincia autonoma di Bolzano colpita dagli eventi alluvionali nel mese di novembre 2000, in quanto compatibili con il proprio ordinamento.
2. Per gli eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre nel territorio della provincia autonoma di Bolzano e' assegnata la somma di lire 3 miliardi a valere sulle disponibilita', esercizio finanziario 2001, dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). La provincia autonoma e' autorizzata ad anticipare una somma equivalente sul proprio bilancio.
 
Art 3.
1. All'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 3090/2000 e' aggiunto il seguente periodo: "Parte del contributo puo' essere concesso ai proprietari di immobili danneggiati, dati in locazione per lo svolgimento di attivita' produttive, in proporzione ai danni subiti dall'immobile e dalle attivita' produttive medesimi.".
 
Art. 4.
1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3095/2000, e' aggiunto il seguente comma:
"3. - Il beneficio di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3090/2000 e' concesso altresi' alle persone fisiche il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo fino a lire 20 milioni come determinato dall'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e modificato dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, e che dichiarino di aver subito danni superiori a 10 milioni di lire. In tali casi la perizia giurata puo' essere sostituita da autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.".
 
Art. 5.
1. In favore degli enti locali le entrate e le spese conseguenti gli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre, ottobre e novembre non sono considerate ai fini del patto di stabilita' per gli anni 2000-2001 e 2002.
 
Art. 6.
1. Il Centro di ricerca interuniversitario in monitoraggio ambientale (CIMA) di Savona provvede, d'intesa con la regione Liguria, ad assicurare, fino al 31 gennaio 2001, interventi urgenti per la valutazione delle situazioni di pericolo connesse a dissesti idrogeologici e a fornire consulenza tecnica alle prefetture e agli enti locali per l'adozione delle piu' appropriate misure di salvaguardia. A tal fine e' assegnata al CIMA la somma di lire 600 milioni a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile).
 
Art. 7.
1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3064/2000 le parole "1o gennaio 2001" e "1o giugno 2001" sono sostituite con "1o gennaio 2002" e "1o giugno 2002".
2. L'onere corrispondente all'applicazione della disposizione di cui al comma 1 e' posto a carico delle risorse di cui all'art. 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive integrazioni.
 
Art. 8.
1. L'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 2, dell'ordinanza n. 3061/2000 e' prorogata al 31 dicembre 2001 ed e' incrementata di ulteriori 2 unita'. L'onere e' posto a carico delle disponibilita' di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3047/2000.
 
Art. 9.
1. L'attivita' del Comitato tecnico amministrativo di cui all'ordinanza n. 2621/1997 e' prorogata al 31 dicembre 2002.
 
Art. 10.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2000
Il Ministro: Bianco
 
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