Gazzetta n. 300 del 27 dicembre 2000 (vai al sommario) |
REGIONE LOMBARDIA |
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2000 |
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto di innevamento artificiale da parte della "Lino's" Immobiliare. (Deliberazione n. VII/1946). |
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IL SEGRETARIO della giunta regionale
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352"; Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18; Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431"; Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis, legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero ope legis in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilita' ed immodificabilita' dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici; Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985"; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18; Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilita' di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora; Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter, legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita' dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso; Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessita' di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita', puo' predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico; Preso atto che il dirigente dell'unita' organizzativa proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue: che in data 5 ottobre 2000 e' pervenuta l'istanza del comune di Livigno di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter, legge n. 431/1985, da parte della "Lino's" Immobiliare per la realizzazione di impianto di innevamento artificiale; che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cosi' come risulta dalla relazione agli atti dell'unita' organizzativa, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita' tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431; Preso atto inoltre che il dirigente dell'unita' organizzativa proponente ritiene che vada riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non puo' esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata; Dato atto che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; Tutto cio' premesso; Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; Delibera: 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno, figura 28, mapp. n. 397, 398, 420 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1995, per la realizzazione di impianto di innevamento artificiale da parte della "Lino's" Immobiliare; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Milano, 6 novembre 2000 Il segretario: Sala |
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