Gazzetta n. 300 del 27 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 6 dicembre 2000
Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validita' annuale;
Visto l'art. 3, lettera a), della citata legge n. 762/1973, con il quale e' stata stabilita la misura del diritto speciale da applicare sulla benzina e da ultimo l'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, con il quale la misura stessa e' stata elevata a lire 450 al litro, nel limite massimo;
Considerato:
che il comune di Livigno, con deliberazione n. 281 del 10 ottobre 2000, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilita', ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;
che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alla quale sono state trasferite le attivita' degli uffici provinciali industria, commercio e artigianato (U.P.I.C.A.), non ha formulato osservazioni sull'entita' dei valori medi dei prezzi indicati nella suddetta deliberazione relativamente agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 762/1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera b), della medesima legge;
che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 2001;
Ritenuto:
che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della citata legge n. 221/1976 e nell'art. 10 della legge n. 80 del 1991, si ritiene opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina normale e super in L. 450 al litro, quella relativa alla benzina senza piombo in L. 400 al litro nonche' di stabilire in L. 15 al litro per il gasolio e per il petrolio la misura del tributo di cui trattasi. Si ritiene, invece, di confermare la misura del medesimo diritto speciale, indicata nel decreto ministeriale del dicembre 1999, per quanto concerne gli oli combustibili;
che, per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta deliberazione:
1) olio combustibile fluido:
a) superiore a 3' E.... L. 3.900 al Q.le
b) fino a 5' E.... L. 3.400 al Q.le
2) olio semifluido e denso:
a) da 5' fino a 7' E.... L. 4.200 al Q.le
b) superiore a 7' E.... L. 3.900 al Q.le
Decreta:
Art. 1.
La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa apportate da ultimo dall'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, viene stabilita in lire 450 al litro per la benzina normale e super, in lire 400 al litro per la benzina senza piombo, in lire 15 al litro per il petrolio ed il gasolio.
 
Art. 2.
La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.
 
Art. 3.
I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto "A", che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 4.
Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo gennaio-31 dicembre 2001.
L'ufficio delle entrate di Tirano e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Roma, 6 dicembre 2000
Il Ministro: Del Turco
 
----> vedere Prospetto da pag. 30 a pag. 38 della G.U. <----
 
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