Gazzetta n. 300 del 27 dicembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 14 dicembre 2000
Interventi urgenti per la riduzione del rischio e messa in sicurezza idraulica nel territorio del comune di Fiumicino. (Ordinanza n. 3099).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, che in particolare dispone l'adozione di ordinanze di protezione civile di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica dei bacini idrografici di rilievo nazionale o delle zone nelle quali la maggiore vulnerabilita' del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale.
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la nota n. 3222/Sp/00 in data 22 novembre 2000 con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha segnalato l'esigenza di intervenire con urgenza per la messa in sicurezza idraulica del territorio comunale di Fiumicino;
Ravvisata la necessita' di effettuare gli interventi urgenti richiesti al fine di assicurare la messa in sicurezza idraulica del bacino idrografico in attuazione del disposto di cui al citato art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267;
Viste le richieste dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici che evidenziano la situazione di pericolosita' per le persone e cose, connessa alla mancata realizzazione degli interventi di manutenzione idraulica;
Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Il sindaco di Fiumicino e' nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale di Fiumicino, come individuati dall'Autorita' di bacino del fiume Tevere ed approvati dal comitato istituzionale di cui all'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 267, con delibera n. 91 in data 3 agosto 2000.
2. La copertura finanziaria degli interventi e' assicurata, in ragione di complessive lire 5.900 milioni, mediante la variazione di programma disposta con la stessa delibera del comitato istituzionale n. 91/2000, a valere sui fondi del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999. Le somme affluiscono in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, direttamente sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato.
 
Art. 2.
1. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi che devono essere completati entro 12 mesi dalla data della presente ordinanza e' autorizzata, nel ripetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
 
Art. 3.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2000
Il Ministro: Bianco
 
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