Gazzetta n. 300 del 27 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 19 dicembre 2000
Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti il decreto-legge dicembre 1993, n. 487, recante "Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante "Trasformazione in societa' per azioni dell'Ente Poste italiane" (deliberazione n. 244/97);
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433" e in particolare l'art. 9;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante "Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli 2, 6 e 7, comma 3;
Visto il decreto 8 ottobre 1998 dal segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro recante "Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1998 e successive modificazioni;
Considerato che la Cassa depositi e prestiti utilizza fondi rimborsabili anche sotto forma di buoni fruttiferi postali assistiti dalla garanzia dello Stato;
Ritenuto necessario definire le caratteristiche, la struttura dei buoni fruttiferi postali e i loro rendimenti;
Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
Decreta:
Art. 1.
Caratteristiche dei buoni fruttiferi postali
I buoni fruttiferi postali, emessi dalla Cassa depositi e prestiti con la garanzia dello Stato e collocati da Poste italiane S.p.a., sono nominativi, non cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinano successione a titolo universale.
I buoni fruttiferi postali possono essere rappresentati da documento cartaceo ovvero da iscrizioni contabili registrate in conto di deposito titoli.
I buoni fruttiferi postali possono essere intestati a piu' soggetti, con facolta' per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente.
I buoni fruttiferi postali non possono essere dati in pegno.
La forma e gli altri segni caratteristici dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo sono definiti con decreto 8 ottobre 1998 dal segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro recante "Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in Euro" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1998 e successive modificazioni, e dall'art. 9 del presente decreto. Le variazioni sono disposte con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 2.
Condizioni dell'emissione
L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 284/1999, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonche' ogni altro elemento ritenuto necessario.
In relazione alla situazione di mercato e per salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario della Cassa depositi e prestiti, il direttore generale puo', in via d'urgenza, disporre la sospensione dell'emissione della serie in corso con provvedimento successivamente ratificato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
Art. 3.
Contratti relativi alla prestazione del servizio di collocamento
Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
Il documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali non e' assimilabile alle carte valori.
I contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo sono redatti per iscritto e un esemplare e' consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell'emissione.
Poste italiane S.p.a. puo' altresi' consentire altre forme di sottoscrizione dei contratti, di cui al comma precedente, ammesse dalla normativa vigente in materia di collocamento di strumenti finanziari.
Per la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo e' richiesta la titolarita' di un conto corrente postale ovvero di un libretto postale di risparmio sul quale sono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso.
I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo sono iscritti su un conto di deposito titoli aventi la medesima intestazione dei buoni.
Il servizio di collocamento, la gestione e il rimborso dei buoni fruttiferi postali e di altre operazioni relative ai buoni fruttiferi postali sono esenti da commissioni e/o altri oneri a carico di risparmiatori, fatte salve le disposizioni in materia fiscale.
 
Art. 4.
Interessi e durata
I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto stabilito dall'art. 5.
Per i buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo, l'importo da liquidare viene accreditato sul conto corrente postale ovvero sul libretto di risparmio, di cui all'art. 3.
 
Art. 5.
Rimborso anticipato
I buoni fruttiferi postali possono essere rimborsati anticipatamente a richiesta del titolare presso Poste italiane S.p.a.
Il rimborso da' diritto alla restituzione del capitale e alla corresponsione degli interessi secondo le modalita' stabilite nei decreti di emissione della rispettiva serie.
I decreti di cui all'art. 2 possono definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta e per buoni fruttiferi postali relativi anche a serie gia' emesse, forme di rimborso anticipato diverse da quelle previste dal presente articolo e la sostituzione dei medesimi.
 
Art. 6.
Pubblicita' e comunicazioni ai risparmiatori
Poste italiane S.p.a. espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.
Ai fini dell'adempimento di tali obblighi, la Cassa depositi e prestiti fornisce tempestivamente a Poste italiane S.p.a. le informazioni da pubblicizzare in conformita' a quanto stabilito nel comma precedente.
Le comunicazioni della Cassa depositi e prestiti ai titolari dei buoni fruttiferi postali sono effettuate mediante avvisi su quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico.
 
Art. 7.
Duplicazione
Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei buoni fruttiferi postali si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16 e 17 della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Istituto emittente sono svolti da Poste italiane S.p.a.
 
Art. 8.
Prescrizione
I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.
La Cassa depositi e prestiti ha facolta' di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta.
 
Art. 9.
Abrogazioni
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il capo VI del titolo I del libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e le relative norme di esecuzione contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica giugno 1989, n. 256.
I buoni fruttiferi postali delle serie emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalle disposizioni richiamate dal precedente comma, salvo quanto previsto dall'art. 10.
A decorrere dalla medesima data sono altresi' abrogati il decreto 20 maggio 1987 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni recante "Modificazioni alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi" e i precedenti decreti da questo modificati, il provvedimento 15 aprile 1997 del Segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro recante "Modificazioni alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi", il decreto 8 ottobre 1998 del segretario generale delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro recante "Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro" limitatamente all'art. 3, comma 2, seconda parte, dalle parole "All'atto di emissione del buono ...." alle parole "... ed il periodo di prescrizione". Inoltre, a decorrere dalla medesima data, sono soppressi i testi contenuti negli allegati 3 e 4 del decreto 8 ottobre 1998 del segretario generale delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro recante "Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro" dalle parole "Il presente buono ..." fino alle parole "... sottrazione o distruzione".
 
Art. 10.
Norma transitoria
Le disposizioni recate dal comma 1 dell'art. 1 e dall'art. 7 si applicano anche alla serie dei buoni postali fruttiferi gia' emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi gia' emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente.
Fino ad esaurimento delle scorte possono essere sottoscritti buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo la cui forma e gli altri segni caratteristici sono definiti dai decreti vigenti in materia anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e da quest'ultimo abrogati.
 
Art. 11.
Istituzione della nuova serie
A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla "A1".
A decorrere dalla medesima data non sono piu' sottoscrivibili, pena la nullita', i buoni postali fruttiferi della serie contraddistinta con la lettera "Z", istituita con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 luglio 2000, n. 164.
 
Art. 12.
Taglio e importo massimo sottoscrivibile
I buoni della nuova serie "A1" rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000.
I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e multipli.
I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.
 
Art. 13.
Prezzo di emissione
I buoni postali fruttiferi della nuova serie "A1" sono emessi al valore nominale.
 
Art. 14.
Durata e interessi
I buoni fruttiferi postali della nuova serie "A1" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione.
Non e' corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.
I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata.
Gli interessi, calcolati su base trimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste italiane S.p.a.
 
Art. 15.
Istituzione della nuova serie
A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla "AA1".
A decorrere dalla medesima data non sono piu' sottoscrivibili, pena la nullita', i buoni postali fruttiferi "a termine" della serie speciale contraddistinta con la lettera "CE", istituita con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 luglio 2000, n. 164.
 
Art. 16.
Taglio e importo massimo sottoscrivibile
I buoni della nuova serie "AA1" rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000.
I buoni rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto possono essere sottoscritti per gli importi di 250 euro e multipli.
I buoni fruttiferi postali della serie in emissione possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.
 
Art. 17.
Prezzo di emissione
I buoni fruttiferi postali della nuova serie "AA1" sono emessi al valore nominale.
 
Art. 18.
Durata e interessi
I buoni fruttiferi postali della serie "AA1" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione.
Alla scadenza del sesto anno successivo a quello di emissione e' riconosciuto all'avente diritto unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto.
Qualora venga richiesto il rimborso dei buoni fruttiferi postali della presente serie prima del termine, gli interessi sono corrisposti e calcolati secondo le modalita' dei buoni fruttiferi postali della serie "A1", applicando i tassi di interesse previsti per la medesima serie diminuiti di 25 centesimi.
Non e' corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2000
Il Ministro: Visco
 
Tabella

SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI
DELLA SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA "A1"

=====================================================================
|Saggio di interesse lordo ===================================================================== Primo anno .... |4,50% Secondo anno .... |4,50% Terzo anno .... |5,00% Quarto anno .... |5,00% Quinto anno .... |5,00% Sesto anno .... |5,50% Settimo anno .... |5,50% Ottavo anno .... |5,50% Nono anno .... |5,50% Decimo anno .... |5,75% Undicesimo anno .... |5,75% Dodicesimo anno .... |5,75% Tredicesimo anno .... |5,75% Quattordicesimo anno .... |5,75% Quindicesimo anno .... |6,25% Sedicesimo anno .... |6,25% Diciassettesimo anno .... |6,25% Diciottesimo anno .... |6,25% Diciannovesimo anno .... |6,25% Ventesimo anno .... |6,25%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.
 
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