Gazzetta n. 302 del 29 dicembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 17 ottobre 2000, n. 390 |
Regolamento recante disposizioni per la definizione delle condizioni, della misura e delle modalita' di erogazione dei contributi in favore dell'esercizio cinematografico. |
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 23 luglio 1980, n. 378; Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819; Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1o marzo 1994, n. 153; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492; Considerato che l'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 492 del 1998, dispone che, con l'eccezione della concessione di mutui per i film ammessi al Fondo di garanzia, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, gli interventi statali in favore delle imprese operanti nel settore della cinematografia consistono esclusivamente in contributi in conto interessi sui mutui contratti con istituti bancari e che, a tal fine, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono definite le condizioni, la misura e le modalita' di erogazione dei contributi; Ritenuto di dover conseguentemente adeguare, in ragione delle modifiche normative sopravvenute, le disposizioni relative agli interventi in favore dell'esercizio cinematografico; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 15961 del 26 settembre 2000; A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1o marzo 1994, n. 153, di seguito definito "decreto-legge", le modalita' di intervento del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito indicato come "il Ministero", per agevolare: a) la trasformazione, ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, in particolare ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sulla abolizione delle barriere architettoniche; b) la installazione e ristrutturazione di impianti e servizi accessori alle sale, e la installazione di casse automatiche computerizzate; c) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi. 2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministero eroga contributi in conto interessi sui contratti di mutuo stipulati dalle imprese italiane di esercizio cinematografico con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria, anche in assenza della convenzione di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. 3. Con proprio decreto il Ministro per i beni e le attivita' culturali stabilisce ogni anno, nell'ambito della parte del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata al cinema, la quota da destinare all'esercizio cinematografico, per le finalita' di cui al comma 1. 4. Ai fini del presente regolamento, il numero dei posti delle sale cinematografiche e' individuato con riferimento a quanto autorizzato dalle commissioni provinciali di vigilanza.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400, cosi' dispone: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - La legge 23 luglio 1980, n. 378, recante: "Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209. - La legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: "Interventi a favore del credito cinematografico", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1971, n. 261. - L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' dispone: "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.". - Gli articoli 16 e 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, cosi' recitano: "Art. 16. - 1. Presso la societa' concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' istituito un fondo denominato "Fondo di garanzia", che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art. 28 della medesima legge. 2. (Omissis). 3. La garanzia assiste i mutui contratti con la societa' concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato art. 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato art. 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo. 4. Alla fine di ogni semestre gli importi del Fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del muto vanno in aumento della quota del fondo di intervento. 5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di gestione del Fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operativita' riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del Fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di societa' di certificazione e revisione legalmente riconosciute. 5-bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato e' concesso dalla societa' concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'art. 17, comma 6-bis.". "Art. 20. - 1. Sul Fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei proprietari di locali adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalita' previsti per la produzione, distribuzione ed industrie tecniche, per la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonche' per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non piu' in attivita' e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi. 2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 3. L'ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in conto interessi, la base su cui commisurare l'entita' del contributo stesso puo' raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per: a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica; b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri urbani; c) la realizzazione o la trasformazione di sale con piu' schermi e di multisale; d) il ripristino di sale non piu' in esercizio; e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e multisale. 4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'art. 17. 5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1. 6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal contributo stesso o di restituzione delle somme percepite, dalla loro destinazione per un periodo di quindici anni. 7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione. 8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con piu' schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non e' soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attivita' di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costitisce mutamento di destinazione d'uso e non e' soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile. 9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non puo' essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni. 10. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione, adeguamento strutturale e rinnovo delle apparecchiature, in alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare del 60 per cento dei costi sostenuti, che non superino l'importo di lire 250 milioni. Tali limiti possono essere modificati ogni tre anni con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I contributi di cui al presente comma non possono essere nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della precedente concessione.". - Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante: "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998 (e corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1998). - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a riforma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998. - L'art. 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante: "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134", cosi' dispone: "Art. 11 (Disposizioni finali). - 1. Per far fronte alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti delle commissioni di cui all'art. 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e della commissione di cui all'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo', con proprio decreto, disporre la utilizzazione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'art. 26, comma 9, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153. 2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per consentire il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' conferire ulteriori incarichi, comunque in numero non superiore a sette, presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 3. La concessione di mutui, a valere sui fondi statali, alle imprese che operano nei settori della cinematografia, e' riferita esclusivamente ai film ammessi al Fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153. In tutti gli altri casi, previsti dalla legge, ivi compresi quell i di cui all'art. 31-bis della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono erogati esclusivamente contributi in conto interessi, sui mutui contratti con istituti bancari. A tal fine, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono definite le condizioni, la misura e le modalita' di erogazione dei contributi.". Note all'art. 1: - Per l'art. 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, si veda la nota alle premesse. - L'art. 47 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, cosi' dispone: "Art. 47 (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici). - 1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purche' essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attivita' che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura. 2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalita' idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attivita' svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilita'. I contratti determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti alle banche. 3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale e' attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione e' tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul Fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.". - La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante: "Nuova disciplina degli interventi dello Stato in favore dello spettacolo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104.
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| Art. 2. Misura del contributo 1. Il contributo in conto interessi e' concesso, nei limiti di cui all'articolo 3, con riferimento ad un contratto di mutuo di durata non superiore a dieci anni e per un importo non superiore al 70 per cento dell'investimento finanziato, ovvero al 90 per cento, nei casi previsti dall'articolo 20, comma 3, del decreto-legge. 2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali determina con proprio decreto, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente, la misura del contributo in conto interessi da erogarsi in termini percentuali rispetto al tasso di riferimento per il credito industriale, vigente al momento della stipula del contratto di mutuo. 3. Il contributo di cui alla comma 1 e' maggiorato fino ad un terzo, purche' non superi gli importi massimi di cui a tale comma, per i seguenti interventi: a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti e che confinano con comuni anch'essi privi di sale; b) sale cinematografiche ubicate nelle regioni rientranti nell'obiettivo 1, come definito dal regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999, alla data di entrata in vigore del presente regolamento; c) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri storici delle citta' capoluogo di provincia.
Note all'art. 2: - Per l'art. 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, si veda la nota alle premesse. - Il regolamento CE n. 1260/1999 de1 Consiglio del 21 giugno 1999, recante: "Disposizioni generali sui Fondi strutturali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 26 giugno 1999, n. L161.
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| Art. 3. Parametri quantitativi 1. Ai fini della concessione dei contributi per investimenti finalizzati alla realizzazione di una singola sala cinematografica, di capienza non inferiore a centocinquanta posti, l'ammontare massimo del costo ammissibile, entro il limite della spesa effettiva, e' formato da un importo base e da un importo aggiuntivo per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, ed e' cosi' stabilito: a) importo base di lire 1.300 milioni ed importo aggiuntivo di lire 250 milioni, con il massimale complessivo di lire 3.000 milioni, per le sale di nuova edificazione; b) importo base di lire 900 milioni ed importo aggiuntivo di lire 200 milioni con il massimale complessivo di lire 2.500 milioni, per le sale derivanti dalla trasformazione e adattamento di immobili preesistenti; c) importo base di lire 500 milioni ed importo aggiuntivo di lire 120 milioni con il massimale complessivo di lire 1.800 milioni, per il ripristino di sale non piu' in esercizio. 2. Ai fini della concessione del contributo per investimenti finalizzati alla realizzazione di una multisala, l'ammontare massimo del costo ammissibile, entro il limite della spesa effettiva, e' formato da un importo base e da un importo aggiuntivo per ciascuna delle sale costituenti il complesso, purche' di capienza non inferiore a cento posti, ed e' cosi' stabilito: a) importo base di lire 1.800 milioni ed importo aggiuntivo di lire 850 milioni, con il massimale complessivo di lire 12.000 milioni, per le multisale di nuova edificazione; b) importo base di lire 1.500 milioni ed importo aggiuntivo di lire 700 milioni, con il massimale complessivo di lire 6.000 milioni, per le multisale derivanti dalla trasformazione di una singola sala o dalla trasformazione o adattamento di immobili preesistenti. 3. Nel caso in cui gli investimenti includano l'acquisto dell'area o dell'immobile da trasformare e adattare o da ripristinare, i massimali di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono aumentati del 20 per cento e la relativa spesa puo' essere riconosciuta in misura non eccedente la meta' dell'importo totale ammesso a fruire del contributo. Gli importi ed i massimali previsti dal comma 1 sono aumentati del 15 per cento nel caso di sala polivalente, con particolare riferimento alla possibilita' di utilizzazione per spettacoli teatrali. 4. Ai fini della concessione del contributo per investimenti intesi all'adeguamento strutturale, tecnologico, ambientale delle sale esistenti, di capienza non inferiore a cento posti ed alla creazione o al miglioramento dei servizi integrativi ed accessori, l'ammontare massimo del costo ammissibile e' formato da un importo base di lire 500 milioni e da un importo aggiuntivo di lire 150 milioni per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, con il massimale complessivo di lire 1.300 milioni. 5. Le sale di cui all'articolo 44, comma 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, di capienza contenuta tra gli ottanta ed i centocinquanta posti, sono ammesse agli interventi di cui al precedente comma 1, con il massimale di spesa riconoscibile di lire 250 milioni. 6. Per la realizzazione e per l'adeguamento tecnico e strutturale delle arene cinematografiche i massimali di spesa ammissibili sono stabiliti nella misura del 50 per cento di quelli indicati, rispettivamente, nei commi 1 e 4. 7. Il contributo sugli interessi dei mutui stipulati per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi possono essere concessi con riferimento ad una spesa di lire 3.500 milioni, inclusi gli eventuali lavori di adeguamento. 8. La concessione del contributo puo' essere reiterata con riferimento ad una stessa sala, fino al raggiungimento del massimale di costo ammissibile nel corso di un triennio decorrente dalla prima assegnazione. In ogni altro caso le domande possono essere considerate solo dopo che si sia esaurito l'ammortamento del precedente mutuo. 9. Salvo quanto previsto dal comma 5, i contributi in conto interessi possono essere concessi in relazione a contratti di mutuo di importo non inferiore a 400 milioni di lire.
Nota all'art. 3: - L'art. 44, comma 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, cosi' recita: "5. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.".
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| Art. 4. Domanda di contributo 1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al Dipartimento dello spettacolo del Ministero entro il 30 giugno ed il 30 novembre di ciascun anno, e comunque entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto di mutuo. Alla domanda devono essere allegate: a) dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con la quale il richiedente attesta la titolarita' dell'esercizio, la sua ubicazione ed il numero delle sale e dei posti di cui si compone, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2; la sussistenza di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, nonche' i dati dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, competente per territorio; b) copia autentica del contratto di mutuo; c) nel caso di acquisto di immobili, copia della nota di trascrizione dell'atto di compravendita. 2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, i termini di cui al comma 1 sono perentori.
Note all'art. 4: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante: "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1998, n. 275. - L'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, cosi' dispone: "3. I termini previsti per la presentazione di domande di contributo o ausili finanziari di qualunque tipo presso il Dipartimento dello spettacolo sono perentori ed anche al fine della attribuzione di acconti sui medesimi si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.".
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| Art. 5. Procedimento 1. Il Dipartimento dello spettacolo provvede ad istruire le istanze secondo i seguenti criteri di priorita': a) interventi in sale cinematografiche ubicate nelle regioni rientranti nell'obiettivo 1, come definito dal regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) interventi in sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti e che confinino con comuni egualmente sprovvisti; c) interventi in sale cinematografiche ubicate nei centri storici delle citta' capoluogo di provincia; d) interventi in sale cinematografiche ubicate in comuni con popolazione inferiore a cinquecentomila abitanti e confinanti con comuni aventi anch'essi popolazione inferiore a cinquecentomila abitanti; e) tutti gli altri interventi, per ordine cronologico di ricezione. 2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione, salva la necessita' di adempimenti istruttori che comportano la sospensione del termine, il capo del Dipartimento dello spettacolo provvede alla concessione del contributo sugli interessi, ovvero a comunicare all'interessato il rigetto della istanza, con i motivi della decisione assunta. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 non possono disporre, per ciascun anno, interventi complessivamente superiori alla quota fissata con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3. Le domande per le quali le disponibilita' finanziarie annuali non sono in tutto o in parte sufficienti, acquisiscono automatica priorita' per l'attribuzione del contributo, a valere sugli stanziamenti dell'anno successivo.
Nota all'art. 5: - Per il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, si veda la nota all'art. 2.
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| Art. 6. Liquidazione del contributo 1. I provvedimenti di concessione del contributo sono comunicati al soggetto beneficiario, al soggetto finanziatore ed al soggetto gestore dei fondi pubblici destinati al cinema. 2. Per la liquidazione del contributo, entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno i soggetti finanziatori inviano al soggetto gestore dei fondi pubblici una comunicazione attestante l'avvenuto incasso di ciascuna rata di ammortamento o l'avvenuto pagamento degli interessi sulla parte eventualmente rinnovata del finanziamento in base alla legge, ed un estratto conto per ogni singolo mutuo ammesso a fruire del contributo riferito all'ultimo giorno del trimestre precedente, con l'indicazione del debito per capitale all'inizio ed alla fine del trimestre, della data e degli importi delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel periodo considerato. 3. La liquidazione del contributo e' effettuata a favore del beneficiario, direttamente all'istituto finanziatore, entro quarantacinque giorni dalla ricezione di ciascuna delle comunicazioni di cui al comma 2. |
| Art. 7. Contributi in conto capitale 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 10, del decretolegge, e per le finalita' ivi indicate, in alternativa ai contributi in conto interessi di cui all'articolo 1, sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare del 60 per cento dei costi sostenuti, che non superano l'importo di lire 250 milioni. 2. I contributi di cui alla comma 1 non possono essere nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della precedente concessione. 3. Le domande di contributo devono essere presentate al Dipartimento dello spettacolo, entro novanta giorni dalla conclusione dei lavori o dall'acquisto dei beni mobili, e comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno. Alla domanda devono essere allegati: a) dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a); b) dichiarazione resa dal soggetto interessato, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesta l'effettuazione delle opere o degli acquisti ammissibili a contributo e l'importo degli stessi. 4. Le domande e le dichiarazioni allegate sono trasmessi al soggetto gestore dei fondi pubblici per il cinema perche' provveda alla concreta erogazione del contributo, dopo le verifiche di competenza. 5. I soggetti che hanno presentato domanda dopo il 1o settembre 1999, e per i quali non sia stato gia' erogato il contributo, possono ripresentarla, in conformita' a quanto previsto dal presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 7: - Per l'art. 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, si veda la nota alle premesse. - Per la legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda la nota all'art. 4.
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| Art. 8. Controlli e sanzioni 1. Il Dipartimento dello spettacolo procede a verifiche tecniche ed amministrativo-contabili, anche a campione, sugli interventi ammessi a contributo. 2. Con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo, e' disposta la revoca dal contributo, e si provvede al recupero, totale o parziale, delle somme gia' versate, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di concessione del contributo, in caso di violazioni di legge o del presente regolamento, e comunque: a) in caso di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 4 o di documentazione non veritiera, salve le eventuali sanzioni penali, e fermo il disposto del comma 4; b) in caso di mancato completamento degli interventi oggetto del contributo nel termine contrattualmente previsto per l'ammortamento integrale del finanziamento, riferibile al destinatario. 3. L'avvio del procedimento di decadenza e' comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la fissazione di un termine per le sue controdeduzioni. 4. L'amministrazione, nei casi di cui al comma 2, lettera a), esclude il responsabile da ogni futuro contributo previsto dalla legge in favore dell'esercizio cinematografico.
Nota all'art. 8: - L'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' dispone: "Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.".
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| Art. 9. Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994, recante "Determinazione dell'ammontare minimo dei costi relativi agli interventi a favore dell'esercizio cinematografico"; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994, n. 87; b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1994, recante "Modificazioni al decreto ministeriale 7 dicembre 1971 relativo alle modalita' di utilizzazione e gestione del Fondo d'intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: "Interventi a favore del credito cinematografico , e successive modificazioni"; c) il decreto ministeriale 7 dicembre 1971 recante: "Modalita' di utilizzazione e gestione del Fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, recante interventi a favore del credito cinematografico e norme sulla disciplina relativa alla richiesta ed all'assegnazione dei finanziamenti e dei contributi in conto capitale previsti dalla legge stessa"; d) il decreto ministeriale 14 maggio 1981, recante: "Modalita' di utilizzazione e di gestione del Fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, ed interventi in favore dell'esercizio cinematografico"; e) il decreto ministeriale 30 ottobre 1985, recante: "Modalita' di utilizzazione e gestione del Fondo di cui all'articolo 13, secondo comma, lettera b), della legge 30 aprile 1985, n. 163, per la concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento, per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi, in favore dell'esercizio cinematografico"; f) il decreto ministeriale 4 dicembre 1985, recante: "Determinazione dei massimali di mutuo ammissibili alla concessione di contributi sugli interessi sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per l'ammodernamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo"; g) il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 1o settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1999, n. 258, recante: "Modifica della determinazione dell'ammontare dei costi ammissibili per i contributi in conto capitale a favore dell'esercizio cinematografico". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 ottobre 2000 Il Ministro: Melandri
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2000 Registro n. 2 Beni culturali e ambientali, foglio n. 145 |
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