Gazzetta n. 302 del 29 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 11 ottobre 2000
Individuazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della sanita', competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in materia di depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Visto, in particolare, l'art. 103, comma 2, del citato decreto legislativo n. 507 del 1999, ai sensi del quale i Ministeri competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate, provvedono ad individuare con decreto del Ministro, gli uffici, anche periferici, ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto l'art. 93, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 507 del 1999;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, recante norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della citata legge n. 689 del 1981;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, recante "Regolamento concernente il riordino del Ministero della sanita', in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 1996, n. 518, "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, recante riordino del Ministero della sanita'";
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanita';
Ritenuto di dover provvedere conformemente a quanto disposto dal richiamato art. 103 del citato decreto legislativo n. 507 del 1999;
Decreta:
Art. 1.
1. Il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito dell'accertamento delle violazioni depenalizzate, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, deve essere presentato:
a) agli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) od, ove non presenti, ai posti d'ispezione frontaliera (PIF) nelle materie di competenza del Dipartimento degli alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria;
b) agli uffici di sanita' marittima, agli uffici di sanita' aerea ed uffici di sanita' marittima ed aerea nelle materie di competenza del Dipartimento della prevenzione;
c) al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e farmacovigilanza nei casi di cui all'art. 93, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 507 del 1999.
Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2000
Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 223
 
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