Gazzetta n. 302 del 29 dicembre 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 13 dicembre 2000
Chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA (societa' organismi di attestazione) nella loro attivita' di attestazione della qualificazione. (Articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34). (Determinazione n. 56/2000).

L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI
Premesso che:
a) sono state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese richieste di chiarimenti in merito alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 ed alle determinazioni dell'Autorita' n. 47/2000, n. 48/2000 e n. 50/2000;
Considerato che:
a) le risposte a tali richieste, al fine di conseguire uniformita' di valutazione, devono essere comunicate a tutte le SOA autorizzate o per le quali e' in corso l'autorizzazione;
b) e' opportuno che i chiarimenti siano a conoscenza anche delle imprese che devono essere attestate;
c) ai fini di quanto considerato alle precedenti lettere a) e b) e' necessario approvare una apposita determinazione;
d) i chiarimenti richiesti riguardano sia aspetti di natura esclusivamente tecnica sia le problematiche inerenti:
la qualificazione dei consorzi stabili (art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) ai sensi delle specifiche disposizioni previste per essi nel decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;
la qualificazione nella categoria generale OG11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;
la validita' dei certificati di esecuzione dei lavori su immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, qualora non contengano l'attestato dell'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti (art. 22, comma 7, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
la individuazione delle figure giuridiche cui sono applicabili le disposizioni in materia di capitale netto di valore positivo (art. 18, comma 2, lettera c), nonche' di incremento convenzionale premiante (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
che comportano valutazioni o interpretazioni delle disposizioni del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 piu' complessive e per le quali, quindi, e' opportuno provvedere con una apposita e separata determinazione previo parere della commissione consultiva;
Dispone:
1) la dichiarazione di insussistenza dello stato di fallimento (art. 17, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) deve riferirsi, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 143 della legge fallimentare regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla situazione dell'impresa alla data del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
2) l'insussistenza di carichi pendenti non e' requisito di carattere generale di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 che deve essere dimostrato dai soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
3) i reati che incidono sulla moralita' professionale (art. 17, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) devono intendersi, concordemente con quanto indicato dal Ministero dei lavori pubblici nella circolare 1o marzo 2000, n. 182/400/93, quelli contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II, del codice penale), l'ordine pubblico (libro secondo, titolo V, del codice penale), la fede pubblica (libro secondo, titolo VI, del codice penale), il patrimonio (libro secondo, titolo XIII, del codice penale) e, comunque, quelli relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto;
4) i documenti (bilanci, dichiarazioni IVA, modelli 740, modelli 750, modelli unici, certificati dei lavori eseguiti, ecc.) da prendere a base per la verifica del possesso dei requisiti sono relativi a periodi diversi e precisamente:
a) i documenti tributari e fiscali: sono quelli relativi ai cinque esercizi annuali, antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA, che, alla stessa data, risultano depositati;
b) i certificati dei lavori eseguiti: sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai cinque anni consecutivi (art. 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) oppure, per le categorie OG5, OG9 e OG10, fino al 31 dicembre 2002, dai dieci anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA (art. 22, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
5) i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, qualora non dimostrino i requisiti relativi alle attrezzature tecniche e all'organico medio annuo mediante quelli in possesso dei propri consorziati (art. 18, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), dimostrano il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, tramite la trasmissione dei bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive europee, in quanto soggetti obbligati a redigere e depositare tale documento;
6) la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10 non comporta la necessita' di richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori all'esercizio 1993 in quanto il periodo di dieci anni antecedente la stipula del contratto con la SOA (art. 22, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) riguarda esclusivamente i requisiti relativi all'esecuzione dei lavori (art. 18, comma 5, lettere b) e c) del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), il cui possesso e' dimostrato esclusivamente tramite i certificati dei lavori eseguiti;
7) concorrono alla formazione delle percentuali relative all'organico medio annuo (art. 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) anche gli oneri sostenuti dalle imprese per le prestazioni di direttori tecnici che svolgano tali funzioni non in quanto dipendenti dell'impresa ma sulla base di contratti d'opera professionale regolarmente registrati;
8) la retribuzione media convenzionale deter-minata ai fini della contribuzione Inail dei titolari dell'impresa individuale, dell'impresa artigiana, o dei soci delle societa' di persone moltiplicata per il fattore cinque costituisce la retribuzione annuale e, pertanto, l'importo che concorre alla dimostrazione del possesso del requisito organico medio annuo e' pari a cinque volte tale cifra (art. 18, comma 10, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
9) il possesso del sistema di qualita' aziendale UNI EN 1S0 9000 (art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) si intende dimostrato qualora il relativo certificato o dichiarazione e' stato rilasciato da un organismo accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un paese dell'Unione europea) per la classifica n. 28 nonche' l'accreditamento riguardi l'attivita' di certificazione di sistemi di qualita' (indicato nel certificato di accreditamento con la lettera A);
10) il certificato o la dichiarazione di cui al precedente punto 9 e' valido anche se non si riferisce specificatamente alla totalita' delle categorie previste nell'attestazione di qualificazione da rilasciare;
11) la data di scadenza dell'attestazione di qualificazione, qualora essa sia rilasciata sulla base dell'incremento convenzionale premiante (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), deve coincidere con la data di scadenza del certificato o dichiarazione di cui al punto 9;
12) i certificati dei direttori tecnici, finalizzati a dimostrare l'esecuzione dei lavori fino alla III classifica (art. 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), possono riferirsi anche a periodi antecedenti al quinquennio che precede la stipula del contratto con la SOA;
13) la misura del 5% prevista dalle disposizioni in materia di incremento convenzionale premiante (art. 19, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), si riferisce alla cifra d'affari in lavori media del quinquennio di riferimento effettivamente realizzata;
14) il riferimento agli articoli 18, comma 8, primo periodo, 18, comma 8, secondo periodo e 18, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e del costo dell'attrezzatura tecnica che e' contenuto nell'allegato F del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 deve intendersi, per evidente errore materiale, rispettivamente agli articoli 18, comma 10, primo periodo, 18, comma 10, secondo periodo e 18, comma 8;
15) i requisiti adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo (art. 18, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) non sono altemativi e, pertanto, il requisito previsto per l'applicazione dell'incremento convenzionale premiante (art. 19, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e' posseduto qualora tutti e due i requisiti sono pari o superiore ai corrispondenti minimi stabiliti dall'art. 18, commi 8 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;
16) i valori minimi dei requisiti adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo (art. 18, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) richiesti ai fini dell'incremento convenzionale premiante (art. 19, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), sono determinati con riferimento alla cifra d'affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata dall'impresa cui rilasciare l'attestazione di qualificazione (art. 18, commi 8 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
17) gli elementi p), r) ed a) della formula (allegato F al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) relativa all'incremento convenzionale premiante (art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), sono determinati con riferimento alla cifra d'affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata oppure a detta cifra rideterminata (art. 18, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), nel caso sia stato necessario procedere a tale rideterminazione figurativa;
18) la percentuale di incremento convenzionale premiante determinata sulla base di quanto disposto al precedente punto 17 si applica:
a) alla cifra d'affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata oppure a detta cifra rideterminata (art. 18, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) nel caso sia stato necessario procedere a tale rideterminazione figurativa;
b) agli importi dei certificati dei lavori eseguiti;
19) i certificati dei lavori eseguiti, rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, sono da ritenersi validi, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti relativi all'esecuzione dei lavori (art. 18, comma 5, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), ancorche' diversi dal modello di cui all'allegato D al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 nonche' privi dell'indicazione del responsabile della condotta dei lavori;
20) la rivalutazione degli importi dei lavori eseguiti (art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) puo' essere effettuata, oltre che in base al dato ISTAT conosciuto al momento della stipula del contratto con la SOA, anche in base al dato ISTAT conosciuto alla data del rilascio dell'attestato purche' esso si riferisca, comunque, ad una data anteriore a quella di sottoscrizione del contratto con la SOA;
21) la presunzione dell'esecuzione dei lavori con avanzamento lineare (art. 22, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e' da intendersi relativa e, pertanto, qualora sulla base di documenti (eventuale documentazione integrativa al certificato dei lavori di cui all'allegato D del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 oppure stati di avanzamento lavori, stati finali, certificati di collaudo, ecc.) e' dimostrato un diverso andamento nel tempo delle lavorazioni, appartenenti sia alla categoria prevalente e sia alle altre categorie indicate nel certificato, la individuazione dei lavori eseguiti nei cinque anni antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA e' effettuata sulla base di tale andamento effettivo;
22) la certificazione di esecuzione dei lavori (art. 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici (art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), puo' essere anche diversa dal modello di cui all'allegato D al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 purche' contenga le stesse informazioni ivi contenute;
23) la disposizione relativa al fatto che sono validi i certificati dei lavori rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (art. 22, comma 7, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) si applica anche ai certificati dei lavori eseguiti all'estero (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
24) il responsabile della condotta dei lavori indicato nell'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e' il soggetto che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 145/2000, ha assunto la direzione del cantiere;
25) il disposto dell'art. 25, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, si applica anche ai lavori sugli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (art. 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
26) gli importi dei lavori eseguiti in paesi esteri dalle imprese con sede legale in Italia, qualora indicati nei contratti e nei certificati dei lavori in valuta internazionale, sono determinati in e sulla base dei fattori di conversione in essere al momento della data di ultimazione dei lavori e sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale intervenute fra la data di ultimazione degli stessi e la data di sottoscrizione dei contratti con la SOA;
27) il costo delle opere di edilizia abitativa realizzate dall'impresa da qualificare e' determinato esclusivamente con le disposizione di cui all'art. 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e, pertanto, non puo' essere preso in esame un costo diverso ancorche' dimostrabile con contratti, fatture, ecc.;
28) la direzione tecnica di imprese - fermo restando la facolta' dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa, di conservare tale molo nella stessa impresa (art. 26, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) - puo' essere costituita:
a) qualora l'impresa sia qualificata per classifiche pari o inferiori alla IV, da soggetti in possesso:
di diploma di geometra oppure di equivalente titolo di studio tecnico quale il diploma di perito tecnico industriale;
di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni;
di laurea in ingegneria o in architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell'Unione europea;
di diploma universitario in ingegneria o architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti negli Stati membri dell'Unione europea;
b) qualora l'impresa sia qualificata per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV, esclusivamente da soggetti in possesso:
di diploma universitario in ingegneria o architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell'Unione europea;
di laurea in ingegneria o in architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell'Unione europea;
29) la direzione tecnica di imprese, qualora risultino rispettate le condizioni di cui al punto 28, lettere a) e b), puo' comprendere altresi' anche laureati in geologia;
30) la possibilita' dei soggetti che, alla data del-l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa di conservare tale incarico, in deroga a quanto stabilito dall'art. 26, comma 2, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (art. 26, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), si applica anche per la qualificazione in classifiche superiore alla IV e si riferisce altresi' ai direttori tecnici di imprese da qualificare in categorie relative agli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali nonche' di scavi archeologici;
31) il riferimento, per quanto riguarda la cifra d'affari in lavori da inserire nel casellario informatico (art. 27, comma 2, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), al quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione deve essere inteso nel senso che i cinque anni sono quelli antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA in quanto e' quello il periodo cui fanno riferimento le norme sul rilascio dell'attestazione;
32) la indicazione prevista dal punto 7, lettera f), della determinazione n. 48 dell'Autorita' - relativa al fatto che la disposizione in essa contenuta e' condizionata dalla esistenza nel bando di gara della specificazione che l'intervento prevede lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie - deve intendersi riferita ai bandi di gara indetti dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e, pertanto, per quelli indetti prima di tale data l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria prevalente e nelle altre categorie, ai sensi di quanto disposto dalla quarta alinea delle premesse all'allegato A del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e' documentata dai certificati dei lavori nonche' da altra adeguata documentazione (stati di avanzamento lavori, stati finali, certificati di collaudo ecc.) oppure dalle verifiche effettuate dalle SOA;
33) l'attribuzione della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in quanto prevedono l'esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, e' condizionata dal possesso da parte dell'impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge n. 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;
34) il possesso del requisito della attrezzatura tecnica e' documentato sulla base dei dati, riferiti a beni specificatamente destinati alla esecuzione dei lavori, contenuti nella documentazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e, pertanto, senza verificare se tali beni siano effettivamente ancora presenti ed impiegati dall'impresa nei lavori in corso di esecuzione;
35) puo' essere ricompreso nell'importo degli ammortamenti (art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) anche quello relativo a brevetti e software qualora questi siano impiegati nell'attivita' caratteristica dell'impresa;
36) l'indicazione, contenuta nella determinazione dell'Autorita' n. 50, relativa alla possibilita' che il corrispettivo previsto contrattualmente non sia modificabile, non puo' comportare che il corrispettivo effettivamente pagato risulti di importo inferiore al minimo previsto dall'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 quale risulta determinato sulla base delle categorie e classifiche previste nell'attestazione rilasciata, e, pertanto, nel contratto stipulato deve essere inserita un'apposita clausola di adeguamento del corrispettivo previsto, qualora questo risulti di importo inferiore a quello minimo come prima specificato, ed, inoltre, nello stesso contratto non puo' essere previsto alcun meccanismo di riduzione, ancorche' non generalizzata, del detto corrispettivo minimo.
Roma, 13 dicembre 2000
Il presidente: Garri Il segretario: Esposito
 
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