Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2000 |
Razionalizzazione degli spazi d'uso degli immobili utilizzati dalle amministrazioni statali, art. 24, legge 23 dicembre 1999, n. 488. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto l'art. 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta misure finalizzate a ridurre gradualmente l'ammontare dei metri quadrati degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato; Visto l'art. 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 499, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta misure finalizzate a ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili privati in locazione da parte di amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che disciplina nuove modalita' di acquisizione da parte della pubblica amministrazione di beni e servizi attraverso la stipula di convenzioni quadro con strutture specializzate; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 febbraio 2000 che, in ottemperanza agli articoli 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, attribuisce alla CONSIP S.p.a. compiti di coordinamento attuativo delle nuove procedure di acquisizione di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione; Visto l'art. 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, da' la facolta' alle amministrazioni pubbliche di avvalersi di forme di lavoro a distanza che fortemente possono incidere nella razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi; Considerato che il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istituendo l'Agenzia del demanio, impone la razionalizzazione e la valorizzazione dei beni appartenenti allo Stato, improntando la gestione degli stessi a criteri di imprenditorialita', economicita' ed efficienza; Acquisiti i suggerimenti ed il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali ai sensi dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Decreta: Art. 1. Misure per la riduzione degli spazi in uso 1. Le amministrazioni statali, entro sei mesi dell'emanazione del presente decreto, effettuano la ricognizione della dislocazione logistica dei propri uffici e dell'organizzazione del lavoro, rilevando gli attuali rapporti spazio-funzione, secondo modalita' e criteri definiti ai sensi dell'art. 3 del presente decreto e tenendo conto anche delle esigenze informative dell'Agenzie del demanio; le analisi svolte sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero delle finanze - Agenzia del demanio. 2. Allo scadere del termine previsto, se la ricognizione non e' stata effettuata, la Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' sostituirsi alle amministrazioni per gli adempimenti di cui al comma 1. 3. Nei sei mesi successivi alla rilevazione degli spazi, le amministrazioni elaborano piani di razionalizzazione e di ottimizzazione delle risorse immobiliari utilizzate, attraverso rilasci, trasferimenti ed accorpamenti, in relazione alla riorganizzazione degli uffici statali prevista dal decreto legislativo n. 300/1999 e in dipendenza dell'introduzione di nuove tecnologie informatiche, quali l'archiviazione elettronica dei documenti e le reti tra uffici della stessa o di diverse amministrazioni, e delle nuove forme di conduzione del procedimento amministrativo che privilegiano il coordinamento e la concentrazione di funzioni. I piani elaborati sono trasmessi al segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo. 4. I piani di razionalizzazione prevedono la riduzione degli spazi disponibili per gli addetti ai sensi dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e le forme piu' opportune di rinegoziazione con i locatori privati dei contratti di locazione in essere, anche al fine di adeguare i relativi canoni ai valori di mercato cosi' come definiti dall'Osservatorio dei valori immobiliari dell'Agenzia del territorio del Ministero delle finanze. Le amministrazioni statali nell'attivita' di rinegoziazione possono avvalersi della collaborazione dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali di cui all'art. 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. 5. Le amministrazioni statali, per l'elaborazione e attuazione dei piani e per i compiti previsti nel presente articolo, possono avvalersi dell'Agenzia del demanio o delle strutture convenzionate ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999. 6. Possono avvalersi, altresi', dei soggetti di cui al comma 5, tutte le altre pubbliche amministrazioni che intendano progettare o attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici. 7. Sulla base della ricognizione effettuata ai sensi del comma 1, il Ministero delle finanze, con il supporto della Agenzia del demanio, determina i costi d'uso degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprieta' pubblica ad uso gratuito, che verranno introdotti negli stati di previsione della spesa delle relative amministrazioni dello Stato. |
| Art. 2. Superfici degli immobili 1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 24, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si tiene conto delle superfici coperte degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprieta' pubblica, in uso gratuito alle amministrazioni statali con destinazione amministrativa presuntivamente determinata nella misura del 90 per cento delle risultanze del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze. 2. Per i Ministeri della difesa, della giustizia, dell'interno e per i beni e le attivita' culturali, nonche' per la Guardia di finanza, tale percentuale e' determinata nella misura del 60 per cento delle risultanze di cui al comma 1. |
| Art. 3. Coordinamento 1. Le attivita' di indirizzo, di coordinamento e monitoraggio delle misure previste dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di riduzione graduale dell'ammontare dei metri quadrati degli immobili utilizzati dalle amministrazioni statali sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo modalita' organizzative definite con decreto del Segretario generale. Roma, 7 novembre 2000 Il Presidente: Amato Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2000 Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 10. |
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