Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 11 dicembre 2000
Revisione dei valori del sistema di "Price Cap" di cui alla delibera n. 171/1999. (Deliberazione n. 847/00/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di consiglio del 6 dicembre 2000, in particolare nella prosecuzione dell'11 dicembre 2000;
Vista la direttiva del consiglio 90/387/CEE, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);
Vista la direttiva della commissione 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
Vista la direttiva della commissione 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 97/33/CE sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 98/10/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'", in particolare gli articoli 1 e 2;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 e l'art. 4, comma 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Vista la propria delibera n. 85/98, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1999, n. 3;
Vista la propria delibera n. 101/99, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1999, n. 155;
Vista la propria delibera n. 171/99, concernente la regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1o agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999, n. 193;
Vista la propria delibera n. 274/99, concernente i criteri di ammissibilita' di pacchetti tariffari ai fini della verifica del vincolo di "Price Cap", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1999, n. 269;
Vista la propria delibera n. 314/00/CONS, concernente la determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2000;
Vista la propria delibera n. 3/CIR/99, concernente le regole per la fornitura della "Carrier Selection Equal Access" in modalita' di preselezione ("Carrier Preselection"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1999, n. 303;
Vista la propria delibera n. 4/CIR/99, concernente le regole per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori ("Service Provider Portability"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1999, n. 303;
Vista la propria delibera n. 2/00/CIR, concernente le linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2000, n. 73;
Vista la propria delibera n. 822/00/CONS, concernente le procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multi punto e per le licenze relative;
Vista la propria delibera n. 8/00/CIR, concernente l'applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999;
Vista la propria delibera n. 13/00/CIR, concernente la valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attivita' di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione;
Considerato il parere motivato della commissione europea del 1o settembre 2000, indirizzato alla Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, relativo alla non corretta applicazione dell'art. 4-quater, terzo comma della direttiva 90/388/CEE, modificata dalla direttiva 96/19/CE, in relazione al ribilanciamento tariffario;
Considerato che in tale parere motivato la Commissione europea ha espresso la valutazione che il livello del "sub-cap" su contributi di attivazione e canoni, cosi' come fissato dalla delibera n. 171/99, non permette il completo riequilibrio entro il periodo di vigenza del "Price Cap";
Considerata la nota protocollo n. 2734/00/RM del 31 ottobre 2000 di risposta al parere motivato in tema di "ribilanciamento tariffario";
Considerato che nella risposta a tale parere motivato l'autorita' ha assunto l'impegno di modificare il "Sub-Cap" relativo a contributi di attivazione e canoni in misura tale da garantire il completamento del processo di riequilibrio dei servizi di accesso entro il periodo di vigenza dell'attuale regime di "Price Cap";
Considerata la comunicazione del Commissario europeo alla concorrenza del 4 dicembre 2000;
Considerato che il titolo IV punto 3 della delibera n. 171/99 prevede la possibilita' di revisione dei valori di cui al titolo IV, art. 2, lettere a), b), c) e d);
Considerato che, successivamente alla delibera n. 171/99, l'autorita' ha adottato ulteriori decisioni che, da un lato, accelerano lo sviluppo della concorrenza anche nel mercato dell'accesso, e, dall'altro lato, permettono di garantire l'abbordabilita' del servizio di accesso per particolari categorie di clientela, nell'ambito degli obblighi di servizio universale;
Considerato che tali misure, ed in particolare quelle relative all'apertura alla concorrenza del mercato deltraffico urbano, all'implementazione del servizio di preselezione dell'operatore, all'implementazione dell'offerta di accesso disaggregato alla rete locale, nonche' all'attribuzione di licenze per sistemi Wireless Local Loop, esplicheranno pienamente i loro effetti entro il periodo di vigenza del "Price Cap";
Considerato che l'avvio commerciale del servizio di accesso disaggregato alla rete locale, dopo la fase di sperimentazione che si concludera' nel dicembre 2000, consentira' ai consumatori di avere a disposizione una molteplicita' di offerte alternative per il servizio di accesso;
Considerati gli orientamenti comunitari in materia di accesso disaggregato ed in particolare i tempi di attivazione del servizio, che dovra' essere pienamente operativo gia' dal primo semestre 2001;
Considerato che l'effettiva operativita' di tale servizio riveste carattere di particolare urgenza nei paesi quali l'Italia con scarse infrastrutture di accesso alternative;
Considerato che le valutazioni prospettiche sull'evoluzione del ribilanciamento tariffario, effettuate dall'autorita' sulla base del modello contabile applicato da Telecom Italia per l'esercizio 1997 ed utilizzate al fine di definire i valori del "cap" generale e dei "sub-cap" di cui alla delibera n. 171/99, risultano modificate in seguito alle variazioni metodologiche che Telecom Italia ha apportato a tale modello di contabilita' regolatoria nell'anno successivo;
Considerato che il confronto tra gli uffici dell'autorita' e quelli della Commissione europea ha consentito di giungere ad una condivisione della misura del deficit residuo sul servizio di accesso per l'anno 2001, nonche' delle metodologie relative all'evoluzione prospettica del ribilanciamento nell'ambito del periodo di vigenza del "Price Cap";
Considerato che la valutazione prospettica che deriva da tale confronto relativamente al riequilibrio dei prezzi dei servizi di fonia vocale evidenzia il permanere di squilibri che non potrebbero essere pienamente riassorbiti entro il periodo di vigenza dell'attuale "Price Cap", di cui alla delibera n. 171/99;
Considerato che nell'ambito della suddetta valutazione prospettica gli uffici dell'autorita' e della commissione hanno preso in considerazione anche alcune ipotesi di evoluzione dei costi e dei ricavi relativi al mercato dell'accesso in Italia e che pertanto una piu' puntuale valutazione del livello del deficit d'accesso per l'anno 2002 potra' essere effettuata a seguito della disponibilita' di ulteriori elementi conoscitivi;
Considerato che la comunicazione del 4 dicembre inviata dal Commissario europeo alla concorrenza indica che un valore del "sub-cap" sui canoni e contributi pari a IPC + 6% per l'anno 2001 e' ritenuto la misura corretta da applicare al fine del ribilanciamento, sulla base delle valutazioni congiunte effettuate dagli uffici della Commissione europea e dell'autorita';
Considerato che al fine di garantire un'equa concorrenza tra imprese risulta necessario accelerare il processo di riequilibrio dei prezzi ai costi, cosi' da renderlo coerente con lo sviluppo del quadro regolamentare relativo ai servizi di accesso, nel contesto recentemente definito dal Parlamento europeo;
Considerato che l'accelerazione del processo di riequilibrio non deve comunque permettere all'operatore dominante di generare rendite sul mercato dell'accesso, alterando il funzionamento dei meccanismi concorrenziali nel mercato dell'accesso ed in quelli correlati nell'ambito dei servizi di fonia vocale, in particolare nella fase di avvio della competizione in tale mercato;
Considerato che nel definire la struttura ed i valori del sistema di "Price Cap" l'autorita' tiene comunque conto del livello di concorrenzialita' attuale e previsto nei diversi segmenti del mercato di fonia vocale;
Considerato, inoltre, che l'evoluzione dei prezzi dei servizi finali di accesso sia anche valutata in relazione all'evoluzione dei prezzi del relativo servizio intermedio (accesso disaggregato alla rete locale), al fine di evitare che si realizzino fenomeni di "price squeeze" permanenti nel mercato dell'accesso;
Considerato che le condizioni economiche che gli operatori dovranno riconoscere a Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato saranno fissate dall'autorita' nel pieno rispetto dei principi di orientamento al costo e di non discriminazione, in modo tale da assicurare che gli operatori alternativi a Telecom Italia possano predisporre un'offerta del servizio finale di accesso competitiva con quella dell'operatore "incumbent" per tutte le fasce di clientela, coerentemente con l'evoluzione dei prezzi dei servizi finali di accesso sottoposti alla disciplina del "Price Cap";
Considerato quindi che la valutazione prospettica relativamente all'anno 2002 possa essere ulteriormente oggetto di revisione in seguito, da un lato, alla effettiva evoluzione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi di accesso e, dall'altro lato, all'evoluzione del grado di concorrenza nel mercato dell'accesso;
Considerato che, al fine di garantire un'equa distribuzione nel corso dell'anno delle riduzioni di prezzo previste dal sistema di "Price Cap", sia necessario provvedere ad una diversa definizione dei vincoli relativi alle modalita' di attuazione del "cap" generale, che tengano conto dell'effetto medio di variazione della spesa effettivamente conseguito nel corso dell'anno;
Considerato che, a fronte della variazione di tale vincolo, sia necessario ridurre i tempi di valutazione delle proposte di modifica di prezzi comunicate da Telecom Italia all'Autorita';
Sentita la societa' Telecom Italia in data 23 novembre 2000;
Visti gli atti del procedimento;
Udita la relazione del commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'autorita';
Delibera:
Art. 1.
Ai sensi del titolo IV, punto 3 della delibera n. 171/99, il titolo IV, punto 2, lettera c) della stessa e' modificato come segue:
"c) Sub-Cap relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni : IPC+ 6% ".
 
Art. 2.
1. Entro il mese di ottobre 2001, l'Autorita' procedera' alla verifica, anche attraverso un confronto con la Commissione europea, degli effetti dell'applicazione del "Price Cap" al fine di conseguire un completo ribilanciamento entro il 1o luglio 2002, e, all'esito di tale verifica, potra' effettuare, in deroga alle previsioni del titolo IV, punto 3 della delibera n. 171/99, e comunque secondo le modalita' procedimentali applicabili al caso di specie, la revisione del valore del "Sub-Cap" relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni per l'anno 2002. Tale verifica sara' effettuata sulla base delle valutazioni circa l'andamento dei costi e ricavi dei servizi di accesso ed il conseguente livello di ribilanciamento conseguito, nonche' l'effettiva operativita' dell'offerta di accesso disaggregato da parte di Telecom Italia.
 
Art. 3.
1. Il titolo III, punto 5 della delibera n. 171/99 e' sostituito dal seguente:
"5. relativamente alle modalita' di applicazione dei vincoli di cui al titolo II, punto 2 si applica quanto segue:
a) almeno la meta' degli effetti di riduzione della spesa conseguenti dai vincoli dei "Sub-Cap" devono essere resi operativi nei primi sei mesi dell'anno. Non piu' della meta' degli effetti di incremento della spesa conseguenti dai vincoli dei "Sub-Cap" possono essere resi operativi nei primi sei mesi dell'anno;
b) relativamente al paniere sottoposto al "Cap" generale, il valore medio effettivo risultante al termine di ciascun anno deve essere al massimo uguale alla media tra il valore iniziale e il valore finale del paniere. Per valore medio effettivo del paniere si intende la somma dei valori giornalieri del paniere per ciascun giorno dell'anno. Il valore giornaliero del paniere e' uguale al valore del paniere ai prezzi vigenti nel giorno diviso per il numero di giorni dell'anno. Per valore iniziale del paniere si intende il valore del paniere calcolato sulla base dei prezzi vigenti nell'ultimo giorno dell'anno precedente. Per valore finale del paniere si intende il valore iniziale del paniere moltiplicato per (1 + il valore del "Cap" generale sul paniere dei servizi di fonia vocale);
c) qualora l'Autorita' verifichi che il vincolo di cui al primo capoverso della precedente lettera b), non sia stato rispettato, la differenza tra il valore medio effettivo risultante al termine dell'anno e la media tra il valore iniziale ed il valore finale del paniere dovra' essere restituita ai clienti di Telecom Italia sulla base di criteri e modalita' definiti dall'Autorita'".
 
Art. 4.
1. Il termine di cui al titolo III, punto 6 entro il quale l'Autorita' deve pronunciarsi sulle variazioni di prezzi dei servizi inclusi nel paniere e' ridotto a trenta giorni dal ricevimento della proposta da parte di Telecom Italia.
Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Roma, 11 dicembre 2000
Il presidente
Cheli
Il commissario relatore
Manacorda
Il segretario degli organi collegiali
Belati
 
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