Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 15 dicembre 2000
Attivazione di taluni uffici delle entrate nelle regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si e' proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonche' all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;
Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 1993, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999, con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si e' stabilito di mantenere tale attivita' presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo cosi' agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;
Considerato che l'istituzione di uffici delle entrate circoscrizionali risponde alla finalita' di facilitare l'accesso del pubblico agli uffici ed esige quindi che gli stessi trovino sistemazione in punti diversi del territorio di competenza, in modo da risultare il piu' possibile baricentrici rispetto al proprio bacino di utenza;
Considerato che nella sede di Ancona, ove sono previsti due uffici delle entrate a base circoscrizionale, non e' stato finora possibile reperire immobili la cuidislocazione rispondesse all'esigenza sopra rappresentata, sicche', per evitare ulteriori rinvii, si rende opportuno attivare provvisoriamente solo uno dei due uffici previsti, estendendone comunque la competenza territoriale all'intera circoscrizione della predetta sede;
Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di Barletta, Barcellona Pozzo di Gotto, Ancona, Chieri, Sansepolcro, Sanremo, Bassano del Grappa, Sondrio, Montichiari, Borgomanero, Ostuni e Palestrina;
Decreta:
Art. 1.
1. Nelle regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto sono attivati gli uffici delle entrate specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.
2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, il secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Brescia, il secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Roma e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Bari, Messina, Torino, Arezzo, Vicenza e Novara, nonche' le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati. Il controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualita' fino al 1996, nonche' i conseguenti adempimenti, per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate di Montichiari, Barletta, Barcellona Pozzo di Gotto, Chieri, Sansepolcro, Bassano del Grappa e Borgomanero continuano ad essere svolti dai corrispondenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto sopracitati.
3. Alla data di soppressione degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Ancona e Imperia, i compiti gia' svolti da tali uffici in materia di controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualita' fino al 1996, nonche' i conseguenti adempimenti, sono attribuiti agli uffici delle entrate di Ancona e Imperia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2000
Il direttore generale: Romano
 
----> Vedere TABELLA a Pag. 15 della G.U. <----
 
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