Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2000
Assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto l'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il quale ha modificato la lettera f), comma 1, dell'art. 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione d'imposta, tra l'altro, per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto;
Visto l'art. 13-bis, comma 1, lettera f), del citato testo unico delle imposte sui redditi, il quale stabilisce che con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza;
Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;
Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del contratto
1. La detrazione di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, compete per i premi relativi a contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana. Sono tali quelli concernenti l'assunzione degli alimenti, l'espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, la deambulazione, l'indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa.
2. Lo stato di non autosufficienza si considera realizzato anche in caso di incapacita' di svolgere, anche solo in parte, uno o piu' degli atti indicati nel comma 1.
 
Art. 2.
Caratteristiche del contratto
1. Le coperture assicurative di cui all'art. 1 formano oggetto di contratti stipulati nell'ambito dell'assicurazione malattia o dell'assicurazione sulla vita. Se i contratti sono stipulati nell'ambito delle assicurazioni sulla vita, la copertura assicurativa puo' decorrere dalla data di stipula del contratto oppure da una data successiva.
2. La copertura del rischio di cui all'art. 1 puo' essere fornita in via autonoma oppure in abbinamento ad altre coperture assicurative o alle forme di previdenza complementare, individuale o collettiva, di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ferma restando la specifica disciplina fiscale dei premi relativi a ciascuna forma assicurativa o previdenziale.
3. I contratti di assicurazione di cui all'art. 1 devono prevedere la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato. Se stipulati nell'ambito delle assicurazioni sulla malattia tale condizione si realizza con contratti che prevedano una durata di dieci anni e il rinnovo, obbligatorio per l'impresa assicuratrice, al termine di ogni dieci anni. In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell'assicurato. In nessun caso e' ammessa la facolta' di recesso da parte dell'impresa di assicurazione. Detti contratti devono disciplinare i diritti dell'assicurato riguardanti il recesso e la riduzione della prestazione assicurata e possono prevedere la facolta' dell'impresa assicuratrice di variare, ad intervalli non inferiori a cinque anni, l'importo dei relativi premi in base all'evoluzione dell'esperienza statistica riferita alla collettivita'. Per le assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza deve essere evidenziato l'importo del premio afferente il rischio di non autosufficienza. Soltanto con riferimento a tale premio compete la detrazione di cui all'art. 1.
4. La prestazione derivante dai contratti di cui all'art. 1, se stipulati nell'ambito delle assicurazioni sulla vita, consiste nell'erogazione di una rendita vitalizia o temporanea, quest'ultima condizionata all'esistenza in vita dell'assicurato. Una parte della rendita puo' essere convertita in capitale il cui importo non deve essere superiore al trenta per cento del valore attuale della rendita stessa. Qualora l'importo annuo della rendita risulti inferiore al cinquanta per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, commi 6 e 7, l'assicurato puo' richiedere la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato. Nel caso di contratti stipulati nell'ambito dell'assicurazione malattia, la prestazione consiste nel risarcimento, totale o parziale, del costo di assistenza ovvero in una prestazione in natura.
 
Art. 3.
Detrazione d'imposta
1. La detrazione di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera f), del citato testo unico delle imposte sui redditi, compete nella misura del diciannove per cento e va calcolata su un importo massimo di premi di L. 2.500.000. Tale importo comprende: gli eventuali premi relativi agli altri contratti di assicurazioni per le quali compete la detrazione, comprese le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni stipulati entro il 31 dicembre 2000, e quelli relativi alle persone indicate nell'art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico.
 
Art. 4.
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano per i contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2000
Il direttore generale: Romano
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone