Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 19 dicembre 2000 |
Avocazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica della gestione liquidatoria del "Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali". |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale Ufficio liquidazioni, poi denominato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Visto il decreto-legge n. 6 del 22 gennaio 1990, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58 del 24 marzo 1990, con il quale viene soppresso e posto in liquidazione il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali a decorrere dal 1 febbraio 1990; Visto il decreto interministeriale del 1 febbraio 1990 di nomina del commissario liquidatore del citato Fondo; Visto il decreto-legge n. 370 del 7 settembre 1992, convertito nella legge n. 428 del 5 novembre 1992, con il quale la gestione commissariale del Fondo e' stata prorogata al 31 dicembre 1993; Visto l'art. 29 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il quale la gestione commissariale del Fondo e' stata prorogata al 31 dicembre 1996; Visto l'art. 1, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 647 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535) in base al quale la gestione commissariale del Fondo e' stata prorogata fino al 31 dicembre 1998; Visto il comma 8 dell'art. 9 della decreto-legge 31 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, in base al quale la durata del Fondo e' prorogata fino al 31 dicembre 2000; Visto l'art. 2 della citata legge n. 1404/1956 il quale dispone che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo', con decreto che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avocare a se' ed affidare all'I.G.E.D. la liquidazione degli enti che siano stati soppressi o che si trovino in liquidazione ai sensi della legge medesima; Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; Ritenuto pertanto di avocare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti le residue operazioni liquidatorie del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali; Decreta: A far data dal 1 gennaio 2001 sono avocate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidate all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, di cui all'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, le residue operazioni liquidatorie del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2000
Il Ragioniere generale dello Stato Monorchio |
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