Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2001 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2000
Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento totale, mediante conferimento del ramo d'azienda, del portafoglio assicurativo della rappresentanza generale in Italia della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.A. a Zurich Investments Life S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1761).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 15, che assoggetta all'obbligo della preventiva comunicazione all'ISVAP gli atti aventi contenuto patrimoniale posti in essere con soggetti controllanti e con societa' da questi controllate;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed in particolare l'art. 64, commi 1 e 2 e l'art. 104 che prevedono l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni riguardanti i trasferimenti volontari di tutto o di parte del portafoglio italiano e l'art. 54 relativo alla decadenza di autorizzazione;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di trasferimenti di portafoglio;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Zurich Investments Life S.p.a. ed alla rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.A. entrambe con sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6;
Viste le delibere assunte in data 27 aprile e 13 novembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Zurich Investments Life S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 9 e 17 dello statuto sociale;
Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.A. e della Zurich Investments Life S.p.a., rispettivamente in data 17 luglio e 15 settembre 2000 concernenti il trasferimento da Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.A. a Zurich Investments Life S.p.a. dell'intero portafoglio assicurativo costituito dal complesso dei contratti della rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.A.;
Visto il contratto regolante il predetto trasferimento di portafoglio, sottoscritto fra le citate societa' in data 2 ottobre 2000;
Vista la delibera assunta in data 2 ottobre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Zurich Investments Life S.p.a. che ha approvato l'operazione di conferimento del ramo d'azienda relativo all'intero portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.A. nella Zurich Investments Life S.p.a. con le relative modalita' di attuazione nonche' le nuove norme statutarie al servizio del conferimento (art. 6) approvando, inoltre in quella sede anche le modifiche apportate agli articoli 19, 25 e 26 dello statuto sociale;
Visto il decreto in data 22 novembre 2000 con il quale il tribunale di Milano, ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni stabilite dalla legge, ha ordinato l'iscrizione della sopraindicata delibera assembleare del 2 ottobre 2000 nel registro delle imprese;
Vista l'istanza a firme congiunte del 6 ottobre 2000 con la quale e' stata richiesta dalle societa' medesime l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il predetto trasferimento di portafoglio;
Accertato che la societa' conferitaria e' regolarmente autorizzata all'esercizio delle attivita' ad essa trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, dei mezzi patrimoniali sufficienti alla copertura del margine di solvibilita' da costituire;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle variazioni allo statuto sociale della Zurich Investments Life S.p.a.;
Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 20 dicembre 2000;
Dispone:
Art. 1.
Sono approvate, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento, attuato mediante conferimento del ramo d'azienda, dell'intero portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.A., con sede in Milano a Zurich Investments Life S.p.a., con sede in Milano.
 
Art. 2.
La rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.A. e' dichiarata decaduta da tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate.
 
Art. 3.
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale di Zurich Investments Life S.p.a., con le modifiche apportate agli articoli:
"Art. 6 (Capitale): Nuovo ammontare del capitale sociale L. 66.300.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 26.000.000.000) diviso in n. 20.400.000 azioni da L. 3.250 cadauna a seguito dell'operazione di conferimento".
"Art. 9 (Assemblee): Modifica del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria al fine dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso.
Sostituzione della parola "U.E." in luogo della precedente "CEE" in relazione alla possibilita' di convocazione delle adunanze di assemblea presso luoghi diversi dalla sede sociale".
"Art. 17 (Consiglio di amministrazione): Nuova disciplina: possibilita' di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione in video-conferenza: condizioni ed effetti".
"Art. 19 (Consiglio di amministrazione): Nuova disciplina: obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate, nonche' sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi".
"Art. 25 (Sindaci): Nuova disciplina in materia di:
a) requisiti di professionalita' dei membri del collegio sindacale;
b) cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi".
"Art. 26 (Bilancio ed utili): Nuova disciplina: introduzione del termine di approvazione del bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2000
Il presidente: Manghetti
 
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