Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 dicembre 2000
Procedure e modalita' per l'attribuzione di contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico, in attuazione dell'art. 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e
della navigazione

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che demanda al Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro delle finanze e con il Ministro dei trasporti e della navigazione l'emanazione di apposito decreto per la definizione delle procedure e le modalita' per l'attribuzione alle regioni ed agli enti locali di contributi statali parametrati ai maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale stipulati secondo quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
Visto l'art. 9, comma 5, della citata legge n. 472 del 1999 che quantifica l'onere a carico dello Stato per l'erogazione del previsto contributo a regioni ed enti locali in lire 1.100 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1999 e comunque da rideterminare ogni anno in relazione ai maggiori oneri da sostenere dai predetti enti e che finanzia la spesa mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
Considerato che l'art. 9, comma 4, della legge n. 472 del 1999 impone che nel riconoscimento del contributo alle regioni ed agli enti locali sia garantita la neutralita' finanziaria del bilancio dello Stato da intendere nel senso che il predetto contributo deve essere di un importo corrispondente alle nuove e maggiori entrate derivanti dalla stipula dei contratti di servizio di cui all'art. 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, da parte dei predetti enti;
Visto l'art. 18 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997 che nel disciplinare l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale impone che detti servizi siano regolati mediante contratti di servizio;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997 che disciplina il contenuto dei contratti di servizio previsti dall'art. 18 dello stesso provvedimento normativo;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del decreto
1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, disciplina le modalita' di erogazione del contributo da corrispondere a decorrere dall'anno 1999 alle regioni, alle province, ai comuni, alle unioni di comuni, alle citta' metropolitane ed alle comunita' montane in relazione ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in forza dei quali i predetti enti sono tenuti ad assicurare l'espletamento dei servizi connessi al trasporto pubblico regionale e locale attraverso contratti di servizio.
 
Art. 2.
Contributo statale
1. Lo Stato eroga alle regioni, alle province, ai comuni, alle unioni di comuni, alle citta' metropolitane ed alle comunita' montane un contributo parametrato ai maggiori oneri sostenuti a decorrere dall'anno 1999 in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
2. L'ammontare del contributo per l'anno 1999 e' determinato, secondo l'art. 9, comma 5, della legge n. 472 del 1999, in lire 1.100 miliardi. Per gli anni successivi l'ammontare del contributo statale e' valutato in base alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997. Dette maggiori entrate sono individuate nelle risorse derivanti dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) da parte delle regioni, delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle citta' metropolitane e delle comunita' montane in sede di esecuzione dei contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997. Sono preliminarmente detratte le quote dell'imposta spettanti alla Unione europea e quelle attribuite alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano ed alle regioni a statuto ordinario in base alla vigente normativa.
3. Alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano ed alle province, ai comuni, alle unioni di comuni, alle citta' metropolitane ed alle comunita' montane in esse territorialmente ricompresi il contributo statale viene corrisposto nei limiti delle maggiori risorse derivanti dall'imposta sul valore aggiunto percepita dallo Stato in ciascuna regione a statuto speciale ed in ciascuna provincia autonoma, detratta la quota spettante all'Unione europea, in base alla vigente normativa.
 
Art. 3. Oneri conseguenti all'applicazione dell'art. 19 della legge 19
novembre 1997, n. 422
1. I maggiori oneri conseguenti all'applicazione dell'art. 19 della legge 19 novembre 1997, n. 422, ed in relazione ai quali viene corrisposto il contributo statale di cui all'art. 2, sono individuati nell'imposta sul valore aggiunto alla quale sono soggetti i contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.
 
Art. 4.
Erogazione del contributo statale
1. Il contributo statale spettante alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' alle province, ai comuni, alle unioni di comuni, alle citta' metropolitane ed alle comunita' montane delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige viene erogato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il contributo statale spettante ai predetti enti locali viene assegnato alle regioni le quali provvedono alla successiva distribuzione. Il contributo statale spettante alle province, ai comuni, alle unioni di comuni, alle citta' metropolitane ed alle comunita' montane, ad eccezione di quelli delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Sicilia viene erogato dal Ministero dell'interno.
2. Il contributo statale, a decorrere dall'anno 2001, viene erogato in due rate. La prima rata viene corrisposta entro il 30 giugno di ciascun anno nel limite del 70 per cento dei pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all'art. 3 che gli enti attestano di dover sostenere nell'anno di competenza mediante apposita certificazione da redigere in base ai modelli di cui agli allegati A e B e da trasmettere entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno. La seconda rata del contributo statale viene corrisposta entro il 30 novembre dell'anno successivo in misura pari alla differenza tra i pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all'art. 3 effettuati nell'anno di competenza, da attestare mediante apposita certificazione da trasmettere entro il termine perentorio del 30 aprile e da redigere secondo i modelli di cui agli allegati A1 e B1, ed il contributo erogato con la prima rata.
3. Le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalita' del comma 2, provvedono ad attestare mediante apposita certificazione da redigere in base ai modelli di cui agli allegati C e C1, anche i pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all'art. 3 effettuati dagli enti locali ricompresi nel loro territorio. A tale fine i predetti enti locali trasmettono le proprie certificazioni alle regioni e province autonome di appartenenza secondo i modelli di cui agli allegati D e D1. Le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono i certificati entro i termini di cui al comma 2.
4. In sede di attestazione dei pagamenti effettuati mediante apposita certificazione da redigere secondo i modelli di cui agli allegati A1, B1, C1 e D1, gli enti interessati alla corresponsione del contributo statale devono dichiarare che i soggetti ai quali, mediante contratto di servizio, e' stata affidata la gestione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale hanno tenuto conto, nelle dichiarazioni dell'IVA che periodicamente devono effettuare in base alle vigente normativa in materia fiscale, dell'imposta pagata dagli enti in sede di esecuzione dei contratti di servizio stipulati ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997. A tale fine i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale presentano specifica dichiarazione agli enti interessati.
5. Per l'anno 2000 gli enti interessati inviano i certificati di cui ai commi 2 e 3, secondo i modelli di cui agli allegati A, B e C, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, per l'attribuzione della prima rata del contributo statale entro novanta giorni decorrenti dalla predetta pubblicazione. Per l'erogazione della seconda rata del contributo statale entro il termine del 30 novembre 2001 gli enti interessati trasmettono i certificati di cui ai commi 2 e 3, secondo i modelli di cui agli allegati A1, B1 e C1, entro il termine perentorio del 30 aprile 2001.
6. Per l'attribuzione del contributo statale spettante per l'anno 1999 gli enti interessati attestano i pagamenti delle spese relativi agli oneri di cui all'art. 3 effettuati nell'anno 1999 mediante apposita certificazione da redigere secondo i modelli di cui agli allegati A1, B1 e C1 e da trasmettere entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Il contributo statale viene erogato entro novanta giorni decorrenti dalla predetta pubblicazione.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono i certificati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Le province, i comuni, le unioni di comuni, le citta' metropolitane, ad eccezione di quelli delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, trasmettono i certificati al Ministero dell'interno per il tramite delle prefetture.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro dell'interno
Bianco

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Giarda

Il Ministro delle finanze
Del Turco

p. Il Ministro dei trasporti
e della navigazione
Angelini
 
Allegato A
----> vedere allegato a pag. 40 della G.U. <----
 
Allegato B
----> vedere allegato a pag. 41 della G.U. <----
 
Allegato C
----> vedere allegato a pag. 42 della G.U. <----
 
Allegato D
----> vedere allegato a pag. 43 della G.U. <----
 
Allegato A1
----> vedere allegato a pag. 44 della G.U. <----
 
Allegato B1
----> vedere allegato a pag. 45 della G.U. <----
 
Allegato C1
----> vedere allegato a pag. 46 della G.U. <----
 
Allegato D1
----> vedere allegato a pag. 47 della G.U. <----
 
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