Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 21 dicembre 2000
Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Padova ad espletare attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE del Dipartimento delle professioni sanitarie, risorse umane e tecnologiche in sanita' e assistenza sanitaria di competenza statale.

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, in data 7 dicembre 1999, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;
Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in data 15 novembre 2000 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;
Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
Vista l'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita' che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanita' che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita' prorogata in data 31 gennaio 2000, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91;
Decreta:
Art. 1.
L'azienda ospedaliera di Padova e' autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.
 
Art. 2.
Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite presso il gruppo operatorio ubicato al secondo piano del Giustinianeo dell'azienda ospedaliera di Padova.
 
Art. 3.
Le operazioni di trapianto del rene debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:
Ancona prof. Ermanno, professore ordinario di chirurgia generale e direttore della clinica IV del complesso azienda ospedaliera - Universita' di Padova;
Rigotti dott. Paolo, ricercatore universitario confermato della clinica chirurgica IV del complesso azienda ospedaliera - Universita' di Padova;
Merigliano dott. Stefano, professore associato della clinica chirurgica IV del complesso azienda ospedaliera - Universita' di Padova;
Zaninotto dott. Giovanni, professore associato della clinica chirurgica IV del complesso azienda ospedaliera - Universita' di Padova;
Battaglia dott. Giorgio, ricercatore universitario confermato della clinica chirurgica IV del complesso azienda ospedaliera - Universita' di Padova;
Pianalto dott. Saverio, dirigente medico primo livello della clinica chirurgica IV del complesso azienda ospedaliera - Universita' di Padova;
Costantini dott. Mario, dirigente medico primo livello della clinica chirurgica IV del complesso azienda ospedaliera - Universita' di Padova;
Finco dott. Cristiano dirigente medico primo livello della clinica chirurgica IV del complesso azienda ospedaliera - Universita' di Padova;
Baldan dott. Nicola dirigente medico primo livello della clinica chirurgica IV del complesso azienda ospedaliera - Universita' di Padova.
 
Art. 4.
Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Veneto non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.
 
Art. 5.
Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2000
Il direttore: Ballacci
 
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